TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 431
TAR
Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa al difetto di motivazione e istruttoria, poiché la generica indicazione dell'accesso posto a 27 metri di distanza non chiarisce quale sia tale accesso e se sia autorizzato. L'incertezza si aggrava se l'accesso ostativo fosse quello al Km 6+751, la cui chiusura era stata richiesta in precedenza, configurando una motivazione postuma.

  • Altro
    Mancata corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento conclusivo

    Il Collegio ritiene assorbito questo motivo di ricorso, dato che il provvedimento impugnato viene annullato per fondatezza del primo motivo.

  • Rigettato
    Obbligo di indicare opere alternative

    Il Collegio respinge questa censura, ritenendo che la norma invocata consenta soluzioni progettuali alternative che sono onere degli interessati prospettare e non dell'ente stradale proporre d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 431
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 431
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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