Articolo 8 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 7Articolo 9
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14 aprile 1987
Art. 8. 1. L' articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , e' sostituito dal seguente:
"Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.
Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' espletati.
Nota all' art. 8:
La legge n. 556/1977 reca: "Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095 ".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987