CASS
Sentenza 21 dicembre 2023
Sentenza 21 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2023, n. 51154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51154 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALABRO' NI BA nato a [...] [...] NE MA UG nato a [...] il [...] CALABRO' AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo L oL. tIA-21:1A-V-t-t‘k (4:11‘r;Q» — GLICI Yte c..0)1/14 Penale Sent. Sez. 1 Num. 51154 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 21/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2017 il Tribunale di Novara ha affermato - per quanto rileva ai fini del presente giudizio -la penale responsabilità di LA ON BA, LA TE e AS MA GO. In particolare, per quanto riguarda LA ON BA l'affermazione di responsabilità riguarda tanto il reato di cui al capo a) della rubrica, di associazione per delinquere con ruolo di promotore, che il reato di cui al capo c), relativo al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art.12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998), mentre per LA TE e AS MA GO riguarda il solo reato di cui al capo c). Contestualmente il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA TE e AS MA GO per intervenuta prescrizione in riferimento al reato di cui al capo a), stante la contestazione di mera partecipazione alla associazione per delinquere, nonché nei confronti dei predetti imputati e dello stesso LA ON BA in riferimento al reato di falso di cui al capo b). 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2022, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo a) nei confronti di LA ON BA, con conseguente variazione del trattamento sanzionatorio (determinato in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 210.000 di multa). La prima decisione è stata integralmente confermata nei confronti di LA TE e AS MA GO (la pena inflitta è pari ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 140.000 di multa, con riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche). 2. Secondo il Tribunale l'attività posta in essere dagli imputati, essenzialmente ricostruita attraverso la captazione di conversazioni telefoniche, il sequestro di documentazione e le verifiche di polizia giudiziaria, ha dato luogo ad un sodalizio criminale teso, per quanto qui rileva, a consentire la immigrazione clandestina di numerosi soggetti attraverso la produzione e distribuzione di documenti contraffatti (domande di nulla -osta per attività lavorativa o permessi di soggiorno). Come si è detto, la contestazione del reato di associazione per clelinquere di cui al capo a) è oggetto di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli attuali ricorrenti. 2.1 Per quanto concerne il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina (con le aggravanti del fine di profitto e del numero dei soggetti favoriti), le fonti di prova sono parimenti rappresentate dal contenuto delle conversazioni intercettate (nei primi mesi dell'anno 2009, e dall'avvenuto sequestro di documenti contraffatti (avvenuto in data 5 marzo 2009). 3. La Corte di Appello nel valutare le doglianze proposte nei motivi di impugnazione proposti avverso la decisione di primo grado ha, in sintesi, ritenuto che: a) il delitto di cui all'art.12 d.lgs. n286 del 1998 è reato di pericolo a consumazione anticipata e pertanto nessun rilievo può darsi alla mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti, anche ai fini della differenza tra comma 1 e comma 3 della disposizione incriminatrice in parola;
b) il contenuto delle conversazioni intercettate, in una con l'esame della documentazione caduta in sequestro, è inequivoco ed attesta la tipologìa di attività posta in essere da LE ON BA con la collaborazione del fratello TE e di AS MA GO;
c) quanto alla identificazione del AS nel soggetto colloquiante si ribadisce che molteplici e convergenti indizi ne assicurano la certezza. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LE ON BA, LE TE e AS MA GO. 3.1 Il ricorso proposto da LE ON BA è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si riprende la tesi per cui in caso di mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia del soggetto favorito dovrebbe trovare applicazione la previsione di legge di cui all'art.12 comma1 del d.lgs. n.286 del 1998 e non quella del terzo comma della medesima disposizione di legge. Solo con l'intervento delle Sezioni Unite del 2018 si sarebbe 'stabilizzata' la interpretazione giurisprudenziale nel senso ritenuto dalla Corte di Appello. In ogni caso si sostiene che la condotta andava qualificata nella ipotesi - di minore gravità - di cui al comma 5 della medesima disposizione incriminatrice perché gli stranieri 'si trovavano già in Italia' al momento delle condotte contestate. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. '\ 2 3 Si ripropone la tesi, in particolare, della inidoneità della condotta a favorire l'ingresso degli stranieri, posto che la falsità dei permessi di soggiorno era agevolmente verificabile, come confermato dallo stesso teste di polizia giudiziaria. Ciò comporta la assenza in capo al ricorrente di una effettiva volontà di contribuire alla violazione delle disposizioni di legge in tema di immigrazione. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Si contesta, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 II ricorso proposto da LA TE è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Le doglianze sono analoghe a quelle contenute nel primo motivo di ricorso proposto da LA ON BA. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità„ con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. Anche in tal caso le doglianze sono sovrapponibili a quelle già illustrate al secondo motivo del ricorso proposto da LA ON BA. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta il diniego di 'prevalenza' delle circostanze attenuanti generiche. 3.3 Il ricorso proposto da AS MA GO è affidato a due motivi. 3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità. Si ripropone il tema della mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti. Secondo il ricorrente si tratta di un dato rilevante, atteso che dalle conversazioni emerge - al più - l'intenzione di agevolare le pratiche di immigrazione ma manca la prova di atti concreti ed esecutivi. Non sarebbe stato individuato, peraltro, in modo percepibile, il contributo concorsuale offerto dal ricorrente. Si contesta, altresì, la interpretazione in chiave accusatoria di alcuni colloqui intercettati. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge circa la individuazione della fattispecie incriminatrice. 4 Si evidenzia che, in ogni caso, la falsificazione di alcuni permessi di soggiorno sarebbe stata operata in funzione di agevolare la permanenza di soggetti già presenti sul territorio nazionale e da ciò doveva derivare la diversa qualificazione del fatto nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art.12 del d.lgs. n.286 del 1998. 4. Le difese hanno prodotto memorie, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, a sostegno degli originari atti di ricorso. 5. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la riproposizione di questioni in fatto, adeguatamente apprezzate in sede di merito. 5.1 Un primo gruppo di censure - comuni ai diversi ricorrenti - riguarda la qualificazione giuridica delle condotte contestate. Si compie riferimento, in particolare, alla assenza di verifica probatoria circa l'utilizzo della documentazione falsa (consistente non soltanto in permessi di soggiorno ma anche in fittizie domande di assunzione) allo scopo di realizzare l'ingresso degli stranieri sul territorio nazionale. In tal caso, si sostiene, sarebbe applicabile la sola previsione incriminatrice di cui al comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n.286 del 1998, come vigente al momento del fatto. Sotto altro profilo si ipotizza che gli stranieri 'favoriti' erano già presenti sul territorio nazionale e ciò doveva condurre alla applicazione del comma 5 della medesima norma incriminatrice. 5.2 Si tratta di tesi correttamente disattese in sede di merito. La disciplina ratione temporis applicabile è quella vigente nel gennaio/febbraio del 2009, dunque il testo dell'articolo 12 come modificato dal d.l. n.241 del 14.9. 2004. In tale versione della disposizione incriminatrice a determinare l'applicazione del più grave trattamento sanzionatorio di cui al comma 3 è esclusivamente il fine di profitto (cui sono correlate le attività tese a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato), come contestato e ritenuto nella decisione impugnata. L'ulteriore aggravante di cui al comma 3-bis è correlata al numero dei soggetti favoriti ed è stata parimenti contestata e ritenuta in sede di merito. 5 5.3 Ciò posto, la tesi secondo cui la condotta incriminata dovrebbe - in assenza di verifica dell'effettivo ingresso - essere punibile ai sensi del comma 1 dell'art.12 è manifestamente infondata, posto che le difese non si confrontano con l'avvenuto riconoscimento del fine di profitto, tale da determinare - di per sé solo - l' applicazione della ipotesi di cui al comma 3 della disposizione vigente al momento del fatto. Vale la pena ricordare, in proposito, che la posizione interpretativa giurisprudenziale citata dai ricorrenti (v. Sez. I n.40624 del 25.3.2014, rv 259923, Scarano) aveva ritenuto necessaria la verifica dell'avvenuto ingresso nel territorio dello Stato dei soggetti favoriti al fine di ritenere integrata una delle circostanze aggravanti previste dal comma 3 dell'art.12 nella versione posteriore alle modifiche introdotte con legge n.94 del 15 luglio 2009, aggravanti - tutte - diverse dal fine di trarre profitto dalle condotte favoreggiatrici (il fine di lucro con la modifica del 2009 è collocato al comma 3ter). Dunque il contrasto giurisprudenziale - risolto da Sez. U n. 40982 del 2018 - non ha riguardato, a ben vedere, l'ipotesi in cui le condotte tese a procurare l'ingresso illegale risultassero aggravate dalla finalità di profitto, posto che in tale ipotesi - nella disciplina vigente tra il 2004 e il 2009 - era pacifica la applicabilità del comma 3 della disposizione incriminatrice all'epoca vigente, così come era pacifica - negli (4.7 arresti di questa Corte di legittimità - la natura di reato a consumazione anticipata, con equiparazione delle condotte tentate a quelle consumate. Nessuna incertezza sulla rilevanza penale della attività dei soggetti agenti poteva dunque derivare dai profili interpretativi della disposizione incriminatrice, così come sulla qualificazione giuridica del fatto, stante la finalità di profitto, non contestata in modo specifico dai ricorrenti. 5.4 Analogamente, la tesi della presenza in Italia dei soggetti favoriti (con conseguente applicabilità della diversa previsione di cui al comma 5 dell'art.12), oltre a non trovare alcun aggancio nelle risultanze istruttorie è smentita - sul piano logico - dal fatto che la documentazione falsa consisteva non soltanto il 'falsi permessi' ma anche in 'false domande di assunzione', funzionali - queste ultime - ad avviare la procedura amministrativa di rilascio dei nulla -osta per la partenza dello straniero dal paese di origine. I motivi proposti in tema di qualificazione giuridica del fatto sono pertanto manifestamente infondati. 6 6. Quanto al secondo motivo dei due atti di riscorso proposti nell'interesse di LA ON BA e LE TE ne va parimenti affermata la inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità. 6.1 Come si è già evidenziato, le falsificazioni non riguardavano soltanto i permessi di soggiorno ma anche gli atti prodromici al 9.10 rilascio (in particolare le richieste di assunzione). Da ciò deriva la genericità della prospettazione difensiva, posto che i pur in ipotesi di 'grossolanità' del falso titolo abilitativo la predisposizione di plurimi atti tesi a rendere possibile l'ingresso illegale dei clandestini dimostra - come si è ritenuto in sede di merito - la piena consapevolezza degli agenti di realizzare strumenti idonei ad aggirare la disciplina legale in tema di immigrazione. 7. Del tutto generici i motivi proposti nell'interesse di LA ON BA e LA TE in tema di trattamento sanzionatorio. Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per il primo dei ricorrenti, è ampiamente motivato in riferimento al negativo giudizio sulla personalità (dati i plurimi precedenti penali), mentre per quanto riguarda LA TE il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (concesse a tale imputato) è un effetto della disciplina di legge (in particolare della previsione di cui al comma 3quater vigente al momento del fatto, in rapporto alla aggravante del numero dei soggetti favoriti). 8. Quanto alle residue doglianze proposte da AS MA GO ne va affermata la inammissibilità, trattandosi di motivi tesi ad ottenere una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, di elementi cli fatto. In particolare va evidenziato che il contributo concorsuale del AS è stato congruamente ricostruito in sede di merito in rapporto ai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, logicamente interpretati. Va dunque ribadito che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi ( v. per tutte Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 2637:15), aspetti che nel caso in esame non si rinvengono né sono stati specificamente dedotti. 7 Il Presidente 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo L oL. tIA-21:1A-V-t-t‘k (4:11‘r;Q» — GLICI Yte c..0)1/14 Penale Sent. Sez. 1 Num. 51154 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 21/09/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 8 maggio 2017 il Tribunale di Novara ha affermato - per quanto rileva ai fini del presente giudizio -la penale responsabilità di LA ON BA, LA TE e AS MA GO. In particolare, per quanto riguarda LA ON BA l'affermazione di responsabilità riguarda tanto il reato di cui al capo a) della rubrica, di associazione per delinquere con ruolo di promotore, che il reato di cui al capo c), relativo al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art.12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998), mentre per LA TE e AS MA GO riguarda il solo reato di cui al capo c). Contestualmente il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LA TE e AS MA GO per intervenuta prescrizione in riferimento al reato di cui al capo a), stante la contestazione di mera partecipazione alla associazione per delinquere, nonché nei confronti dei predetti imputati e dello stesso LA ON BA in riferimento al reato di falso di cui al capo b). 1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2022, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo a) nei confronti di LA ON BA, con conseguente variazione del trattamento sanzionatorio (determinato in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 210.000 di multa). La prima decisione è stata integralmente confermata nei confronti di LA TE e AS MA GO (la pena inflitta è pari ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 140.000 di multa, con riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche). 2. Secondo il Tribunale l'attività posta in essere dagli imputati, essenzialmente ricostruita attraverso la captazione di conversazioni telefoniche, il sequestro di documentazione e le verifiche di polizia giudiziaria, ha dato luogo ad un sodalizio criminale teso, per quanto qui rileva, a consentire la immigrazione clandestina di numerosi soggetti attraverso la produzione e distribuzione di documenti contraffatti (domande di nulla -osta per attività lavorativa o permessi di soggiorno). Come si è detto, la contestazione del reato di associazione per clelinquere di cui al capo a) è oggetto di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli attuali ricorrenti. 2.1 Per quanto concerne il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina (con le aggravanti del fine di profitto e del numero dei soggetti favoriti), le fonti di prova sono parimenti rappresentate dal contenuto delle conversazioni intercettate (nei primi mesi dell'anno 2009, e dall'avvenuto sequestro di documenti contraffatti (avvenuto in data 5 marzo 2009). 3. La Corte di Appello nel valutare le doglianze proposte nei motivi di impugnazione proposti avverso la decisione di primo grado ha, in sintesi, ritenuto che: a) il delitto di cui all'art.12 d.lgs. n286 del 1998 è reato di pericolo a consumazione anticipata e pertanto nessun rilievo può darsi alla mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti, anche ai fini della differenza tra comma 1 e comma 3 della disposizione incriminatrice in parola;
b) il contenuto delle conversazioni intercettate, in una con l'esame della documentazione caduta in sequestro, è inequivoco ed attesta la tipologìa di attività posta in essere da LE ON BA con la collaborazione del fratello TE e di AS MA GO;
c) quanto alla identificazione del AS nel soggetto colloquiante si ribadisce che molteplici e convergenti indizi ne assicurano la certezza. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione LE ON BA, LE TE e AS MA GO. 3.1 Il ricorso proposto da LE ON BA è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Si riprende la tesi per cui in caso di mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia del soggetto favorito dovrebbe trovare applicazione la previsione di legge di cui all'art.12 comma1 del d.lgs. n.286 del 1998 e non quella del terzo comma della medesima disposizione di legge. Solo con l'intervento delle Sezioni Unite del 2018 si sarebbe 'stabilizzata' la interpretazione giurisprudenziale nel senso ritenuto dalla Corte di Appello. In ogni caso si sostiene che la condotta andava qualificata nella ipotesi - di minore gravità - di cui al comma 5 della medesima disposizione incriminatrice perché gli stranieri 'si trovavano già in Italia' al momento delle condotte contestate. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. '\ 2 3 Si ripropone la tesi, in particolare, della inidoneità della condotta a favorire l'ingresso degli stranieri, posto che la falsità dei permessi di soggiorno era agevolmente verificabile, come confermato dallo stesso teste di polizia giudiziaria. Ciò comporta la assenza in capo al ricorrente di una effettiva volontà di contribuire alla violazione delle disposizioni di legge in tema di immigrazione. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena. Si contesta, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2 II ricorso proposto da LA TE è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità. Le doglianze sono analoghe a quelle contenute nel primo motivo di ricorso proposto da LA ON BA. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità„ con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato. Anche in tal caso le doglianze sono sovrapponibili a quelle già illustrate al secondo motivo del ricorso proposto da LA ON BA. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si contesta il diniego di 'prevalenza' delle circostanze attenuanti generiche. 3.3 Il ricorso proposto da AS MA GO è affidato a due motivi. 3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità. Si ripropone il tema della mancata verifica dell'effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti. Secondo il ricorrente si tratta di un dato rilevante, atteso che dalle conversazioni emerge - al più - l'intenzione di agevolare le pratiche di immigrazione ma manca la prova di atti concreti ed esecutivi. Non sarebbe stato individuato, peraltro, in modo percepibile, il contributo concorsuale offerto dal ricorrente. Si contesta, altresì, la interpretazione in chiave accusatoria di alcuni colloqui intercettati. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge circa la individuazione della fattispecie incriminatrice. 4 Si evidenzia che, in ogni caso, la falsificazione di alcuni permessi di soggiorno sarebbe stata operata in funzione di agevolare la permanenza di soggetti già presenti sul territorio nazionale e da ciò doveva derivare la diversa qualificazione del fatto nella ipotesi di cui al comma 5 dell'art.12 del d.lgs. n.286 del 1998. 4. Le difese hanno prodotto memorie, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, a sostegno degli originari atti di ricorso. 5. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti e per la riproposizione di questioni in fatto, adeguatamente apprezzate in sede di merito. 5.1 Un primo gruppo di censure - comuni ai diversi ricorrenti - riguarda la qualificazione giuridica delle condotte contestate. Si compie riferimento, in particolare, alla assenza di verifica probatoria circa l'utilizzo della documentazione falsa (consistente non soltanto in permessi di soggiorno ma anche in fittizie domande di assunzione) allo scopo di realizzare l'ingresso degli stranieri sul territorio nazionale. In tal caso, si sostiene, sarebbe applicabile la sola previsione incriminatrice di cui al comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n.286 del 1998, come vigente al momento del fatto. Sotto altro profilo si ipotizza che gli stranieri 'favoriti' erano già presenti sul territorio nazionale e ciò doveva condurre alla applicazione del comma 5 della medesima norma incriminatrice. 5.2 Si tratta di tesi correttamente disattese in sede di merito. La disciplina ratione temporis applicabile è quella vigente nel gennaio/febbraio del 2009, dunque il testo dell'articolo 12 come modificato dal d.l. n.241 del 14.9. 2004. In tale versione della disposizione incriminatrice a determinare l'applicazione del più grave trattamento sanzionatorio di cui al comma 3 è esclusivamente il fine di profitto (cui sono correlate le attività tese a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato), come contestato e ritenuto nella decisione impugnata. L'ulteriore aggravante di cui al comma 3-bis è correlata al numero dei soggetti favoriti ed è stata parimenti contestata e ritenuta in sede di merito. 5 5.3 Ciò posto, la tesi secondo cui la condotta incriminata dovrebbe - in assenza di verifica dell'effettivo ingresso - essere punibile ai sensi del comma 1 dell'art.12 è manifestamente infondata, posto che le difese non si confrontano con l'avvenuto riconoscimento del fine di profitto, tale da determinare - di per sé solo - l' applicazione della ipotesi di cui al comma 3 della disposizione vigente al momento del fatto. Vale la pena ricordare, in proposito, che la posizione interpretativa giurisprudenziale citata dai ricorrenti (v. Sez. I n.40624 del 25.3.2014, rv 259923, Scarano) aveva ritenuto necessaria la verifica dell'avvenuto ingresso nel territorio dello Stato dei soggetti favoriti al fine di ritenere integrata una delle circostanze aggravanti previste dal comma 3 dell'art.12 nella versione posteriore alle modifiche introdotte con legge n.94 del 15 luglio 2009, aggravanti - tutte - diverse dal fine di trarre profitto dalle condotte favoreggiatrici (il fine di lucro con la modifica del 2009 è collocato al comma 3ter). Dunque il contrasto giurisprudenziale - risolto da Sez. U n. 40982 del 2018 - non ha riguardato, a ben vedere, l'ipotesi in cui le condotte tese a procurare l'ingresso illegale risultassero aggravate dalla finalità di profitto, posto che in tale ipotesi - nella disciplina vigente tra il 2004 e il 2009 - era pacifica la applicabilità del comma 3 della disposizione incriminatrice all'epoca vigente, così come era pacifica - negli (4.7 arresti di questa Corte di legittimità - la natura di reato a consumazione anticipata, con equiparazione delle condotte tentate a quelle consumate. Nessuna incertezza sulla rilevanza penale della attività dei soggetti agenti poteva dunque derivare dai profili interpretativi della disposizione incriminatrice, così come sulla qualificazione giuridica del fatto, stante la finalità di profitto, non contestata in modo specifico dai ricorrenti. 5.4 Analogamente, la tesi della presenza in Italia dei soggetti favoriti (con conseguente applicabilità della diversa previsione di cui al comma 5 dell'art.12), oltre a non trovare alcun aggancio nelle risultanze istruttorie è smentita - sul piano logico - dal fatto che la documentazione falsa consisteva non soltanto il 'falsi permessi' ma anche in 'false domande di assunzione', funzionali - queste ultime - ad avviare la procedura amministrativa di rilascio dei nulla -osta per la partenza dello straniero dal paese di origine. I motivi proposti in tema di qualificazione giuridica del fatto sono pertanto manifestamente infondati. 6 6. Quanto al secondo motivo dei due atti di riscorso proposti nell'interesse di LA ON BA e LE TE ne va parimenti affermata la inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità. 6.1 Come si è già evidenziato, le falsificazioni non riguardavano soltanto i permessi di soggiorno ma anche gli atti prodromici al 9.10 rilascio (in particolare le richieste di assunzione). Da ciò deriva la genericità della prospettazione difensiva, posto che i pur in ipotesi di 'grossolanità' del falso titolo abilitativo la predisposizione di plurimi atti tesi a rendere possibile l'ingresso illegale dei clandestini dimostra - come si è ritenuto in sede di merito - la piena consapevolezza degli agenti di realizzare strumenti idonei ad aggirare la disciplina legale in tema di immigrazione. 7. Del tutto generici i motivi proposti nell'interesse di LA ON BA e LA TE in tema di trattamento sanzionatorio. Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per il primo dei ricorrenti, è ampiamente motivato in riferimento al negativo giudizio sulla personalità (dati i plurimi precedenti penali), mentre per quanto riguarda LA TE il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (concesse a tale imputato) è un effetto della disciplina di legge (in particolare della previsione di cui al comma 3quater vigente al momento del fatto, in rapporto alla aggravante del numero dei soggetti favoriti). 8. Quanto alle residue doglianze proposte da AS MA GO ne va affermata la inammissibilità, trattandosi di motivi tesi ad ottenere una rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, di elementi cli fatto. In particolare va evidenziato che il contributo concorsuale del AS è stato congruamente ricostruito in sede di merito in rapporto ai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, logicamente interpretati. Va dunque ribadito che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi ( v. per tutte Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 2637:15), aspetti che nel caso in esame non si rinvengono né sono stati specificamente dedotti. 7 Il Presidente 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2023 Il Consigliere estensore