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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1520/2019 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del 09.11.2023, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica avente ad oggetto “Mutuo” e promossa
DA
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SARCONE MARIA ROSARIA, in virtù di P.IVA_1
procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, P.IVA ( ) e, per essa, , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(P.IVA ), qui rappresentata da (P.IVA P.IVA_3 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARA ANTONIO, in virtù di procura in P.IVA_4
atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.03.2019 la Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la
[...] [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo e conti correnti dettagliatamente esaminati, con la conseguente restituzione di ogni competenza, senza alcun interesse;
Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrati- va, che soc. è creditrice della somma Parte_1 di € 657.542,00;
1 Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della Legge
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la convenuta, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno di € 657.542,00;
Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma così come quantificata;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2021, si costituiva la
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. CP_1
All'esito della prima udienza tenutasi il 12.09.2019, il giudice dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con rinvio all'udienza del
09.04.2020, in seguito differita all'udienza del 29.10.2020, nel corso della quale veniva nomi- nato il consulente tecnico di ufficio , al quale veniva conferito Persona_1
l'incarico all'udienza del 03.02.2021, con rinvio al 23.09.2021.
All'udienza del 23.09.2021, il giudice, ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il CTU, rin- viava all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2021, alla quale partecipava , CP_1
che eccepiva la nullità della notificazione e degli atti processuali successivi per assenza di contradditorio;
quindi il giudice onerava parte attrice di depositare la prova della notifica con rinvio all'udienza del 03.02.2022, differita all'udienza del 09.02.2022, all'esito della quale il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.11.2023, in seguito rinviata di ufficio all'udienza del 09.11.2023 per sostituzione del giudice sul ruolo.
Il 09.11.2023 il nuovo giudice assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, asse- gnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità della notifica- zione, atteso che parte attrice ha dato prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione, con deposito, sia in formato pdf che in formato eml, delle ricevute di accettazione e consegna dell'atto di citazione nonché con la produzione dell'estratto della consultazione del REGI-
STRO INI-PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) isti- tuito dal che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Controparte_4
2 Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano e realizzato da in attua- Org_1
zione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179 -, da cui emerge che alla partita IVA/codice fiscale della società convenuta ( corrisponde l'indirizzo PEC P.IVA_2
, al quale è stata indirizzata la notifica dell'atto introduttivo del Email_1
presente giudizio (vedi produzione di parte attrice del 17.01.2022 e del 07.02.2022).
Passando all'esame delle domande proposte nel presente giudizio, risulta del tutto assorbente, ai fini della decisione, il difetto di legittimazione passiva evidenziato dall'odierna convenuta, ai fini dell'accertamento della sussistenza della titolarità dal lato passivo del rapporto
contro
- verso, avuto riguardo alla posizione sostanziale della cessionaria, la quale ha acquistato in blocco dalle banche cedenti, tra le quali la , un portafoglio di crediti deri- CP_5 vanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo tra l'1 aprile
1988 e il 31 dicembre 2017.
A tal fine è opportuno distinguere tra cessione del contratto e cessione del credito, in quanto la prima realizza il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la seconda ha ad oggetto il diritto di credito e determina uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario credito- re-cedente e l'esercizio che è, invece, trasferito al cessionario: “…Mentre la cessione del con- tratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppia- mento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli ri- volti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accesso- ri e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadem- pimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito…” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17727 del
06/07/2018).
Nel caso in esame, la contrapposizione tra le due fattispecie di cessione si impone con mag- gior rigore, in quanto si verte in materia di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130/1999, connotate, in particolare, dal vincolo di destinazione impresso ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.
3 Nello specifico, la cartolarizzazione è una pratica finanziaria, consistente nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, da parte di un'impresa-cedente (originator) a favore di una so- cietà cessionaria creata ad hoc (special purpose vehicle o Spv), avente la doppia finalità di smobilizzare i crediti, al fine di ottenere una liquidità immediata e al contempo, di creare uno strumento finanziario, ossia una sorta di “nuovo bene”. In sintesi, l'originator cede a titolo oneroso uno o più crediti pecuniari in blocco alla società veicolo, la quale, al fine di procurar- si la liquidità necessaria ad acquistare i crediti, emette dei titoli collocati presso investitori, ai quali spettano le somme che la società veicolo, direttamente o per il tramite di un servicer, ha proceduto a riscuotere dai debitori ceduti.
Inquadrata la funzione che assolve l'istituto, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizza- zione ex Lege 130/1999 non possono che costituire un patrimonio separato da quello della so- cietà veicolo, essendo lo stesso destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incor- porati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'opera- zione e, quindi, se il debitore ceduto potesse opporre in compensazione, al cessionario, con- trocrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con es- so) ovvero proporre domande riconvenzionali, quel “patrimonio separato a destinazione vin- colata” risulterebbe pregiudicato.
Logica conseguenza è che il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario dei controcrediti vantati verso il cedente o proporre domande giudiziali nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale intercorso tra loro, se non incidendo sul patrimonio separato a destinazione vincolata, a danno dei risparmiatori ai quale spetta, in via esclusiva, il diritto di soddisfarsi su tale patrimonio, poiché i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo pos- sono essere esposti al rischio che i crediti cartolarizzati non siano incassati ma, non possono essere esposti al rischio che «sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla ri- scossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori»: cfr. Cass.
21843/2019, così massimata nel CED della Suprema Corte “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfaci- mento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al paga- mento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei con- fronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessiona-
4 ria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rap- porto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente).
Questo orientamento è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del
1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, desti- nato in [...] esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debi- tore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo in- tercorso” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022).
Alla luce di quanto fin qui esposto, la tesi della convenuta circa la propria carenza di legitti- mazione passiva è fondata, avendo l'odierna attrice chiesto espressamente di accertare la sus- sistenza di una posta creditoria in suo favore di Euro 657.542,00, a seguito dell'accertamento della nullità dei contratti di mutuo e conti correnti per i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi del d.m. 147/2022 (giudizio di cognizione davanti al tribunale, VII scaglione di rife- rimento, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con il deposito di comparse con- clusionali e memorie di replica).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigetta la CP_1
domanda proposta nei suoi confronti da Parte_2
;
[...]
2. condanna l'attrice Parte_1
a pagare alla convenuta le spese di lite, liquidate in Euro 14.600,00 per
[...] CP_1
compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge e rimborso delle spese for- fettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 01/03/2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1520/2019 R.G.A.C.C., assegnata in decisione all'udienza cartolare del 09.11.2023, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica avente ad oggetto “Mutuo” e promossa
DA
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. SARCONE MARIA ROSARIA, in virtù di P.IVA_1
procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, P.IVA ( ) e, per essa, , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
(P.IVA ), qui rappresentata da (P.IVA P.IVA_3 Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARA ANTONIO, in virtù di procura in P.IVA_4
atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.03.2019 la Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la
[...] [...]
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“ Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo e conti correnti dettagliatamente esaminati, con la conseguente restituzione di ogni competenza, senza alcun interesse;
Accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrati- va, che soc. è creditrice della somma Parte_1 di € 657.542,00;
1 Riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
Verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della Legge
108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la convenuta, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno di € 657.542,00;
Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma così come quantificata;
Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/11/2021, si costituiva la
[...]
, la quale chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. CP_1
All'esito della prima udienza tenutasi il 12.09.2019, il giudice dichiarava la contumacia della convenuta e assegnava i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con rinvio all'udienza del
09.04.2020, in seguito differita all'udienza del 29.10.2020, nel corso della quale veniva nomi- nato il consulente tecnico di ufficio , al quale veniva conferito Persona_1
l'incarico all'udienza del 03.02.2021, con rinvio al 23.09.2021.
All'udienza del 23.09.2021, il giudice, ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il CTU, rin- viava all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2021, alla quale partecipava , CP_1
che eccepiva la nullità della notificazione e degli atti processuali successivi per assenza di contradditorio;
quindi il giudice onerava parte attrice di depositare la prova della notifica con rinvio all'udienza del 03.02.2022, differita all'udienza del 09.02.2022, all'esito della quale il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.11.2023, in seguito rinviata di ufficio all'udienza del 09.11.2023 per sostituzione del giudice sul ruolo.
Il 09.11.2023 il nuovo giudice assegnatario, ritenuta la causa matura per la decisione, asse- gnava la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta di nullità della notifica- zione, atteso che parte attrice ha dato prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione, con deposito, sia in formato pdf che in formato eml, delle ricevute di accettazione e consegna dell'atto di citazione nonché con la produzione dell'estratto della consultazione del REGI-
STRO INI-PEC - Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) isti- tuito dal che raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Controparte_4
2 Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano e realizzato da in attua- Org_1
zione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179 -, da cui emerge che alla partita IVA/codice fiscale della società convenuta ( corrisponde l'indirizzo PEC P.IVA_2
, al quale è stata indirizzata la notifica dell'atto introduttivo del Email_1
presente giudizio (vedi produzione di parte attrice del 17.01.2022 e del 07.02.2022).
Passando all'esame delle domande proposte nel presente giudizio, risulta del tutto assorbente, ai fini della decisione, il difetto di legittimazione passiva evidenziato dall'odierna convenuta, ai fini dell'accertamento della sussistenza della titolarità dal lato passivo del rapporto
contro
- verso, avuto riguardo alla posizione sostanziale della cessionaria, la quale ha acquistato in blocco dalle banche cedenti, tra le quali la , un portafoglio di crediti deri- CP_5 vanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo tra l'1 aprile
1988 e il 31 dicembre 2017.
A tal fine è opportuno distinguere tra cessione del contratto e cessione del credito, in quanto la prima realizza il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, mentre la seconda ha ad oggetto il diritto di credito e determina uno sdoppiamento tra la titolarità di esso, che resta all'originario credito- re-cedente e l'esercizio che è, invece, trasferito al cessionario: “…Mentre la cessione del con- tratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppia- mento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli ri- volti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accesso- ri e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadem- pimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito…” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17727 del
06/07/2018).
Nel caso in esame, la contrapposizione tra le due fattispecie di cessione si impone con mag- gior rigore, in quanto si verte in materia di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130/1999, connotate, in particolare, dal vincolo di destinazione impresso ai patrimoni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione.
3 Nello specifico, la cartolarizzazione è una pratica finanziaria, consistente nella cessione in blocco di crediti, anche futuri, da parte di un'impresa-cedente (originator) a favore di una so- cietà cessionaria creata ad hoc (special purpose vehicle o Spv), avente la doppia finalità di smobilizzare i crediti, al fine di ottenere una liquidità immediata e al contempo, di creare uno strumento finanziario, ossia una sorta di “nuovo bene”. In sintesi, l'originator cede a titolo oneroso uno o più crediti pecuniari in blocco alla società veicolo, la quale, al fine di procurar- si la liquidità necessaria ad acquistare i crediti, emette dei titoli collocati presso investitori, ai quali spettano le somme che la società veicolo, direttamente o per il tramite di un servicer, ha proceduto a riscuotere dai debitori ceduti.
Inquadrata la funzione che assolve l'istituto, i crediti oggetto delle operazioni di cartolarizza- zione ex Lege 130/1999 non possono che costituire un patrimonio separato da quello della so- cietà veicolo, essendo lo stesso destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incor- porati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'opera- zione e, quindi, se il debitore ceduto potesse opporre in compensazione, al cessionario, con- trocrediti vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale con es- so) ovvero proporre domande riconvenzionali, quel “patrimonio separato a destinazione vin- colata” risulterebbe pregiudicato.
Logica conseguenza è che il debitore ceduto non può opporre in compensazione al cessionario dei controcrediti vantati verso il cedente o proporre domande giudiziali nascenti da vicende relative al rapporto contrattuale intercorso tra loro, se non incidendo sul patrimonio separato a destinazione vincolata, a danno dei risparmiatori ai quale spetta, in via esclusiva, il diritto di soddisfarsi su tale patrimonio, poiché i possessori dei titoli emessi dalla società veicolo pos- sono essere esposti al rischio che i crediti cartolarizzati non siano incassati ma, non possono essere esposti al rischio che «sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla ri- scossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori»: cfr. Cass.
21843/2019, così massimata nel CED della Suprema Corte “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfaci- mento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al paga- mento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei con- fronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso” (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessiona-
4 ria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rap- porto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente).
Questo orientamento è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità: “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del
1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, desti- nato in [...] esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debi- tore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo in- tercorso” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022).
Alla luce di quanto fin qui esposto, la tesi della convenuta circa la propria carenza di legitti- mazione passiva è fondata, avendo l'odierna attrice chiesto espressamente di accertare la sus- sistenza di una posta creditoria in suo favore di Euro 657.542,00, a seguito dell'accertamento della nullità dei contratti di mutuo e conti correnti per i motivi esposti nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi del d.m. 147/2022 (giudizio di cognizione davanti al tribunale, VII scaglione di rife- rimento, fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale con il deposito di comparse con- clusionali e memorie di replica).
P. Q. M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, rigetta la CP_1
domanda proposta nei suoi confronti da Parte_2
;
[...]
2. condanna l'attrice Parte_1
a pagare alla convenuta le spese di lite, liquidate in Euro 14.600,00 per
[...] CP_1
compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge e rimborso delle spese for- fettarie nella misura del 15% dei compensi.
Avellino, 01/03/2024
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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