TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 23/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1019/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1019/2025 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in C.A. TE Parte_1
LT, 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Melcantini del C.F._1
Foro di Arezzo (C.F. , pec , presso lo C.F._2 Email_1 studio del quale in TO (Ar), Località Le Piagge, 1220 (Villa Caterina), è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ATTORE contro eredi del Sig. fu , della Sig.ra fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 del Sig. fu , del Sig. fu , del Sig. Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu ; Controparte_5 Per_1
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di cui all'udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato per pubblici proclami, ha convenuto in Parte_2 giudizio gli eredi del Sig. fu , della Sig.ra Controparte_1 Per_1 Controparte_2 fu , del Sig. fu , del Sig. fu , del Per_1 Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
Sig. fu .per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5 Per_1
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo , respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che il Sig. , possiede pubblicamente, pacificamente, Parte_1 continuativamente ed ininterrotamente, a titolo di proprietà esclusiva e da oltre 20 anni,
l'immobile posto in TO (Ar), , censito al NCEU del Comune di Parte_3
TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. €
169,55; - accertare e dichiarare che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c.;
- dichiarare maturato il periodo di prescrizione acquisitiva e compiuta l'usucapione del bene medesimo, in favore del Sig. ; - ordinare, infine, al Sig. Conservatore dei Parte_1
Registri Immobiliari di Arezzo di trascrivere la sentenza che verrà emessa all'esito del giudizio, espressamente esonerando il Conservatore da qualunque e qualsivoglia responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, nella contumacia dei convenuti, e senza assegnazione dei termini ex art. 189 cpc espressamente rinunciati da parte attrice.
***
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Emerge infatti documentalmente che nel 1969, allorché l'odierno attore aveva 6 anni, questi si trasferì a vivere nell'abitazione posta in TO (Ar), C.A. TE LT, 6, assieme ai genitori, Sig. e Sig.ra entrambi con ultima residenza Controparte_6 Per_2 nell'immobile in cui oggi vive il Sig. (Doc 1). Detto immobile è censito al Parte_1
NCEU del Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 70, subalterno 3, Cat. A/4, Classe
2, Consistenza 6 vani, R.C. € 277,76 (Doc. 2) e, ad oggi, l'appartamento di cui sopra è di
2 esclusiva proprietà dell'odierno attore, in forza di successione legittima del di lui padre
(Registrazione Volume 88888 n. 61231, registrato in data 09/02/2023, Trascrizione n.
2772.3/2023, Reparto PI di AREZZO in atti dal 02/03/2023, Doc. 2, gi cit.), in quanto unico erede ex lege, in quanto figlio unico. Risulta peraltro che, costruito in aderenza, accanto all'immobile in cui vive l'attore vi è sempre stato un altro immobile, censito al NCEU del
Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani,
R.C. € 169,55 (Doc. 3) e che la famiglia del Sig. ha preso possesso Parte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio di usucapione, fin da quando è andata ad abitare nell'immobile in cui ancora oggi vive l'attore. Pertanto, unendo il possesso dell'immobile di cui sopra dei genitori dell'odierno attore, a quello di quest'ultimo, il quale divenuto maggiorenne (1980) ha iniziato lui stesso a possederlo, sono trascorsi ben più di 55 anni.
L'immobile censito al NCEU del Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat.
A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. € 169,55 (Doc. 3, già cit.), già nel lontano 1969 non era peraltro abitato da alcuno ed in questi tanti anni trascorsi è stato oggetto anche di ordinaria manutenzione da parte dell'odierno attore. L'attore ha altresì provveduto a dotare l'immobile di luce elettrica ed acqua;
ha posizionata nell'immobile la sua lavatrice per fare il bucato e per poi stendere al suo interno i suoi panni lavati ad asciugare, nonché una pila;
ha posizionato nell'immobile un suo frigorifero ed un suo congelatore;
ha posizionato nell'immobile una sua cucina economica per cucinarvi;
utilizza l'immobile per rimettere la sua legna da ardere;
ha posizionato nell'immobile i vasi delle sue piante e dei suoi fiori;
utilizza l'immobile per rimettere i suoi attrezzi agricoli e da giardinaggio e per fare dei lavori su di un banco che vi ha collocato;
utilizza l'immobile per depositare della sua mobilia;
con dei pali di ferro ha puntellato interamente il solaio dell'immobile per evitare che possa cedere. Risulta inoltre essersi attivato per cercare di presentare una SCIA al Comune di TO (Ar) per poter mettere in sicurezza l'immobile, viste le sue pessime condizioni allo stato (Doc. 4).
L'immobile in oggetto, così come emerge da visura storica (Doc. 3) risulta essere intestato al Sig. fu , alla Sig.ra fu , al Sig. Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu , al Sig. fu ed al Sig. Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1 CP_5
fu , per la quota di 1/5 ciascuno. L'odierno attore non ha mai avuta contezza
[...] Per_1
di chi potessero essere tali soggetti, non avendo mai visto abitare da alcuno l'immobile o presentarsi qualcuno per manifestare un qualche tipo di interesse sullo stesso. Ha potuto
3 apprendere che tale intestazione dell'immobile deriva dall'impianto meccanografico del
30.06.1987 del Catasto e che si tratta di una voltura di successione mortis causa precedente a tale anno e, recatosi, presso l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Arezzo -
Servizio di Pubblicità Immobiliare, l'attore ha rinvenuta una visura catastale del 1962, anch'essa con riportati gli stessi intestatari privi del loro codice fiscale (introduzione del codice fiscale i n Italia nel 1973 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 605) (Doc.
4).
L'attore ha pertanto provato di non aver potuto individuare i soggetti intestatari e conseguentemente i loro eredi, visto che ha avuto esito negativo anche l'ispezione ipotecaria su tutti gli intestatari ricercati dall'Ufficio per “fu ” (Doc. 5). Ha altresì dedotto che, Per_1
da informazioni assunte dai vicini di casa più anziani del Sig. nessuno si ricorda Parte_1 di aver visto possedere l'immobile oggetto del presente giudizio da qualcuno, se non dai genitori dell'attore e da lui stesso, sin dall'anno in cui sono andati ad abitare in TO (Ar),
C.A. TE LT (anno 1969), nell'abitazione in cui ancora oggi abita l'attore e di sua proprietà per successione ex lege, avendo ritenuto da sempre che il detto immobile fosse di proprietà della famiglia del Sig. Ha altresì affermato che alcuna domanda Parte_1 giudiziale, volta ad interrompere il corso dell'usucapione dell'immobile, è stata proposta nei confronti dell'odierno attore o danti causa dell'attore.
In considerazione di quanto così emerso deve ritenersi provato che l'attore abbia da oltre venti anni il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto del bene in oggetto e che tale possesso è da qualificarsi uti dominus.
Deve pertanto ritenersi intervenuto l'acquisto a titolo originario da parte dell'attore dell'immobile de quo ai sensi dell'articolo 1158 c.c., per intervenuta usucapione.
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così dispone:
1. Accerta e dichiara la piena e totale proprietà in capo ad per Parte_2 intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito nel comune di TO (Ar), , censito al NCEU del Comune di TO (Ar), al Pt_3 Parte_3 foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. € 169,55
4 2. Ordina al Conservatore dei pubblici RR.II. - Agenzia del Territorio – Direzione provinciale di Arezzo – Servizio pubblicità immobiliare - la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità in capo al competente Conservatore;
3. nulla sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
Arezzo, 23.12.2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Lucia Faltoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1019/2025 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in C.A. TE Parte_1
LT, 6, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Melcantini del C.F._1
Foro di Arezzo (C.F. , pec , presso lo C.F._2 Email_1 studio del quale in TO (Ar), Località Le Piagge, 1220 (Villa Caterina), è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
ATTORE contro eredi del Sig. fu , della Sig.ra fu , Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1 del Sig. fu , del Sig. fu , del Sig. Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
fu ; Controparte_5 Per_1
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: US
CONCLUSIONI
1 Come da verbale di cui all'udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato per pubblici proclami, ha convenuto in Parte_2 giudizio gli eredi del Sig. fu , della Sig.ra Controparte_1 Per_1 Controparte_2 fu , del Sig. fu , del Sig. fu , del Per_1 Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1
Sig. fu .per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5 Per_1
l'Ill.mo Tribunale di Arezzo , respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che il Sig. , possiede pubblicamente, pacificamente, Parte_1 continuativamente ed ininterrotamente, a titolo di proprietà esclusiva e da oltre 20 anni,
l'immobile posto in TO (Ar), , censito al NCEU del Comune di Parte_3
TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. €
169,55; - accertare e dichiarare che pertanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 1158 c.c.;
- dichiarare maturato il periodo di prescrizione acquisitiva e compiuta l'usucapione del bene medesimo, in favore del Sig. ; - ordinare, infine, al Sig. Conservatore dei Parte_1
Registri Immobiliari di Arezzo di trascrivere la sentenza che verrà emessa all'esito del giudizio, espressamente esonerando il Conservatore da qualunque e qualsivoglia responsabilità. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
La causa istruita documentalmente veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025, nella contumacia dei convenuti, e senza assegnazione dei termini ex art. 189 cpc espressamente rinunciati da parte attrice.
***
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Emerge infatti documentalmente che nel 1969, allorché l'odierno attore aveva 6 anni, questi si trasferì a vivere nell'abitazione posta in TO (Ar), C.A. TE LT, 6, assieme ai genitori, Sig. e Sig.ra entrambi con ultima residenza Controparte_6 Per_2 nell'immobile in cui oggi vive il Sig. (Doc 1). Detto immobile è censito al Parte_1
NCEU del Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 70, subalterno 3, Cat. A/4, Classe
2, Consistenza 6 vani, R.C. € 277,76 (Doc. 2) e, ad oggi, l'appartamento di cui sopra è di
2 esclusiva proprietà dell'odierno attore, in forza di successione legittima del di lui padre
(Registrazione Volume 88888 n. 61231, registrato in data 09/02/2023, Trascrizione n.
2772.3/2023, Reparto PI di AREZZO in atti dal 02/03/2023, Doc. 2, gi cit.), in quanto unico erede ex lege, in quanto figlio unico. Risulta peraltro che, costruito in aderenza, accanto all'immobile in cui vive l'attore vi è sempre stato un altro immobile, censito al NCEU del
Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani,
R.C. € 169,55 (Doc. 3) e che la famiglia del Sig. ha preso possesso Parte_1 dell'immobile oggetto del presente giudizio di usucapione, fin da quando è andata ad abitare nell'immobile in cui ancora oggi vive l'attore. Pertanto, unendo il possesso dell'immobile di cui sopra dei genitori dell'odierno attore, a quello di quest'ultimo, il quale divenuto maggiorenne (1980) ha iniziato lui stesso a possederlo, sono trascorsi ben più di 55 anni.
L'immobile censito al NCEU del Comune di TO (Ar), al foglio 315, particella 69, Cat.
A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. € 169,55 (Doc. 3, già cit.), già nel lontano 1969 non era peraltro abitato da alcuno ed in questi tanti anni trascorsi è stato oggetto anche di ordinaria manutenzione da parte dell'odierno attore. L'attore ha altresì provveduto a dotare l'immobile di luce elettrica ed acqua;
ha posizionata nell'immobile la sua lavatrice per fare il bucato e per poi stendere al suo interno i suoi panni lavati ad asciugare, nonché una pila;
ha posizionato nell'immobile un suo frigorifero ed un suo congelatore;
ha posizionato nell'immobile una sua cucina economica per cucinarvi;
utilizza l'immobile per rimettere la sua legna da ardere;
ha posizionato nell'immobile i vasi delle sue piante e dei suoi fiori;
utilizza l'immobile per rimettere i suoi attrezzi agricoli e da giardinaggio e per fare dei lavori su di un banco che vi ha collocato;
utilizza l'immobile per depositare della sua mobilia;
con dei pali di ferro ha puntellato interamente il solaio dell'immobile per evitare che possa cedere. Risulta inoltre essersi attivato per cercare di presentare una SCIA al Comune di TO (Ar) per poter mettere in sicurezza l'immobile, viste le sue pessime condizioni allo stato (Doc. 4).
L'immobile in oggetto, così come emerge da visura storica (Doc. 3) risulta essere intestato al Sig. fu , alla Sig.ra fu , al Sig. Controparte_1 Per_1 Controparte_2 Per_1
fu , al Sig. fu ed al Sig. Controparte_3 Per_1 Controparte_4 Per_1 CP_5
fu , per la quota di 1/5 ciascuno. L'odierno attore non ha mai avuta contezza
[...] Per_1
di chi potessero essere tali soggetti, non avendo mai visto abitare da alcuno l'immobile o presentarsi qualcuno per manifestare un qualche tipo di interesse sullo stesso. Ha potuto
3 apprendere che tale intestazione dell'immobile deriva dall'impianto meccanografico del
30.06.1987 del Catasto e che si tratta di una voltura di successione mortis causa precedente a tale anno e, recatosi, presso l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Arezzo -
Servizio di Pubblicità Immobiliare, l'attore ha rinvenuta una visura catastale del 1962, anch'essa con riportati gli stessi intestatari privi del loro codice fiscale (introduzione del codice fiscale i n Italia nel 1973 con Decreto del Presidente della Repubblica n. 605) (Doc.
4).
L'attore ha pertanto provato di non aver potuto individuare i soggetti intestatari e conseguentemente i loro eredi, visto che ha avuto esito negativo anche l'ispezione ipotecaria su tutti gli intestatari ricercati dall'Ufficio per “fu ” (Doc. 5). Ha altresì dedotto che, Per_1
da informazioni assunte dai vicini di casa più anziani del Sig. nessuno si ricorda Parte_1 di aver visto possedere l'immobile oggetto del presente giudizio da qualcuno, se non dai genitori dell'attore e da lui stesso, sin dall'anno in cui sono andati ad abitare in TO (Ar),
C.A. TE LT (anno 1969), nell'abitazione in cui ancora oggi abita l'attore e di sua proprietà per successione ex lege, avendo ritenuto da sempre che il detto immobile fosse di proprietà della famiglia del Sig. Ha altresì affermato che alcuna domanda Parte_1 giudiziale, volta ad interrompere il corso dell'usucapione dell'immobile, è stata proposta nei confronti dell'odierno attore o danti causa dell'attore.
In considerazione di quanto così emerso deve ritenersi provato che l'attore abbia da oltre venti anni il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto del bene in oggetto e che tale possesso è da qualificarsi uti dominus.
Deve pertanto ritenersi intervenuto l'acquisto a titolo originario da parte dell'attore dell'immobile de quo ai sensi dell'articolo 1158 c.c., per intervenuta usucapione.
Nulla si dispone sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così dispone:
1. Accerta e dichiara la piena e totale proprietà in capo ad per Parte_2 intervenuta usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., dell'immobile sito nel comune di TO (Ar), , censito al NCEU del Comune di TO (Ar), al Pt_3 Parte_3 foglio 315, particella 69, Cat. A/6, Classe 4, Consistenza 3,5 vani, R.C. € 169,55
4 2. Ordina al Conservatore dei pubblici RR.II. - Agenzia del Territorio – Direzione provinciale di Arezzo – Servizio pubblicità immobiliare - la trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità in capo al competente Conservatore;
3. nulla sulle spese stante la contumacia dei convenuti.
Arezzo, 23.12.2025
Il Giudice
d.ssa Lucia Faltoni
5