TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2599/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 11.10.2024
DA
(Cod. Fisc , con l'avv. dom. PA C.F._1
Luciano Meduri del Foro di Udine, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Ramona Zilli CP_1 C.F._2 del Foro di Udine, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
11.2.2025)
pagina 1 di 10 A. Dichiarare la separazione dei coniugi e PA CP_1 entrambi al momento residenti a [...] int.5, matrimonio con rito Civile/Concordatario celebrato in data 29/05/2004 nel Comune di Tricesimo (UD), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricesimo (UD) al n. 3 anno 2004 parte, II serie A;
B. Assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Reana del PA
AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5, con ogni arredo e pertinenza;
C. Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il Minore avrà residenza abituale presso la casa familiare a
Reana del AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
D. Disporre che ogni comunicazione inerente ai figli debba essere tenuta esclusivamente tra madre e padre.
E. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come segue:
- Il Padre avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà previo congruo Per_1 preavviso ed accordo anche telefonico con la madre compatibilmente con gli impegni di studio, scolastici ed extra scolastici del minore. Stesso dicasi per la madre quando il figlio è con il Padre. Comunque il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente regime:
- A fine settimana alternati con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del venerdì pomeriggio e riaccompagno dello stesso la domenica alle ore 20,30 nel periodo scolastico ed entro l'orario concordato tra i genitori nei periodi non scolastici e/o di vacanza;
pagina 2 di 10 - Un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre nella giornata di giovedì nelle sole settimane ove il pernottamento presso il padre non sia previsto per il fine settimana (dunque alternato), con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del giorno giovedì e riaccompagno alle 7:30 del venerdì a casa della madre che ne curerà l'accompagno a scuola (e/o a casa nei periodi non scolastici).
- Inoltre due pomeriggi la settimana indicativamente il lunedì ed il giovedì con prelievo alle ore 17,00 e riaccompagno alle ore 20,30 dello stesso giorno nelle sole settimane ove il pomeriggio non sia incluso nel pernottamento del giovedì;
F. Disporre che il sig. provveda a versare in favore della CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore e PA Per_1 della figlia studentessa e non autosufficiente la somma di €uro Per_2
450,00=mensili, (225,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche e scolastiche, nonché ricreative ludiche e sportive relative ad entrambi i figli, sulla scorta di quanto previsto dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia in uso presso il Tribunale di Udine;
G. Nessun assegno di mantenimento in favore della sig. PA
H. Erogazione del beneficio dell'assegno unico universale al 100% in favore della sola madre sig.ra con espressa rinuncia del padre PA sig. all'erogazione economica ora in suo favore pari al 50%; CP_1
I. Rilascio dell'immobile da parte del sig. entro e non oltre il CP_1 giorno 16 Marzo 2025 e contestuale cambio di residenza entro e non oltre lo stesso termine.
- Durante il periodo delle vacanze Natalizie il tempo di permanenza del figlio dal Per_1
pagina 3 di 10 padre sarà per un periodo di 4 giorni continuativi e per il periodo di vacanze pasquali di giorni 2 continuativi.
- Si precisa altresì che in occasione delle festività Pasquali i due giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta.
- Per le festività Natalizie i quattro giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Per le festività
Pasquali il prelievo del minore avverrà alle ore 17,00 del sabato antecedente alla festività Pasquale ed il riaccompagno alle ore 18,00 della giornata di Pasqua.
- Per le festività Natalizie il prelievo avverrà il giorno 24 dicembre alle ore
17,00 ed il riaccompagno il giorno 28 dicembre alle ore 18,00. Per l'anno successivo il prelievo avverrà il giorno 31 dicembre alle ore 17,00 ed il riaccompagno il giorno 5 Gennaio alle ore 18,00. I giorni di Natale e
Capodanno, Pasqua e Pasquetta e compleanno saranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore.
- Per le ulteriori feste di calendario il padre (a feste alterne) potrà avere con sé il minore con prelievo dello stesso alle ore 9,30 del giorno festivo e riaccompagno alle ore 18,00 dello stesso giorno. Rimane inteso che alla calendarizzazione delle giornate e degli orari come sopra indicate potranno essere apportate eventuali variazioni solo previo accordo di entrambi i genitori. Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i minori per 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- In ogni caso, i genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza con il figlio, dandosene reciproca comunicazione entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Qualora tale comunicazione non venga data da uno dei due genitori nei termini di cui al punto precedente prevarrà la scelta del genitore che avrà dato all'altro preventiva comunicazione. Nel caso non si trovi un accordo per il periodo feriale estivo da trascorrersi con il minore poiché coincidente e/o sovrapposto, prevarrà nel primo anno la decisione della madre con facoltà del padre per l'anno successivo e così avanti ad anni alterni.
