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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3560/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
D&d Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA - Via Francesco Manzo N.8 91100 PA TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 01/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190009238921000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190004292533000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici insistono nel rigetto dell'appello.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_1 con sede nella Indirizzo_1
in Alcamo, società ad oggi estinta e cancellata dal registro delle imprese con rappresentante legale Ricorrente_1 Ricorrente_1 nato data e luogo e ivi residente in [...]società elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Difensore_1 in Indirizzo_3
impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PA la numero 272/2023 Sez.
2 emessa in data 20/03/2023 e depositata in data 01/06/2023.
MOTIVI DI APPELLO
Afferma che “..Le motivazioni addotte nella sentenza citata in oggetto sono alquanto lacunose, ma soprattutto omissive dei riferimenti normativi che rendevano la notificazione originaria delle cartelle esattoriali effettuata dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni perfettamente conforme alle norme che regolano tale adempimento.
Nella sentenza si afferma che il soggetto debitore, società in nome collettivo, in quanto si era cancellato dal registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di PA era da considerare estinto. A parte il fatto che la condizione di soggetto estinto doveva valere anche dal lato dell'Agenzia che quindi notificava a soggetto giuridicamente inesistente, la portata temporale dell'articolo 2495 del codice civile sulla cancellazione della società viene estesa in relazione ad alcuni tipi di creditori. Intanto e preliminarmente è il caso di precisare che la disciplina dettata per le società di capitaIi(daIl'art. 2495 e.e.) è applicabile in quanto compatibile anche alle società commerciali di persone (vedi Cass. 13 ottobre 2021 n. 27894).
Per evidenti ragioni anti elusive il legislatore con Decreto Legislativo del 21/11/2014 n. 175 all'articolo 28 comma 4 detta la seguente norma :"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese". La società risulta cancellata dal Registro in data 20/02/2019 e pertanto nel momento in cui si è proposto ricorso non erano affatto trascorsi i cinque anni.
L'interesse fiscale, la particolarità dei fini e dei presupposti delle obbligazioni tributarie, giustificano la maggiore tutela nei loro confronti e lo scostamento dalla disciplina civilistica ordinaria.
Sovviene la giurisprudenza tributaria che sull'argomento ormai appare piuttosto consolidata. Vedi la
Commissione tributaria Regionale della Liguria che con la sentenza n. 621 del 18 luglio 2022, ha ribadito che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Di conseguenza, è valida la notifica dell'accertamento intestato alla società estinta presso il liquidatore, ultimo legale rappresentante dell'ente, avvenuta nel quinquennio. (…)
Dal canto suo, l'Agenzia delle entrate sosteneva la correttezza dell'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della persona giuridica, notificato alla persona fisica che la rappresentava: il liquidatore, infatti, ne aveva la rappresentanza per cinque anni.
Chiede pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
Essendo quindi soggetto giuridicamente legittimato a proporre sia il ricorso in primo grado che soprattutto l'appello in secondo grado, l'ex liquidatore Ricorrente_1 Ricorrente_1 incarica il dottor Difensore_1 ad esercitare opposizione avverso la sentenza in oggetto e avverso l'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento appresso descritte.
Ripropone i motivi di ricorso esposti in primo grado:
Decadenza dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento nr. 29920190004292533000 riguardante recupero IVA per l'anno d'imposta 2014 di euro 3.614,63 e nr. 29920190009238921000 riguardante recupero IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2016 di euro 10.604,51.
1. La cartella n. 29920190004292533000 emessa a seguito del controllo automatizzato per TA
d'imposta 2014 (UNICO 2015 e dichiarazione presentata nel 2015) effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 e consegnata all'Agente della Riscossione in data
16/11/2017 che impone il pagamento dell'imposta IVA comprensiva di sanzioni e interessi per T'importo di euro 3.614,63 non rispetta i termini sopra citati essendo stata notificata in data 23/03/2022 e cioè fuori dai termini perentori di cui alTart. 25 del DPR n.602/1973 e successive modificazioni.Pertanto per tale cartella si è prodotta la decadenza giuridica non potendo più essere esercitata da parte della Agenzia Riscossione la pretesa volta a riscuotere la somma iscritta nei ruoli esattoriali.
