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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 165/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice Rossana Taverna Consigliera
All'udienza dell'11.7.2025 nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 165 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Bufalini Francesca appellante E Controparte_1
Avv. Paola Tradati e Avv. Andrea Gaboardi appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 377/2023 pubblicata in data 29.11.2023 dal Tribunale di Viterbo, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Viterbo esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3 CP_2 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 in virtù di contratto a termine e sei successive proroghe, in qualità di impiegata adibita alla mansione di Addetta Cup Back office e Front office, livello B1 del CCNL Cooperative Sociali;
di aver osservato un orario di lavoro full
Corte di Appello di Roma
time, malgrado il contratto prevedesse un part-time a 20 ore settimanali, svolgendo anche mansioni diverse da quelle previste dal contratto;
che la reiterazione dei contratti a termine aveva violato la normativa in vigore ed aveva comportato la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato;
di aver maturato differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario di complessivi € 12.528,00. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato e full-time e conseguentemente disporre la riassunzione anche in via cautelare oltre che accertare come dovuta la somma omnicomprensiva di euro 12.528,00 per differenze retributive e straordinari con richiesta di condanna alla relativa corresponsione in capo alla resistente. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_3 domanda. Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa con sentenza con cui il giudice rigettava le domande della ricorrente ritenendole infondate. Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 impugna la predetta Parte_1 sentenza affidandosi a quattro motivi d'appello. In data 19 novembre 2024 si costituisce la per resistere Controparte_1 all'appello. Preliminarmente ne contesta l'ammissibilità perché non rispetterebbe in alcun modo i requisiti di cui all'art. 434 cod. proc. Civ.. Rappresenta poi come l'istanza cautelare ex adverso proposta sia stata rigettata. In pari data viene depositata da parte appellante una memoria con la quale la difesa della insiste nella ammissione della -ulteriore- prova Pt_1 testimoniale nel presente grado e nella richiesta dell'ordine di esibizione delle timbrature nei confronti della datrice di lavoro, ripropone per il resto l'atto d'appello. Con il primo motivo d'appello la lamenta una erronea interpretazione Parte_1 della normativa sul lavoro a tempo determinato da parte del primo giudice. Per quanto riguarda le varie proroghe contrattuali susseguitesi nel tempo, nel complesso ammontanti a sei proroghe, la difesa di parte ricorrente evidenzia come, dal tenore letterale dell'art. 93 del D.L. 34/2020, si evince che la deroga lì prevista non sia riferita esplicitamente all'intero art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, facendo la stessa esplicito riferimento al venir meno del solo obbligo sancito dall' art. 19. Sostiene parte appellante che la stessa cosa varrebbe anche in relazione all' art. 17 del D.L. n. 34/2021 (che ha modificato l'art. 93 del DL 34/2020). Come secondo motivo d'appello riporta la erronea valutazione delle Parte_1 prove testimoniali e contesta la negazione dell'ordine di esibizione delle timbrature da parte del giudice in riferimento all'allegazione riguardante l'orario di lavoro. Sostiene parte appellante che, in merito agli orari effettivi di lavoro rispettati dalla ricorrente, tutti i testimoni ascoltati in corso di causa hanno sostanzialmente confermato che la stessa ha effettuato degli straordinari per doppi turni, rispetto all'orario di lavoro contrattualizzato. Sulla richiesta dell'ordine di esibizione delle timbrature parte ricorrente rileva come tale acquisizione si rendeva ancor più necessaria, essendo influente ai fini del decidere, posto che tutti i testimoni escussi avevano confermato gli straordinari e/o i doppi turni della ricorrente. Parte appellata evidenzia che le avverse allegazioni sul punto non hanno trovato conferma nella espletata prova testimoniale e che risulta documentalmente provato che l'orario di lavoro in eccedenza è stato regolarmente retribuito.
Corte di Appello di Roma
Sulla richiesta di esibizione delle risultanze delle timbrature eccepisce come il file contenente l'elenco sia già stato prodotto in primo grado dalla stessa lavoratrice e che comunque una ulteriore produzione delle timbrature (di altri periodi), stante la genericità della domanda, avrebbe comunque carattere esplorativo come già rilevato dal primo giudice. Con un terzo motivo di appello l'appellante lamenta la mancata ammissione degli ulteriori testi richiesti nel ricorso ex art 414 c.p.c. e della CTU contabile, rispetto a quanto ammesso nell'ordinanza del 24.5.2022. Infine, quale quarto motivo, parte appellante impugna il capo della sentenza sulla condanna alle spese legali in quanto sostiene che siano state liquidate in misura maggiore a quanto spetterebbe in considerazione della attività svolta e della condizione reddituale della appellante. Parte appellata rappresenta come il DM 55/2014 preveda un compenso medio ben superiore a quanto liquidato dal Giudice, quindi la liquidazione appare corretta, in linea con la predetta normativa e, anzi, sia anche più favorevole alla lavoratrice. All'udienza del 11.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione. Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Alessandra Trementozzi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice Rossana Taverna Consigliera
All'udienza dell'11.7.2025 nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 165 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
Avv. Bufalini Francesca appellante E Controparte_1
Avv. Paola Tradati e Avv. Andrea Gaboardi appellato
ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
oggetto: appello avverso la sentenza n. 377/2023 pubblicata in data 29.11.2023 dal Tribunale di Viterbo, non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.2.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Viterbo esponendo di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 3 CP_2 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 in virtù di contratto a termine e sei successive proroghe, in qualità di impiegata adibita alla mansione di Addetta Cup Back office e Front office, livello B1 del CCNL Cooperative Sociali;
di aver osservato un orario di lavoro full
Corte di Appello di Roma
time, malgrado il contratto prevedesse un part-time a 20 ore settimanali, svolgendo anche mansioni diverse da quelle previste dal contratto;
che la reiterazione dei contratti a termine aveva violato la normativa in vigore ed aveva comportato la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato;
di aver maturato differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario di complessivi € 12.528,00. Tutto ciò esposto ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla conversione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato e full-time e conseguentemente disporre la riassunzione anche in via cautelare oltre che accertare come dovuta la somma omnicomprensiva di euro 12.528,00 per differenze retributive e straordinari con richiesta di condanna alla relativa corresponsione in capo alla resistente. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_3 domanda. Espletata l'istruttoria la causa veniva decisa con sentenza con cui il giudice rigettava le domande della ricorrente ritenendole infondate. Con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 impugna la predetta Parte_1 sentenza affidandosi a quattro motivi d'appello. In data 19 novembre 2024 si costituisce la per resistere Controparte_1 all'appello. Preliminarmente ne contesta l'ammissibilità perché non rispetterebbe in alcun modo i requisiti di cui all'art. 434 cod. proc. Civ.. Rappresenta poi come l'istanza cautelare ex adverso proposta sia stata rigettata. In pari data viene depositata da parte appellante una memoria con la quale la difesa della insiste nella ammissione della -ulteriore- prova Pt_1 testimoniale nel presente grado e nella richiesta dell'ordine di esibizione delle timbrature nei confronti della datrice di lavoro, ripropone per il resto l'atto d'appello. Con il primo motivo d'appello la lamenta una erronea interpretazione Parte_1 della normativa sul lavoro a tempo determinato da parte del primo giudice. Per quanto riguarda le varie proroghe contrattuali susseguitesi nel tempo, nel complesso ammontanti a sei proroghe, la difesa di parte ricorrente evidenzia come, dal tenore letterale dell'art. 93 del D.L. 34/2020, si evince che la deroga lì prevista non sia riferita esplicitamente all'intero art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, facendo la stessa esplicito riferimento al venir meno del solo obbligo sancito dall' art. 19. Sostiene parte appellante che la stessa cosa varrebbe anche in relazione all' art. 17 del D.L. n. 34/2021 (che ha modificato l'art. 93 del DL 34/2020). Come secondo motivo d'appello riporta la erronea valutazione delle Parte_1 prove testimoniali e contesta la negazione dell'ordine di esibizione delle timbrature da parte del giudice in riferimento all'allegazione riguardante l'orario di lavoro. Sostiene parte appellante che, in merito agli orari effettivi di lavoro rispettati dalla ricorrente, tutti i testimoni ascoltati in corso di causa hanno sostanzialmente confermato che la stessa ha effettuato degli straordinari per doppi turni, rispetto all'orario di lavoro contrattualizzato. Sulla richiesta dell'ordine di esibizione delle timbrature parte ricorrente rileva come tale acquisizione si rendeva ancor più necessaria, essendo influente ai fini del decidere, posto che tutti i testimoni escussi avevano confermato gli straordinari e/o i doppi turni della ricorrente. Parte appellata evidenzia che le avverse allegazioni sul punto non hanno trovato conferma nella espletata prova testimoniale e che risulta documentalmente provato che l'orario di lavoro in eccedenza è stato regolarmente retribuito.
Corte di Appello di Roma
Sulla richiesta di esibizione delle risultanze delle timbrature eccepisce come il file contenente l'elenco sia già stato prodotto in primo grado dalla stessa lavoratrice e che comunque una ulteriore produzione delle timbrature (di altri periodi), stante la genericità della domanda, avrebbe comunque carattere esplorativo come già rilevato dal primo giudice. Con un terzo motivo di appello l'appellante lamenta la mancata ammissione degli ulteriori testi richiesti nel ricorso ex art 414 c.p.c. e della CTU contabile, rispetto a quanto ammesso nell'ordinanza del 24.5.2022. Infine, quale quarto motivo, parte appellante impugna il capo della sentenza sulla condanna alle spese legali in quanto sostiene che siano state liquidate in misura maggiore a quanto spetterebbe in considerazione della attività svolta e della condizione reddituale della appellante. Parte appellata rappresenta come il DM 55/2014 preveda un compenso medio ben superiore a quanto liquidato dal Giudice, quindi la liquidazione appare corretta, in linea con la predetta normativa e, anzi, sia anche più favorevole alla lavoratrice. All'udienza del 11.7.2025 le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata estinzione del processo. Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata in udienza, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione. Così deciso in Roma, il 11.7.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi