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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8716 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 25 novembre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4801 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo TRA Avv. nato a [...] il [...] Parte_1 In proprio e quale procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, in Napoli, alla via S. Brigida n. 51, come da atti RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Cautano (BN) Via Trieste n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Donatella Rapuano, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RESISTENTE OPPOSTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE Il ricorrente in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso in data 16.1.2024, nel procedimento NRG 23242/2023, con cui il Tribunale di Napoli gli ha ingiunto il pagamento, in favore della di Parte_2
(di seguito per brevità anche ), della somma di euro 225.532,87
[...] CP_1 oltre interessi legali e oltre alle spese di lite, fondato sull'asserito omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità, per gli anni dal 2011 al 2018, nonché a titolo di sanzione ex articolo 9 Legge 141 del 1992 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale 2019 oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni. Eccepisce preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo notificato, in quanto privo di sottoscrizione digitale del Giudice che lo ha emesso, della data di pubblicazione e del numero di repertorio e di cronologico. Eccepisce poi l'inammissibilità della procedura attivata in sede monitoria, rilevando che controparte si è sottratta all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Eccepisce quindi la prescrizione del credito azionato, anche per il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative. Deduce inoltre la illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione dei redditi, ex modello 5, nonché delle altre pretese azionate con cartelle di pagamento per mancanza di previa contestazione. Deduce ancora di aver aderito nel giugno 2023 alla c.d. pace fiscale di cui alla legge 197 del 2022, pagando le prime tre rate della “rottamazione”, con conseguente illecita duplicazione dei crediti azionati con la procedura monitoria, asserendo l'illegittimità del ricorso alla predetta procedura per le pretese già iscritte a ruolo e azionate con la procedura di riscossione a mezzo agente per la riscossione, anche per una indebita parcellizzazione del credito. Eccepisce la decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 per la tardività della iscrizione a ruolo. Chiede pertanto in via preliminare dichiarare nullo, inammissibile, inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra esposte;
in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati;
in via di netto subordine accertare che per effetto dell'adesione alla pace fiscale, cosiddetta rottamazione quater, tutti i crediti pretesi da sono stati oggetto dei pagamenti previsti dalla adesione alla rottamazione CP_1
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA OPPOSTA Si è costituita la opposta- di seguito anche -, resistendo Controparte_2 CP_1 all'opposizione con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la improcedibilità del ricorso in opposizione per non essere avvenuta la notifica dello stesso nel rispetto dei termini relativi alla prima udienza fissata per il giorno 15 ottobre 2024. Deduce l'infondatezza delle altre eccezioni e deduzioni a fondamento dell'opposizione, con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce, in particolare: l'irrilevanza delle contestazioni formali del decreto ingiuntivo notificato, avendo lo stesso raggiunto il proprio scopo e consentito l'esercizio del diritto di difesa;
la non obbligatorietà del previo tentativo di mediazione;
la previa contestazione di tutte le irregolarità contributive oggetto del ricorso monitorio, mediante la nota ricevuta via PEC in data 4.4.2023. Deduce quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, non risultando decorso il termine di prescrizione, tanto decennale quanto quinquennale per le sanzioni amministrative, che si ritiene decorrente alla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei CP_1 redditi, nel caso di specie mai avvenuto e accertato solo a seguito di convenzione con l'anagrafe tributaria in data 30 settembre 2016. Deduce l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la insussistenza di un obbligo per la di riscossione mediante ruolo. CP_1 Deduce l'infondatezza delle eccezioni di duplicazione dei crediti, evidenziando che le pretese azionate in monitorio afferiscono a crediti del tutto diversi da quelli azionati con cartelle di pagamento, nonché di avvenuta “rottamazione” non risultando che le stesse siano riferite a pretese della CP_1 Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento dei motivi formali dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiede accertarsi la sussistenza del credito in misura pari a quella oggetto del monitorio, con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 1 febbraio 2025, sentite le parti circa la sussistenza di trattative di bonario componimento, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'udienza del 21 ottobre 2025 è stato concesso ulteriore rinvio anche per consentire a parte opponente ogni valutazione circa l'esito negativo delle trattative di bonario componimento comunicato dalla controparte. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. - Le questioni preliminari. Deve preliminarmente ritenersi che l'eccezione di improcedibilità del ricorso in opposizione, sollevata dalla difesa della Cassa Forense opposta può essere superata, risultando accolta la richiesta di remissione in termine per la notificazione del ricorso formulata dall'istante con provvedimento reso dallo Scrivente all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025. In questa sede va ribadito il motivo del provvedimento adottato, tenuto conto che, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali – vedi Corte Cost. n. 77\2015 su art. 435 c.p.c.- e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale, ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio, sebbene la norma non preveda esplicitamente la comunicazione, dovendo essere evitato che la sua omissione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile dell'opponente. Nel caso di specie, pur in mancanza di specifica previsione normativa, deve darsi rilievo alla mancata comunicazione alla parte opponente del decreto di fissazione id udienza, reso in data 12.3.2025, ai fini della concessa facoltà di rinotificazione dell'opposizione. Deve altresì ritenersi priva di pregio l'eccezione di parte opponente relativa ai vizi formali del decreto ingiuntivo notificato, tenuto conto che la notificazione dell'atto ha certamente raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del destinatario dell'atto, consentendo il pieno esercizio della difesa, espletato con la proporzione del ricorso in opposizione. Deve, in ogni caso, evidenziarsi che risulta versato in atti nel fascicolo della opposta l'attestazione di conformità all'originale digitale degli atti notificati da parte del procuratore della CP_1 all'epoca costituito- vedi allegato 3bis.
Deve, del pari, ritenersi priva di previo l'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di previa contestazione della pretesa creditoria azionata in monitorio. La deduzione attorea risulta infatti confutata dalla produzione nel fascicolo della Cassa Forense della nota, che risulta comunicata mediante pec consegnata nella casella del destinatario avvocato , in data 4.4.2023 – vedi nota e ricevute di Parte_1 accettazione e di avvenuta consegna -. Con tale nota si comunica alla controparte l'avvenuto accertamento della pretesa creditoria e la richiesta di pagamento, per ciascuno dei titoli posti in azione con la procedura monitoria, tutti analiticamente indicati, con conseguente insussistenza della lamentata omissione della previa contestazione.
- L'eccezione di prescrizione.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ritiene il Tribunale doversi richiamare la disciplina che regola l'istituto nel caso in esame. L'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di CP_1 ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli CP_1 17 e 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi previdenziali in generale da 10 a 5 anni, con disposizione applicabile anche alla , CP_1 dovendosi ritenere che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80. l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2 Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra CP_1 precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1 Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale aderisce da tempo in maniera pienamente consapevole, (vedi sentenza n° 6729/2013), è stato sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla , si applica CP_1 unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione per tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (02.02.2013) e, nello specifico, per tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. Le medesime disposizioni devono ritenersi applicabili al termine di prescrizione per le sanzioni civili e gli interessi moratori sulla contribuzione non versata, in ragione della natura civilistica e non amministrativa delle stesse, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale e in ragione della evidente natura accessoria dei secondi – si veda Cass SU n. 5076\2015, Cass 19917\2015; Cass. 16262\2018; Cass 12533\2019. Ciò premesso, deve ritenersi che, nella specie, opera il predetto termine decennale per tutti i crediti oggetto di giudizio, in quanto non risulta decorso il termine di prescrizione breve per la parte di essi ricadente nell'ambito della disciplina di cui alla legge 335\1995. Rispetto al decorso del predetto termine decennale, deve essere, inoltre rilevato che ex art 19, comma 2, legge 576 del 1980 la prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1 decorre “dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” (si tratta, in particolare, della comunicazione dell'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché' il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno) ovvero dalla data di avvenuta conoscenza dei redditi medesimi. Orbene nel caso in esame non risulta contestata la mancata comunicazione rituale della dichiarazione reddituale da parte dell'opponente alla e risulta che la stessa ha avuto CP_1 conoscenza dei redditi dichiarati dal professionista solo nella data di acquisizione, da parte della dei redditi presso l'Anagrafe Tributaria, a seguito della stipula dell'apposita CP_1 convenzione in data 30.9.2016 (vedi allegati nel fascicolo di ). CP_1 Considerato tale ultima data quale dies a quo dei termini di prescrizione, deve ritenersi non decorso interamente lo stesso. Quanto alla eccezione di prescrizione relativa alla sanzione dichiarativa per il mancato rispetto degli obblighi inerenti la comunicazione del modello 5 per l'anno 2019, per cui opera il termine quinquennale in ragione della natura amministrativa della sanzione stessa, va poi osservato che non risulta decorso il predetto termine, tenuto conto che lo stesso decorre dal settembre 2020 – anno successivo a quello dei redditi rilevanti anno 2019- e che risulta tempestivamente interrotto dalla notificazione della nota in data 4.4.2023 e quindi dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Va pertanto respinta l'eccezione.
- Il merito Le motivazioni a fondamento dell'opposizione fanno riferimento alla mancanza di idonea prova scritta del credito nonché alla indebita duplicazione e parcellizzazione della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria rispetto agli effetti dell'adesione del professionista ricorrente alla c.d. rottamazione quater per le stesse pretese creditorie. Dalle risultanze istruttorie versate in atti – vedi fascicolo Cassa Forense – deve ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditoria azionata, risultando depositate le dichiarazioni dei redditi presentate dall'opponente per tutti gli anni di interesse – redditi da 2011 a 2018 -
, che risultano acquisite dall'ente previdenziale in virtù dell'esecuzione della convenzione con l'anagrafe Tributaria, nonché le disposizioni regolamentari sulla cui base sono stati calcolati i contributi omessi, le sanzioni civili e amministrative e gli interessi dimora. La predetta documentazione, attestata come conforme agli originali dal procuratore costituito, non risulta oggetto di specifica e tempestiva contestazione, sicchè appare pienamente idonea a fondare il convincimento della sussistenza della pretesa della
[...]
sia per l'an che per il quantum richiesto. CP_1 Tardive rispetto alle preclusioni proprie del rito appaiono le eccezioni sollevate da parte opponente solo alla odierna udienza di discussione e riferite alla inutilizzabilità della predetta documentazione perché avvenuta in violazione del diritto alla privacy dell'interessato. Le stesse, del resto, appaiono recessive rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di aderire in maniera consapevole e secondo cui – vedi Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 e in senso conforme Cass. 9314\2023– “ in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46- 47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.” Deve, del resto, evidenziarsi che la predetta documentazione risulta legittimamente acquisita dalla , in forza della convenzione con l'anagrafe Tributaria, già CP_1 citata- vedi allegati nn. 4 e 4 bis del fascicolo di parte opposta-, nonché ritualmente prodotta in giudizio e non contestata nel suo contenuto. Deve, ancora, evidenziarsi che i dati sensibili a cui fa riferimento la difesa di parte opponente non sono in alcun modo valutati in questa sede né posti a fondamento della decisione, con conseguente irrilevanza della eccezione stessa. Quanto alle ulteriori doglianze espresse con il ricorso in opposizione va ritenuto che le stesse siano infondate.
La difesa della ha invero documentato che oggetto della c.d. rottamazione CP_1 quater è la pretesa iscritta a ruolo 2021 e relativa a richieste diverse da quello oggetto della procedura monitoria e concernenti in particolare, contributi 2008, 2009, 2010 nonché la sanzione per omesso invio del modello 5/19 relativamente all'anno 2018. Tale documentazione consente di ritenere superate le allegazioni di parte opponente che ha eccepito la duplicazione di azione per il medesimo credito, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo, tale non potendosi ritenere la documentazione afferente le istante di adesione alla definizione agevolata e le accettazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, depositate nel fascicolo di parte opponente, dalle quali non è possibile risalire alla esatta individuazione dei crediti e della persona del creditore. Deve ritenersi altresì esclusa la parcellizzazione del credito, tenuto conto che ciascun credito contributivo trova un suo titolo autonomo nel periodo annuale di riferimento e che l'aver agito anche con altri messi, oltre che con la procedura monitoria da cui origina la presente opposizione, non appare integrare un abuso del diritto, tenuto conto della oggettiva complessità e difficoltà per l'ente previdenziale di accertare i crediti in presenza della mancata rituale regolare comunicazione dei dati reddituali da parte degli iscritti. Destituita di fondamento è, infine, l'osservazione in merito al diritto ad ottenere la non applicazione delle sanzioni per aver aderito alla “pace fiscale”, dovendosi ritenere che non vi è alcun obbligo per – come per gli altri enti previdenziali - di accertare e CP_1 iscrivere a ruolo un determinato credito, potendo sempre recuperare il proprio credito nel termine di prescrizione previsto dalla Legge, attraverso le vie ordinarie e non potendosi certo far derivare da ciò la perdita del proprio credito, per decadenze previste espressamente solo per la procedura di riscossione a mezzo agente per la riscossione. Deve, infatti, ritenersi che in primo luogo, l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e che, in coerenza con ciò, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Tutto ciò premesso, il ricorso in opposizione va respinto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo che tiene conto del valore della causa – scaglione tra 52.000 e 260.000 euro- nonché del tenore delle difese e del contenuto delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente, avv. , alla rifusione, in favore della Cassa Parte_1 Forense opposta, delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in euro 8.500,00 per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, lì 25.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
E
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Cautano (BN) Via Trieste n. 29 presso lo Studio dell'Avv. Donatella Rapuano, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti RESISTENTE OPPOSTO
FATTO E DIRITTO IL RICORSO IN OPPOSIZIONE Il ricorrente in epigrafe indicato propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo reso in data 16.1.2024, nel procedimento NRG 23242/2023, con cui il Tribunale di Napoli gli ha ingiunto il pagamento, in favore della di Parte_2
(di seguito per brevità anche ), della somma di euro 225.532,87
[...] CP_1 oltre interessi legali e oltre alle spese di lite, fondato sull'asserito omesso versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità, per gli anni dal 2011 al 2018, nonché a titolo di sanzione ex articolo 9 Legge 141 del 1992 per l'omesso invio della dichiarazione reddituale 2019 oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni. Eccepisce preliminarmente la nullità del decreto ingiuntivo notificato, in quanto privo di sottoscrizione digitale del Giudice che lo ha emesso, della data di pubblicazione e del numero di repertorio e di cronologico. Eccepisce poi l'inammissibilità della procedura attivata in sede monitoria, rilevando che controparte si è sottratta all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. Eccepisce quindi la prescrizione del credito azionato, anche per il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative. Deduce inoltre la illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione dei redditi, ex modello 5, nonché delle altre pretese azionate con cartelle di pagamento per mancanza di previa contestazione. Deduce ancora di aver aderito nel giugno 2023 alla c.d. pace fiscale di cui alla legge 197 del 2022, pagando le prime tre rate della “rottamazione”, con conseguente illecita duplicazione dei crediti azionati con la procedura monitoria, asserendo l'illegittimità del ricorso alla predetta procedura per le pretese già iscritte a ruolo e azionate con la procedura di riscossione a mezzo agente per la riscossione, anche per una indebita parcellizzazione del credito. Eccepisce la decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 per la tardività della iscrizione a ruolo. Chiede pertanto in via preliminare dichiarare nullo, inammissibile, inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni sopra esposte;
in via subordinata accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti ex adverso azionati;
in via di netto subordine accertare che per effetto dell'adesione alla pace fiscale, cosiddetta rottamazione quater, tutti i crediti pretesi da sono stati oggetto dei pagamenti previsti dalla adesione alla rottamazione CP_1
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA OPPOSTA Si è costituita la opposta- di seguito anche -, resistendo Controparte_2 CP_1 all'opposizione con diversi argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la improcedibilità del ricorso in opposizione per non essere avvenuta la notifica dello stesso nel rispetto dei termini relativi alla prima udienza fissata per il giorno 15 ottobre 2024. Deduce l'infondatezza delle altre eccezioni e deduzioni a fondamento dell'opposizione, con diversi argomenti in fatto e in diritto. Deduce, in particolare: l'irrilevanza delle contestazioni formali del decreto ingiuntivo notificato, avendo lo stesso raggiunto il proprio scopo e consentito l'esercizio del diritto di difesa;
la non obbligatorietà del previo tentativo di mediazione;
la previa contestazione di tutte le irregolarità contributive oggetto del ricorso monitorio, mediante la nota ricevuta via PEC in data 4.4.2023. Deduce quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, non risultando decorso il termine di prescrizione, tanto decennale quanto quinquennale per le sanzioni amministrative, che si ritiene decorrente alla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei CP_1 redditi, nel caso di specie mai avvenuto e accertato solo a seguito di convenzione con l'anagrafe tributaria in data 30 settembre 2016. Deduce l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la insussistenza di un obbligo per la di riscossione mediante ruolo. CP_1 Deduce l'infondatezza delle eccezioni di duplicazione dei crediti, evidenziando che le pretese azionate in monitorio afferiscono a crediti del tutto diversi da quelli azionati con cartelle di pagamento, nonché di avvenuta “rottamazione” non risultando che le stesse siano riferite a pretese della CP_1 Chiede pertanto il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, per l'ipotesi di accoglimento dei motivi formali dell'opposizione e della revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiede accertarsi la sussistenza del credito in misura pari a quella oggetto del monitorio, con condanna del ricorrente al pagamento del dovuto.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE. Costituito regolarmente il contraddittorio, all'udienza del 1 febbraio 2025, sentite le parti circa la sussistenza di trattative di bonario componimento, la causa è stata rinviata per la discussione con concessione di un termine per il deposito di note difensive. All'udienza del 21 ottobre 2025 è stato concesso ulteriore rinvio anche per consentire a parte opponente ogni valutazione circa l'esito negativo delle trattative di bonario componimento comunicato dalla controparte. All'esito dell'odierna udienza, sentite le parti, la causa viene infine decisa con la presente sentenza. - Le questioni preliminari. Deve preliminarmente ritenersi che l'eccezione di improcedibilità del ricorso in opposizione, sollevata dalla difesa della Cassa Forense opposta può essere superata, risultando accolta la richiesta di remissione in termine per la notificazione del ricorso formulata dall'istante con provvedimento reso dallo Scrivente all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025. In questa sede va ribadito il motivo del provvedimento adottato, tenuto conto che, in forza di un'interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali – vedi Corte Cost. n. 77\2015 su art. 435 c.p.c.- e convenzionali, fondata sul generale criterio per il quale, ove sia prescritto un termine per il compimento di una certa attività processuale la cui omissione si risolva in un pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata la conoscibilità dell'atto che funge da presupposto condizionante l'onere notificatorio, sebbene la norma non preveda esplicitamente la comunicazione, dovendo essere evitato che la sua omissione si traduca in una preclusione alla prosecuzione del giudizio, con pregiudizio irreversibile dell'opponente. Nel caso di specie, pur in mancanza di specifica previsione normativa, deve darsi rilievo alla mancata comunicazione alla parte opponente del decreto di fissazione id udienza, reso in data 12.3.2025, ai fini della concessa facoltà di rinotificazione dell'opposizione. Deve altresì ritenersi priva di pregio l'eccezione di parte opponente relativa ai vizi formali del decreto ingiuntivo notificato, tenuto conto che la notificazione dell'atto ha certamente raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del destinatario dell'atto, consentendo il pieno esercizio della difesa, espletato con la proporzione del ricorso in opposizione. Deve, in ogni caso, evidenziarsi che risulta versato in atti nel fascicolo della opposta l'attestazione di conformità all'originale digitale degli atti notificati da parte del procuratore della CP_1 all'epoca costituito- vedi allegato 3bis.
Deve, del pari, ritenersi priva di previo l'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di previa contestazione della pretesa creditoria azionata in monitorio. La deduzione attorea risulta infatti confutata dalla produzione nel fascicolo della Cassa Forense della nota, che risulta comunicata mediante pec consegnata nella casella del destinatario avvocato , in data 4.4.2023 – vedi nota e ricevute di Parte_1 accettazione e di avvenuta consegna -. Con tale nota si comunica alla controparte l'avvenuto accertamento della pretesa creditoria e la richiesta di pagamento, per ciascuno dei titoli posti in azione con la procedura monitoria, tutti analiticamente indicati, con conseguente insussistenza della lamentata omissione della previa contestazione.
- L'eccezione di prescrizione.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Ritiene il Tribunale doversi richiamare la disciplina che regola l'istituto nel caso in esame. L'art. 19 della legge n. 576/80 prevede: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di CP_1 ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli CP_1 17 e 23”. L'art. 3 della legge n. 335/95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi previdenziali in generale da 10 a 5 anni, con disposizione applicabile anche alla , CP_1 dovendosi ritenere che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80. l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
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”. Parte_2 Detta norma, pertanto, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 che, come sopra CP_1 precisato, fissa in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti dagli avvocati alla CP_1 Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, cui questo Tribunale aderisce da tempo in maniera pienamente consapevole, (vedi sentenza n° 6729/2013), è stato sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla , si applica CP_1 unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, anche in subiecta materia, il principio secondo il quale la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazione per tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (02.02.2013) e, nello specifico, per tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale previsto dalla precedente normativa. Le medesime disposizioni devono ritenersi applicabili al termine di prescrizione per le sanzioni civili e gli interessi moratori sulla contribuzione non versata, in ragione della natura civilistica e non amministrativa delle stesse, costituendo effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale del danno cagionato all'ente previdenziale e in ragione della evidente natura accessoria dei secondi – si veda Cass SU n. 5076\2015, Cass 19917\2015; Cass. 16262\2018; Cass 12533\2019. Ciò premesso, deve ritenersi che, nella specie, opera il predetto termine decennale per tutti i crediti oggetto di giudizio, in quanto non risulta decorso il termine di prescrizione breve per la parte di essi ricadente nell'ambito della disciplina di cui alla legge 335\1995. Rispetto al decorso del predetto termine decennale, deve essere, inoltre rilevato che ex art 19, comma 2, legge 576 del 1980 la prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1 decorre “dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23” (si tratta, in particolare, della comunicazione dell'ammontare del reddito professionale di cui all' articolo 10 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché' il volume complessivo d'affari di cui all' articolo 11 dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno) ovvero dalla data di avvenuta conoscenza dei redditi medesimi. Orbene nel caso in esame non risulta contestata la mancata comunicazione rituale della dichiarazione reddituale da parte dell'opponente alla e risulta che la stessa ha avuto CP_1 conoscenza dei redditi dichiarati dal professionista solo nella data di acquisizione, da parte della dei redditi presso l'Anagrafe Tributaria, a seguito della stipula dell'apposita CP_1 convenzione in data 30.9.2016 (vedi allegati nel fascicolo di ). CP_1 Considerato tale ultima data quale dies a quo dei termini di prescrizione, deve ritenersi non decorso interamente lo stesso. Quanto alla eccezione di prescrizione relativa alla sanzione dichiarativa per il mancato rispetto degli obblighi inerenti la comunicazione del modello 5 per l'anno 2019, per cui opera il termine quinquennale in ragione della natura amministrativa della sanzione stessa, va poi osservato che non risulta decorso il predetto termine, tenuto conto che lo stesso decorre dal settembre 2020 – anno successivo a quello dei redditi rilevanti anno 2019- e che risulta tempestivamente interrotto dalla notificazione della nota in data 4.4.2023 e quindi dalla notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Va pertanto respinta l'eccezione.
- Il merito Le motivazioni a fondamento dell'opposizione fanno riferimento alla mancanza di idonea prova scritta del credito nonché alla indebita duplicazione e parcellizzazione della pretesa creditoria azionata con la procedura monitoria rispetto agli effetti dell'adesione del professionista ricorrente alla c.d. rottamazione quater per le stesse pretese creditorie. Dalle risultanze istruttorie versate in atti – vedi fascicolo Cassa Forense – deve ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditoria azionata, risultando depositate le dichiarazioni dei redditi presentate dall'opponente per tutti gli anni di interesse – redditi da 2011 a 2018 -
, che risultano acquisite dall'ente previdenziale in virtù dell'esecuzione della convenzione con l'anagrafe Tributaria, nonché le disposizioni regolamentari sulla cui base sono stati calcolati i contributi omessi, le sanzioni civili e amministrative e gli interessi dimora. La predetta documentazione, attestata come conforme agli originali dal procuratore costituito, non risulta oggetto di specifica e tempestiva contestazione, sicchè appare pienamente idonea a fondare il convincimento della sussistenza della pretesa della
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sia per l'an che per il quantum richiesto. CP_1 Tardive rispetto alle preclusioni proprie del rito appaiono le eccezioni sollevate da parte opponente solo alla odierna udienza di discussione e riferite alla inutilizzabilità della predetta documentazione perché avvenuta in violazione del diritto alla privacy dell'interessato. Le stesse, del resto, appaiono recessive rispetto a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di aderire in maniera consapevole e secondo cui – vedi Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011 e in senso conforme Cass. 9314\2023– “ in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46- 47 del d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy.” Deve, del resto, evidenziarsi che la predetta documentazione risulta legittimamente acquisita dalla , in forza della convenzione con l'anagrafe Tributaria, già CP_1 citata- vedi allegati nn. 4 e 4 bis del fascicolo di parte opposta-, nonché ritualmente prodotta in giudizio e non contestata nel suo contenuto. Deve, ancora, evidenziarsi che i dati sensibili a cui fa riferimento la difesa di parte opponente non sono in alcun modo valutati in questa sede né posti a fondamento della decisione, con conseguente irrilevanza della eccezione stessa. Quanto alle ulteriori doglianze espresse con il ricorso in opposizione va ritenuto che le stesse siano infondate.
La difesa della ha invero documentato che oggetto della c.d. rottamazione CP_1 quater è la pretesa iscritta a ruolo 2021 e relativa a richieste diverse da quello oggetto della procedura monitoria e concernenti in particolare, contributi 2008, 2009, 2010 nonché la sanzione per omesso invio del modello 5/19 relativamente all'anno 2018. Tale documentazione consente di ritenere superate le allegazioni di parte opponente che ha eccepito la duplicazione di azione per il medesimo credito, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo, tale non potendosi ritenere la documentazione afferente le istante di adesione alla definizione agevolata e le accettazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, depositate nel fascicolo di parte opponente, dalle quali non è possibile risalire alla esatta individuazione dei crediti e della persona del creditore. Deve ritenersi altresì esclusa la parcellizzazione del credito, tenuto conto che ciascun credito contributivo trova un suo titolo autonomo nel periodo annuale di riferimento e che l'aver agito anche con altri messi, oltre che con la procedura monitoria da cui origina la presente opposizione, non appare integrare un abuso del diritto, tenuto conto della oggettiva complessità e difficoltà per l'ente previdenziale di accertare i crediti in presenza della mancata rituale regolare comunicazione dei dati reddituali da parte degli iscritti. Destituita di fondamento è, infine, l'osservazione in merito al diritto ad ottenere la non applicazione delle sanzioni per aver aderito alla “pace fiscale”, dovendosi ritenere che non vi è alcun obbligo per – come per gli altri enti previdenziali - di accertare e CP_1 iscrivere a ruolo un determinato credito, potendo sempre recuperare il proprio credito nel termine di prescrizione previsto dalla Legge, attraverso le vie ordinarie e non potendosi certo far derivare da ciò la perdita del proprio credito, per decadenze previste espressamente solo per la procedura di riscossione a mezzo agente per la riscossione. Deve, infatti, ritenersi che in primo luogo, l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e che, in coerenza con ciò, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. Tutto ciò premesso, il ricorso in opposizione va respinto con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo che tiene conto del valore della causa – scaglione tra 52.000 e 260.000 euro- nonché del tenore delle difese e del contenuto delle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente, avv. , alla rifusione, in favore della Cassa Parte_1 Forense opposta, delle spese di lite della presente fase di opposizione, che liquida in euro 8.500,00 per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, lì 25.11.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo