Decreto decisorio 2 luglio 2012
Decreto decisorio 13 aprile 2013
Sentenza 22 agosto 2016
Parere interlocutorio 13 agosto 2019
Parere definitivo 4 marzo 2020
Rigetto
Sentenza 4 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 04/03/2020, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00545/2020 e data 04/03/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 5 febbraio 2020
NUMERO AFFARE 00992/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo aiutante sostituto Ufficiale di P.S. in s.p. -OMISSIS-avverso il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il Personale Militare, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dall’interessato avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS-, relativo al periodo 3 aprile 2015 – 5 settembre 2015.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. -OMISSIS-, trasmessa con nota LL8 maggio 2017, n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso, datato 26 ottobre 2016 spedito al Ministero della difesa il 27 ottobre 2016;
visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS-, con il quale la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico LLAmministrazione;
vista la relazione integrativa trasmessa con nota n. -OMISSIS- del 9 settembre 2019 e la nota ministeriale n. -OMISSIS- LL11 dicembre 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antimo Prosperi.
Premesso:
1. Con ricorso gerarchico, presentato alla Direzione generale per il personale militare in data 24 maggio 2016, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del rapporto informativo n. -OMISSIS-, relativo al periodo 3 aprile – 5 settembre 2015 e di quello n. -OMISSIS-, relativo al successivo periodo 6 settembre – 17 settembre 2015, nei quali il suo rendimento è stato valutato “inferiore alla media”.
2. Con decreto -OMISSIS-, notificato all’interessato il 29 luglio 2016, il Ministero della difesa, Direzione generale Persomil, ha accolto il ricorso gerarchico in parte, disponendo l’annullamento del rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015 (in quanto redatto per soli 56 giorni e, quindi, per un periodo inferiore a quello prescritto come minimo da sottoporre a valutazione), mentre lo ha respinto con riguardo alla impugnazione del rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015, ritenendolo immune dalle dedotte censure, rilevando che i giudizi dei documenti caratteristici non richiederebbero particolari esplicite motivazioni, che la valutazione dei vari periodi sarebbe indipendente ed, infine, che, per giustificare abbassamenti di rendimenti, non occorrerebbe la presenza di fatti negativi quali richiami e sanzioni.
3. Quindi l’interessato, con il ricorso straordinario in oggetto, ha chiesto l’annullamento parziale del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il rapporto informativo n. -OMISSIS-/2015. In particolare ne ha dedotto il difetto di motivazione, rilevando che dopo 34 anni di servizio (in cui ha anche conseguito il giudizio “eccellente” negli anni 2005 e 2006), pur considerando ogni valutazione autonoma rispetto alle altre, tuttavia le voci relative alla cultura, all’attitudine ed al carattere, per loro natura, non possono subire una sensibile riduzione di valore; inoltre, nel caso specifico, non vi sarebbe traccia degli interventi orali di natura correttiva e di controllo, cui fa riferimento il revisore del documento impugnato.
Inoltre il ricorrente censura i provvedimenti impugnati anche per violazione del principio di imparzialità del compilatore e del revisore, precisando che il 28 settembre 2015 ha denunciato il compilatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Torino per aver disposto nei suoi confronti un accertamento psichiatrico, poi conclusosi con la conferma della idoneità al servizio del ricorrente medesimo e che ha denunciato anche il revisore per abuso di ufficio, diffamazione e falso ideologico; peraltro, il ricorrente ha inoltrato il ricorso straordinario in oggetto per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di Torino con espresso riferimento al procedimento penale RG -OMISSIS-NR GIP.
Infine il ricorrente espone che il revisore, in qualità di Comandante del 1° GI Carabinieri Piemonte, reso edotto delle suddette denunce inoltrate dal ricorrente, con provvedimento di immediata esecuzione del 5 novembre 2015, n. -OMISSIS-, ne dispose il trasferimento al GI LLIA AG (impugnato innanzi al TAR Lazio all’epoca del ricorso straordinario all’esame), provocando gravi disagi psicologici ed economici al medesimo.
4. Con nota LL8 maggio 2017, n. -OMISSIS-, il Ministero della difesa, Direzione Persomil, ha trasmesso la relazione istruttoria, unitamente al ricorso straordinario ed ai documenti allegati, per il prescritto parere, prospettandone l’infondatezza.
In particolare il Ministero rileva che, da un lato, il documento caratteristico impugnato sarebbe stato redatto in conformità alla normativa vigente e che, per altro verso, il decreto dirigenziale n. -OMISSIS- non sarebbe inficiato dai dedotti vizi di legittimità, in quanto il Direttore general Persomil avrebbe puntualmente controdedotto su ciascuna censura, ritenendole tutte infondate.
Il Ministero della difesa con nota del 17 marzo 2017 ha trasmesso al ricorrente la relazione ministeriale sul ricorso straordinario, unitamente ai rapporti esplicativi predisposti dal compilatore e dal revisore, al fine di acquisirne eventuali osservazioni e motivi entro i successivi trenta giorni.
5. Con osservazioni in data 24 marzo 2017 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso straordinario, rappresentando che le note esplicative redatte dal compilatore non sarebbero attendibili, in quanto il medesimo sarebbe “soggetto sottoposto ad indagini con rinvio a giudizio innanzi alla Procura della Repubblica di Torino in relazione al procedimento penale -OMISSIS- RG NR”.
6. La Sezione con il citato parere interlocutorio n. -OMISSIS-, ha chiesto all’Amministrazione, la documentazione relativa al procedimento penale aperto su denuncia del ricorrente presso il Tribunale penale di Torino, -OMISSIS-RG NR GIP, corredata da una corrispondente relazione ministeriale esplicativa, anche in merito al procedimento di controlli psichiatrici (che hanno accertato l’idoneità piena al servizio del militare) cui il ricorrente riferisce di essere stato sottoposto nel corso del 2015 su richiesta del compilatore, quale Comandante della Compagnia di appartenenza.
7. Il Ministero della difesa, in riferimento al predetto parere interlocutorio, con note del 9 settembre 2019 e LL11 dicembre 2019:
- ha trasmesso la relazione ministeriale integrativa in data 29 agosto 2019, con i relativi allegati, inviandone contestualmente copia al ricorrente per le eventuali osservazioni da produrre entro il termine di trenta giorni;
- ha successivamente trasmesso le osservazioni del ricorrente in data 4 dicembre 2019.
Il Ministero, con la relazione integrativa in data 29 agosto 2019, ha trasmesso la richiesta documentazione rappresentando quanto segue:
- il procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino a seguito di denuncia querela del ricorrente a carico del Maggiore -OMISSIS-, del Tenente -OMISSIS- e del Carabiniere scelto -OMISSIS-per i reati di violenza privata, falso ideologico e ingiuria, si è conclusa con l’ordinanza del G.I.P. proc. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-del 15 marzo 2017, con la quale è stata disposta “l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di tutti e tre gli indagati sopra indicati”;
- il procedimento amministrativo di accertamento sanitario nei confronti del ricorrente, attivato dalla Maggiore -OMISSIS- (a causa dello “stato di disagio e alterazione palesato dal ricorrente in data 29 luglio 2015 mediante urla e minacce, a seguito dei rilievi verbali riguardanti l’uso del piercing in uniforme, durante il turno di sottufficiale di ispezione”), si è concluso il 25 agosto 2015 con un giudizio di idoneità al servizio del ricorrente. Quest’ultimo, con integrazione di querela in data 28 settembre 2015, depositata il 2 ottobre 2015 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino nell’ambito del citato procedimento penale n. -OMISSIS-, denunciava il Maggiore -OMISSIS-, il Tenente -OMISSIS- e il Carabiniere scelto -OMISSIS-ravvisando diversi reati nel comportamento tenuto dagli stessi nella vicenda.
L’Amministrazione ha concluso confermando la legittimità del provvedimento impugnato.
8. Il ricorrente, in riscontro alla predetta relazione integrativa del Ministero, con nota in data 4 dicembre 2019 lamenta di non essere stato edotto della facoltà di produrre eventuali osservazioni nel termine di 30 giorni e rappresenta di aver presentato istanza di restituzione in termini per impugnare l’ordinanza di archiviazione emessa in data 15 marzo 2017, la quale è stata ritenuta inammissibile dal GIP del Tribunale di Torino con provvedimento del 4 novembre 2019; riferisce inoltre di aver impugnato quest’ultimo provvedimento con ricorso alla Corte di cassazione.
Considerato.
9. Giova richiamare preliminarmente la consolidata giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione, secondo la quale i giudizi formulati dai superiori gerarchici nell’ambito del sistema di valutazione del personale militare sono considerati espressione di ampia discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto e sono, pertanto, soggetti al sindacato di legittimità entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà e travisamento dei presupposti di fatto (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2015, n. 366; Id., sez. IV, 22 settembre 2014, n. 4763).
Tali giudizi, per loro stessa natura, sono analitici e complessi, cosicché non possono essere influenzati da quelli resi nei confronti del medesimo militare per periodi precedenti, né l’eventuale contrasto tra giudizi può essere considerato indicativo del vizio di eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389).
Ne discende che l’eventuale abbassamento del giudizio ottenuto dal militare rispetto a precedenti valutazioni riferite a diversi periodi, in assenza di ulteriori elementi ed indici, non assume alcuna rilevanza nella ricerca di profili di illegittimità della valutazione, giacché è preciso compito del superiore gerarchico verificare l’operato del militare con specifico riferimento ad un determinato periodo di servizio, all’incarico ricoperto ed al rendimento conseguito. Ciascuna valutazione è difatti autonoma ed indipendente dalle altre, pertanto non può escludersi che anche valutazioni riferite a periodi in tutto o in parte coincidenti, ma aventi oggetto diverso (es. diversi incarichi ricoperti dal militare nel medesimo periodo) risultino disallineate, in quanto obiettivamente rispondenti al rendimento fatto registrare dal militare in relazione ad una specifica attività svolta (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. I, n. 00155/2020 del 20 gennaio 2020 e n. 027151/2019 del 4 novembre 2019).
10. Venendo al caso di specie, appare inoltre utile richiamare la scheda valutativa gravata, con la quale è stata attribuita al ricorrente il giudizio complessivo finale di “inferiore alla media”, in quanto “-OMISSIS-, pur possedendo positive qualità di fondo, nel periodo valutato ha continuato ad attendere ai propri doveri in maniera discontinua, richiedendo in diverse circostanze la necessità di una incisiva azione di indirizzo, controllo e correzione. In sintesi ha fornito un rendimento inferiore alla media”.
11. Premesso quanto sopra, ai sensi della normativa in materia e alla luce della giurisprudenza richiamata, il ricorso si palesa infondato.
Non può avere ingresso la censura relativa alla carenza di motivazione LLatto gravato perché, contrariamente a quanto affermato dall’interessato, i giudizi della specie – per norma autonomi e indipendenti l’uno dall’altro (cfr. d.lgs. n.66/2010 e d.P.R. n. 90/2010) - possono registrare modificazioni nel tempo in relazione ai comportamenti e all’impegno del valutato nel periodo considerato. Pertanto, in considerazione del principio LLautonomia dei giudizi nel tempo, nessun indice di illegittimità degli atti censurati può discendere dall’eventuale contrasto con i precedenti giudizi finali attribuiti al ricorrente, essendo necessario per ogni periodo dimostrare e mantenere gli elevati standard di comportamento e di prestazioni professionali richiesti (cfr. Cons. Stato, sez. I, n.2837/2010 del 12 gennaio 2011).
Nel caso in esame, le valutazioni e i giudizi contenuti nel documento gravato, necessariamente sintetico, non presentano elementi di contraddittorietà e illogicità e trovano corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti del documento afferenti alle varie qualità del militare.
Neppure le doglianze relative al difetto di imparzialità del compilatore e del revisore della scheda di valutazione possono trovare ingresso.
Invero, posto che l’obbligo di astensione costituisce un portato cardine dei principi di imparzialità e di trasparenza che trovano il loro fondamento nell’art. 97 della Costituzione e devono sempre connotare l'azione e l’organizzazione amministrativa, tale obbligo trova applicazione ove ricorrano le fattispecie circostanziate e tipizzate dalle disposizioni normative di riferimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 477/2013).
In particolare, a norma LLart. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, “Non possono compilare o revisionare documenti caratteristici: a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado; b) il superiore sospeso dall'impiego, dalla data di comunicazione del provvedimento di sospensione; c) il superiore privato del comando, dell'incarico o della direzione di un ufficio perché sottoposto a inchiesta formale ovvero per fatti che possono comportare l'adozione di sanzioni disciplinari di stato, dalla data di comunicazione del provvedimento di esonero; d) il superiore che deve valutare un inferiore sottoposto a inchiesta formale e che può, a giudizio dell'autorità che ha ordinato l'inchiesta, essere comunque interessato all'esito del procedimento; e) il militare che rispetto al giudicando è meno elevato in grado ovvero, a parità di grado, ha minore anzianità assoluta o relativa”.
Al fine di evitare l'uso strumentale dell'obbligo d'astensione, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità di una lettura assai stringente delle norme che lo contemplano, le quali rivestono carattere di tassatività escludendo, all'evidente scopo di tutelare l'esigenza di certezza dell'azione amministrativa, ogni possibilità di manipolazione analogica (cfr. Cons. Stato, sez. I. n. 02007/2019 LL8 luglio 2019 e sez. III, n. 1577/2014).
Risulta infine priva di fondamento la doglianza contenuta nella richiamata nota del 4 dicembre 2019 secondo cui non sarebbe stata indicata al ricorrente la facoltà di produrre osservazioni sulla relazione nel termine di 30 giorni dalla notifica, in quanto, come rilevato dal Ministero, tale facoltà era invece espressamente indicata nella nota del 9 settembre 2019 consegnata all’interessato in data 16 settembre 2019.
10. In conclusione, alla stregua delle predette considerazioni, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antimo Prosperi | Mario Luigi Torsello |
IL SEGRETARIO
Carola Cafarelli
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.