Inammissibile
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04607/2025REG.PROV.COLL.
N. 07220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7220 del 2024, proposto dalla signora NE TA, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona del soprintendente pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il comune di Ascea, non costituito in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 7521 dell’11 settembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato Gennaro Maione per il ricorrente e viste le conclusioni scritte dell’avvocato dello Stato Bruno Dettori per le amministrazioni statali;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione, proposta dalla signora NE TA, ex art. 295, comma 1, n. 4), c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, n. 7521 dell’11 settembre 2024 che ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno, sez. II, n. 1698 del 14 luglio 2023. La sentenza n. 1698 del 2023, a sua volta, aveva respinto la domanda di annullamento:
a) dalla determina del comune di Ascea (Sa), unità paesaggistico-ambientale, n. 52 registro interno e n. 367 registro generale del 23 maggio 2023, con cui era stata rigettata l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 11367 del 19 novembre 2022 presentata dalla signora NE TA e relativa ad opere di sistemazione esterna eseguite sull’immobile sito nella frazione di Marina di Acea, in via del Mare e distinto al catasto al foglio 44, particella 1057, subalterno 2;
a) dal provvedimento la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino prot. n. 10144-P del 2 maggio 2023, con cui era stato reso parere contrario all’accertamento di compatibilità richiesto dall’interessata;
c) dalla nota della Soprintendenza prot. n. 2024-P del 31 gennaio 2022 inviata al comune di Acea recante richiesta di notizie circa presunti abusi edilizi sul su indicato immobile;
d) dalla nota della Soprintendenza prot. n. 9144-P del 18 aprile 2023, con cui erano stati comunicati all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) avverso i provvedimenti indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 1 e all’occorrenza anche avverso gli atti indicati alle lettere c) e d), la signora NE TA, in qualità di usufruttuaria del fondo di ubicazione della struttura interessata dai lavori per opere di sistemazione esterna eseguite in assenza di titolo abilitativo, propose ricorso n. 982 del 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno;
b) con sentenza in forma semplificata n. 1698 del 14 luglio 2023, la seconda sezione del T.a.r. adito dichiarò il ricorso inammissibile quanto all’impugnazione del parere della Soprintendenza del 2 maggio 2023 (siccome atto « tardivo è, come tale, inefficace e non vincolante e, quindi, non impugnabile ») e lo accolse per il resto e, per l’effetto, annullò il diniego comunale del 23 maggio 2023 e compensò tra le parti le spese di lite.
c) contro il capo demolitorio della suddetta pronuncia il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino proposero ricorso in appello n. 266 del 2024 dinanzi al Consiglio di Stato;
d) con sentenza n. 7521 dell’11 settembre 2024, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha accolto l’appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, ha respinto il ricorso di primo grado limitatamente alla domanda di annullamento del parere della Soprintendenza, restando fermo l’altro capo decisorio della sentenza appellata recante l’annullamento del diniego del comune, siccome non impugnato e ha compensato tra le parti le spese processuali di ambedue i gradi di giudizio. In particolare, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’unico motivo d’appello, ha affermato la tempestività del parere della Soprintendenza. Poi ha esaminato gli altri motivi di doglianza formulati in primo grado dall’interessato contro il predetto parere e riproposti in appello (difetto di competenza della Soprintendenza, la quale non sarebbe legittimata a verificare in proprio l’abusività del fabbricato, e, nel merito, l’erroneità dei rilievi mossi alla regolarità di quest’ultimo). In proposito il Consiglio di Stato ha affermato in relazione, alla prima censura, che « La Soprintendenza non ha ecceduto rispetto ai limiti della propria competenza, perché non ha valorizzato in senso ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria la situazione di irregolarità urbanistico-edilizia dell’edificio principale, ma il fatto che nell’attuale consistenza esso versa in una situazione di illiceità paesaggistica, non risultando atti o pratiche autorizzative ai fini paesistici. La nozione di consistenza (o sussistenza materiale dell’immobile in concreto, nelle sue caratteristiche dimensionali) è diversa da quella di stato legittimo (in senso urbanistico-edilizio) e prescinde da questa, ragion per cui la giurisprudenza di questo Consiglio ha già riconosciuto che non può sostenersi essere esclusiva competenza dell’amministrazione comunale definire la consistenza dell’immobile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12.4.24, n. 3357) » e, con riferimento alla seconda censura, che « venendo alla dimostrazione che l’immobile principale, nelle sue dimensioni attuali, risalirebbe a epoca anteriore al 1967 e, comunque, non sarebbe mai stato ampliato, nulla provano, neppure a livello indiziario, i due atti notarili del 2011 e del 2018, che si limitano a menzionare l’esistenza del rudere senza fornire alcuna indicazione sulle sue dimensioni (la compravendita del 2011 distingue, all’interno della complessiva area di 12326 mq dove è ubicato il fabbricato, mq 76 circa graffati compresa l’area di sedime, ma la graffatura impedisce di distinguere tra sedime dell’immobile e pertinenze circostanti), mentre la CILA del 2020 e la SCIA del 2022 non offrono alcun elemento per ricostruire l’epoca di realizzazione del fabbricato nella sua attuale consistenza e, dunque, non valgono a superare l’indizio, contrario alla tesi dell’appellata, costituito dalle risultanze del primo accatastamento. Peraltro, entrambe non dimostrano neppure lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9 bis, co. 1 bis, del D.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente all’epoca dei fatti, perché la CILA, in quanto mera comunicazione, non è atto che ne soddisfa le condizioni e perché la SCIA del 2022 riferita a un singolo intervento edilizio da sanare (realizzazione di un bagno interno e di un terrazzino scoperto, come da annessa relazione tecnica) non si estende tout court all’intera struttura (cfr. C.d.S., sez. VI, 1° settembre 2022, n. 7621). Perciò, in definitiva, l’appellata non ha assolto l’onere della prova del proprio assunto ».
