Rigetto
Sentenza breve 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 14/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2025REG.PROV.COLL.
N. 07812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza, n. 3;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione,
previa tutela cautelare,
della sentenza -OMISSIS-, emessa dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, nel giudizio inter partes iscritto al RG -OMISSIS-, con la quale è stata confermata la sentenza del TAR del Lazio, sede di Roma, -OMISSIS- che ha rigettato il ricorso avverso:
- il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (per brevità, UCIS) ha disposto la “ revoca, del dispositivo di protezione di 4° livello “tutela su auto non protetta ”,
- la nota della Prefettura di Roma (prot. -OMISSIS-) datata -OMISSIS-, con la quale è stato rappresentato, in ordine alla possibile esposizione a rischi dell’odierno ricorrente, che “ non sono emersi elementi identificativi di una concreta ed attuale soggezione a pericolo dell’-OMISSIS- ”,
- il verbale della riunione -OMISSIS- presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Centrale consultiva per l’adozione delle misure di sicurezza personale (prot. n. -OMISSIS-), laddove è stato rappresentato che “ i componenti della Commissione ed il rappresentante dello SCO comunicano di non disporre di evidenze ulteriori rispetto a quelle note all’UCIS e tutti unanimemente, esprimono parere favorevole alla revoca della misura di 4° livello, in conformità alla proposta formulata dalla Prefettura di Roma in data -OMISSIS- ”, nonché
- tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell’interesse dell’appellante al mantenimento della misura di protezione della tutela su auto non protetta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il signor -OMISSIS-, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza personale (UCIS) ha disposto la revoca del dispositivo di protezione di 4° livello “ tutela su auto non protetta ”, oltre agli altri atti presupposti elencati in epigrafe.
Il TAR per il Lazio, dopo un’articolata attività istruttoria, ha respinto il ricorso con sentenza -OMISSIS-. La pronuncia è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza -OMISSIS- che ha definitivamente respinto il gravame.
2. – L’originario ricorrente adisce nuovamente questo Consiglio con ricorso per la revocazione, previa sospensiva, della prefata pronuncia deducendo, dopo un ampio excursus ricostruttivo della propria vicenda processuale, due errori di fatto a valenza asseritamente revocatoria riconducibili alla violazione dell’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. come richiamato dall’art. 106, co. 1 c.p.a., e, nella specie:
2.1. – In primis , il Collegio sarebbe incorso in un abbaglio dei sensi allorquando ha ritenuto inammissibile la produzione per la prima volta in appello della documentazione attinente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e riferite nel periodo -OMISSIS-, perché asseritamente non depositata in primo grado, documentazione che invece era stato ritualmente prodotta nel fascicolo di primo grado (deposito -OMISSIS-) e perciò solo ridepositata anche nel fascicolo di appello in data -OMISSIS-. A dire del ricorrente, tale errore di fatto costituirebbe un elemento decisivo della decisione da revocare, sussistendo il rapporto di causalità tra erronea presupposizione e la pronuncia, che sarebbe stata altrimenti di segno dissimile.
2.2. – Il Collegio avrebbe dipoi colposamente obliterato la sentenza della Corte di cassazione, -OMISSIS-, depositata in prime cure -OMISSIS- e riprodotta in appello con nota di deposito -OMISSIS- dalla quale emergono in maniera dettagliata ed esaustiva i motivi per cui doveva essere mantenuto il regime di carcerazione duro nei confronti del sig. -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, richiamando espressamente il valore intrinseco della simbologia in quel contesto criminale specifico che indubbiamente riguarda ed incide anche sulla sicurezza dell’odierno ricorrente e che nel giudizio di appello sarebbe stato ignorato. Di contro, dalle relazioni dell’attività investigativa svolta dalla Direzione Investigativa Antimafia -OMISSIS- si appurerebbe l’attuale livello di pericolosità dell’associazione mafiosa denominata “-OMISSIS-” anche in relazione alla possibilità concreta che alcuni esponenti dell’organizzazione criminale operanti nel territorio capitolino possano colpire uomini dello Stato (come l’odierno ricorrente) che si sono contraddistinti nella lotta alla mafia.
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, che ha svolto deduzioni per il rigetto dell’avverso ricorso e la conseguente conferma della sentenza revocanda.
