Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3583 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Raganato, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonio Romanello, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 25/11/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento l'11/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Leverano (LE) il 28/09/1995;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 15/06/1996 e , il Per_1 Per_2
15/12/2002; il primo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, la seconda maggiorenne, studentessa universitaria e non ancora economicamente indipendente;
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- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso sono decorsi sei mesi dal provvedimento emesso all'esito della procedura di negoziazione assistita con cui la Procura della Repubblica di
Lecce ha autorizzato la separazione personale dei coniugi;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Leverano
(LE) il 28/09/1995 da e , trascritto nei Parte_1 CP_1
2 registri dello stato civile di quel Comune al n. 49, Parte II, Serie A, anno 1995, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'abitazione di residenza familiare, sita in Leverano (LE), alla C. Levi n.3, di proprietà del SI. , resta allo stesso assegnata e nella piena CP_1 disponibilità di quest'ultimo così come stabilito nell'atto di separazione;
c) la SI.ra ha lasciato la casa coniugale e trasferito la propria Parte_1 residenza in Leverano, alla Via F.lli Bandiera n. 35;
d) i SI.ri con il presente atto, intendono definire tutti CP_1 Parte_1
i rapporti economici e patrimoniali sorti durante il matrimonio. A tal fine, il SI. quale contributo alla locazione e a totale tacitazione di CP_1 qualsiasi pretesa della SI.ra , presente e futura, verserà alla Parte_1 stessa la somma di euro 10.000,00, pari a poco più di 20 mensilità in considerazione del costo medio di locazione di un'abitazione, che sarà corrisposta alle seguenti scadenze: euro 3.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
euro 3.000,00 entro il 15/09/2024 ed euro 4.000,00 entro e non oltre il 15/12/2024. Il suddetto importo sarà corrisposto con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
[...];
e) la SI.ra riconosce come beni personali del SI. utti i Parte_1 CP_1 beni immobili e mobili registrati acquistati durante il matrimonio, dichiarandosi soddisfatta in tutti i suoi diritti dal riconoscimento, a suo favore, della somma indicata nel punto precedente;
f) i SI.ri dichiarano di aver diviso tutti i beni immobili CP_1 Parte_1
e mobili registrati. Il SI. iconosce come di esclusiva proprietà della CP_1
SI.ra la camera matrimoniale, il soggiorno, il salone ed una Parte_1 serie di quadri e tappeti specificamente individuati e già in possesso della
SI.ra in quanto già prelevati;
Parte_1
g) i figli sono entrambi maggiorenni, motivo per cui alcuna disposizione viene convenuta in ordine al diritto di visita. Il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente, mentre la figlia , studentessa universitaria, secondo Per_2 il principio dell'affidamento condiviso con collocamento paritario del figlio maggiorenne, vivrà alternativamente, durante la settimana, sia dal padre
3 che dalla madre, motivo per cui in considerazione della perfetta alternanza, ora dalla madre, ora dal padre, entrambi i genitori provvederanno in egual misura ai suoi bisogni. Si stabilisce, pertanto, il mantenimento diretto di entrambi i genitori per i periodi di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc..) che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore. Le spese straordinarie di natura universitaria saranno sostenute al 100% dal SI. CP_1
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Presidente e rel.
Gianluca Fiorella
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