2. La cartella n. 29920190009238921000 emessa a seguito del controllo automatizzato per TA
d'imposta 2016 (UNICO 2017 e dichiarazione presentata nel 2017) effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 e consegnata all'Agente della Riscossione in data
18/09/2017 che impone il pagamento dell'imposta IVA comprensiva di sanzioni e interessi per l'importo di euro 10.604,51 non rispetta i termini sopra citati essendo stata notificata in data 23/03/2022 e cioè fuori dai termini perentori di cui all'art. 25 del DPR n.602/1973 e successive modificazioni.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO IMPOSITORE
1. In riferimento alla cartella di pagamento n. 29920190004292533, notificata in data 23/03/2022,
l'Ufficio, rilevato che la stessa doveva essere notificata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, entro e non oltre il terzo alla presentazione della dichiarazione, ossia entro il 31/12/2019;
considerato che
il predetto termine non ricadeva nel periodo di sospensione COVID e che la notifica era avvenuta il 22/3/2022, constatata la decadenza, accoglieva parzialmente il reclamo effettuando lo sgravio senza diritto al discarico della cartella.
2. Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 29920190009238921 l'Ufficio si costituiva in giudizio anche per Agenzia Entrate Riscossione confutando le argomentazioni di parte ed eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese e di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (cfr. Cass. 28751 del
16/12/2020; Cass. n. 33278/2018; Cass. n. 5736/2016).
DE con succinte controdeduzioni chiedev il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 che ha disposto, ai soli fini fiscali, il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione della società, gli atti notificati alle società cessate dopo la cancellazione “sono impugnabili dai soggetti responsabili ai sensi degli art. 2495 c.c. e/o 36 del DPR
n. 602/1973” (cfr. Circ. AE n. 6/2015). La legittimazione ad impugnare è, quindi, in capo ai soci ex art. 110
c.p.c. in virtù del fenomeno “successorio” che viene a determinarsi a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. (cfr. Cass., 16 dicembre 2020, n. 28751). Pertanto corretta appare la decisione di primo grado “poiché, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'atto impugnato e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa, sia della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (…)”.
Nessuna incidenza ha l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 in quanto la ratio della norma va ricercata nell'esigenza di “evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate”; con la normativa de qua diviene possibile, essenzialmente, notificare gli atti tributari entro gli ordinari termini di accertamento, così come se il soggetto non si fosse estinto (effetto di stabilizzazione dei medesimi atti, senza incidenza sulla efficacia costitutiva degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sancita dall'art. 2495 c.c. e della conseguente perdita di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentare la società.
Pur prendendo atto che in sede di reclamo mediazione la cartella di pagamento n. 29920190004292533 è stata oggetto di sgravio e che la cartella di pagamento 29920190009238921000 portante l'iscrizione a ruolo di Iva interessi e sanzioni dell'anno d'imposta 2016 ed emessa a seguito della liquidazione eseguita ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 del Modello IVA presentato dalla Società_2 SNC in data 9/2/2017, che doveva essere notificata entro il 31/12/2020 e che comunque per effetto della normativa emergenziale essa è stata tempestiva, ancorchè effettuata in data 22 marzo 2022, prevale la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito sollevate.
Si compensano le spese per effetto della singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo,17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3560/2023 depositato il 11/07/2023
proposto da
D&d Società_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale PA - Via Francesco Manzo N.8 91100 PA TP
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2
e pubblicata il 01/06/2023
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190009238921000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190004292533000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: i rappresentanti degli uffici insistono nel rigetto dell'appello.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_1 con sede nella Indirizzo_1
in Alcamo, società ad oggi estinta e cancellata dal registro delle imprese con rappresentante legale Ricorrente_1 Ricorrente_1 nato data e luogo e ivi residente in [...]società elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Difensore_1 in Indirizzo_3
impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di PA la numero 272/2023 Sez.
2 emessa in data 20/03/2023 e depositata in data 01/06/2023.
MOTIVI DI APPELLO
Afferma che “..Le motivazioni addotte nella sentenza citata in oggetto sono alquanto lacunose, ma soprattutto omissive dei riferimenti normativi che rendevano la notificazione originaria delle cartelle esattoriali effettuata dalla Agenzia delle Entrate Riscossioni perfettamente conforme alle norme che regolano tale adempimento.
Nella sentenza si afferma che il soggetto debitore, società in nome collettivo, in quanto si era cancellato dal registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di PA era da considerare estinto. A parte il fatto che la condizione di soggetto estinto doveva valere anche dal lato dell'Agenzia che quindi notificava a soggetto giuridicamente inesistente, la portata temporale dell'articolo 2495 del codice civile sulla cancellazione della società viene estesa in relazione ad alcuni tipi di creditori. Intanto e preliminarmente è il caso di precisare che la disciplina dettata per le società di capitaIi(daIl'art. 2495 e.e.) è applicabile in quanto compatibile anche alle società commerciali di persone (vedi Cass. 13 ottobre 2021 n. 27894).
Per evidenti ragioni anti elusive il legislatore con Decreto Legislativo del 21/11/2014 n. 175 all'articolo 28 comma 4 detta la seguente norma :"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del
Registro delle imprese". La società risulta cancellata dal Registro in data 20/02/2019 e pertanto nel momento in cui si è proposto ricorso non erano affatto trascorsi i cinque anni.
L'interesse fiscale, la particolarità dei fini e dei presupposti delle obbligazioni tributarie, giustificano la maggiore tutela nei loro confronti e lo scostamento dalla disciplina civilistica ordinaria.
Sovviene la giurisprudenza tributaria che sull'argomento ormai appare piuttosto consolidata. Vedi la
Commissione tributaria Regionale della Liguria che con la sentenza n. 621 del 18 luglio 2022, ha ribadito che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Di conseguenza, è valida la notifica dell'accertamento intestato alla società estinta presso il liquidatore, ultimo legale rappresentante dell'ente, avvenuta nel quinquennio. (…)
Dal canto suo, l'Agenzia delle entrate sosteneva la correttezza dell'emissione dell'avviso di accertamento nei confronti della persona giuridica, notificato alla persona fisica che la rappresentava: il liquidatore, infatti, ne aveva la rappresentanza per cinque anni.
Chiede pertanto, la riforma della sentenza di primo grado.
Essendo quindi soggetto giuridicamente legittimato a proporre sia il ricorso in primo grado che soprattutto l'appello in secondo grado, l'ex liquidatore Ricorrente_1 Ricorrente_1 incarica il dottor Difensore_1 ad esercitare opposizione avverso la sentenza in oggetto e avverso l'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento appresso descritte.
Ripropone i motivi di ricorso esposti in primo grado:
Decadenza dell'iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento nr. 29920190004292533000 riguardante recupero IVA per l'anno d'imposta 2014 di euro 3.614,63 e nr. 29920190009238921000 riguardante recupero IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2016 di euro 10.604,51.
1. La cartella n. 29920190004292533000 emessa a seguito del controllo automatizzato per TA
d'imposta 2014 (UNICO 2015 e dichiarazione presentata nel 2015) effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 e consegnata all'Agente della Riscossione in data
16/11/2017 che impone il pagamento dell'imposta IVA comprensiva di sanzioni e interessi per T'importo di euro 3.614,63 non rispetta i termini sopra citati essendo stata notificata in data 23/03/2022 e cioè fuori dai termini perentori di cui alTart. 25 del DPR n.602/1973 e successive modificazioni.Pertanto per tale cartella si è prodotta la decadenza giuridica non potendo più essere esercitata da parte della Agenzia Riscossione la pretesa volta a riscuotere la somma iscritta nei ruoli esattoriali.
2. La cartella n. 29920190009238921000 emessa a seguito del controllo automatizzato per TA
d'imposta 2016 (UNICO 2017 e dichiarazione presentata nel 2017) effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del
DPR 600/1973 e/o dell'art. 54 bis del DPR n. 633/1972 e consegnata all'Agente della Riscossione in data
18/09/2017 che impone il pagamento dell'imposta IVA comprensiva di sanzioni e interessi per l'importo di euro 10.604,51 non rispetta i termini sopra citati essendo stata notificata in data 23/03/2022 e cioè fuori dai termini perentori di cui all'art. 25 del DPR n.602/1973 e successive modificazioni.
CONTRODEDUZIONI DELL'UFFICIO IMPOSITORE
1. In riferimento alla cartella di pagamento n. 29920190004292533, notificata in data 23/03/2022,
l'Ufficio, rilevato che la stessa doveva essere notificata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, entro e non oltre il terzo alla presentazione della dichiarazione, ossia entro il 31/12/2019;
considerato che
il predetto termine non ricadeva nel periodo di sospensione COVID e che la notifica era avvenuta il 22/3/2022, constatata la decadenza, accoglieva parzialmente il reclamo effettuando lo sgravio senza diritto al discarico della cartella.
2. Con riferimento, invece, alla cartella di pagamento n. 29920190009238921 l'Ufficio si costituiva in giudizio anche per Agenzia Entrate Riscossione confutando le argomentazioni di parte ed eccependo, pregiudizialmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di capacità processuale della società cancellata dal registro delle imprese e di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (cfr. Cass. 28751 del
16/12/2020; Cass. n. 33278/2018; Cass. n. 5736/2016).
DE con succinte controdeduzioni chiedev il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 che ha disposto, ai soli fini fiscali, il differimento quinquennale degli effetti della cancellazione della società, gli atti notificati alle società cessate dopo la cancellazione “sono impugnabili dai soggetti responsabili ai sensi degli art. 2495 c.c. e/o 36 del DPR
n. 602/1973” (cfr. Circ. AE n. 6/2015). La legittimazione ad impugnare è, quindi, in capo ai soci ex art. 110
c.p.c. in virtù del fenomeno “successorio” che viene a determinarsi a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c. (cfr. Cass., 16 dicembre 2020, n. 28751). Pertanto corretta appare la decisione di primo grado “poiché, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'atto impugnato e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa, sia della legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore (…)”.
Nessuna incidenza ha l'art. 28 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2014 in quanto la ratio della norma va ricercata nell'esigenza di “evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate”; con la normativa de qua diviene possibile, essenzialmente, notificare gli atti tributari entro gli ordinari termini di accertamento, così come se il soggetto non si fosse estinto (effetto di stabilizzazione dei medesimi atti, senza incidenza sulla efficacia costitutiva degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sancita dall'art. 2495 c.c. e della conseguente perdita di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentare la società.
Pur prendendo atto che in sede di reclamo mediazione la cartella di pagamento n. 29920190004292533 è stata oggetto di sgravio e che la cartella di pagamento 29920190009238921000 portante l'iscrizione a ruolo di Iva interessi e sanzioni dell'anno d'imposta 2016 ed emessa a seguito della liquidazione eseguita ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72 del Modello IVA presentato dalla Società_2 SNC in data 9/2/2017, che doveva essere notificata entro il 31/12/2020 e che comunque per effetto della normativa emergenziale essa è stata tempestiva, ancorchè effettuata in data 22 marzo 2022, prevale la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito sollevate.
Si compensano le spese per effetto della singolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Palermo,17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE