CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/11/2023, n. 46385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46385 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AB IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Cagliari letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la nota, pervenuta in data 3 agosto 2023 con cui il difensore e procuratore speciale del ricorrente, avvocato Carlo Fiugus, dichiara di rinunciare al ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46385 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/10/2023 La Consigliera estensora RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di IC AB, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, per diversi delitti in materia di stupefacenti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso IC AB, a mezzo del difensore, censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza alla luce dell'assenza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, della brevità delle condotte contestate tra il 28 luglio e il 6 agosto 2021, del travisamento della prova visto che a pagina 139 dell'informativa del 27 aprile 2022 non risultavano legami di AB con altri indagati e, infine, del superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante lo svolgimento da parte dell'indagato dell'attività di lavorazione della pasta nell'ambito della sua impresa familiare. Successivamente, con nota trasmessa via PEC il 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del 24 luglio 2023, in pendenza della presente impugnazione. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in quanto la rinuncia è stata determinata da modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione, non imputabili al prevenuto e fondate su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la nota, pervenuta in data 3 agosto 2023 con cui il difensore e procuratore speciale del ricorrente, avvocato Carlo Fiugus, dichiara di rinunciare al ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46385 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/10/2023 La Consigliera estensora RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cagliari ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei confronti di IC AB, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, per diversi delitti in materia di stupefacenti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso IC AB, a mezzo del difensore, censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza alla luce dell'assenza di attualità del pericolo di reiterazione dei reati, della brevità delle condotte contestate tra il 28 luglio e il 6 agosto 2021, del travisamento della prova visto che a pagina 139 dell'informativa del 27 aprile 2022 non risultavano legami di AB con altri indagati e, infine, del superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante lo svolgimento da parte dell'indagato dell'attività di lavorazione della pasta nell'ambito della sua impresa familiare. Successivamente, con nota trasmessa via PEC il 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare sostituita con quella degli arresti domiciliari con provvedimento del 24 luglio 2023, in pendenza della presente impugnazione. 3. Dalla rinuncia all'impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in quanto la rinuncia è stata determinata da modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione, non imputabili al prevenuto e fondate su nuovi elementi di fatto non sussistenti all'atto della proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023