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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 09/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 36 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , quest'ultima in persona CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 dell'amministratore di sostegno (c.f. ) nominato con decreto Controparte_1 C.F._4 del Giudice Tutelare di Nuoro del 17.05.2023, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che le rappresenta e difende come da procure alle liti in calce, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla memoria di costituzione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_2 C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8
(c.f. , (c.f. ), CP_6 C.F._9 Controparte_7 C.F._10 [...]
(c.f. , (c.f. , (c.f. CP_8 C.F._11 CP_9 C.F._12 CP_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_11 C.F._14 CP_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._15 Parte_4 C.F._16 Parte_5
), (c.f. ), C.F._17 Parte_6 C.F._18 [...]
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_7 C.F._19 Parte_8 C.F._20 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“si conclude, affinché il Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, adversis reiectis
pagina 1 di 10 VOGLIA
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria Parte_1 de cuius ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, CP_5 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de Signora Rosa” , distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 749 di mq. 1.400;
2) Per l'effetto dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 descritto al precedente punto n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_2 cuius ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla CP_5 metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato in Bari Sardo, in località “ Sa
Tanca de Signora Rosa”, distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 750 di mq. 1.400;
4) Per l'effetto dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile descritto al Parte_2 precedente punto n° 3 per intervenuta usucapione;
5) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de cuius Parte_3
, ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla metà CP_5 degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa
Tanca de Signora Rosa”, distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le 751 di mq. 1.337, al F. 3 mapp.le 756 di mq.
46 e al F. 3 mapp.le 758 di mq. 6.
6) Per l'effetto, dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti al Parte_3 precedente punto n° 5 per intervenuta usucapione;
7) Accertare che le Sigg.re , e , sommando al Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio possesso quello della propria de cuius , hanno posseduto, uti condominae, CP_5 pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre
20 anni, ciascuna la quota indivisa di 1/6 dell'immobile ubicato in Bari Sardo in località “ Sa tanca de
Signora Rosa”, distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 753 di mq. 519.
8) Per l'effetto dichiarare le Sigg.re , e ciascuna Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprietaria della quota indivisa di 1/6 dell'immobile descritto al precedente punto n° 7 per intervenuta usucapione
9) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 10 Con atto di citazione e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso della dante causa , degli immobili CP_5 siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa”, in particolare, del Parte_1 terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 749, Parte_2 del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 3, particella 750 e del terreno distinto al Parte_3
Catasto Terreni al foglio 3, particelle 751, 756 e 758, nonché accertare e sentir dichiarare che le stesse sono proprietarie, anche in forza di successione nel possesso di , uti condominae, ciascuna CP_5 per la quota di 1/6, del terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa” e distinto al
Catasto Terreni al foglio 3, particella 753.
Le attrici hanno assunto che i suddetti immobili facevano parte di un più ampio terreno (foglio 3, particella 28) che, dagli anni Trenta e sino alla data del decesso di (madre di Persona_1 CP_5
avvenuto il 18 luglio 1984, era stato posseduto da quest'ultima e dal ER .
[...] Persona_2
Dagli anni Sessanta, i germani avevano concesso a pascolo il terreno a CP_11 CP_13 dietro pagamento di un canone di affitto.
Le stesse hanno assunto che, nella metà degli anni Ottanta, , e Persona_2 CP_10 CP_5 avevano conferito incarico ad un tecnico affinché suddividesse il terreno in questione in tre parti da assegnare a ciascuno di essi.
A seguito della suddivisione, era stata assegnata a in via esclusiva, la porzione CP_5 corrispondente alle particelle oggetto dell'attuale domanda di usucapione ed alla stessa unitamente a
, in comune tra loro, la porzione distinta con l'attuale particella 753, destinata a strada CP_10 comune per l'accesso ai fondi ai medesimi assegnati.
Le attrici hanno dedotto che, dalla metà degli anni Ottanta, ha utilizzato, uti dominus, in CP_5 modo pubblico, pacifico e continuato, il suddetto terreno, costituente un fondo unico, provvedendo alla recinzione dello stesso con l'apposizione di picchetti e, dalla metà degli anni Ottanta, concedendolo in affitto ad uso pascolo a dietro pagamento del relativo canone, sino al rilascio, CP_13 avvenuto nel mese di novembre 2005, a seguito di conciliazione giudiziale.
Da tale data e sino al suo decesso, avvenuto in data 15 febbraio 2015, si è occupata della CP_5 pulizia del terreno, anche incaricando terze persone.
Le attrici hanno dedotto, altresì, che, sino all'anno 2005, accedeva al terreno attraverso un CP_5 cancello costituito da rete metallica, collocato all'ingresso della strada di accesso sul lato confinante con la particella 607, oltre che attraverso un cancello costituito da un montante e rete metallica, pagina 3 di 10 collocato da su incarico della medesima sul lato della particella 749 confinante con la Persona_3 particella 753. Quest'ultimo era stato incaricato anche di collocare una recinzione metallica per separare la porzione di cui alle attuali particelle 749, 750 e 751 dalla strada.
Nell'anno 2010, ha provveduto a fare eseguire il frazionamento del suo terreno, dal quale CP_5 sono derivate tutte le particelle oggetto dell'attuale domanda di usucapione, al fine di suddividerle tra le sue figlie, provvedendo, altresì, a recintarle e ad apporre tre cancelli costituiti da un montante in metallo e una rete, dei quali deteneva le chiavi.
Le attrici hanno assunto di essere succedute nel possesso esercitato dalla loro dante causa sui suddetti immobili, dalla data del decesso di quest'ultima e sino ad oggi, occupandosi, ciascuna sulla rispettiva porzione di terreno, di curarne la pulizia e la manutenzione, anche incaricando terze persone e provvedendo a retribuirle per il lavoro svolto.
Si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 Parte_3 il quale ha richiamato e confermato integralmente il contenuto degli scritti difensivi già depositati nell'interesse di quest'ultima, anche riguardo alle conclusioni ivi rassegnate.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
Le domande proposte dalle attrici meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 4 di 10 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto pagina 5 di 10 medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione alla particella 753 del foglio 3, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988
n. 6818) ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Le attrici hanno assunto di essere divenute proprietarie per intervenuta usucapione degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa”, rispettivamente, della Parte_1 particella 749, della particella 750 e delle particelle 751, 756 e 758, Parte_2 Parte_3 nonché comproprietarie pro indiviso della particella 753, in forza della successione nel possesso esercitato sin dall'anno 1984 dalla de cuius , deceduta in data 15.02.2015, del possesso CP_5 esclusivo e del compossesso dalle stesse esercitato da tale data, invocando così una pronuncia ex artt.
1158 c.c., 1146, primo comma, c.c. e 1102 c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti delle attrici.
Le stesse hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di con la CP_5 produzione del certificato storico di famiglia della medesima, nel quale è attestato il rapporto di parentela con le attrici (madre e figlie), nonché la data del suo decesso (documento allegato alle note di deposito documenti del 17 novembre 2021).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, in capo a , dagli anni Ottanta e sino al suo decesso, e in capo alle attrici CP_5 almeno dall'anno 2015 ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici e, prima di loro, di , individuando con esattezza e CP_5 precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, prima e dopo il frazionamento, di cui hanno fornito riscontro anche nell'aerofoto con sovrapposizione della planimetria catastale mostrata loro in udienza e, alcuni di essi, anche indicando l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Per_3
pagina 6 di 10 e rese all'udienza del 5 dicembre 2024, e CP_3 Tes_1 Tes_2 [...]
, rese all'udienza del 2 aprile 2025, e , rese all'udienza del 2 luglio 2025). Testimone_3 Tes_4
Inoltre, , figlio di , nipote di e cugino di , Parte_8 Persona_2 Persona_1 CP_5 sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato le circostanze dedotte relativamente al possesso esercitato prima da e poi dalle odierne attrici sui terreni oggetto di causa. CP_5
Sul possesso di . CP_5
Il teste ha riferito di essersi occupato, per conto di , dell'apposizione della Persona_3 CP_5 recinzione presso un terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa” dell'estensione di circa 5.000 mq, confermando che, dalla metà degli anni Sessanta e sino al 2005, detto terreno era stato concesso in affitto ad uso pascolo da e al pastore Persona_2 Persona_1 [...]
dietro pagamento di un canone, che veniva corrisposto, dopo il decesso di questi, ai loro CP_13 figli. Detta circostanza risulta confermata anche dal teste il quale ha riferito di avere Tes_1 visto sul terreno il gregge del pastore e che e gli avevano CP_13 Persona_4 Per_1 raccontato di averlo concesso in affitto a quest'ultimo.
Il teste ha saputo riferire in merito alla concessione del terreno ad uso pascolo per averla appresa Per_3 da , la quale gli aveva riferito, altresì, di avere incaricato di procedere alla CP_5 CP_14 divisione del terreno mediante l'apposizione di picchetti. Sul punto il teste ha dichiarato di avere visto che detti picchetti erano già presenti sul terreno quando vi si recò per la prima volta nel 2005.