- Durante la permanenza continuativa presso ciascun genitore, l'altro avrà pagina 4 di 10 facoltà di sentire e vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso al coniuge, nel rispetto reciproco e delle esigenze del minore. È comunque fatto obbligo al padre, di avvisare la madre con congruo anticipo nel caso vi sia l'impossibilità di prelievo dei figli e/o di eventuali e ritardi nel prelievo e nel riaccompagno.
- Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare ogni spostamento e/o viaggio con il figlio fuori regione che si protragga oltre una giornata con un preavviso di giorni 10 oltre a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024 la sig.ra PA adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Rappresentava di aver contratto matrimonio civile CP_1
- concordatario con il resistente in data 29.5.2004 e che dall'unione erano nati i figli , nata il [...] ad [...] maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e , nato il [...] minorenne. Per_1
La ricorrente rappresentava che ormai da anni il rapporto tra coniugi si è irrimediabilmente logorato sia per incompatibilità di carattere che per incomprensioni, tali da far venir meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, tanto che i medesimi vivono già come da separati in casa.
Concludeva, pertanto, chiedendo la separazione personale dal marito l'affidamento condiviso del figlio minore , con CP_1 Per_1 collocamento prevalente con la madre assegnataria della casa familiare di
Reana del AL, indicando tempi e modalità del diritto di visita del padre al figlio. Chiedeva al Tribunale di porre a carico del marito un assegno di importo complessivo di Euro 500,00 (importo di Euro 250,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) quale contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie, nonché l'assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico;
chiedeva, altresì, la corresponsione della somma mensile di Euro 200,00, a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Con atto depositato il 7.1.2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
aderendo alla domanda di separazione formulata dalla sig.ra
[...] pagina 5 di 10 contestando quanto dedotto in fatto dalla moglie nella PA ricostruzione della vicenda. Concludeva, pertanto, aderendo sia alla domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie che all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, indicando i propri tempi e modalità del diritto di visita al proprio figlio. Chiedeva, infine, al Tribunale di porre a carico del medesimo un assegno mensile di importo di Euro 180,00 per ciascun figlio
(importo soggetto a rivalutazione ISTAT) quale contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie e divisione al Per_2 Per_1
50% tra i genitori dell'assegno unico universale. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento della moglie essendo i coniugi economicamente indipendenti.
All'udienza del 11.2.2025 le parti rappresentavano al nominato
Giudice delegato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, rassegnate in forma congiunta nei termini di cui al sottostante dispositivo.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra oi coniugi siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e PA
, entrambi al momento residenti a [...] int. 5, uniti in matrimonio con rito civile – concordatario celebrato in data 29.5.2004 nel Comune di Tricesimo
(UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricesimo (UD) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimonio di detto Comune al n. 3 anno 2004 parte II pagina 6 di 10 serie A);
▪ ASSEGNA alla sig.ra la casa familiare sita in Reana del PA
AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5, con ogni arredo e pertinenza;
▪ AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il Minore avrà residenza abituale presso la casa familiare a Reana del AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
▪ PRENDE ATTO che ogni comunicazione inerente ai figli debba essere tenuta esclusivamente tra madre e padre.
▪ PRENDE ATTO dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come riportati di seguito:
- Il Padre avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà previo Per_1 congruo preavviso ed accordo anche telefonico con la madre compatibilmente con gli impegni di studio, scolastici ed extra scolastici del minore. Stesso dicasi per la madre quando il figlio è con il Padre. Comunque il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente regime:
- A fine settimana alternati con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del venerdì pomeriggio e riaccompagno dello stesso la domenica alle ore 20,30 nel periodo scolastico ed entro l'orario concordato tra i genitori nei periodi non scolastici e/o di vacanza;
- Un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre nella giornata di giovedì nelle sole settimane ove il pernottamento presso il padre non sia previsto per il fine settimana (dunque alternato), con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del giorno giovedì e riaccompagno alle 7:30 del venerdì a casa della pagina 7 di 10 madre che ne curerà l'accompagno a scuola (e/o a casa nei periodi non scolastici).