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 settembre 2024 e in data 27 settembre 2024 – la signora NE TA ha proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza del Consiglio di Stato, articolando un unico motivo rescindente ai sensi degli articoli 106 c.p.c. e 395, n. 4) c.p.c. (esteso da pagina 5 a pagina 10 del libello introduttivo) e un motivo rescissorio (esteso da pagina 10 a pagina 12 del medesimo libello).
4. Il Ministero della cultura e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso.
5. Il comune di Ascea, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. In vista dell’udienza di discussione le amministrazioni statali, in data 1° marzo 2025, hanno depositato memoria, con cui hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
8. Precisato che l’inammissibilità della revocazione è stata espressamente eccepita da parte resistente e che, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di proposizione della revocazione costituisce un presupposto dell’azione, la relativa questione deve essere esaminata prioritariamente nel giudizio rescindente.
9. Il ricorso per revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
10.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
Inoltre « la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome rationes decidendi rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo » (Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2024, n. 16503; cfr. in tal senso anche, sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678; sez. I, 31 ottobre 2017, n. 25871).
L’errore di fatto deducibile ai fini della revocazione deve dunque consistere in una mera svista di carattere materiale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o dai documenti stessi risulti positivamente accertato .
« Deve quindi trattarsi di un errore che attiene alla sfera della mera percezione e di conseguenza essere un mero abbaglio dei sensi, che non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice e cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti » (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320).
In particolare, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986 e 30 ottobre 2015, n. 4975; sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1811; sez. II, 11 gennaio 2023, n. 361; sez. IV, sentenza 21 aprile 2017, n. 1869; Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4466 e 11 maggio 2022, n. 14952) ha in più occasioni rimarcato che l’errore revocatorio deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Esso, inoltre, investe l’attività preliminare del giudice di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, mentre non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tali ipotesi danno luogo, infatti, ad un errore di diritto, non censurabile mediante la revocazione che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Ne discende che l’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali, esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1986/2024 cit.).
Esso non può altresì essere invocato con riguardo ad una questione che sia stata decisa in base all’apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2024, n. 1919), né si identifica con l’omesso esame di un’argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione, poiché ciò attiene all’ampiezza della motivazione della sentenza che abbia rigettato la censura o l’eccezione e non integra un errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 9100; sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8825). Correlativamente, nemmeno può costituire motivo di revocazione la reiezione di una domanda o di un motivo fondata su un’autonoma interpretazione degli atti processuali da parte del giudice.
10.2. Delineato il su descritto quadro ordinamentale e giurisprudenziale, si rileva che nel caso di specie l’asserito errore di fatto cade su punti espressamente controversi, ovverosia sull’idoneità (in generale e in astratto e non in base all’analisi degli allegati elaborati, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente) della comunicazione di inizio lavori asseverata e della segnalazione certificata di inizio attività a dare contezza degli ampliamenti via via succedutisi nel tempo, il che esclude in radice l’ammissibilità del rimedio revocatorio azionato, utilizzabile, invero, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., soltanto quando il « fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
10.3. Ferma siffatta pregiudiziale e assorbente considerazione, in ogni caso, l’asserito errore di fatto non sarebbe, in ipotesi, dirimente, poiché non idoneo a intaccare la ragione fondamentale per cui la Soprintendenza ha negato il nulla osta paesaggistico, ovverosia la mancata prova della esistenza di titoli autorizzatori paesaggistici che abbiano legittimato gli impattanti ampliamenti volumetrici e di sagoma del manufatto originario.
Pertanto si tratta di un lamentato errore su fatto controverso e non autonomamente decisivo, il che comporta la radicale inammissibilità della revocazione.
10.4. Ad ogni modo, per completezza si evidenzia che non sussiste alcun contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti, una, dalla sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti processuali. Nel caso in esame non può riscontrarsi un errore che abbia i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche, cosicché resta esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità dei pretesi errori riguardanti la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche nonché quella di asseriti errori che si sarebbero formati, semmai, sulla base di una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.
La critica alla parte di sentenza secondo cui non è stata raggiunta la dimostrazione che l’immobile principale, nelle sue dimensioni attuali, risalirebbe a epoca anteriore al 1967 e, comunque, non sarebbe mai stato ampliato, costituisce, a ben vedere un ipotetico errore di giudizio sui fatti e non di fatto (non riscontrandosi, infatti, erronee percezioni della vicenda fattuale). Il ricorso è dunque diretto a stimolare una completa rivalutazione del thema probandum , tentando di ottenere non una nuova e asseritamente corretta percezione dei fatti, bensì una nuova loro valutazione.
Ne consegue che il ricorso mira di fatto ad un’inammissibile rivalutazione dell’ iter logico seguito dalla sentenza di cui si chiede la revocazione, in quanto il Consiglio di Stato ha vagliato un punto controverso della causa tramite un’attività valutativa in diritto su situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.
Pertanto non si riscontra alcun elemento che consenta di ravvisare l’errore di fatto revocatorio nella fattispecie per cui è causa.
11. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
12. In applicazione del principio della soccombenza, all’inammissibilità del ricorso per revocazione segue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni statali resistenti (da considerarsi a questi fini una unica parte), delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
12.1. Nulla va disposto circa la regolazione delle spese tra la ricorrente e il comune di Ascea, stante la mancata costituzione di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 7220 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna NE TA al rimborso, in favore del Ministero della cultura e della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, delle spese di lite del presente giudizio di revocazione, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite tra NE TA e il comune di Ascea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO