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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2180/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
Tutti con il patrocinio dell'avv. Silvia Balestro, con domicilio telematico p.e.c.
Email_1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, dell'avv. Alfonsino Imparato e dell'avv. Grazia Guerra, domiciliato presso CP_ l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: diritto alla naspi
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.11.2022, i ricorrenti hanno CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di accertare il loro diritto “ad accedere e fruire della corresponsione della NASpI come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 22/2015 […], in particolare il sig. per il periodo dal 1.10.2021 al Pt_1
10.05.2022; il sig. per il periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021; il sig. per il Pt_2 Parte_3 periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021; il sig. er il periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021” Pt_4 CP_ e quindi condannare a corrispondere in loro favore i seguenti importi “7.728,90 euro al
Pagina 1 di 7 sig. ; 1.640,68 euro al sig. 1.648,95 euro al sig. 1.128,50 euro al Pt_1 Pt_2 Parte_3 sig. ovvero il diverso importo comunque ritenuto di giustizia”; con vittoria delle spese Pt_4 di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti con differenti decorrenze, mansioni e inquadramento da Campisa s.r.l., di essere transitati alle dipendenze di con decorrenza dal 1.12.2020 a seguito di conferimento di ramo CP_2
d'azienda, di aver sempre eseguito la propria prestazione lavorativa presso lo stabilimento sito in NO GN alla via Ruffini n. 13, di essere stati informati in data 30.6.2021 della chiusura dello stabilimento di NO GN con decorrenza dal 30.9.2021 e del trasferimento della sede operativa in Govone alla via Alcide de Gasperi n. 2/B e di aver perciò ciascuno ricevuto provvedimento di trasferimento presso la sede di Govone con decorrenza dal 1.10.2021, di aver impugnato stragiudizialmente il trasferimento poiché la nuova sede di lavoro era distante più di 50 Km dalle rispettive residenze ed era raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo non inferiore ad 80 minuti, essendo la sede di Govone distante oltre 170 km da NO GN e raggiungibile in circa 300 minuti con i mezzi pubblici, di non aver ricevuto alcun riscontro dal datore di lavoro pur dopo la contestazione del trasferimento, di aver quindi rassegnato le dimissioni per giusta causa, di aver presentato domanda di corresponsione della c.d. naspi ma di essersi visti denegare l'accesso alla prestazione perché
“la causa di cessazione dell'attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”, di aver vanamente presentato ricorso amministrativo, di aver successivamente trovato nuovi impieghi – ciascuno con diverse decorrenze – così da aver diritto a percepire il trattamento richiesto per i periodi esplicitati in domanda.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, osservando che le dimissioni non erano adeguatamente motivate in considerazione del fatto che i provvedimenti di trasferimento non erano stati impugnati e comunque i lavoratori non avevano assunto l'impegno a comunicare l'esito della vertenza nei confronti del datore di lavoro.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'udienza di discussione ciascuna delle parti ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Pagina 2 di 7 L'art. 3 della l. n. 22/2015, dispone che “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione; [...]”.
CP_ Nel caso in disamina contesta il diritto dei ricorrenti ad accedere al trattamento c.d. naspi poiché, a suo dire, non sarebbe provata da parte dei ricorrenti la perdita involontaria dell'occupazione
Dalla documentazione in atti, risulta che i ricorrenti hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte del trasferimento della sede di lavoro da NO GN (MI) a Govone (CN), che dista circa 170 km dalla precedente sede operativa ed analoga distanza dai loro luoghi di residenza, ubicati in NO GN e nel comune limitrofo di AN NO (cfr. docc. 1,
3 e 5 fasc. ric.).
La comunicazione di trasferimento dei lavoratori presso il solo stabilimento di Govone indica quale specifica motivazione il rilascio alla proprietà dei locali siti in NO GN e sottintende quindi la cessazione del contratto di locazione (cfr. doc. 1).
La motivazione indicata dalla società - costituita dunque dalla volontà di contenere i costi di locazione e dunque da una scelta di carattere economico - appare integrare una valida ragione tecnica/organizzativa/produttiva ex art. 2103 c.c.. CP_ Pertanto, risulta illegittima la richiesta di di documentazione da cui risulti la volontà del dipendente di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, una illecita condotta datoriale.
La giurisprudenza di merito, infatti, su casi del tutto speculari rispetto a quello in disamina ha affermato che: «Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l aveva Controparte_3 espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore "ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività", concludendo che
"anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la
Pagina 3 di 7 sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91".
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi "in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda", con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione (dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l ha precisato che, in caso di CP_1 risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, "è possibile accedere alla indennità di disoccupazione NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano", con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle "notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento" sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che "per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro", e che, "in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.", di talchè "qualora ricorra tale fattispecie, come già CP_ precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze
Pagina 4 di 7 ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale".
Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione (peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Ciò senza considerare che, nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che "in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.
1, comma 40, della legge n.92 del 2012", evidenziando poi che "alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario» (Tribunale di Udine, sezione lavoro, sentenza n. 73 del 7.3.2023; in senso conforme Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1848 del 16.4.2025).
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire i dipendenti in una sede distante oltre 170 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione.
Detto trasferimento, oltretutto, non pare illegittimo, atteso che è stato giustificato dalla decisione aziendale di chiudere definitivamente lo stabilimento operativo presso cui i
Pagina 5 di 7 ricorrenti erano adibiti, apparendo in tal caso sussistenti le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103 c.c.
CP_ La circolare richiamata da deve, pertanto, essere letta nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di c.d. naspi con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale.
Nel caso invece, qui ricorrente, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale
(oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e in favore di ciascun deve essere riconosciuto il trattamento richiesto a far data dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data in cui ciascuno ha reperito una nuova occupazione, considerato da un lato che i ricorrenti hanno punto dedotto e documentato di aver reperito una nuova occupazione già prima della introduzione del ricorso e rilevato dall'altro che la specifica quantificazione della misura della indennità c.d. naspi richiesta in pagamento non è stata specificamente contestata dall'ente previdenziale convenuto. Deve quindi riconoscersi quanto segue:
a. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_1
1.10.2021 al 10.5.2022 per un importo pari ad € 7.728,90;
b. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo Parte_2 dal 1.10.2021 al 15.11.2021, per un importo pari ad € 1.640,68;
c. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il Parte_3 periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021 per un importo pari ad € 1.648,95;
d. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il Parte_4 periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021 per un importo pari ad € 1.128,50.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la controversia è stata decisa su mera base documentale e che gli elementi di fatto sono rimasti incontestati e considerato il valore della domanda di maggior valore (€ 7.728,90), con incremento del 20% per la posizione di ciascun
Pagina 6 di 7 ulteriore ricorrente la cui posizione è stata trattata unitariamente avendo i ricorrenti presentato un'unica causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ad accedere al trattamento naspi ex art. 3 del D.Lgs. 22/2015 in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate a con effetto dal 1.10.2021 e accerta e dichiara CP_2 quindi che:
a. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_1
1.10.2021 al 10.5.2022 per un importo pari ad € 7.728,90;
b. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_2
1.10.2021 al 15.11.2021, per un importo pari ad € 1.640,68;
c. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo Parte_3 dal 1.10.2021 al 15.11.2021 per un importo pari ad € 1.648,95;
d. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_4
1.10.2021 al 31.10.2021 per un importo pari ad € 1.128,50;
CP_
2. Condanna a corrispondere in favore di ciascun ricorrente i seguenti importi:
a. € 7.728,90 in favore di per il periodo di disoccupazione dal 1.10.2021 Parte_1 al 10.5.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
b. € 1.640,68 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_2
1.10.2021 al 15.11.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
c. € 1.648,95 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_3
1.10.2021 al 15.11.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
d. € 1.128,50 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_4
1.10.2021 al 31.10.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
3. Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.800,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 6 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2180/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3
C.F. ) Parte_4 C.F._4
Tutti con il patrocinio dell'avv. Silvia Balestro, con domicilio telematico p.e.c.
