Ordinanza cautelare 14 giugno 2024
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00431/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2024, proposto da
FF del DO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OL di Giovanni, Eleonora Bardazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eleonora Bardazzi in Firenze, viale dei Mille 36;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’AS s.p.a. di rigetto prot.0168535 del 28.02.2024 dell’istanza acquisita con prot. CDG-676047-E del 3 ottobre 2022 Legge 241/90 e s.m.e.i.;
- di ogni atto presupposto e/o consequenziale anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AS Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OL EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La FF DE DO s.r.l. che svolge attività di gestione di una officina meccanica per la messa a punto e la riparazione di auto, motoveicoli e veicoli industriali, in data 23 giugno 2022 ha chiesto ad AS s.p.a. la regolarizzazione dell’accesso al fabbricato artigianale ove si svolge la sua attività.
Dopo aver avviato il procedimento, in data 15 giugno 2023 AS ha comunicato il preavviso di rigetto, con allegato parere tecnico negativo, con cui si comunicava:
- che la richiesta pervenuta non teneva conto delle note AS, inviate nel 2013 e nel 2014, con le quali era stata chiesta alla DE DO la chiusura dell’accesso abusivo e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che non risultavano variazioni significative rispetto al passato, utili all’autorizzazione della pratica, la quale non poteva essere accolta, poiché quanto richiesto non rispettava l’art. 22 del Codice della Strada e l’art. 45, comma 3, del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
Acquisite le osservazioni dell’istante, il procedimento si è concluso il 28 febbraio 2024, con il provvedimento di rigetto impugnato in questa sede, in cui sono state ribadite le ragioni ostative di natura tecnica già comunicate nel preavviso di rigetto, ossia il mancato rispetto delle distanze minime tra gli assi degli accessi consecutivi per senso di marcia prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, nello specifico prescritte dall’art. 45, comma 3 del citato Regolamento, essendo l’accesso oggetto di richiesta, ubicato al Km 6+721 lato dx, posto a 27 metri dopo un accesso esistente.
A fondamento del ricorso la FF DE DO ha articolato censure di:
1) eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e disparità di trattamento e illogicità manifesta, nonché per travisamento dei fatti, erroneità e contraddittorietà manifesta; stante la mancata individuazione specifica dell’accesso che impedirebbe la regolamentazione di quello della ricorrente e la mancata indicazione in ordine all’eventuale autorizzazione di tale accesso di terzi soggetti; mentre le note inviate da AS nel 2013 e nel 2014, si riferirebbero ad un altro accesso della ricorrente che era stato poi definitivamente chiuso;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e dei principi in materia di garanzie partecipative del privato al procedimento amministrativo; a causa della mancata corrispondenza fra la motivazione del preavviso di rigetto e quella del provvedimento conclusivo;
3) violazione dell’art. 22 del codice della strada, dell’art. 45 del regolamento di esecuzione del codice della strada e dell’art. 41 della Costituzione, carenza di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti; non avendo l’AS valutato la possibilità di soluzioni alternative alla totale interclusione del fondo.
Si è costituita in giudizio l’AS s.p.a., controdeducendo sul merito del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito della camera di consiglio del 14 giugno 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso, rilevando la mancanza del requisito del fumus boni iuris .
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, all’esito della discussione, il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Ad un più approfondito esame del ricorso, delle produzioni documentali e delle difese conclusive, ritiene il Collegio che alcune delle censure articolate con il primo motivo di ricorso meritino condivisione.
1.1. Infatti, alla proprietà della ricorrente sono riconducibili due accessi: l’accesso ubicato al Km 6+ 751 lato Dx e l’accesso situato al Km 6+721 lato Dx.
1.2. Sulla base della documentazione versata in atti ed all’esito del contraddittorio processuale si possono dare per acquisite le seguenti circostanze:
a) nessuno dei due accessi è mai stato autorizzato dall’AS e dunque essi sono da ritenersi entrambi abusivi. Infatti, le autorizzazioni edilizie prodotte in giudizio per la realizzazione, rispettivamente, del “laboratorio artigiano” e della recinzione, non possono implicitamente contenere l’autorizzazione necessaria all’apertura di un accesso carrabile, che all’evidenza necessitava di un provvedimento esplicito rilasciato dall’ente competente; peraltro, la situazione di fatto non è stata neppure tollerata dall’AS, dato che l’accesso ubicato al km 6+751 è stato oggetto di due diffide emesse dall’AS nel 2013 e nel 2014 ai fini della sua chiusura; mentre l’accesso situato al Km 6+721 è stato sanzionato in via amministrativa nel marzo del 2024;
b) la richiesta presentata dall’FF DE DO, oggetto del provvedimento impugnato, è stata correttamente riferita dall’AS all’accesso situato al Km 6+721 (tale circostanza è pacifica);
c) la richiesta è stata correttamente qualificata dall’AS come di rilascio di una nuova autorizzazione, trattandosi appunto di accesso mai autorizzato; per cui ogni ulteriore discussione in ordine all’epoca di realizzazione di tale accesso, e alla sua preesistenza in via di fatto rispetto ad altri accessi situati nelle vicinanze, appare superflua, essendo indubbio come ogni valutazione in proposito debba essere condotta sulla base della situazione esistente al momento di decisione della domanda e non alla situazione precedente;
d) nel caso di specie, trattandosi di strada extraurbana secondaria, si applica la disciplina sulle distanze tra gli accessi carrabili di cui all’art. 45, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, che prevede una distanza minima inderogabile tra gli accessi. Ai sensi di tale norma, infatti: “ nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L’ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti ”.
1.3. Decise tali questioni preliminari, occorre evidenziare che la domanda è stata respinta a causa del mancato rispetto della suddetta distanza regolamentare, con la precisazione che l’accesso oggetto di richiesta (ubicato al Km 6+721) si troverebbe posto a 27 metri “dopo un accesso esistente”.
Correttamente la ricorrente ha rilevato al riguardo il difetto di motivazione e comunque l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, non potendosi evincere da tale generica locuzione quale sia tale accesso e se si tratti di un accesso autorizzato.
Tale ambiguità non è stata risolta dalle difese processuali dell’AS, anzi l’incertezza si è aggravata dal momento che in tali difese - non solo non si individuano altri accessi regolari posti a meno di 100 metri da quello della ricorrente - ma sembrerebbe che l’accesso posto a 27 metri di distanza, ostativo all’apertura di un ulteriore accesso, sia proprio l’altro accesso dell’FF DE DO, situato al Km 6+751; ovvero che l’istanza di regolarizzazione dell’accesso di cui al Km 6+721 sarebbe stata rigettata perché la ricorrente non avrebbe mai chiuso l’accesso abusivo al Km 6+751. Si tratterebbe in tal caso di una motivazione postuma e dunque inammissibile, in quanto basata su di una nuova circostanza sulla quale l’istante non ha avuto la possibilità d’interloquire in sede procedimentale. Comunque la ricorrente ha depositato in giudizio alcune fotografie dalle quali sembra che quest’ultimo accesso, in seguito alle diffide del 2013 e del 2014, sia stato definitivamente chiuso attraverso la saldatura del cancello con la recinzione. Su tutte tali questioni è però necessario che intervenga una nuova istruttoria e una nuova determinazione da parte dell’AS.
1.4. Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, dovendo dunque l’AS riaprire il procedimento al fine di chiarire, tramite adeguata istruttoria, quale sia l’accesso autorizzato ostativo all’esito positivo della domanda presentata dalla FF DE DO, e nel caso l’elemento ostativo sia costituito dall’accesso al Km 6+751, per quale ragione tale accesso sia da considerarsi ancora esistente, in tale ipotesi mettendo in condizione la ricorrente di effettuare le ulteriori opere ritenute necessarie al fine della definitiva chiusura di tale accesso abusivo.
2. Dovendo quindi essere annullato il provvedimento impugnato e riaperto il procedimento, si può ritenere assorbito il secondo motivo con il quale si è lamentata la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
3. A fini conformativi della successiva attività amministrativa deve essere esaminato anche il terzo motivo, il quale non può meritare positivo apprezzamento.
La censura proposta riguarda la presunta violazione della previsione di cui all’art. 22, 9° comma del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“ nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livello diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse ”) che, nella prospettazione di parte ricorrente, darebbe vita all’obbligo dell’AS di indicare le opere comunque ritenute necessarie, subordinando la regolarizzazione dell’accesso richiesto all’esecuzione di tali opere.
Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di una previsione che può certamente legittimare il ricorso a “soluzioni progettuali” alternative (in alcuni casi, prevedenti il consenso di altri proprietari) che AS non può imporre o proporre d’ufficio, ma che è onere degli interessati prospettare, sulla base di proprie valutazioni di fattibilità e convenienza che non possono essere surrogate dall’Ente gestore della strada, che ha solo il compito di valutarne la rispondenza alla normativa in materia di circolazione (cfr. T.a.r. Toscana, IV sez., 21 maggio 2025, n. 902).
Il terzo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto.
4. Considerate le ragioni della decisione sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OL EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL EN | DO NI |
IL SEGRETARIO