Art. 23. (Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali) 1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo e' autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , che preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 23:
- La direttiva 2001/331/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 aprile 2001, n. L 118.
- L' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 23:
- La direttiva 2001/331/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 aprile 2001, n. L 118.
- L' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".