Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 03/02/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
57/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 80073 del registro di Segreteria, introdotto In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 con ricorso depositato in data 28.06.2023 dal Sig. XX
(omissis), nato il omissis a omissis (omissis), residente in omissis (omissis), in omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Zagarolo (RM), V.le Ungheria n. 81, presso lo studio dell’Avv. Agnese NN (agnese.menna@pecavvocatitivoli.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
contro
- Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t., con sede in Via marsala n. 104, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del legale rappresentante / Direttore p.t., con sede in Via Ciro il Grande n. 21, Roma.
VISTO l’atto introduttivo del giudizio;
VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 25.02.2025;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza del 16 dicembre 2025, con l’assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l’Avv. Agnese NN, per il ricorrente l’Avv. Andrea Botta, per l’INPS, e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso, per il Ministero della Difesa.
Considerato in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce contro il decreto del Ministero della Difesa n. 187 del 27.05.2020 che gli ha concesso la pensione privilegiata di 7° categoria in luogo della 6° categoria, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ritenuta legittima in quanto già accertata e riconosciuta a far data dal 09.07.2010.
A questo fine, il ricorrente rappresenta che:
- è stato un appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Sovraintendente Capo;
- in data 19.03.1983, ha presentato domanda per causa di servizio per essere affetto da “ipertensione labile; esiti F.L.C. penetrante nell’addome con perforazione multipla dell’intestino tenue del mesentere del medesimo;
gastroduodenite cronica erosiva; pregresso reumatismo articolare”;
- la competente Commissione Medica Militare, con verbale n. 156 del 21.02.1997, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità “ipertensione labile, esiti di ferita L.C all’addome, gastroduodenite cronica erosiva e pregresso reumatismo articolare”, con ascrizione alla cat.
6, Tab. A, misura massima;
- in data 25-6-2003, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con verbale n. 29939/2000, ha riconosciuto il nesso eziologico tra le infermità “ipertensione labile, gastroduodenite cronica erosiva e pregresso reumatismo articolare” e l’attività di servizio prestata, deliberando il riconoscimento della causa di servizio riportandosi al suddetto verbale n. 156/1997;
- in data 10-07-2010, il ricorrente, in attesa di definizione della pratica pensionistica, ha presentato domanda di ascrivibilità alla categoria di pensione privilegiata ordinaria con richiesta di concessione dei relativi benefici derivanti dalla dipendenza da causa di servizio già riconosciuta, riportando ed allegando il verbale n. 156/1997;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
- nella richiesta, tuttavia, ometteva di trascrivere, per mero errore scusabile, tra le cause di servizio (già accertate come tali) le ferite lacero contuse;
- la competente Commissione Medica Ospedaliera, riesaminata la posizione del militare e l’ascrivibilità delle infermità già riscontrate quali cause di servizio ai fini della pensione privilegiata, confermava la tabella A cat. 6;
- con provvedimento del 27.04.2022, il Ministero della Difesa comunicava al ricorrente il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 7° categoria.
Il ricorrente contesta la valutazione riportata nel decreto ministeriale concessivo della pensione privilegiata evidenziandone la contraddittorietà con il riconoscimento dell’ascrivibilità alla 6°
categoria riportato nel citato verbale della Commissione medica Militare del 1997.
Viene fatto altresì presente che, con verbale del 09.02.2011, il cui esito non è stato mai comunicato al ricorrente, la competente CMO ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità “1)
postumi di ferita L.C. Addome con perforazioni multiple dell'intestino tenue;
2) ipertensione labile; 3) gastroduodenite cronica” stabilendo un’ascrivibilità complessiva per tutte le infermità alla Tab. A ,
categoria 6.
Il ricorrente lamenta, inoltre, la totale assenza del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine al processo verbale della Commissione Medica del 2011; chiede, pertanto, l’accertamento del In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 6° categoria e, in via istruttoria, chiede venga disposta CTU medico-legale ai fine di accertare l’entità delle patologie riscontrate e la corretta ascrivibilità.
In data 26.05.2025, si è costituito in giudizio l’INPS che ha eccepito la sua qualità di ordinatore secondario di spesa che si è limitato ad applicare il provvedimento di pensione privilegiata emesso dal Ministero della Difesa, competente al riconoscimento del diritto preteso da parte attrice.
All’udienza dell’11.06.2025, con ordinanza a verbale di questo Giudice Unico, veniva disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del Ministero della Difesa che si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 02.12.2025.
Il Ministero, dopo aver ricostruito le varie tappe dell’iter procedimentale, ha eccepito che l’infermità “esiti di ferita l.c. penetrante addome con perforazione multiple dell’intestino tenue del mesentere” non sarebbe stata considerata ai fini della pensione privilegiata in quanto non richiesta nella relativa istanza presentata dal ricorrente; eccepisce, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della c.d.
pregiudiziale amministrativa, ai sensi dell’art. 153 c.g.c.
Nel merito chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza odierna, l’Avv. NN contesta l’eccezione di inammissibilità rappresentando che l’omessa indicazione della patologia in contestazione è dovuta a un mero errore materiale In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 scusabile e rilevando che, nell’istanza di pensione privilegiata, si faceva espresso riferimento al verbale della CMM n. 156 del 1997 che riconosceva la dipendenza da causa di servizio anche degli esiti della ferita lacero-contusa.
La Difesa del ricorrente ribadisce che il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è tutt’ora valido e comprende tutte le patologie sofferte dal ricorrente e, in via istruttoria, chiede che venga disposta consulenza tecnica medico legale.
La Dott.ssa Guttuso, per il Ministero della Difesa, insiste nell’eccezione preliminare inammissibilità del ricorso precisando che gli esiti da ferita lacero-contusa sono stati omessi dal ricorrente non già per mero errore materiale, bensì perché la ferita in argomento è stata originata da un comportamento incauto dello stesso.
L’Avv. Botta si riporta agli atti.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico privilegiato con ascrivibilità alla categoria 6° della tab. A anziché alla categoria 7°, come erroneamente riconosciuto dal Ministero della Difesa, posto che non sarebbe stata considerata l’infermità “postumi di ferita lacero contusa con perforazioni multiple dell’intestino tenue” già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità ex art.
153, comma 1, lett. b), c.g.c., sollevata dal Ministero della Difesa.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Al fine di valutare il fondamento di questa eccezione, è opportuno ricostruire la corretta sequenza dell’iter procedimentale che ha portato all’emissione del provvedimento contestato.
Il più volte richiamato verbale n. 156 del 21.02.1997 della Commissione Medica Militare di Roma, ha riconosciuto come dipendenti da causa di servizio le infermità “ipertensione labile, esiti di ferita L.C all’addome, gastroduodenite cronica erosiva e pregresso reumatismo articolare”
proponendo per il complesso delle infermità l’ascrivibilità alla Cat. 6, Tab. A, misura massima.
Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
(unico organo competente in materia di valutazione della dipendenza da causa di servizio delle patologie esaminate), in data 25.6.2003, con verbale n. 29939/2000, ha riconosciuto il nesso eziologico con l’attività di servizio solo per le infermità: “ipertensione labile; gastroduodenite cronica erosiva e pregresso reumatismo articolare”, escludendo l’infermità
“esiti di ferita lacero contusa penetrante nell’addome con perforazione multipla”.
In data 10.07,2010, il ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata ordinaria per le infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, espressamente indicate ed elencate come
“ipertensione labile; gastroduodenite cronica erosiva e pregresso reumatismo articolare”, richiamando il citato verbale della CMO del 1997 e il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del 2003, senza tuttavia fare espresso riferimento anche alla infermità “esiti F.L.C.
penetrante nell’addome con perforazione multipla” che non è stata In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ricompresa nell’elenco delle infermità per le quali si chiedeva il trattamento privilegiato.
D’altra parte, è lo stesso ricorrente a riconoscere di non aver presentato domanda per tale ultima infermità “per mero errore scusabile”, infermità per la quale, comunque, il competente Comitato di Verifica non ne aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
Di conseguenze, la pretesa azionata attiene alla valutazione per un’infermità per la quale il ricorrente non risulta abbia mai presentato la relativa istanza di pensione privilegiata e rispetto alla quale il competente Comitato di Verifica non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
L’omissione dell’indicazione dell’infermità lamentata permette di giustificare anche le discrepanze rilevate dal ricorrente nella diversa ascrizione dell’infermità nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 09.02.2011, che ha valutato tutte le infermità ritenute ascrivibili (e quindi anche gli esiti da ferita lacero contusa): tuttavia, non venendo in rilievo tale ultima infermità, per la quale non è stata richiesta la pensione privilegiata, il complesso delle patologie è stato ascritto ad una categoria diversa.
L’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b),
c.g.c. è, pertanto, fondata e va accolta.
Sussistono comunque apprezzabili motivi per disporre la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
f.to digitalmente
DECRETO
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro OL Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 d.lgs.
30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, SA OL CORTE DEI CONTI 03.02.2026 11:16:26 GMT+01:00 venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)
(f.to digitalmente)
In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.
In caso di diffusione,
omettere le
e gli dati
identificativi ato,
dell'art.
c. 3 D.Lgs.