Il teste ha riferito di avere visto sul terreno il geometra e Tes_2 CP_14 Parte_8 prendere le misure e dividere il terreno apponendo dei picchetti, quando si recava sui luoghi per aiutare suo padre nel lavoro di pastore, da quando lo stesso aveva circa dodici anni, intorno agli anni Ottanta, in particolare conducendo al pascolo le pecore sui terreni che allora appartenevano a , Persona_2
e . CP_10 CP_5
Il teste ha riferito di avere conosciuto la madre delle attrici, Testimone_3 CP_5
e di avere ricevuto dalla stessa l'incarico di pulire un terreno sito in Bari Sardo, che
[...]
CP_ originariamente costituiva un lotto unico e del quale la stessa gli aveva mostrato il confine col terreno di suo fratello.
Egli ha precisato di avere svolto detti lavori tra il 2000 e il 2010, all'incirca ogni due anni, su incarico e dietro pagamento di , lavori che lo stesso eseguiva con l'uso di un trattore dotato di CP_5 fresatrice per tagliare l'erba. Lo stesso ha riferito di avere visto, in una di quelle occasioni,
[...]
terminare i lavori di posa della recinzione. Per_3
pagina 7 di 10 Tale circostanza è stata confermata anche dagli altri testi, che hanno saputo riferire in merito per avere Tes_ suggerito il nome del a per la pulizia dei terreni oggetto di causa, in quanto amici dello CP_5 stesso (teste ) o per avere visto personalmente corrispondergli il compenso Persona_3 CP_5 per i lavori, che lo stesso eseguiva anche con l'uso di mezzi meccanici, come trattore e fresa (teste
). Tes_4
Tes_ CP_ I testi ( , hanno riferito che al terreno della si accedeva tramite una stradina, Per_3 CP_13 che gli stessi hanno riconosciuto nella foto aerea con sovrapposizione mostrata loro in udienza, nonché individuato con l'indicazione dell'esatto identificativo catastale (teste ), precisando che Per_3 all'ingresso vi era un cancello agricolo costituito da una rete.
Il teste ha specificato di avere apposto personalmente, nell'anno 2005, sul perimetro del Persona_3 lotto di terreno ancora indiviso, una recinzione costituita da rete metallica e pali in cemento e, nello stesso anno, di avere apposto un cancello in ferro, dotato di catena e lucchetto, all'ingresso del lotto contraddistinto con la particella 751, precisando di avere eseguito detti lavori su incarico di . CP_5
Inoltre, egli ha riferito di essersi recato di nuovo sul terreno nell'anno 2010 per ripristinare la suddetta recinzione e per collocare la recinzione nei tre lotti nei quali era stata suddivisa la porzione di CP_5
nonché al fine di collocare, in ciascun lotto, tre cancelli di ferro, dotati ognuno di catena con
[...]
CP_ lucchetto, pur non ricordando se, in quel caso, l'incarico gli fosse stato conferito dalla o dalle odierne attrici. Il teste ha riferito di avere apposto, in totale, quattro cancelli. Tes_ Sul punto, i testi e hanno saputo riferire che, nel 2010, ha suddiviso la sua Tes_4 CP_5 proprietà in tre lotti, da destinare alle sue figlie, all'ingresso dei quali è posizionato, per ciascuno, un cancello in ferro munito di catena e lucchetto, precisando che detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta e riferendo di conoscere la circostanza per avere incaricato la medesima ditta di eseguire Persona_3 dei lavori sulla loro proprietà (teste ). Tes_4
Il teste ha confermato che al terreno di si accedeva Testimone_3 CP_5
CP_ tramite un cancello dotato di lucchetto, del quale riceveva le chiavi dalla stessa , quando lo stesso vi si recava per eseguire i lavori per i quali era stato incaricato dalla medesima.
Sul possesso esclusivo di e (foglio 3, particelle Parte_1 Parte_2 Parte_3
749, 750 e 751-756-758).
I testi hanno riferito che, dal 2010, utilizza la porzione individuata catastalmente Parte_1 con la particella 749, che è il primo dei tre terreni situato all'entrata della proprietà originariamente appartenente a (testi e ). CP_5 Tes_4 Testimone_3
pagina 8 di 10 Essi hanno riferito che, dalla stessa data, utilizza il terreno contraddistinto con la Parte_2 particella 75, che è il secondo dei terreni della proprietà, e il terreno distinto con le Parte_3 particelle 751, 756 e 758, ossia il terzo dei tre terreni.
Il teste ha riferito che, dal 2015 al 2020, le odierne attrici hanno incaricato Tes_4 [...]
di eseguire la pulizia dei loro rispettivi terreni, che lo stesso eseguiva anche con Testimone_3
l'ausilio di mezzi meccanici (trattore e fresa), per averlo visto personalmente eseguire detti lavori.
Inoltre, ha riferito di avere visto, dal 2020 per due volte, effettuare i lavori di pulizia del terreno Tes_4 da parte di un altro operaio di del quale non ricorda il nome. Pt_9
Tes_ Lo stesso ha riferito di avere visto corrispondere il compenso al la quale gli Parte_1 avrebbe riferito, altresì, di avere sempre pagato il medesimo anche per conto delle altre due sorelle,
e Pt_2 Pt_3
I fatti di cui sopra sono stati confermati dallo stesso , il quale ha Testimone_3 riferito di essere stato incaricato, prima da , e poi dalle figlie , nel periodo dal 2000 CP_5 Pt_1 al 2020, di eseguire la pulizia del terreno, che originariamente costituiva un fondo unico e, in seguito, è stato suddiviso in tre lotti, dei quali ha specificato la posizione e l'appartenenza a ciascuna delle tre sorelle.
Il teste ha confermato che il compenso gli veniva corrisposto da anche per conto Parte_1 delle sorelle, dalle quali riceveva personalmente l'incarico di eseguire la pulizia dei rispettivi lotti.
Sul compossesso di e (foglio 3, particella 753). Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il teste ha riferito che, dal 2015 al 2020, le sorelle avevano incaricato Tes_4 Pt_1 [...]
di eseguire la pulizia, oltre che dei rispettivi lotti, anche della strada di Testimone_3
Tes_ accesso agli stessi, come confermato anche dallo stesso .
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito con precisione in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso prima da parte di e, successivamente, delle figlie odierne attrici, CP_5 nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con le stesse per motivi lavorativi (testi , e e per Testimone_5 Testimone_3 Tes_2 essere proprietari di terreni nella stessa località di quelli oggetto di causa (testi il quale Tes_1 ha riferito di avere sempre frequentato i luoghi di causa sin da bambino, perché la sua famiglia è proprietaria di un terreno confinante con quello delle attrici e di abitare da circa vent'anni in una casa situata su detto terreno;
teste , il quale ha riferito di essere proprietario di un terreno distante Tes_4 circa 200 metri dalla proprietà delle attrici e distinto al catasto al foglio 3, particella 5). pagina 9 di 10 A supporto della domanda, le attrici hanno prodotto la documentazione attestante gli accordi di suddivisione dell'originario terreno tra i germani con scrittura privata del 27 ottobre 1974, la CP_11 sussistenza del contratto di affitto del fondo ad uso pascolo in favore di (docc. 28, 29, CP_13
31, 32, 33, 34, 35, 38 atto di citazione) e quella attestante il pagamento delle prestazioni professionali dei tecnici e da parte di e (docc. 30 e 39). CP_14 Per_5 Persona_2 CP_5
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c., nonché la loro qualità di eredi di , CP_5 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 3, particella 749 ( , particella 750 ( e particelle 751, 756 e Parte_1 Parte_2
758 ( , nonché pro indiviso del terreno di cui al foglio 3, particella 753, anche in forza di Parte_3 successione nel possesso della dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_5
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni Parte_1 C.F._1 del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 749 (seminativo),
(c.f. ) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Parte_2 C.F._21
Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 750 (seminativo),
(c.f. proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del Parte_3 C.F._3
Comune di Bari Sardo al foglio 3, particelle 751 (seminativo), 756 (seminativo) e 758 (seminativo), nonché comproprietarie pro indiviso del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 753 (seminativo);
- nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 36 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , quest'ultima in persona CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3 dell'amministratore di sostegno (c.f. ) nominato con decreto Controparte_1 C.F._4 del Giudice Tutelare di Nuoro del 17.05.2023, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che le rappresenta e difende come da procure alle liti in calce, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla memoria di costituzione, attrici contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_2 C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(c.f. ), (c.f. ), CP_4 C.F._7 Controparte_5 C.F._8
(c.f. , (c.f. ), CP_6 C.F._9 Controparte_7 C.F._10 [...]
(c.f. , (c.f. , (c.f. CP_8 C.F._11 CP_9 C.F._12 CP_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 CP_11 C.F._14 CP_12
, (c.f. ), (c.f. C.F._15 Parte_4 C.F._16 Parte_5
), (c.f. ), C.F._17 Parte_6 C.F._18 [...]
(c.f. ) e (c.f. ), Parte_7 C.F._19 Parte_8 C.F._20 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (atto di citazione):
“si conclude, affinché il Tribunale Ill.mo, in composizione monocratica, adversis reiectis
pagina 1 di 10 VOGLIA
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria Parte_1 de cuius ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, CP_5 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de Signora Rosa” , distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 749 di mq. 1.400;
2) Per l'effetto dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile Parte_1 descritto al precedente punto n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_2 cuius ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla CP_5 metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, l'immobile ubicato in Bari Sardo, in località “ Sa
Tanca de Signora Rosa”, distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 750 di mq. 1.400;
4) Per l'effetto dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva dell'immobile descritto al Parte_2 precedente punto n° 3 per intervenuta usucapione;
5) Accertare che la Sig.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de cuius Parte_3
, ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla metà CP_5 degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa
Tanca de Signora Rosa”, distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le 751 di mq. 1.337, al F. 3 mapp.le 756 di mq.
46 e al F. 3 mapp.le 758 di mq. 6.
6) Per l'effetto, dichiarare la Sig.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti al Parte_3 precedente punto n° 5 per intervenuta usucapione;
7) Accertare che le Sigg.re , e , sommando al Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprio possesso quello della propria de cuius , hanno posseduto, uti condominae, CP_5 pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre
20 anni, ciascuna la quota indivisa di 1/6 dell'immobile ubicato in Bari Sardo in località “ Sa tanca de
Signora Rosa”, distinto nel C.T. al F. 3 mapp.le 753 di mq. 519.
8) Per l'effetto dichiarare le Sigg.re , e ciascuna Parte_1 Parte_2 Parte_3 proprietaria della quota indivisa di 1/6 dell'immobile descritto al precedente punto n° 7 per intervenuta usucapione
9) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza”.
Motivi in fatto e diritto della decisione pagina 2 di 10 Con atto di citazione e hanno adito l'intestato Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso della dante causa , degli immobili CP_5 siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa”, in particolare, del Parte_1 terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 749, Parte_2 del terreno distinto al Catasto Terreni al foglio 3, particella 750 e del terreno distinto al Parte_3
Catasto Terreni al foglio 3, particelle 751, 756 e 758, nonché accertare e sentir dichiarare che le stesse sono proprietarie, anche in forza di successione nel possesso di , uti condominae, ciascuna CP_5 per la quota di 1/6, del terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa” e distinto al
Catasto Terreni al foglio 3, particella 753.
Le attrici hanno assunto che i suddetti immobili facevano parte di un più ampio terreno (foglio 3, particella 28) che, dagli anni Trenta e sino alla data del decesso di (madre di Persona_1 CP_5
avvenuto il 18 luglio 1984, era stato posseduto da quest'ultima e dal ER .
[...] Persona_2
Dagli anni Sessanta, i germani avevano concesso a pascolo il terreno a CP_11 CP_13 dietro pagamento di un canone di affitto.
Le stesse hanno assunto che, nella metà degli anni Ottanta, , e Persona_2 CP_10 CP_5 avevano conferito incarico ad un tecnico affinché suddividesse il terreno in questione in tre parti da assegnare a ciascuno di essi.
A seguito della suddivisione, era stata assegnata a in via esclusiva, la porzione CP_5 corrispondente alle particelle oggetto dell'attuale domanda di usucapione ed alla stessa unitamente a
, in comune tra loro, la porzione distinta con l'attuale particella 753, destinata a strada CP_10 comune per l'accesso ai fondi ai medesimi assegnati.
Le attrici hanno dedotto che, dalla metà degli anni Ottanta, ha utilizzato, uti dominus, in CP_5 modo pubblico, pacifico e continuato, il suddetto terreno, costituente un fondo unico, provvedendo alla recinzione dello stesso con l'apposizione di picchetti e, dalla metà degli anni Ottanta, concedendolo in affitto ad uso pascolo a dietro pagamento del relativo canone, sino al rilascio, CP_13 avvenuto nel mese di novembre 2005, a seguito di conciliazione giudiziale.
Da tale data e sino al suo decesso, avvenuto in data 15 febbraio 2015, si è occupata della CP_5 pulizia del terreno, anche incaricando terze persone.
Le attrici hanno dedotto, altresì, che, sino all'anno 2005, accedeva al terreno attraverso un CP_5 cancello costituito da rete metallica, collocato all'ingresso della strada di accesso sul lato confinante con la particella 607, oltre che attraverso un cancello costituito da un montante e rete metallica, pagina 3 di 10 collocato da su incarico della medesima sul lato della particella 749 confinante con la Persona_3 particella 753. Quest'ultimo era stato incaricato anche di collocare una recinzione metallica per separare la porzione di cui alle attuali particelle 749, 750 e 751 dalla strada.
Nell'anno 2010, ha provveduto a fare eseguire il frazionamento del suo terreno, dal quale CP_5 sono derivate tutte le particelle oggetto dell'attuale domanda di usucapione, al fine di suddividerle tra le sue figlie, provvedendo, altresì, a recintarle e ad apporre tre cancelli costituiti da un montante in metallo e una rete, dei quali deteneva le chiavi.
Le attrici hanno assunto di essere succedute nel possesso esercitato dalla loro dante causa sui suddetti immobili, dalla data del decesso di quest'ultima e sino ad oggi, occupandosi, ciascuna sulla rispettiva porzione di terreno, di curarne la pulizia e la manutenzione, anche incaricando terze persone e provvedendo a retribuirle per il lavoro svolto.
Si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 Parte_3 il quale ha richiamato e confermato integralmente il contenuto degli scritti difensivi già depositati nell'interesse di quest'ultima, anche riguardo alle conclusioni ivi rassegnate.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali, interrogatorio formale e prova per testi.
***
Le domande proposte dalle attrici meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato pagina 4 di 10 dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Inoltre, ai sensi dell'art. 1102 c.c. “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Deve osservarsi, infatti, che l'acquisto del diritto per usucapione richiede il possesso effettivo ma non anche il possesso esclusivo e che il compossesso, raffigurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipanti della comunione, può condurre all'usucapione del diritto pagina 5 di 10 medesimo quando ciascuno dei comunisti compia atti effettivi di possesso uti dominus e con l'animus rem sibi habendi in modo continuativo e svolgendo attività che si palesino in modo inequivoco come esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (cfr. sentenza Corte d'Appello di Cagliari
28.5.1996, in Riv. Giur. Sarda, 1997, p. 39).
Pertanto, in relazione alla domanda di usucapione promossa dalle attrici in relazione alla particella 753 del foglio 3, si deve preliminarmente rilevare l'ammissibilità di una domanda di usucapione pro quota
(cfr. Cass. civ. 14 giugno 2000 n. 8122; Cass. civ. 1° ottobre 1997 n. 9557; Cass. civ. 14 dicembre 1988
n. 6818) ove, cioè, l'elemento materiale del possesso corrisponde all'esercizio della proprietà sul bene indiviso, mentre l'elemento soggettivo è limitato solo ad una quota di detta proprietà, posto che il possessore riconosce la proprietà degli altri comunisti (sicché il suo possesso non ne pregiudica la relativa quota) ma non di altri soggetti (nei cui confronti il suo possesso, unitamente al decorso del tempo, determina l'acquisto per usucapione della titolarità della relativa quota).
Le attrici hanno assunto di essere divenute proprietarie per intervenuta usucapione degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa”, rispettivamente, della Parte_1 particella 749, della particella 750 e delle particelle 751, 756 e 758, Parte_2 Parte_3 nonché comproprietarie pro indiviso della particella 753, in forza della successione nel possesso esercitato sin dall'anno 1984 dalla de cuius , deceduta in data 15.02.2015, del possesso CP_5 esclusivo e del compossesso dalle stesse esercitato da tale data, invocando così una pronuncia ex artt.
1158 c.c., 1146, primo comma, c.c. e 1102 c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti delle attrici.
Le stesse hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di con la CP_5 produzione del certificato storico di famiglia della medesima, nel quale è attestato il rapporto di parentela con le attrici (madre e figlie), nonché la data del suo decesso (documento allegato alle note di deposito documenti del 17 novembre 2021).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, in capo a , dagli anni Ottanta e sino al suo decesso, e in capo alle attrici CP_5 almeno dall'anno 2015 ad oggi.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici e, prima di loro, di , individuando con esattezza e CP_5 precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, prima e dopo il frazionamento, di cui hanno fornito riscontro anche nell'aerofoto con sovrapposizione della planimetria catastale mostrata loro in udienza e, alcuni di essi, anche indicando l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi Per_3
pagina 6 di 10 e rese all'udienza del 5 dicembre 2024, e CP_3 Tes_1 Tes_2 [...]
, rese all'udienza del 2 aprile 2025, e , rese all'udienza del 2 luglio 2025). Testimone_3 Tes_4
Inoltre, , figlio di , nipote di e cugino di , Parte_8 Persona_2 Persona_1 CP_5 sentito in sede di interrogatorio formale, ha confermato le circostanze dedotte relativamente al possesso esercitato prima da e poi dalle odierne attrici sui terreni oggetto di causa. CP_5
Sul possesso di . CP_5
Il teste ha riferito di essersi occupato, per conto di , dell'apposizione della Persona_3 CP_5 recinzione presso un terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Signora Rosa” dell'estensione di circa 5.000 mq, confermando che, dalla metà degli anni Sessanta e sino al 2005, detto terreno era stato concesso in affitto ad uso pascolo da e al pastore Persona_2 Persona_1 [...]
dietro pagamento di un canone, che veniva corrisposto, dopo il decesso di questi, ai loro CP_13 figli. Detta circostanza risulta confermata anche dal teste il quale ha riferito di avere Tes_1 visto sul terreno il gregge del pastore e che e gli avevano CP_13 Persona_4 Per_1 raccontato di averlo concesso in affitto a quest'ultimo.
Il teste ha saputo riferire in merito alla concessione del terreno ad uso pascolo per averla appresa Per_3 da , la quale gli aveva riferito, altresì, di avere incaricato di procedere alla CP_5 CP_14 divisione del terreno mediante l'apposizione di picchetti. Sul punto il teste ha dichiarato di avere visto che detti picchetti erano già presenti sul terreno quando vi si recò per la prima volta nel 2005.
Il teste ha riferito di avere visto sul terreno il geometra e Tes_2 CP_14 Parte_8 prendere le misure e dividere il terreno apponendo dei picchetti, quando si recava sui luoghi per aiutare suo padre nel lavoro di pastore, da quando lo stesso aveva circa dodici anni, intorno agli anni Ottanta, in particolare conducendo al pascolo le pecore sui terreni che allora appartenevano a , Persona_2
e . CP_10 CP_5
Il teste ha riferito di avere conosciuto la madre delle attrici, Testimone_3 CP_5
e di avere ricevuto dalla stessa l'incarico di pulire un terreno sito in Bari Sardo, che
[...]
CP_ originariamente costituiva un lotto unico e del quale la stessa gli aveva mostrato il confine col terreno di suo fratello.
Egli ha precisato di avere svolto detti lavori tra il 2000 e il 2010, all'incirca ogni due anni, su incarico e dietro pagamento di , lavori che lo stesso eseguiva con l'uso di un trattore dotato di CP_5 fresatrice per tagliare l'erba. Lo stesso ha riferito di avere visto, in una di quelle occasioni,
[...]
terminare i lavori di posa della recinzione. Per_3
pagina 7 di 10 Tale circostanza è stata confermata anche dagli altri testi, che hanno saputo riferire in merito per avere Tes_ suggerito il nome del a per la pulizia dei terreni oggetto di causa, in quanto amici dello CP_5 stesso (teste ) o per avere visto personalmente corrispondergli il compenso Persona_3 CP_5 per i lavori, che lo stesso eseguiva anche con l'uso di mezzi meccanici, come trattore e fresa (teste
). Tes_4
Tes_ CP_ I testi ( , hanno riferito che al terreno della si accedeva tramite una stradina, Per_3 CP_13 che gli stessi hanno riconosciuto nella foto aerea con sovrapposizione mostrata loro in udienza, nonché individuato con l'indicazione dell'esatto identificativo catastale (teste ), precisando che Per_3 all'ingresso vi era un cancello agricolo costituito da una rete.
Il teste ha specificato di avere apposto personalmente, nell'anno 2005, sul perimetro del Persona_3 lotto di terreno ancora indiviso, una recinzione costituita da rete metallica e pali in cemento e, nello stesso anno, di avere apposto un cancello in ferro, dotato di catena e lucchetto, all'ingresso del lotto contraddistinto con la particella 751, precisando di avere eseguito detti lavori su incarico di . CP_5
Inoltre, egli ha riferito di essersi recato di nuovo sul terreno nell'anno 2010 per ripristinare la suddetta recinzione e per collocare la recinzione nei tre lotti nei quali era stata suddivisa la porzione di CP_5
nonché al fine di collocare, in ciascun lotto, tre cancelli di ferro, dotati ognuno di catena con
[...]
CP_ lucchetto, pur non ricordando se, in quel caso, l'incarico gli fosse stato conferito dalla o dalle odierne attrici. Il teste ha riferito di avere apposto, in totale, quattro cancelli. Tes_ Sul punto, i testi e hanno saputo riferire che, nel 2010, ha suddiviso la sua Tes_4 CP_5 proprietà in tre lotti, da destinare alle sue figlie, all'ingresso dei quali è posizionato, per ciascuno, un cancello in ferro munito di catena e lucchetto, precisando che detti lavori sono stati eseguiti dalla ditta e riferendo di conoscere la circostanza per avere incaricato la medesima ditta di eseguire Persona_3 dei lavori sulla loro proprietà (teste ). Tes_4
Il teste ha confermato che al terreno di si accedeva Testimone_3 CP_5
CP_ tramite un cancello dotato di lucchetto, del quale riceveva le chiavi dalla stessa , quando lo stesso vi si recava per eseguire i lavori per i quali era stato incaricato dalla medesima.
Sul possesso esclusivo di e (foglio 3, particelle Parte_1 Parte_2 Parte_3
749, 750 e 751-756-758).
