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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - NE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520150020820434000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello in riforma parziale dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-ON a mezzo dell'avv. Nominativo_1 del Foro di Treviso ha impugnato la sentenza n°282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE in data 1.12.2012
e depositata l'11.12.2022 .
La materia del contendere riguarda un avviso di intimazione notificato al sig. Resistente_1 che lo aveva impugnato assumendo la mancata notifica dei titoli afferenti le obbligazioni ivi descritte.
La Corte di primo grado aveva accolto in parte le ragioni del ricorrente avendo constatato che per due cartelle esattoriali -n°11520150020820434000 c.c.i.a.a. di Reggio Calabria e 11520160010115713000 II.DD.- non risultava in atti la prova della ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica.
Avverso tale deciso ha proposto appello l'Ader sostenendo che i giudici di primo grado avessero errato nella ricostruzione dei fatti desumibile dalla lettura degli allegati 3,4 e 6 prodotti in giudizio. I detti documenti infatti, avrebbero provato: per il primo ruolo, la notifica ex art. 140 cpc;
mentre per il secondo, la notifica a mezzo pec con deposito presso la c.c.i.a.a. ex art. 7 quater c.7 d.l.193/2016 come conv. Inoltre, lo stesso agente aveva depositato la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1 c. 184 e 185
l.145/2018 presentata dal ricorrente in data 26.4.2019 che includeva anche i ruoli sopra indicati.
Il ricorrente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 10 novembre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed il difensore dell'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello in riforma parziale dell'impugnata sentenza, sulla scorta delle seguenti ragioni.
L'analisi della documentazione in atti dimostra che:
la prima cartella di pagamento è stata notificata con la procedura ex art. 140 cpc come risulta (all.3 produzione
Ader) dalla relazione di notificazione redatta dall'agente postale: affissione dell'avviso, deposito nella casa comunale ed invio della raccomandata informativa con ben due tentativi di consegna infruttuosi per assenza del destinatario o di chi per lui;
la seconda cartella di pagamento invece sembrerebbe esser stata oggetto di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, inesitata per le stesse ragioni del caso precedente;
Risulta infine provato che il contribuente avesse conoscenza dei ruoli qui in contestazione avendo presentato in data 26.4.2019 domanda di definizione dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1 c. 184 e 185 l.145/2018 (il documento include chiaramente i ruoli oggetto del presente appello;
ex multis Cass. Sez.5 ord. 3414 del
6.2.2024: la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti. Nel caso in discussione, il contribuente ha presentato domanda di definizione dei carichi tributari provando così la conoscenza degli stessi).
Questa constatazione permette di qualificare come pretestuosa l'azione svolta dal contribuente nella proposizione del ricorso avverso l'avviso di intimazione.
La sentenza impugnata pertanto va parzialmente riformata in accoglimento dell'appello presentato dall'Agenzia Entrate-ON con conferma delle obbligazioni sopra specificate.
I caratteri della vicenda determinano la decisione di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez.1, definitivamente pronunciandosi in parziale riforma della decisione impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della lite anche in relazione alle cartelle n. 11520150020820434000 e n. 11520160010115713000; compensa le spese del grado
Così deciso in Trieste, il giorno 10 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Enrico Manzon
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
D'AMATO OMBRETTA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2023 depositato il 23/06/2023
proposto da
Ag.entrate - ON - NE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 2 e pubblicata il 12/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520150020820434000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11520160010115713000 IVA-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello in riforma parziale dell'impugnata sentenza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-ON a mezzo dell'avv. Nominativo_1 del Foro di Treviso ha impugnato la sentenza n°282/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NE in data 1.12.2012
e depositata l'11.12.2022 .
La materia del contendere riguarda un avviso di intimazione notificato al sig. Resistente_1 che lo aveva impugnato assumendo la mancata notifica dei titoli afferenti le obbligazioni ivi descritte.
La Corte di primo grado aveva accolto in parte le ragioni del ricorrente avendo constatato che per due cartelle esattoriali -n°11520150020820434000 c.c.i.a.a. di Reggio Calabria e 11520160010115713000 II.DD.- non risultava in atti la prova della ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica.
Avverso tale deciso ha proposto appello l'Ader sostenendo che i giudici di primo grado avessero errato nella ricostruzione dei fatti desumibile dalla lettura degli allegati 3,4 e 6 prodotti in giudizio. I detti documenti infatti, avrebbero provato: per il primo ruolo, la notifica ex art. 140 cpc;
mentre per il secondo, la notifica a mezzo pec con deposito presso la c.c.i.a.a. ex art. 7 quater c.7 d.l.193/2016 come conv. Inoltre, lo stesso agente aveva depositato la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1 c. 184 e 185
l.145/2018 presentata dal ricorrente in data 26.4.2019 che includeva anche i ruoli sopra indicati.
Il ricorrente non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato discusso all'udienza pubblica del 10 novembre 2025
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed il difensore dell'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello in riforma parziale dell'impugnata sentenza, sulla scorta delle seguenti ragioni.
L'analisi della documentazione in atti dimostra che:
la prima cartella di pagamento è stata notificata con la procedura ex art. 140 cpc come risulta (all.3 produzione
Ader) dalla relazione di notificazione redatta dall'agente postale: affissione dell'avviso, deposito nella casa comunale ed invio della raccomandata informativa con ben due tentativi di consegna infruttuosi per assenza del destinatario o di chi per lui;
la seconda cartella di pagamento invece sembrerebbe esser stata oggetto di notifica diretta a mezzo raccomandata postale, inesitata per le stesse ragioni del caso precedente;
Risulta infine provato che il contribuente avesse conoscenza dei ruoli qui in contestazione avendo presentato in data 26.4.2019 domanda di definizione dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1 c. 184 e 185 l.145/2018 (il documento include chiaramente i ruoli oggetto del presente appello;
ex multis Cass. Sez.5 ord. 3414 del
6.2.2024: la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti. Nel caso in discussione, il contribuente ha presentato domanda di definizione dei carichi tributari provando così la conoscenza degli stessi).
Questa constatazione permette di qualificare come pretestuosa l'azione svolta dal contribuente nella proposizione del ricorso avverso l'avviso di intimazione.
La sentenza impugnata pertanto va parzialmente riformata in accoglimento dell'appello presentato dall'Agenzia Entrate-ON con conferma delle obbligazioni sopra specificate.
I caratteri della vicenda determinano la decisione di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez.1, definitivamente pronunciandosi in parziale riforma della decisione impugnata, rigetta il ricorso introduttivo della lite anche in relazione alle cartelle n. 11520150020820434000 e n. 11520160010115713000; compensa le spese del grado
Così deciso in Trieste, il giorno 10 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott. Enrico Manzon