Email_1
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_1
Tommaselli, dell'avv. Alfonsino Imparato e dell'avv. Grazia Guerra, domiciliato presso CP_ l'Avvocatura in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: diritto alla naspi
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 16.11.2022, i ricorrenti hanno CP_ convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Monza, sezione lavoro, chiedendo di accertare il loro diritto “ad accedere e fruire della corresponsione della NASpI come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 22/2015 […], in particolare il sig. per il periodo dal 1.10.2021 al Pt_1
10.05.2022; il sig. per il periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021; il sig. per il Pt_2 Parte_3 periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021; il sig. er il periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021” Pt_4 CP_ e quindi condannare a corrispondere in loro favore i seguenti importi “7.728,90 euro al
Pagina 1 di 7 sig. ; 1.640,68 euro al sig. 1.648,95 euro al sig. 1.128,50 euro al Pt_1 Pt_2 Parte_3 sig. ovvero il diverso importo comunque ritenuto di giustizia”; con vittoria delle spese Pt_4 di lite.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere stati assunti con differenti decorrenze, mansioni e inquadramento da Campisa s.r.l., di essere transitati alle dipendenze di con decorrenza dal 1.12.2020 a seguito di conferimento di ramo CP_2
d'azienda, di aver sempre eseguito la propria prestazione lavorativa presso lo stabilimento sito in NO GN alla via Ruffini n. 13, di essere stati informati in data 30.6.2021 della chiusura dello stabilimento di NO GN con decorrenza dal 30.9.2021 e del trasferimento della sede operativa in Govone alla via Alcide de Gasperi n. 2/B e di aver perciò ciascuno ricevuto provvedimento di trasferimento presso la sede di Govone con decorrenza dal 1.10.2021, di aver impugnato stragiudizialmente il trasferimento poiché la nuova sede di lavoro era distante più di 50 Km dalle rispettive residenze ed era raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo non inferiore ad 80 minuti, essendo la sede di Govone distante oltre 170 km da NO GN e raggiungibile in circa 300 minuti con i mezzi pubblici, di non aver ricevuto alcun riscontro dal datore di lavoro pur dopo la contestazione del trasferimento, di aver quindi rassegnato le dimissioni per giusta causa, di aver presentato domanda di corresponsione della c.d. naspi ma di essersi visti denegare l'accesso alla prestazione perché
“la causa di cessazione dell'attività lavorativa non è valida per il trattamento in oggetto”, di aver vanamente presentato ricorso amministrativo, di aver successivamente trovato nuovi impieghi – ciascuno con diverse decorrenze – così da aver diritto a percepire il trattamento richiesto per i periodi esplicitati in domanda.
CP_
Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto, osservando che le dimissioni non erano adeguatamente motivate in considerazione del fatto che i provvedimenti di trasferimento non erano stati impugnati e comunque i lavoratori non avevano assunto l'impegno a comunicare l'esito della vertenza nei confronti del datore di lavoro.
Istruita la causa allo stato degli atti, all'udienza di discussione ciascuna delle parti ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Pagina 2 di 7 L'art. 3 della l. n. 22/2015, dispone che “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a. siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b. possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c. possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione; [...]”.
CP_ Nel caso in disamina contesta il diritto dei ricorrenti ad accedere al trattamento c.d. naspi poiché, a suo dire, non sarebbe provata da parte dei ricorrenti la perdita involontaria dell'occupazione
Dalla documentazione in atti, risulta che i ricorrenti hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa a fronte del trasferimento della sede di lavoro da NO GN (MI) a Govone (CN), che dista circa 170 km dalla precedente sede operativa ed analoga distanza dai loro luoghi di residenza, ubicati in NO GN e nel comune limitrofo di AN NO (cfr. docc. 1,
3 e 5 fasc. ric.).
La comunicazione di trasferimento dei lavoratori presso il solo stabilimento di Govone indica quale specifica motivazione il rilascio alla proprietà dei locali siti in NO GN e sottintende quindi la cessazione del contratto di locazione (cfr. doc. 1).
La motivazione indicata dalla società - costituita dunque dalla volontà di contenere i costi di locazione e dunque da una scelta di carattere economico - appare integrare una valida ragione tecnica/organizzativa/produttiva ex art. 2103 c.c.. CP_ Pertanto, risulta illegittima la richiesta di di documentazione da cui risulti la volontà del dipendente di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, non ravvisandosi, nel caso che ci occupa, una illecita condotta datoriale.
La giurisprudenza di merito, infatti, su casi del tutto speculari rispetto a quello in disamina ha affermato che: «Con precedente Circolare n. 108 del 10.10.2006, l aveva Controparte_3 espressamente analizzato l'ipotesi del trasferimento del lavoratore "ad una diversa sede dell'azienda, quando quest'ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall'ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività", concludendo che
"anche in quest'ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l'indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare, va posta in considerazione la circostanza che la
Pagina 3 di 7 sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004 n. 91".
Sebbene la circolare in parola sembri riferirsi alla cessazione dell'attività lavorativa conseguente a risoluzione consensuale a seguito di trasferimento a sede distante oltre 50 km, non vi sono ragioni per escludere la sussistenza del presupposto dell'involontarietà della disoccupazione anche qualora la cessazione formale del rapporto di lavoro sia avvenuta tramite dimissioni, tant'è che nella fattispecie in parola l'Istituto previdenziale è intervenuto per fornire chiarimenti operativi "in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda", con ciò mostrando di valorizzare le ragioni sottese alla cessazione del rapporto lavorativo, al di là delle formali previsioni dell'una o dell'altra modalità di cessazione (dimissioni ovvero risoluzione consensuale).
Peraltro, con più recente messaggio n. 369 del 26.1.2018, l ha precisato che, in caso di CP_1 risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore, "è possibile accedere alla indennità di disoccupazione NASpI […] anche laddove lavoratore e datore di lavoro pattuiscano la corresponsione, in favore del lavoratore di somme a vario titolo e di qualunque importo esse siano", con ciò appunto valorizzando l'incidenza delle "notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento" sulla volontà del dipendente di concludere il rapporto a prescindere da eventuali riconoscimenti economici – anche consistenti – da parte del datore di lavoro.
L'Ente previdenziale, nello stesso messaggio n. 369/2018, ha specificato che "per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall'Ufficio del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro", e che, "in ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce essere avvenute per giusta causa a seguito di trasferimento ad altra sede dell'azienda è ammesso l'accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da "comprovate ragioni tecniche, organizzative
e produttive" previste dall'art. 2103 c.c.", di talchè "qualora ricorra tale fattispecie, come già CP_ precisato con la circolare n. 163 del 2003 […] se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione […] da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro
(allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze
Pagina 4 di 7 ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni latro documento idoneo) impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale".
Tuttavia, la previsione così introdotta discrimina il lavoratore dimessosi a seguito di trasferimento comportante in re ipsa una notevole variazione (peggiorativa) delle condizioni di lavoro (perché verso una sede aziendale obiettivamente assai distante dalla precedente sede e dalla residenza), rispetto allo stesso lavoratore che, in presenza della stessa pregiudizievole decisione datoriale di trasferimento, cessi il rapporto nelle forme della risoluzione consensuale, cui la NASpI spetta senza ombra di dubbio.
Ciò senza considerare che, nello stesso messaggio 369/2018, l'Ente previdenziale si è premurato di specificare che "in ordine al requisito della involontarietà dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art.2 comma 5 della citata legge n. 92 e dell'art. 3 comma 2 del citato decreto n.22 le predette indennità di disoccupazione sono riconosciute anche nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall'art.
1, comma 40, della legge n.92 del 2012", evidenziando poi che "alla luce delle richiamate disposizioni, in talune ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro non consegue ad un atto unilaterale del datore di lavoro è consentito l'accesso al trattamento di disoccupazione. In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l'atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario» (Tribunale di Udine, sezione lavoro, sentenza n. 73 del 7.3.2023; in senso conforme Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 1848 del 16.4.2025).
Una corretta soluzione interpretativa deve, dunque, riconoscere l'involontarietà dello stato di disoccupazione sul presupposto che il rifiuto del trasferimento, a condizioni particolarmente onerose, costituisce una giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità formale di cessazione del rapporto (dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale).
Nel caso che ci occupa, è fuor di dubbio che la perdita dell'occupazione sia stata involontaria e sia dipesa, a monte, dall'unilaterale decisione della datrice di lavoro di trasferire i dipendenti in una sede distante oltre 170 km dal luogo di residenza e dalla sede di assegnazione al momento dell'assunzione.
Detto trasferimento, oltretutto, non pare illegittimo, atteso che è stato giustificato dalla decisione aziendale di chiudere definitivamente lo stabilimento operativo presso cui i
Pagina 5 di 7 ricorrenti erano adibiti, apparendo in tal caso sussistenti le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" prescritte dall'art. 2103 c.c.
CP_ La circolare richiamata da deve, pertanto, essere letta nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di c.d. naspi con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale.
Nel caso invece, qui ricorrente, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale
(oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
In conclusione, in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e in favore di ciascun deve essere riconosciuto il trattamento richiesto a far data dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data in cui ciascuno ha reperito una nuova occupazione, considerato da un lato che i ricorrenti hanno punto dedotto e documentato di aver reperito una nuova occupazione già prima della introduzione del ricorso e rilevato dall'altro che la specifica quantificazione della misura della indennità c.d. naspi richiesta in pagamento non è stata specificamente contestata dall'ente previdenziale convenuto. Deve quindi riconoscersi quanto segue:
a. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_1
1.10.2021 al 10.5.2022 per un importo pari ad € 7.728,90;
b. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo Parte_2 dal 1.10.2021 al 15.11.2021, per un importo pari ad € 1.640,68;
c. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il Parte_3 periodo dal 1.10.2021 al 15.11.2021 per un importo pari ad € 1.648,95;
d. il ricorrente ha diritto a percepire il trattamento naspi per il Parte_4 periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021 per un importo pari ad € 1.128,50.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto che la controversia è stata decisa su mera base documentale e che gli elementi di fatto sono rimasti incontestati e considerato il valore della domanda di maggior valore (€ 7.728,90), con incremento del 20% per la posizione di ciascun
Pagina 6 di 7 ulteriore ricorrente la cui posizione è stata trattata unitariamente avendo i ricorrenti presentato un'unica causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ad accedere al trattamento naspi ex art. 3 del D.Lgs. 22/2015 in ragione della giusta causa delle dimissioni rassegnate a con effetto dal 1.10.2021 e accerta e dichiara CP_2 quindi che:
a. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_1
1.10.2021 al 10.5.2022 per un importo pari ad € 7.728,90;
b. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_2
1.10.2021 al 15.11.2021, per un importo pari ad € 1.640,68;
c. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo Parte_3 dal 1.10.2021 al 15.11.2021 per un importo pari ad € 1.648,95;
d. ha diritto a percepire il trattamento naspi per il periodo dal Parte_4
1.10.2021 al 31.10.2021 per un importo pari ad € 1.128,50;
CP_
2. Condanna a corrispondere in favore di ciascun ricorrente i seguenti importi:
a. € 7.728,90 in favore di per il periodo di disoccupazione dal 1.10.2021 Parte_1 al 10.5.2022, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
b. € 1.640,68 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_2
1.10.2021 al 15.11.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
c. € 1.648,95 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_3
1.10.2021 al 15.11.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
d. € 1.128,50 in favore di per il periodo di disoccupazione dal Parte_4
1.10.2021 al 31.10.2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_
3. Condanna a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi €
4.800,00, oltre € 43,00 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 6 maggio 2025
Il Giudice Elena Greco
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