Art. 4. Programmi di intervento 1. L'INRM predispone programmi triennali di attivita' che vengono trasmessi al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali di programmazione della ricerca nazionale di cui all'articolo l del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
2. Le risorse finanziarie dell'INRM sono costituite dai contributi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 , nonche' dai corrispettivi di contratti e convenzioni, da proventi di attivita' proprie e da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che collaborano, previa convenzione, alle attivita' del medesimo.
3. Le modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 2.
Note all' art. 4 :
- L' art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , prevede:
"Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR); di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- Per il titolo della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.
2. Le risorse finanziarie dell'INRM sono costituite dai contributi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 , nonche' dai corrispettivi di contratti e convenzioni, da proventi di attivita' proprie e da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che collaborano, previa convenzione, alle attivita' del medesimo.
3. Le modalita' di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 2.
Note all' art. 4 :
- L' art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , prevede:
"Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR); di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
- Per il titolo della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.