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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di primo grado iscritta al n. 13019/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, vertente
T R A nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
residente in [...], elett.te dom.to in Cardito (NA) al C.so C.
Battisti n. 94, nello studio dell'Avv. Andrea Giugliano ( ) dal quale CodiceFiscale_2
è rappresentato e difeso giusta procura in atti
ATTRICE
E
GIÀ (P.IVA ) CON SEDE Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
LEGALE IN TRENTO (TN), VIA ADRIANO OLIVETTI N. 7, CAP. 38122 , CODICE FISCALE ED
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO (TN) E P.IVA , R.E.A. P.IVA_1
TN-209533, MANDATARIA DELL'R.T.I. COMPOSTO DA (MANDATARIA)E Controparte_1
MANDANTE), AGGIUDICATARIO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL CP_3
SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE,
[...]
- CIG , SOTTOSCRITTO CON LA REGIONE CAMPANIA, Controparte_4 P.IVA_2
CF. , ASSUNTO AL PROT. REP. N. 14521/18, IN PERSONA DEL “PROCURATORE P.IVA_3
SPECIALE” DOTT. GIUSTA NOMINA A FIRMA DEL LEGALE Controparte_5
RAPPRESENTANTE P.T., REP. N. 37136 RACC. N. 2248 DEL NOTAR IN Persona_1
ROMA, NELLA QUALITÀ DI PROCURATORE DEL R.T.I., RAPPRESENTATO E DIFESO
DALL'AVV. CARMINE CESARANO GIUSTA PROCURA IN ATTI
CONVENUTA
NONCHE'
N PERSONA DEL L.R.P.T. VIA I° MAGGIO, 99 CON SEDE IN RIVALTA DI TORINO CP_6
(TO)
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. L'odierno attore rappresentava in citazione di aver appreso, in data 28/3/2022, Parte_1
che la RTI Municipia S.p.A1Abaco S.p.A., ha pignorato nelle forme ex art. 72-bis del d.p.r. n.
602 del 1973, presso il proprio datore di lavoro, il salario per un importo di € CP_6
929,27.
Avverso il detto atto di pignoramento proponeva opposizione deducendo: 1) la nullità del pignoramento per omessa notifica al contribuente, per la violazione dello Statuto del
Contribuente, per inesistenza della notifica al terzo pignorato;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 702 ter per essere stati effettuati prelievi coattivi oltre il limite di un decimo dello stipendio, con richiesta di restituzione degli stessi;
3) la intervenuta prescrizione.
2.1. Con provvedimento del 24.10.2022 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
3. Con atto di citazione tempestivamente notificato nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni fissato dal giudice dell'esecuzione, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito.
3.1. Si è costituita la eccependo il difetto di giurisdizione in favore della Controparte_1
Commissione Tributaria, l'improcedibilità della domanda per non essere stato evocato in giudizio l'Ente Creditore e la regolarità delle notifiche degli atti prodromici.
3.2. Non si è costituita la benché regolarmente citata, per cui ne va dichiarata la CP_6
contumacia.
4. Va in primo luogo vagliata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da CP_1
la quale, incentrando l'attenzione sulla natura tributaria del credito azionato, argomenta
[...] circa l'attribuibilità dell'intera domanda alla Commissione territorialmente competente, quale giudice speciale.
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass.
S.U. n. 7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso di specie, a fronte di una generica deduzione di intervenuta prescrizione, senza indicazione precisa del lasso temporale cui la stessa fa riferimento e in presenza di una richiesta di prova della notifica delle cartelle e contestazione di nullità della notifica dell'intimazione di pagamento formulate dall'opponente, nonostante insista per aver dedotto una prescrizione meramente “successiva”, l'impugnativa de qua, sotto quell'aspetto, assume le sembianze di un'opposizione di tipo recuperatorio, in quanto tale rientrante nella giurisdizione del GT.
Alla declaratoria di giurisdizione consegue il mancato vaglio della questione relativa al litisconsorzio, pure sollevata da in quanto riguardante solo la detta parte di CP_1
domanda.
Appartengono invece, in base ai principi sopra espressi, alla giurisdizione del GO le censure afferenti a vizi propri del pignoramento (vizi di notifica dello stesso, motivo ex art. 617 co. 2
c.p.c.), ovvero quelle riguardanti l'impignorabilità dei beni (superamento limite previsto dall'art. 72 ter, motivo ex art, 615 co. 2 c.p.c.), in quanto incidenti sull'an e sul quomodo dell'esecuzione in sé, senza alcun riferimento al merito del credito sotteso.
