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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 324/2019
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 04/02/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per l' Parte_1
l'avv. Giuseppe Alfano, il quale insiste in domanda e chiede che la causa venga
[...] decisa, con condanna alle spese dei convenuti.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 324/2019 promossa da:
(C.F. , oggi _1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ALFANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via
S. Biagio n. 165;
ATTRICE
contro
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); CP_3 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti
L ha concluso come da verbale di udienza. Pt_1 Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15-16/1/2019 la conveniva in _1 giudizio e esponendo: Controparte_2 CP_3
- che in data 29/1/2014, con atto pubblico rogato in Vittoria dal notaio , Persona_1 trascritto in data 30/1/2014 ai nn. 1026/1377, aveva donato alla moglie Controparte_2 CP_3 la quota di 1/2 dell'immobile sito in Vittoria, in catasto al foglio 220, part. 321;
[...]
- che il credito vantato dalla nei confronti di era già _1 Controparte_2 esistente al momento della stipula dell'atto di donazione;
- che l'atto di donazione aveva inciso negativamente sull'entità e sulla consistenza del patrimonio di
Controparte_2
- che era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice istante, Controparte_2 avendo provveduto alla stipula dell'atto di donazione dopo aver ricevuto per anni la notifica di cartelle esattoriali mai pagate.
Pertanto, la ritenendo che l'atto di donazione fosse stato posto in essere al _1 solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, chiedeva di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con ordinanza del 10/5/2019 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore dell'
[...]
(già , questo giudice ha deciso la controversia con la Parte_1 _1 presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti e Controparte_2 CP_3 che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta dalla (oggi _1 [...]
) è fondata, per le seguenti ragioni. Parte_1
Con l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito:
- qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza di tale pregiudizio anche in capo al terzo;
- qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio (consilium fraudis), e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel presente giudizio la (oggi ) ha _1 Parte_1 dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, la (oggi ha _1 Parte_1 dimostrato di essere titolare di un credito di euro 715.377,32, come da “situazione debitoria” aggiornata al 5/9/2018, in virtù delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento notificati al convenuto per diverse causali, tra il 2010 e il 2018 Controparte_2
(cfr. all. 3 all'atto di citazione). In secondo luogo, sussiste il requisito oggettivo dell'eventus damni, che si ha ogni qual volta in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. 1896/2012 e 3676/2011; nello stesso senso, Cass. 4728/2018,
9461/2016 e 1902/2015).
È stato inoltre precisato che la “rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., fra tante, Cass. 24183/2018, 19207/2018, 9461/2016, 8931/2013 e
7767/2007).
Nel caso di specie, la (oggi ) ha _1 Parte_1 prodotto copia dell'atto di donazione, con il quale in data 29/1/2014 il convenuto Controparte_2 ha donato alla convenuta la quota di 1/2 dell'immobile sito in Vittoria, in catasto al CP_3 foglio 220, part. 321 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Il pregiudizio per il creditore risulta manifesto, tenuto conto che il convenuto ha Controparte_2 trasferito a titolo gratuito il predetto immobile ed, essendo rimasto contumace nel presente giudizio, non ha provato (pur avendone l'onere) che il suo patrimonio residuo fosse in grado di soddisfare il creditore.
In terzo luogo, sussiste anche il requisito soggettivo della scientia damni, dato dalla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che l'atto impugnato è un atto a titolo gratuito (atto di donazione) ed è successivo al sorgere del credito, almeno per una significativa parte, in quanto:
- l'atto di donazione è stato stipulato in data 29/1/2014;
- quasi la metà delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento prodotti dalla (oggi ) è stata notificata _1 Parte_1 al convenuto anteriormente a tale data e più precisamente fra il 2010 e il 2013 Controparte_2
(cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Come si è detto, quando il credito è sorto (come nel caso di specie) prima dell'atto dispositivo, non
è richiesta al creditore la prova della sussistenza dell'intento fraudolento o consilium fraudis, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Inoltre, come si è detto, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, non è necessario provare la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore. È stato peraltro evidenziato che non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante,
Cass. 23326/2018, 22365/2007 e 2303/1996).
Nel caso di specie, non è peraltro dubbio che il convenuto fosse consapevole del Controparte_2 credito vantato dalla (oggi ), in quanto: _1 Parte_1
- alla data di stipula dell'atto di donazione (29/1/2014) quasi la metà delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento prodotti dalla (oggi _1
) era già stata notificata al convenuto Parte_1 Controparte_2
- con l'atto di donazione del 29/1/2014 il convenuto ha dichiarato e garantito che Controparte_2
l'immobile donato era “di sua proprietà e disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca legale iscritta in data 7 luglio 2010 … a favore di ” (cfr. all. 1 all'atto di citazione); Controparte_4
- deve perciò presumersi che alla data di stipula dell'atto di donazione il convenuto CP_2 fosse consapevole, oltre che dell'iscrizione ipotecaria, anche del credito in forza del quale
[...] la (poi e oggi ) Controparte_4 _1 Parte_1 aveva iscritto ipoteca.
Inoltre, non è dubbio che il convenuto fosse consapevole del fatto che l'atto Controparte_2 impugnato avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie della _1
(oggi ), non essendovi prova di un residuo patrimonio utilmente Parte_1 aggredibile e di valore idoneo al soddisfacimento delle pretese del creditore.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'azione revocatoria proposta deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nei confronti della (oggi _1 [...]
), dell'atto di donazione del 29/1/2014. Parte_1
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali della _1
(oggi ), liquidate nella misura indicata in dispositivo,
[...] Parte_1 tenuto conto dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché del valore del credito (cfr. Cass. 29810/2018 e 10089/2014), devono essere poste a carico dei convenuti.
Del resto, il fatto che i convenuti siano rimasti contumaci nel presente giudizio non ne esclude la condanna alle spese, atteso che “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr.
Cass. 373/2015, più recentemente richiamata da Cass. 20656/2019, 13498/2018 e 8599/2018).
Infine, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'Erario dell'importo del contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito, in quanto, ai sensi dell'art. 48 D.P.R.
602/1973, le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 324/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_2 CP_3
2) dichiara l'inefficacia, nei confronti della oggi _1 Parte_1
, dell'atto di donazione stipulato in data 29/1/2014, notaio ,
[...] Persona_1 trascritto in data 30/1/2014 ai nn. 1026/1377;
3) condanna e al pagamento in favore della Controparte_2 CP_3 _1
oggi , della somma di euro 11.000,00 per compensi
[...] Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) condanna e al pagamento in favore dell'Erario dell'importo del Controparte_2 CP_3 contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 04/02/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso per l' Parte_1
l'avv. Giuseppe Alfano, il quale insiste in domanda e chiede che la causa venga
[...] decisa, con condanna alle spese dei convenuti.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 324/2019 promossa da:
(C.F. , oggi _1 P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ALFANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via
S. Biagio n. 165;
ATTRICE
contro
C.F. ; Controparte_2 C.F._1
(C.F. ); CP_3 C.F._2
CONVENUTI
Oggetto
Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti
L ha concluso come da verbale di udienza. Pt_1 Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15-16/1/2019 la conveniva in _1 giudizio e esponendo: Controparte_2 CP_3
- che in data 29/1/2014, con atto pubblico rogato in Vittoria dal notaio , Persona_1 trascritto in data 30/1/2014 ai nn. 1026/1377, aveva donato alla moglie Controparte_2 CP_3 la quota di 1/2 dell'immobile sito in Vittoria, in catasto al foglio 220, part. 321;
[...]
- che il credito vantato dalla nei confronti di era già _1 Controparte_2 esistente al momento della stipula dell'atto di donazione;
- che l'atto di donazione aveva inciso negativamente sull'entità e sulla consistenza del patrimonio di
Controparte_2
- che era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice istante, Controparte_2 avendo provveduto alla stipula dell'atto di donazione dopo aver ricevuto per anni la notifica di cartelle esattoriali mai pagate.
Pertanto, la ritenendo che l'atto di donazione fosse stato posto in essere al _1 solo scopo di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, chiedeva di dichiararne l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con ordinanza del 10/5/2019 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
Il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore dell'
[...]
(già , questo giudice ha deciso la controversia con la Parte_1 _1 presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dei convenuti e Controparte_2 CP_3 che non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, nel merito, la domanda proposta dalla (oggi _1 [...]
) è fondata, per le seguenti ragioni. Parte_1
Con l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito:
- qualora l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni), e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza di tale pregiudizio anche in capo al terzo;
- qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, dalla dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio (consilium fraudis), e, nel caso di atto a titolo oneroso, anche della partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione.
Nel presente giudizio la (oggi ) ha _1 Parte_1 dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, la (oggi ha _1 Parte_1 dimostrato di essere titolare di un credito di euro 715.377,32, come da “situazione debitoria” aggiornata al 5/9/2018, in virtù delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento notificati al convenuto per diverse causali, tra il 2010 e il 2018 Controparte_2
(cfr. all. 3 all'atto di citazione). In secondo luogo, sussiste il requisito oggettivo dell'eventus damni, che si ha ogni qual volta in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa.
Come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. 1896/2012 e 3676/2011; nello stesso senso, Cass. 4728/2018,
9461/2016 e 1902/2015).
È stato inoltre precisato che la “rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., fra tante, Cass. 24183/2018, 19207/2018, 9461/2016, 8931/2013 e
7767/2007).
Nel caso di specie, la (oggi ) ha _1 Parte_1 prodotto copia dell'atto di donazione, con il quale in data 29/1/2014 il convenuto Controparte_2 ha donato alla convenuta la quota di 1/2 dell'immobile sito in Vittoria, in catasto al CP_3 foglio 220, part. 321 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Il pregiudizio per il creditore risulta manifesto, tenuto conto che il convenuto ha Controparte_2 trasferito a titolo gratuito il predetto immobile ed, essendo rimasto contumace nel presente giudizio, non ha provato (pur avendone l'onere) che il suo patrimonio residuo fosse in grado di soddisfare il creditore.
In terzo luogo, sussiste anche il requisito soggettivo della scientia damni, dato dalla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che l'atto impugnato è un atto a titolo gratuito (atto di donazione) ed è successivo al sorgere del credito, almeno per una significativa parte, in quanto:
- l'atto di donazione è stato stipulato in data 29/1/2014;
- quasi la metà delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento prodotti dalla (oggi ) è stata notificata _1 Parte_1 al convenuto anteriormente a tale data e più precisamente fra il 2010 e il 2013 Controparte_2
(cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Come si è detto, quando il credito è sorto (come nel caso di specie) prima dell'atto dispositivo, non
è richiesta al creditore la prova della sussistenza dell'intento fraudolento o consilium fraudis, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio al creditore.
Inoltre, come si è detto, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, non è necessario provare la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore. È stato peraltro evidenziato che non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante,
Cass. 23326/2018, 22365/2007 e 2303/1996).
Nel caso di specie, non è peraltro dubbio che il convenuto fosse consapevole del Controparte_2 credito vantato dalla (oggi ), in quanto: _1 Parte_1
- alla data di stipula dell'atto di donazione (29/1/2014) quasi la metà delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e degli avvisi di accertamento prodotti dalla (oggi _1
) era già stata notificata al convenuto Parte_1 Controparte_2
- con l'atto di donazione del 29/1/2014 il convenuto ha dichiarato e garantito che Controparte_2
l'immobile donato era “di sua proprietà e disponibilità, libero da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca legale iscritta in data 7 luglio 2010 … a favore di ” (cfr. all. 1 all'atto di citazione); Controparte_4
- deve perciò presumersi che alla data di stipula dell'atto di donazione il convenuto CP_2 fosse consapevole, oltre che dell'iscrizione ipotecaria, anche del credito in forza del quale
[...] la (poi e oggi ) Controparte_4 _1 Parte_1 aveva iscritto ipoteca.
Inoltre, non è dubbio che il convenuto fosse consapevole del fatto che l'atto Controparte_2 impugnato avrebbe comportato un pregiudizio alle ragioni creditorie della _1
(oggi ), non essendovi prova di un residuo patrimonio utilmente Parte_1 aggredibile e di valore idoneo al soddisfacimento delle pretese del creditore.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'azione revocatoria proposta deve essere accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia, nei confronti della (oggi _1 [...]
), dell'atto di donazione del 29/1/2014. Parte_1
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali della _1
(oggi ), liquidate nella misura indicata in dispositivo,
[...] Parte_1 tenuto conto dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria, nonché del valore del credito (cfr. Cass. 29810/2018 e 10089/2014), devono essere poste a carico dei convenuti.
Del resto, il fatto che i convenuti siano rimasti contumaci nel presente giudizio non ne esclude la condanna alle spese, atteso che “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (cfr.
Cass. 373/2015, più recentemente richiamata da Cass. 20656/2019, 13498/2018 e 8599/2018).
Infine, i convenuti devono essere condannati al pagamento in favore dell'Erario dell'importo del contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito, in quanto, ai sensi dell'art. 48 D.P.R.
602/1973, le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 324/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e di Controparte_2 CP_3
2) dichiara l'inefficacia, nei confronti della oggi _1 Parte_1
, dell'atto di donazione stipulato in data 29/1/2014, notaio ,
[...] Persona_1 trascritto in data 30/1/2014 ai nn. 1026/1377;
3) condanna e al pagamento in favore della Controparte_2 CP_3 _1
oggi , della somma di euro 11.000,00 per compensi
[...] Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
4) condanna e al pagamento in favore dell'Erario dell'importo del Controparte_2 CP_3 contributo unificato e delle altre spese prenotate a debito.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 4 febbraio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo