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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NG NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore DURANTE NICOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2201/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01821702020 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&C Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° Calabria voglia riformare la sentenza numero 391, pronunciata il 14.7.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Catanzaro, Sezione 4, depositata il 13.2.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentata e difesa, chiede: “che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado voglia dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello della società privata C&C srl avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado da essa appellata e, nella denegata ipotesi in cui l'accogliesse sul punto dedotto da controparte, confermare nel merito la sentenza appellata accogliendo i rimanenti motivi di ricorso, ritenuti assorbiti dalla CGT di primo grado e su riproposti, e per l'effetto annullando totalmente l'avviso di accertamento impugnato, comunque annullando e/o disapplicando e/o riducendo (lo si chiede per mera completezza defensiva) le imposte accertate e/o le sanzioni irrogate;
che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado voglia condannare la società privata C&C srl al ristoro integrale delle spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso n. 225/2021 depositato il 26.04.2021, ha impugnato l'avviso di accertamento n° 01821702020 - TARI 2018, con cui veniva richiesto il pagamento della TARI 2018 per l'importo di euro 384,81, oltre interessi, sanzioni e spese. Eccepiva
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e la carenza del potere di riscossione coattiva in capo al concessionario. La società Concessioni & Consulenze S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo l'atto correttamente motivato anche in relazione al suo scopo.
Il Comune di Soverato non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 391/2023 depositata in data 13.02.2023, accoglieva il ricorso richiamando la sentenza n. 870/2022 della stessa Corte, relativa a identica questione tra le stesse parti, per diversa annualità.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 07.10.2023 la C&C Srl -
Concessioni E Consulenze, dando prova del proprio potere e insistendo nella fondatezza dell'avviso di accertamento annullato. Resistente_1Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni , affermando l'erroneità delle deduzioni fornite dal Concessionario, l'illegittimità dei contratti di affidamento del servizio e, nel merito, l'illegittimità dell'atto impugnato, chiedendo la conferma della gravata sentenza n. 391/4/2023 della CGT di Catanzaro di I grado, anche con riguardo ai motivi già dedotti e rimasti in quella sede assorbiti.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte riservava la decisione. All'udienza del
29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa nei sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che la società concessionaria della riscossione non avesse documentato il rapporto intercorrente con il Comune all'epoca dell'emissione dell'atto impugnato.
La C&C Srl - Concessioni e Consulenze ha depositato in questo grado di giudizio idonea documentazione con la quale ha comprovato il rapporto di concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione intercorrente al tempo dell'avviso di accertamento con il Comune di Soverato. Si tratta, in particolare, del contratto registrato al numero di rep.
18 del 27.11.2013, con il quale è stata affidata alla società, per la durata di anni cinque, la gestione in concessione del servizio idrico integrato, dell'accertamento delle evasioni/elusioni nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
Successivamente, ovvero il 10.5.2017, le parti hanno rinnovato la convenzione (rep. n. 4) per la stessa durata. Infine, in data 14.2.2019, l'Ente impositore e la C&C RL stipulavano un nuovo accordo – rep. n. 2 – che confermava in capo al concessionario l'affidamento delle attività di accertamento e riscossione delle imposte locali e delle entrate patrimoniali, con nuova scadenza fissata al 23.11.2023. La C&C RL era quindi titolata ad emettere l'atto impugnato.
Nel merito, l'atto è legittimo e il ricorso è, dunque, infondato.
La contribuente si duole di un presunto errore nell'individuazione dell'immobile soggetto a tassazione, richiamando, tra gli altri, l'articolo 1, comma 646, della Legge 147/2013 ai sensi del quale “…per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate…”.
Ebbene, nel caso di specie deve osservarsi che l'accertamento è stato effettuato dall'Ente impositore proprio perché la contribuente non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia previsto dal successivo art. 1, comma 648 della disposizione summenzionata, ai sensi del quale “…il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del
30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo…”: si tratta, a ben vede, di una omessa dichiarazione ai fini TARI che costituisce la motivazione su cui si fonda l'avviso gravato.
Né può dubitarsi della correttezza dell'accertamento, effettuato tramite il servizio Geo Portale del Comune di Soverato, che ha permesso di censire la superficie dei cespiti facenti capo alla ricorrente per mezzo di planimetrie dei piani terzo e quarto dell'immobile sito al
Lungomare Europa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Considerato che
la produzione documentale è avvenuta soltanto in questo grado, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NG NI, Presidente REILLO GABRIELLA ORSOLA, Relatore DURANTE NICOLA, Giudice
in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2201/2023 depositato il 07/10/2023
proposto da
C&c Srl - Concessioni E Consulenze - 07057670726
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 391/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 01821702020 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: C&C Srl - Concessioni E Consulenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiede “che la Corte di Giustizia Tributaria di II° Calabria voglia riformare la sentenza numero 391, pronunciata il 14.7.2022 dalla Corte di Giustizia Tributaria I° di Catanzaro, Sezione 4, depositata il 13.2.2023, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Resistente_1Resistente/Appellato: , come rappresentata e difesa, chiede: “che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado voglia dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello della società privata C&C srl avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado da essa appellata e, nella denegata ipotesi in cui l'accogliesse sul punto dedotto da controparte, confermare nel merito la sentenza appellata accogliendo i rimanenti motivi di ricorso, ritenuti assorbiti dalla CGT di primo grado e su riproposti, e per l'effetto annullando totalmente l'avviso di accertamento impugnato, comunque annullando e/o disapplicando e/o riducendo (lo si chiede per mera completezza defensiva) le imposte accertate e/o le sanzioni irrogate;
che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado voglia condannare la società privata C&C srl al ristoro integrale delle spese legali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. Con ricorso n. 225/2021 depositato il 26.04.2021, ha impugnato l'avviso di accertamento n° 01821702020 - TARI 2018, con cui veniva richiesto il pagamento della TARI 2018 per l'importo di euro 384,81, oltre interessi, sanzioni e spese. Eccepiva
l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e la carenza del potere di riscossione coattiva in capo al concessionario. La società Concessioni & Consulenze S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, essendo l'atto correttamente motivato anche in relazione al suo scopo.
Il Comune di Soverato non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
2. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, sez. 4, con sentenza n. 391/2023 depositata in data 13.02.2023, accoglieva il ricorso richiamando la sentenza n. 870/2022 della stessa Corte, relativa a identica questione tra le stesse parti, per diversa annualità.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello depositato in data 07.10.2023 la C&C Srl -
Concessioni E Consulenze, dando prova del proprio potere e insistendo nella fondatezza dell'avviso di accertamento annullato. Resistente_1Si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni , affermando l'erroneità delle deduzioni fornite dal Concessionario, l'illegittimità dei contratti di affidamento del servizio e, nel merito, l'illegittimità dell'atto impugnato, chiedendo la conferma della gravata sentenza n. 391/4/2023 della CGT di Catanzaro di I grado, anche con riguardo ai motivi già dedotti e rimasti in quella sede assorbiti.
4. All'udienza del 07.11.2025, sentire le Parti, la Corte riservava la decisione. All'udienza del
29.12.2025, la riserva veniva sciolta e la causa decisa nei sensi di cui in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che la società concessionaria della riscossione non avesse documentato il rapporto intercorrente con il Comune all'epoca dell'emissione dell'atto impugnato.
La C&C Srl - Concessioni e Consulenze ha depositato in questo grado di giudizio idonea documentazione con la quale ha comprovato il rapporto di concessione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione intercorrente al tempo dell'avviso di accertamento con il Comune di Soverato. Si tratta, in particolare, del contratto registrato al numero di rep.
18 del 27.11.2013, con il quale è stata affidata alla società, per la durata di anni cinque, la gestione in concessione del servizio idrico integrato, dell'accertamento delle evasioni/elusioni nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
Successivamente, ovvero il 10.5.2017, le parti hanno rinnovato la convenzione (rep. n. 4) per la stessa durata. Infine, in data 14.2.2019, l'Ente impositore e la C&C RL stipulavano un nuovo accordo – rep. n. 2 – che confermava in capo al concessionario l'affidamento delle attività di accertamento e riscossione delle imposte locali e delle entrate patrimoniali, con nuova scadenza fissata al 23.11.2023. La C&C RL era quindi titolata ad emettere l'atto impugnato.
Nel merito, l'atto è legittimo e il ricorso è, dunque, infondato.
La contribuente si duole di un presunto errore nell'individuazione dell'immobile soggetto a tassazione, richiamando, tra gli altri, l'articolo 1, comma 646, della Legge 147/2013 ai sensi del quale “…per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate…”.
Ebbene, nel caso di specie deve osservarsi che l'accertamento è stato effettuato dall'Ente impositore proprio perché la contribuente non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia previsto dal successivo art. 1, comma 648 della disposizione summenzionata, ai sensi del quale “…il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine del
30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo…”: si tratta, a ben vede, di una omessa dichiarazione ai fini TARI che costituisce la motivazione su cui si fonda l'avviso gravato.
Né può dubitarsi della correttezza dell'accertamento, effettuato tramite il servizio Geo Portale del Comune di Soverato, che ha permesso di censire la superficie dei cespiti facenti capo alla ricorrente per mezzo di planimetrie dei piani terzo e quarto dell'immobile sito al
Lungomare Europa.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Considerato che
la produzione documentale è avvenuta soltanto in questo grado, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate.