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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 146/2023 R.G.L. avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 841/2022 pubblicata il 7/10/2022 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, c.f.
, rappresentato e difeso dall'avv. Lilia Bonicioli – PEC P.IVA_1
t – fax Email_1
appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'originario ricorso agiva nei confronti dell' per fare Controparte_1 Pt_1
accertare che per le sue condizione sanitarie aveva diritto a percepire l'assegno al nucleo familiare sulla pensione di reversibilità a decorrere dal Marzo 2013.. Resisteva l' , negando che la ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente Pt_1
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con la decorrenza richiesta, essendo stata accertata e riconosciuta solo dall'1.9.2017; inoltre, la decorrenza chiesta da controparte non era ammissibile, in quanto la domanda amministrativa di assegno al nucleo familiare era stata presentata il 4.9.2017, né poteva ritenersi applicabile il disposto del Testo Unico n.797/1955 secondo cui “sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il sessantesimo anno di età.
Espletata CTU, il GL ha così statuito:
“ 1) Accoglie il ricorso per le argomentazioni addotte in parte motiva;
2) Riconosce che la sig.ra non è in grado di espletare un'attività Controparte_1
lavorativa che gli fornisca i mezzi di sostentamento, cioè che non è più abile allo svolgimento di un lavoro dal quale ricavi un reddito finalizzato alla propria sussistenza.
3) Condanna l' al pagamento della prestazione riconosciuta a far data dal mese Pt_1
di Settembre 2017.
4) Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU che liquida in € 290,00 Pt_1
oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Dott. Persona_1
5) Condanna l' al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in € Pt_1
1.200,00, oltre il rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge”.
Il Tribunale ha motivato come segue:
<< L'art.2, comma 8, della L.n.153/1988 prevede che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.”
Nel caso in esame, dalla lettura dell'elaborato peritale a firma del CTU Dott.
i evince che “ La Sig.ra della classe Persona_1 Controparte_1
1939 è risultata affetta da: Marcata osteoporosi in soggetto con grave artrosi
polidistrettuale con limitazione funzionale. Ernie discali multiple con dolore
neuropatico e parestesie. Periartrite scapolo-omerale bilaterale con lesione inveterata della cuffia dei rotatori
a sinistra. Ipertensione arteriosa in terapia farmacologica. Ernia iatale. Calcolosi
della coliciste
- A causa di tali patologie la Sig.ra alla data della visita da me Controparte_1
effettuata deve essere considerata soggetto inabile con impossibilità di dedicarsi a
lavoro proficuo.
- Tale stato di inabilità è da considerarsi sussistente, considerata la documentazione in atti, dalla data riconosciuta dall' (settembre 2017).” Pt_1
Pertanto vista ed esaminata la CTU del quale questo Istruttore condivide e sposa gli aspetti logico- scientifici, la domanda della ricorrente è meritevole d'accoglimento
->.
Propone appello l' per i motivi di seguito trattati;
non si è costituita la parte Pt_1
appellata che è stata pertanto dichiarata contumace.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e l'appellante ha depositato note di trattazione scritta nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.4.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' censura la sentenza poiché, pur avendo in motivazione affermato di Pt_1
condividere la CTU (che concludeva per la decorrenza da settembre 2017, ha poi contraddittoriamente dichiarato che la domanda della ricorrente ( diretta ad anticipare la decorrenza a marzo 2013) era meritevole di accoglimento”.
L'appello è fondato, posto che :
l' appellata nel ricorso di primo grado, aveva premesso che l' le aveva già Pt_1
riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta con decorrenza settembre 2017;
domandava la provvidenza a far data dal marzo 2013, invocando la disposizione di legge secondo cui, a partire dal sessantesimo anno di età, l'inabilità al lavoro deve essere presunta;
la consulenza medico legale aveva concluso per uno stato di inabilità sussistente, considerata la documentazione in atti, dalla data riconosciuta dall' (settembre Pt_1
2017); conseguentemente non poteva essere accolta la pretesa di ottenere gli ANF sulla reversibilità con l'anticipata decorrenza al 2013.
Appare pertanto frutto di un refuso la conclusione del Tribunale che, pur avendo il
CTU confermato la medesima decorrenza del requisito sanitario già riconosciuta in via amministrativa dall' ha ritenuto il ricorso “meritevole di accoglimento” , Pt_1
salvo poi condannare l' al pagamento della prestazione riconosciuta “a far Pt_1
data dal mese di Settembre 2017” , ossia da dalla stessa già riconosciuta in via amministrativa, dunque posticipata di oltre quattro anni rispetto a quanto domandato in via giudiziale.
Va dato atto che l'appellata, rimasta contumace in questo grado, non ha riproposto, come era suo onere, la richiesta di applicare l'art. 19 del DPR n.797/1955 che equipara agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il sessantesimo anno di età.
In ogni caso è infondata la tesi che l'inabilità richiesta dalla disposizione di cui all'art.2, comma 8, L.n.153/1988 sarebbe presunta, senza necessità di accertamento sanitario per la verifica delle condizioni di inabilità, poiché l'art.19 DPR n.797/1955 recita:
“Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, s'intende per invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che
comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per la
assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi
permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli artt. 7, lett. b) e 9.”
Pertanto il superamento del 60°anno di età (contestualmente al requisito reddituale) integra la presunzione di legge “ ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art.3 dello stesso decreto”, ossia ai soli effetti della percezione dell'assegno al nucleo familiare per i figli, fattispecie che qui non ricorre.
Infatti la prestazione per cui è causa è stata riconosciuta, sia pure con la decorrenza dal 2017 contestata dalla sul presupposto che il nucleo familiare ai sensi CP_1
del comma 8 dell'art. 2 della legge 153/1988 può essere composto da una “sola persona” ( qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti dal lavoro dipendente che si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro), espressone che è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti della famiglia potendo costituire nucleo da solo anche il coniuge superstite purché maggiorenne inabile (in termini la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 7668 del 1996, richiamata nell' originario ricorso).
In conclusione, il diritto all'assegno al nucleo familiare fin dal marzo 2013 non spetta poiché il CTU in primo grado ha confermato la decorrenza della condizione sanitaria dal settembre 2017.
Stante la dichiarazione resa in primo grado ai sensi dell'articolo 152 disp.att. c.p.c. ,
sono irripetibili le spese di lite dei due gradi di giudizio e restano a carico dell' i Pt_1
compensi liquidati in primo grado al consulente d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Pt_1 CP_1
e avverso la sentenza n. 841/2022 pubblicata il 7.10.2022 dal Tribunale di
[...]
Locri ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
In accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso;
spese dei due gradi di giudizio irripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2024
Il Consigliere est.
Dott.Eugenio Scopelliti
Il Presidente
dott.ssa Marialuisa Crucitti