- Inoltre due pomeriggi la settimana indicativamente il lunedì ed il giovedì con prelievo alle ore 17,00 e riaccompagno alle ore 20,30 dello stesso giorno nelle sole settimane ove il pomeriggio non sia incluso nel pernottamento del giovedì;
▪ DISPONE che il sig. provveda a versare in favore della CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore e PA Per_1 della figlia studentessa e non autosufficiente la somma di €uro Per_2
450,00=mensili, (225,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche e scolastiche, nonché ricreative ludiche e sportive relative ad entrambi i figli, sulla scorta di quanto previsto dall'Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia in uso presso il Tribunale di Udine;
▪ NULLA per assegno di mantenimento in favore della sig.ra PA
▪ PRENDE ATTO dell'erogazione del beneficio dell'assegno unico universale al 100% in favore della sola madre sig.ra con espressa PA rinuncia del padre sig. all'erogazione economica ora in CP_1 suo favore pari al 50%;
▪ PRENDE ATTO del rilascio dell'immobile da parte del sig. CP_1 entro e non oltre il giorno 16 Marzo 2025 e contestuale cambio di residenza entro e non oltre lo stesso termine.
▪ PRENDE ATTO che curante il periodo delle vacanze Natalizie il tempo di permanenza del figlio dal padre sarà per un periodo di 4 giorni Per_1 continuativi e per il periodo di vacanze pasquali di giorni 2 continuativi.
- Si precisa altresì che in occasione delle festività Pasquali i due giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per le festività Natalizie i quattro giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Per le festività Pasquali il prelievo del minore avverrà alle ore 17,00 del sabato antecedente alla festività Pasquale ed il riaccompagno alle ore 18,00 della giornata di Pasqua. pagina 8 di 10 - Per le festività Natalizie il prelievo avverrà il giorno 24 dicembre alle ore 17,00 ed il riaccompagno il giorno 28 dicembre alle ore 18,00. Per
l'anno successivo il prelievo avverrà il giorno 31 dicembre alle ore
17,00 ed il riaccompagno il giorno 5 Gennaio alle ore 18,00. I giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e compleanno saranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore.
- Per le ulteriori feste di calendario il padre (a feste alterne) potrà avere con sé il minore con prelievo dello stesso alle ore 9,30 del giorno festivo e riaccompagno alle ore 18,00 dello stesso giorno. Rimane inteso che alla calendarizzazione delle giornate e degli orari come sopra indicate potranno essere apportate eventuali variazioni solo previo accordo di entrambi i genitori. Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i minori per 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- In ogni caso, i genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza con il figlio, dandosene reciproca comunicazione entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Qualora tale comunicazione non venga data da uno dei due genitori nei termini di cui al punto precedente prevarrà la scelta del genitore che avrà dato all'altro preventiva comunicazione. Nel caso non si trovi un accordo per il periodo feriale estivo da trascorrersi con il minore poiché coincidente e/o sovrapposto, prevarrà nel primo anno la decisione della madre con facoltà del padre per l'anno successivo e così avanti ad anni alterni.
- Durante la permanenza continuativa presso ciascun genitore, l'altro avrà facoltà di sentire e vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso al coniuge, nel rispetto reciproco e delle esigenze del minore.
È comunque fatto obbligo al padre, di avvisare la madre con congruo anticipo nel caso vi sia l'impossibilità di prelievo dei figli e/o di eventuali e ritardi nel prelievo e nel riaccompagno.
- Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare ogni spostamento e/o viaggio con il figlio fuori regione che si protragga oltre una giornata con un preavviso di giorni 10 oltre a comunicare eventuali cambi di pagina 9 di 10 residenza e/o domicilio.