I testi hanno riferito che, dal 2010, utilizza la porzione individuata catastalmente Parte_1 con la particella 749, che è il primo dei tre terreni situato all'entrata della proprietà originariamente appartenente a (testi e ). CP_5 Tes_4 Testimone_3
pagina 8 di 10 Essi hanno riferito che, dalla stessa data, utilizza il terreno contraddistinto con la Parte_2 particella 75, che è il secondo dei terreni della proprietà, e il terreno distinto con le Parte_3 particelle 751, 756 e 758, ossia il terzo dei tre terreni.
Il teste ha riferito che, dal 2015 al 2020, le odierne attrici hanno incaricato Tes_4 [...]
di eseguire la pulizia dei loro rispettivi terreni, che lo stesso eseguiva anche con Testimone_3
l'ausilio di mezzi meccanici (trattore e fresa), per averlo visto personalmente eseguire detti lavori.
Inoltre, ha riferito di avere visto, dal 2020 per due volte, effettuare i lavori di pulizia del terreno Tes_4 da parte di un altro operaio di del quale non ricorda il nome. Pt_9
Tes_ Lo stesso ha riferito di avere visto corrispondere il compenso al la quale gli Parte_1 avrebbe riferito, altresì, di avere sempre pagato il medesimo anche per conto delle altre due sorelle,
e Pt_2 Pt_3
I fatti di cui sopra sono stati confermati dallo stesso , il quale ha Testimone_3 riferito di essere stato incaricato, prima da , e poi dalle figlie , nel periodo dal 2000 CP_5 Pt_1 al 2020, di eseguire la pulizia del terreno, che originariamente costituiva un fondo unico e, in seguito, è stato suddiviso in tre lotti, dei quali ha specificato la posizione e l'appartenenza a ciascuna delle tre sorelle.
Il teste ha confermato che il compenso gli veniva corrisposto da anche per conto Parte_1 delle sorelle, dalle quali riceveva personalmente l'incarico di eseguire la pulizia dei rispettivi lotti.
Sul compossesso di e (foglio 3, particella 753). Parte_1 Parte_2 Parte_3
Il teste ha riferito che, dal 2015 al 2020, le sorelle avevano incaricato Tes_4 Pt_1 [...]
di eseguire la pulizia, oltre che dei rispettivi lotti, anche della strada di Testimone_3
Tes_ accesso agli stessi, come confermato anche dallo stesso .
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito con precisione in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso prima da parte di e, successivamente, delle figlie odierne attrici, CP_5 nonché in ragione della loro conoscenza dei luoghi di causa e dei rapporti di conoscenza con le stesse per motivi lavorativi (testi , e e per Testimone_5 Testimone_3 Tes_2 essere proprietari di terreni nella stessa località di quelli oggetto di causa (testi il quale Tes_1 ha riferito di avere sempre frequentato i luoghi di causa sin da bambino, perché la sua famiglia è proprietaria di un terreno confinante con quello delle attrici e di abitare da circa vent'anni in una casa situata su detto terreno;
teste , il quale ha riferito di essere proprietario di un terreno distante Tes_4 circa 200 metri dalla proprietà delle attrici e distinto al catasto al foglio 3, particella 5). pagina 9 di 10 A supporto della domanda, le attrici hanno prodotto la documentazione attestante gli accordi di suddivisione dell'originario terreno tra i germani con scrittura privata del 27 ottobre 1974, la CP_11 sussistenza del contratto di affitto del fondo ad uso pascolo in favore di (docc. 28, 29, CP_13
31, 32, 33, 34, 35, 38 atto di citazione) e quella attestante il pagamento delle prestazioni professionali dei tecnici e da parte di e (docc. 30 e 39). CP_14 Per_5 Persona_2 CP_5
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c., 1140 c.c. e 1102 c.c., nonché la loro qualità di eredi di , CP_5 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 3, particella 749 ( , particella 750 ( e particelle 751, 756 e Parte_1 Parte_2
758 ( , nonché pro indiviso del terreno di cui al foglio 3, particella 753, anche in forza di Parte_3 successione nel possesso della dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). CP_5
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
(c.f. ) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni Parte_1 C.F._1 del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 749 (seminativo),
(c.f. ) proprietaria del terreno distinto al Catasto Terreni del Parte_2 C.F._21
Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 750 (seminativo),
(c.f. proprietaria dei terreni distinti al Catasto Terreni del Parte_3 C.F._3
Comune di Bari Sardo al foglio 3, particelle 751 (seminativo), 756 (seminativo) e 758 (seminativo), nonché comproprietarie pro indiviso del terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3, particella 753 (seminativo);
- nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 9 dicembre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili pagina 10 di 10