4. – Alla camera di consiglio del 28 novembre 2024 si è dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, successivamente, la causa è stata incamerata per la decisione.
5. – Sussistendo tutti i presupposti di rito previsti dall’art. 60 c.p.a., il Collegio dispone di definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare.
6. – Il ricorso per revocazione si profila solo in parte ammissibile; per la parte in cui è ammissibile è, comunque, infondato.
7. – Il primo mezzo revocatorio è ammissibile, per quanto attiene alla domanda rescindente, giacché il Collegio di appello ha in effetti mancato di rilevare il rituale deposito delle dichiarazioni dei -OMISSIS- nel fascicolo di primo grado (v. deposito -OMISSIS-) addivenendo all’erronea declaratoria di inammissibilità per ritenuta violazione del divieto di nova ( cfr . punto 10.1 sentenza revocanda).
7.1. – Ad un più attento esame, la produzione documentale in parola era già ritualmente rinvenibile ex actis ed è stata semplicemente riversata nel giudizio di appello dapprima col deposito -OMISSIS-, poi con un deposito parziale del -OMISSIS- recante quattro dei cinque verbali e, in particolare quelli relativi all’interrogatorio di -OMISSIS-, all’interrogatorio di -OMISSIS-, all’interrogatorio di -OMISSIS- e all’interrogatorio di -OMISSIS-, invero privo di data, ma depositato identicamente il -OMISSIS- al Tar, e il -OMISSIS- e il -OMISSIS- al Consiglio di Stato.
7.2. – Costituisce, invece, un novum in appello – come tale inammissibile - il deposito del verbale di un interrogatorio di -OMISSIS- atteso che in primo grado è stato depositato il verbale -OMISSIS-, poi depositato il -OMISSIS- anche in appello, mentre col deposito documentale del -OMISSIS- è stato versato agli atti anche il verbale dell’interrogatorio -OMISSIS- mai depositato in primo grado.
8. – Incorre, per converso, nell’inammissibilità il secondo mezzo revocatorio per quanto attiene alla domanda rescindente.
Pur dando atto che la sentenza revocanda non prende posizione né sulla sentenza della Corte di cassazione, -OMISSIS- (depositata in prime cure -OMISSIS- e riprodotta in appello con nota di deposito -OMISSIS-), né sulle relazioni sull’attività della D.I.A. -OMISSIS- – menzionate invece dalla sentenza di prime cure –, nondimeno, tale omissione non configura vizio revocatorio sub specie art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. per negazione di un fatto incontrastabilmente vero (come invece avvenuto per le dichiarazioni -OMISSIS-, almeno per quanto concerne il fatto stesso del rituale deposito), bensì, a tutto concedere, integra un ipotetico error in iudicando per motivazione ellittica.
8.1. – Senonché, per costante giurisprudenza di legittimità tale vizio di motivazione su un punto decisivo (“ formulazione di un apprezzamento da parte del giudice del merito, nel senso che questi, percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte o risulta in atti (nell'ipotesi di rilevabilità di ufficio), abbia omesso di valutarlo (l'omissione si risolve, in tal caso, in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso) ovvero lo abbia valutato in maniera insufficiente o illogica ” cfr . Cass. civ., 16 novembre 1985, n. 5622) sarebbe deducibile solo come error in iudicando (tanto da configurare motivo di ricorso per cassazione nel giudizio civile), mentre l’ error facti revocatorio dipende da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritenga per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento, la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa.
8.2. – In tal senso milita anche la giurisprudenza amministrativa secondo cui “ l’omessa pronuncia su uno dei motivi di gravame ridonda in errore di fatto che giustifica la revocazione solo qualora la ragione di siffatta omissione risulti causalmente riconducibile alla mancata percezione dell'esistenza e del contenuto di atti processuali. Si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame o di valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione ” ( ex multis , Cons. Stato, 10 luglio 2024, n. 6166).
8.3. – Nel caso di specie, il Collegio ha valutato in modo omnicomprensivo la corposa produzione documentale di parte appellante – ivi ricadendovi anche le, invero poco significative, risultanze della ridetta sentenza della Corte di cassazione e delle relazioni della DIA – e la ha ritenuta conclusivamente inidonea a scalfire l’ iter motivazionale di prime cure ( cfr . punto 12.2: “ Tutti gli altri dati posti a fondamento delle contestazioni del ricorrente (l’arresto del -OMISSIS- di -OMISSIS- e -OMISSIS-) non sono sufficienti a far dubitare della correttezza dell’iter argomentativo seguito dal primo giudice per condurre al rigetto del ricorso ”).
Ergo , quand’anche si volesse discorrere di vizio o carenza della sentenza revocanda, esso dovrebbe essere sussunto nella sfera del difetto motivazionale non deducibile a rigore nel novero dei vizi revocatori, i quali come noto sono un numerus clausus trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata.
9. – In sintesi, il secondo capo del ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile per insussistenza del vizio revocatorio.
10. – Delineata nei termini che precedono la fase rescindente, il Collegio deve passare al giudizio propriamente rescissorio scaturente dall’omesso esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i cui verbali sono stati erroneamente dichiarati inammissibili per violazione del divieto di nova di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a..
10.1. – Al riguardo, al fine di meglio apprezzare la rilevanza dell’errore di fatto occorre ricostruire puntualmente la portata del giudicato formatosi sulla prima pronuncia del TAR Lazio, resa con sentenza -OMISSIS- sulla scia della quale l’Amministrazione, previa riattivazione dell’istruttoria, ha esercitato nuovamente il potere emettendo il provvedimento quivi impugnato.
Il Tribunale illo tempore rimarcò che la decisione della revoca della misura di protezione non potesse essere adottata se non sulla base di una valutazione e, dunque, di una motivazione, approfondita e specifica in ordine alla situazione di rischio in cui versava il soggetto protetto, non potendo esimersene l’Amministrazione in ragione dell’ampia discrezionalità che connota la materia: in sostanza, l’autorità procedente, secondo il giudicato del Tar -OMISSIS-, doveva fornire elementi adeguati in ordine al venir meno del rischio, in quanto la revoca, operando su un provvedimento precedente fondato sulla sussistenza di un certo livello di pericolo, necessariamente deve dar conto, sia pure in misura sintetica ed adeguata al livello di riservatezza del procedimento, delle ragioni che sorreggono la decisione. Nella specie, il giudice ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse operato una nuova approfondita valutazione rispetto alla situazione di potenziale pericolo alla quale poteva – e potrebbe - essere ancora esposto l’interessato avendo riguardo al compimento di alcuni atti intimidatori (segnatamente -OMISSIS-) di cui aveva segnalato di essere stato vittima. In più, la sentenza -OMISSIS- ha evidenziato, in conformità con l’art. 8 del D.M. del 28 maggio 2003, l’opportunità di un immediato e più attento riesame della situazione da parte dell’autorità competente a mente del fatto che il livello di protezione 4 afferisce al rischio meno elevato e ricorre in tutte le situazioni in cui gli elementi informativi attendibili abbiano consentito di acclarare un pericolo non ancora determinato ed attuale e non possa escludersi il compimento di azioni criminose nei confronti della persona da tutelare, compimento che, per quanto sopra esposto, allo stato non poteva del tutto escludersi nel caso di specie.
In definitiva, nel tracciare il perimetro della riedizione del potere, il giudicato ha posto l’accento sull’esigenza di rivalutare l’attualità o meno delle ragioni poste alla base della misura di protezione, consistenti nella specie nelle minacce -OMISSIS- all’odierno ricorrente, e nel condurre tale rivalutazione l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere debitamente conto delle sopravvenienze medio tempore intervenute (-OMISSIS-).
10.2. – Il nuovo provvedimento emesso -OMISSIS- dall’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) del Ministero dell’interno ha limitato la rinnovazione istruttoria allo scrutinio dell’eventuale valenza intimidatoria degli atti -OMISSIS- occorsi nelle vicinanze del domicilio del ricorrente senza argomentare alcunché circa la persistente attualità delle minacce -OMISSIS- da parte dei -OMISSIS-.
Sicché, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha denunciato, tra l’altro, il vizio di nullità del nuovo provvedimento per violazione/elusione del giudicato in relazione alla sentenza -OMISSIS- del TAR Lazio, lamentando in particolare la mancanza di un’approfondita istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per il mantenimento della misura di protezione, essendosi l’Amministrazione limitata ad escludere che i due eventi -OMISSIS- - verificatisi rispettivamente in data -OMISSIS- e -OMISSIS- - fossero riconducibili alla sua persona, senza considerare il perdurante profilo di pericolo derivante dalla pregressa attività di contrasto alla criminalità organizzata.
10.3. – Nel pronunciarsi, quindi, sul nuovo ricorso, il TAR, con la sentenza -OMISSIS- oggetto dell’appello deciso dalla sentenza revocanda -OMISSIS-, seppur circoscrivendo in prima battuta la portata del giudicato sulla mancanza di un’approfondita valutazione dei due eventi -OMISSIS- occorsi nelle vicinanze dell’abitazione del ricorrente, ha comunque argomentato anche sui profili di rischio connessi con la pregressa attività operativa di contrasto alla criminalità organizzata svolta dal ricorrente rilevando che, dagli atti del giudizio, emergeva l’effettuazione di sufficienti accertamenti e valutazioni da parte dell’Amministrazione, che ha costantemente considerato - nel corso del -OMISSIS- di sottoposizione alla misura tutoria - l’attualità dei profili di rischio connessi alle mansioni svolte nel corso della carriera.
In particolare la sentenza del Tar -OMISSIS- ha precisato che, dopo un periodo di circa -OMISSIS-, -OMISSIS-, in ragione della progressiva conclusione dei procedimenti penali, della morte di -OMISSIS- oggetto delle indagini condotte dal ricorrente, nonché del cambiamento delle mansioni da questo svolte in relazione all’attività di polizia giudiziaria, i competenti organi dell’Amministrazione hanno ritenuto che, in assenza di ulteriori e concreti segnali di pericolo, la sottoposizione al dispositivo tutorio non fosse più necessaria. Ha, quindi, concluso che la valutazione del profilo di rischio connesso alla precedente attività svolta, riferibile in sostanza alla pericolosità della consorteria criminale di “-OMISSIS-”, è stata costantemente effettuata dai competenti Uffici, che l’hanno esclusa sul piano della concreta ed attuale assenza di eventi sintomatici di un pericolo attuale di ritorsioni in danno del ricorrente.
10.4. – Stringendo il fuoco della disamina sulle dichiarazioni -OMISSIS-, va osservato, in particolare, che le dichiarazioni da cui si desumerebbero iniziative e propositi omicidiari a danno del -OMISSIS- risalgono agli anni -OMISSIS- e sono state attentamente ponderate dal giudice di prime cure giungendo ad una valutazione di insussistenza di un pericolo concreto e attuale: più nello specifico il primo giudice non ha messo in dubbio l’immanente pericolosità dell’organizzazione criminale denominata -OMISSIS-, bensì ha opinato che la permanenza di una misura di protezione sine die non possa fondarsi sulla base della sola pericolosità della consorteria criminale oggetto della pregressa attività di indagine, in assenza di elementi indicativi di un’attuale esposizione a pericolo, concretamente apprezzabili e direttamente riferibili alla persona del tutelato. Nella specie, la situazione dell’odierno ricorrente, pur connotandosi in maniera del tutto peculiare, -OMISSIS-, nonché per -OMISSIS-, non supera il vaglio in termini di attualità e concretezza del pericolo imposta dalla legislazione vigente e demandata al giudizio discrezionale delle Autorità preposte.
10.5. – Sicché, la riammissione dei documenti in parola, indebitamente esclusi dalla sentenza revocanda -OMISSIS-, non sortisce un ripensamento au fond dell’esito del giudizio, non risultando essi forieri di elementi nuovi e/o concreti in ordine al giudizio di attualità e concretezza del pericolo posto a base del meccanismo di tutela di cui al decreto-legge n. 83/2002, convertito dalla legge n. 133/2002, il quale fonda l’applicazione delle misure di protezione sul presupposto dell’attualità e della concretezza del pericolo, prevedendo una verifica periodica semestrale, volta a verificare l’attualità del profilo di rischio, passibile di mutamenti nel tempo.
11. – Il motivo revocatorio è, dunque, infondato ai fini rescissori.
12. – Conclusivamente, il ricorso per revocazione deve essere rigettato in quanto in parte infondato in parte inammissibile con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutte le altre persone fisiche nominativamente indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D''angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.