▪ COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2599/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 11.10.2024
DA
(Cod. Fisc , con l'avv. dom. PA C.F._1
Luciano Meduri del Foro di Udine, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ), con l'avv. Ramona Zilli CP_1 C.F._2 del Foro di Udine, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
11.2.2025)
pagina 1 di 10 A. Dichiarare la separazione dei coniugi e PA CP_1 entrambi al momento residenti a [...] int.5, matrimonio con rito Civile/Concordatario celebrato in data 29/05/2004 nel Comune di Tricesimo (UD), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Tricesimo (UD) al n. 3 anno 2004 parte, II serie A;
B. Assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Reana del PA
AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5, con ogni arredo e pertinenza;
C. Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il Minore avrà residenza abituale presso la casa familiare a
Reana del AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
D. Disporre che ogni comunicazione inerente ai figli debba essere tenuta esclusivamente tra madre e padre.
E. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come segue:
- Il Padre avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà previo congruo Per_1 preavviso ed accordo anche telefonico con la madre compatibilmente con gli impegni di studio, scolastici ed extra scolastici del minore. Stesso dicasi per la madre quando il figlio è con il Padre. Comunque il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente regime:
- A fine settimana alternati con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del venerdì pomeriggio e riaccompagno dello stesso la domenica alle ore 20,30 nel periodo scolastico ed entro l'orario concordato tra i genitori nei periodi non scolastici e/o di vacanza;
pagina 2 di 10 - Un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre nella giornata di giovedì nelle sole settimane ove il pernottamento presso il padre non sia previsto per il fine settimana (dunque alternato), con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del giorno giovedì e riaccompagno alle 7:30 del venerdì a casa della madre che ne curerà l'accompagno a scuola (e/o a casa nei periodi non scolastici).
- Inoltre due pomeriggi la settimana indicativamente il lunedì ed il giovedì con prelievo alle ore 17,00 e riaccompagno alle ore 20,30 dello stesso giorno nelle sole settimane ove il pomeriggio non sia incluso nel pernottamento del giovedì;
F. Disporre che il sig. provveda a versare in favore della CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore e PA Per_1 della figlia studentessa e non autosufficiente la somma di €uro Per_2
450,00=mensili, (225,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche e scolastiche, nonché ricreative ludiche e sportive relative ad entrambi i figli, sulla scorta di quanto previsto dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia in uso presso il Tribunale di Udine;
G. Nessun assegno di mantenimento in favore della sig. PA
H. Erogazione del beneficio dell'assegno unico universale al 100% in favore della sola madre sig.ra con espressa rinuncia del padre PA sig. all'erogazione economica ora in suo favore pari al 50%; CP_1
I. Rilascio dell'immobile da parte del sig. entro e non oltre il CP_1 giorno 16 Marzo 2025 e contestuale cambio di residenza entro e non oltre lo stesso termine.
- Durante il periodo delle vacanze Natalizie il tempo di permanenza del figlio dal Per_1
pagina 3 di 10 padre sarà per un periodo di 4 giorni continuativi e per il periodo di vacanze pasquali di giorni 2 continuativi.
- Si precisa altresì che in occasione delle festività Pasquali i due giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta.
- Per le festività Natalizie i quattro giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Per le festività
Pasquali il prelievo del minore avverrà alle ore 17,00 del sabato antecedente alla festività Pasquale ed il riaccompagno alle ore 18,00 della giornata di Pasqua.
- Per le festività Natalizie il prelievo avverrà il giorno 24 dicembre alle ore
17,00 ed il riaccompagno il giorno 28 dicembre alle ore 18,00. Per l'anno successivo il prelievo avverrà il giorno 31 dicembre alle ore 17,00 ed il riaccompagno il giorno 5 Gennaio alle ore 18,00. I giorni di Natale e
Capodanno, Pasqua e Pasquetta e compleanno saranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore.
- Per le ulteriori feste di calendario il padre (a feste alterne) potrà avere con sé il minore con prelievo dello stesso alle ore 9,30 del giorno festivo e riaccompagno alle ore 18,00 dello stesso giorno. Rimane inteso che alla calendarizzazione delle giornate e degli orari come sopra indicate potranno essere apportate eventuali variazioni solo previo accordo di entrambi i genitori. Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i minori per 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- In ogni caso, i genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza con il figlio, dandosene reciproca comunicazione entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Qualora tale comunicazione non venga data da uno dei due genitori nei termini di cui al punto precedente prevarrà la scelta del genitore che avrà dato all'altro preventiva comunicazione. Nel caso non si trovi un accordo per il periodo feriale estivo da trascorrersi con il minore poiché coincidente e/o sovrapposto, prevarrà nel primo anno la decisione della madre con facoltà del padre per l'anno successivo e così avanti ad anni alterni.
- Durante la permanenza continuativa presso ciascun genitore, l'altro avrà pagina 4 di 10 facoltà di sentire e vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso al coniuge, nel rispetto reciproco e delle esigenze del minore. È comunque fatto obbligo al padre, di avvisare la madre con congruo anticipo nel caso vi sia l'impossibilità di prelievo dei figli e/o di eventuali e ritardi nel prelievo e nel riaccompagno.
- Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare ogni spostamento e/o viaggio con il figlio fuori regione che si protragga oltre una giornata con un preavviso di giorni 10 oltre a comunicare eventuali cambi di residenza e/o domicilio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11.10.2024 la sig.ra PA adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge Rappresentava di aver contratto matrimonio civile CP_1
- concordatario con il resistente in data 29.5.2004 e che dall'unione erano nati i figli , nata il [...] ad [...] maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente e , nato il [...] minorenne. Per_1
La ricorrente rappresentava che ormai da anni il rapporto tra coniugi si è irrimediabilmente logorato sia per incompatibilità di carattere che per incomprensioni, tali da far venir meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, tanto che i medesimi vivono già come da separati in casa.
Concludeva, pertanto, chiedendo la separazione personale dal marito l'affidamento condiviso del figlio minore , con CP_1 Per_1 collocamento prevalente con la madre assegnataria della casa familiare di
Reana del AL, indicando tempi e modalità del diritto di visita del padre al figlio. Chiedeva al Tribunale di porre a carico del marito un assegno di importo complessivo di Euro 500,00 (importo di Euro 250,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) quale contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie, nonché l'assegnazione in via esclusiva dell'assegno unico;
chiedeva, altresì, la corresponsione della somma mensile di Euro 200,00, a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Con atto depositato il 7.1.2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
aderendo alla domanda di separazione formulata dalla sig.ra
[...] pagina 5 di 10 contestando quanto dedotto in fatto dalla moglie nella PA ricostruzione della vicenda. Concludeva, pertanto, aderendo sia alla domanda di assegnazione della casa familiare alla moglie che all'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, indicando i propri tempi e modalità del diritto di visita al proprio figlio. Chiedeva, infine, al Tribunale di porre a carico del medesimo un assegno mensile di importo di Euro 180,00 per ciascun figlio
(importo soggetto a rivalutazione ISTAT) quale contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie e divisione al Per_2 Per_1
50% tra i genitori dell'assegno unico universale. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento della moglie essendo i coniugi economicamente indipendenti.
All'udienza del 11.2.2025 le parti rappresentavano al nominato
Giudice delegato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, rassegnate in forma congiunta nei termini di cui al sottostante dispositivo.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra oi coniugi siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore. Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo:
▪ DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e PA
, entrambi al momento residenti a [...] int. 5, uniti in matrimonio con rito civile – concordatario celebrato in data 29.5.2004 nel Comune di Tricesimo
(UD);
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricesimo (UD) di procedere alla annotazione della sentenza (matrimonio trascritto nel
Registro dei Matrimonio di detto Comune al n. 3 anno 2004 parte II pagina 6 di 10 serie A);
▪ ASSEGNA alla sig.ra la casa familiare sita in Reana del PA
AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5, con ogni arredo e pertinenza;
▪ AFFIDA il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il Minore avrà residenza abituale presso la casa familiare a Reana del AL (UD) in Via Gioachino Rossini n.7 int.5 con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
▪ PRENDE ATTO che ogni comunicazione inerente ai figli debba essere tenuta esclusivamente tra madre e padre.
▪ PRENDE ATTO dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio come riportati di seguito:
- Il Padre avrà facoltà di vedere il figlio quando vorrà previo Per_1 congruo preavviso ed accordo anche telefonico con la madre compatibilmente con gli impegni di studio, scolastici ed extra scolastici del minore. Stesso dicasi per la madre quando il figlio è con il Padre. Comunque il padre potrà tenerli con sé secondo il seguente regime:
- A fine settimana alternati con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del venerdì pomeriggio e riaccompagno dello stesso la domenica alle ore 20,30 nel periodo scolastico ed entro l'orario concordato tra i genitori nei periodi non scolastici e/o di vacanza;
- Un pernottamento settimanale presso l'abitazione del padre nella giornata di giovedì nelle sole settimane ove il pernottamento presso il padre non sia previsto per il fine settimana (dunque alternato), con prelievo del minore presso l'abitazione della madre alle ore 17,00 del giorno giovedì e riaccompagno alle 7:30 del venerdì a casa della pagina 7 di 10 madre che ne curerà l'accompagno a scuola (e/o a casa nei periodi non scolastici).
- Inoltre due pomeriggi la settimana indicativamente il lunedì ed il giovedì con prelievo alle ore 17,00 e riaccompagno alle ore 20,30 dello stesso giorno nelle sole settimane ove il pomeriggio non sia incluso nel pernottamento del giovedì;
▪ DISPONE che il sig. provveda a versare in favore della CP_1 sig.ra a titolo di mantenimento del figlio minore e PA Per_1 della figlia studentessa e non autosufficiente la somma di €uro Per_2
450,00=mensili, (225,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche e scolastiche, nonché ricreative ludiche e sportive relative ad entrambi i figli, sulla scorta di quanto previsto dall'Osservatorio
Nazionale sulla Famiglia in uso presso il Tribunale di Udine;
▪ NULLA per assegno di mantenimento in favore della sig.ra PA
▪ PRENDE ATTO dell'erogazione del beneficio dell'assegno unico universale al 100% in favore della sola madre sig.ra con espressa PA rinuncia del padre sig. all'erogazione economica ora in CP_1 suo favore pari al 50%;
▪ PRENDE ATTO del rilascio dell'immobile da parte del sig. CP_1 entro e non oltre il giorno 16 Marzo 2025 e contestuale cambio di residenza entro e non oltre lo stesso termine.
▪ PRENDE ATTO che curante il periodo delle vacanze Natalizie il tempo di permanenza del figlio dal padre sarà per un periodo di 4 giorni Per_1 continuativi e per il periodo di vacanze pasquali di giorni 2 continuativi.
- Si precisa altresì che in occasione delle festività Pasquali i due giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per le festività Natalizie i quattro giorni continuativi comprenderanno ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno. Per le festività Pasquali il prelievo del minore avverrà alle ore 17,00 del sabato antecedente alla festività Pasquale ed il riaccompagno alle ore 18,00 della giornata di Pasqua. pagina 8 di 10 - Per le festività Natalizie il prelievo avverrà il giorno 24 dicembre alle ore 17,00 ed il riaccompagno il giorno 28 dicembre alle ore 18,00. Per
l'anno successivo il prelievo avverrà il giorno 31 dicembre alle ore
17,00 ed il riaccompagno il giorno 5 Gennaio alle ore 18,00. I giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e compleanno saranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore.
- Per le ulteriori feste di calendario il padre (a feste alterne) potrà avere con sé il minore con prelievo dello stesso alle ore 9,30 del giorno festivo e riaccompagno alle ore 18,00 dello stesso giorno. Rimane inteso che alla calendarizzazione delle giornate e degli orari come sopra indicate potranno essere apportate eventuali variazioni solo previo accordo di entrambi i genitori. Il padre potrà trascorrere le vacanze estive con i minori per 20 giorni anche non consecutivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
- In ogni caso, i genitori concorderanno tra loro i rispettivi periodi di vacanza con il figlio, dandosene reciproca comunicazione entro e non oltre il 15 maggio di ciascun anno. Qualora tale comunicazione non venga data da uno dei due genitori nei termini di cui al punto precedente prevarrà la scelta del genitore che avrà dato all'altro preventiva comunicazione. Nel caso non si trovi un accordo per il periodo feriale estivo da trascorrersi con il minore poiché coincidente e/o sovrapposto, prevarrà nel primo anno la decisione della madre con facoltà del padre per l'anno successivo e così avanti ad anni alterni.
- Durante la permanenza continuativa presso ciascun genitore, l'altro avrà facoltà di sentire e vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso al coniuge, nel rispetto reciproco e delle esigenze del minore.
È comunque fatto obbligo al padre, di avvisare la madre con congruo anticipo nel caso vi sia l'impossibilità di prelievo dei figli e/o di eventuali e ritardi nel prelievo e nel riaccompagno.
- Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare ogni spostamento e/o viaggio con il figlio fuori regione che si protragga oltre una giornata con un preavviso di giorni 10 oltre a comunicare eventuali cambi di pagina 9 di 10 residenza e/o domicilio.
▪ COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 25.2.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 10 di 10