5. In riferimento a tali residue censure, va dichiarata, con motivazione assorbente ogni altra questione, eccetto quella, declinata, di prescrizione, la nullità del pignoramento per non essere stata fornita la prova della sua notifica all'opponente, specificamente eccepita.
In punto di qualificazione, come anticipato, la detta doglianza integra fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., giacché è diretta a contestare la regolarità formale degli atti della procedura di riscossione esattoriale.
L'opposizione così spiegata è, in primis, ammissibile siccome proposta –con ricorso depositato il 13.4.2022- nel rispetto del termine sancito dall'art.617 c.p.c., decorrente, nella vicenda de qua, dalla conoscenza di fatto del contestato pignoramento (cfr. Cass. 17 marzo
2010 n. 6487; Cass. 9 maggio 2012 n. 7051), avvenuta, come allegato dall'opponente, in data
28.3.2022.
Venendo al vaglio di fondatezza, è oramai pacifico che l'atto di pignoramento ex art. 72 bis
D.P.R. 602/1973 vada notificato anche al debitore esecutato (onde, per l'appunto, consentire di spiegare compiutamente le proprie difese mediante gli strumenti oppositivi ex artt. 615-617
c.p.c.).
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto la mancata notifica del pignoramento.
L'opposta nel costituirsi ha dedotto, tra le altre argomentazioni, di aver notificato il pignoramento all'opponente ed al terzo, senza indicazione neppure della modalità di notifica dello stesso né di produzione della relata corredata dall'atto.
Ne consegue che la generica produzione versata in atti, costituita da sole relate, impedisce di riferire specificamente l'una o l'altra all'atto di pignoramento, a fronte di un indice dove la dicitura è un generico “notifiche” e di una denominazione dei file quale relata manna luigi e notifiche manna luigi che non chiarisce se tra i documenti prodotti vi sia la relata del pignoramento e quale sia, prova documentale, questa, che incombeva su e che non CP_1
può essere demandata a deduzioni logiche della scrivente.
Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto, o perché, come nel caso in esame, l'indice si limiti a rinviare indistintamente alle “notifiche”, senza esplicitare il contenuto e la rilevanza di ciascuna di esse nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617 del 26/05/2011).
A fronte, quindi, di una mancanza di prova della notifica del pignoramento all'opponente, per le ragioni sopra esposte, neppure è possibile ritenere che la proposizione dell'opposizione abbia un effetto sanante.
Come noto, l'art.156, comma terzo, c.p.c., prescrive che la nullità di un atto non può mai essere pronunciata dal Giudice, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato. Tale norma, ed il principio da essa posto, si applica, secondo consolidata giurisprudenza e maggioritaria dottrina, soltanto alle ipotesi in cui l'atto sia affetto da vizio di nullità e non quando sia giuridicamente inesistente (cfr. Cass. S.U. n. 14570 del 22/06/2007; da ultimo Cass. Sez. L. n. 6083 del 09/03/2017).
Conseguentemente, va dichiarata la nullità del pignoramento impugnato, con assorbimento di ogni altra questione demandata a questo Giudice.
Alla declaratoria di nullità del pignoramento consegue, in presenza di domanda specifica sul punto, la restituzione del prelievo forzoso operato in forza di esso, come da dispositivo.
Si precisa che sebbene l'atto di citazione, nel petitum, faccia richiamo ad un determinato numero dell'atto di pignoramento, errato, non vi è dubbio che quello opposto rechi il numero indicato in dispositivo, riportato sull'atto di pignoramento allegato all'opposizione e richiamato dalla stessa nelle proprie difese. CP_1
4. Si ritiene che le spese vadano per 1/3 compensate stante l'accoglimento della questione di giurisdizione, e per i restanti 2/3 poste a carico di , soccombente, in ordine alla CP_1
residua domanda, secondo i parametri minimi, stante la natura non complessa delle questioni affrontate, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, ovvero solo quelle effettivamente svoltesi, previsti per le cause aventi valore pari all'importo oggetto di pignoramento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 13019/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Cont
1. Dichiara la contumacia della CP_6
2. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine alla domanda contenuta nel punto 2 del petitum dell'atto di citazione, ovvero alla richiesta di declaratoria della prescrizione;
3. accoglie nel resto l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 n. 20220002063430693622676 e condanna alla CP_1
restituzione in favore di della somma di euro 929,27, oltre interessi legali dalla Parte_1
data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
4. Compensa tra le parti le spese di lite per 1/3.
5. alla refusione in favore di dei 2/3 delle spese processuali, Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 1216,66, di cui euro 83,33 per esborsi ed euro 1.133,33 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge sulle competenze, con distrazione al procuratore, Avv. Andrea Giugliano, per dichiarazione di anticipo resa.
Così deciso in Aversa, il 18.9.2025 Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone