CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1394/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17688/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 642/24 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha opposto il provvedimento di irrogazione sanzioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 642/2024 contestando i poteri della Segreteria della CGT e l'irregolarità di suoi atti in relazione alla pretesa di ulteriore sanzione su pagamento di ulteriore C.U. (non C.U.T.) a seguito di ricorso in Cassazione
contro
Sentenza della CTR Lazio emessa all'esito dell'appello 19899/19. Il ricorso rappresentava che la Segreteria della CGT Lazio (che non può essere soggetto titolare del presunto credito di € 86,00) anziché limitarsi a chiedere il predetto importo di € 86,00 (ovviamente con notifica a Ricorrente_1 alla sua residenza, che a suo avviso invece è stata omessa) aveva irrogato l'ulteriore assurda sanzione di
€ 172,00 con il paradossale e incostituzionale effetto di un'ulteriore sanzione (di € 192,00) sulla sanzione derivante dalla decisione della Corte di Cassazione.
L'Ufficio ha replicato con due atti di controdeduzioni chiedendo la “chiamata in causa” della “CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione Quinta civile, in ordine alla richiesta di recupero del contributo unificato” chiedendo nelle conclusioni alla Corte di dichiarare “in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio” per cui per l'atto opposto da Ricorrente_1 vi è un “difetto di legittimazione” dedotto dalla stessa Segreteria della CGT Lazio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La sentenza di merito della CTR Lombardia dalla Parte ricorrente posta a fondamento della sua tesi invero
è stata cassata dalla Suprema Corte - Quinta sezione, con l'ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27296, che ha ribadito alcuni principi già consolidati in materia. In primis, ha statuito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non ha natura di sanzione ma di tributo giudiziario. Sul punto erano da poco, peraltro, nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, affermando il principio che la sua corresponsione postula il pagamento del contributo unificato, la prima volta, all'inizio del procedimento, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (Cass.
SS. UU. 20621/2023, vedi anche Cass. 9107/2024, Cass. 24069/2024; Cass. 24236/2024).
Oltre alle sezioni Unite nella sentenza n 20261/2023, va ulteriormente richiamata ordinanza della Cassazione
22 ottobre 2024, n. 27296 si è poi consolidato un orientamento già maggioritario, affermando che, se è pur vero che l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, si applica però al giudizio di legittimità in materia tributaria. E' si una misura eccezionale, la cui operatività va limitata al processo civile, ma proprio per questo è applicabile al giudizio di legittimità, in quanto si tratta di un ordinario processo civile e ciò vale anche in caso di impugnazione della pronuncia della Commissione Tributarie ora
Corte di Giustizia Tributarie. I giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto :«In materia di contributo unificato nel processo tributario, il raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per l'ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell' impugnazione principale o incidentale, si applica in via esclusiva ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, in forza del rinvio del successivo art. 261 (in tema di "Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione") alla disciplina prevista dal medesimo decreto per il processo civile, dovendo escludersene, invece,
l'estensione ai giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie regionali (ora, alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado) in assenza di un'esplicita previsione nella disciplina riservata al processo tributario dall'art. 13, comma 6-quater, del medesimo decreto». Corollario di tale principio è che nel caso di omesso versamento del doppio CU non sia possibile escludere l'applicabilità dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 71 Testo unico sull'imposta di registro, che è esattamente la sanzione irrogata nel provvedimento impugnato.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, rigetta il ricorso e segue la soccombenza delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17688/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 642/24 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha opposto il provvedimento di irrogazione sanzioni della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 642/2024 contestando i poteri della Segreteria della CGT e l'irregolarità di suoi atti in relazione alla pretesa di ulteriore sanzione su pagamento di ulteriore C.U. (non C.U.T.) a seguito di ricorso in Cassazione
contro
Sentenza della CTR Lazio emessa all'esito dell'appello 19899/19. Il ricorso rappresentava che la Segreteria della CGT Lazio (che non può essere soggetto titolare del presunto credito di € 86,00) anziché limitarsi a chiedere il predetto importo di € 86,00 (ovviamente con notifica a Ricorrente_1 alla sua residenza, che a suo avviso invece è stata omessa) aveva irrogato l'ulteriore assurda sanzione di
€ 172,00 con il paradossale e incostituzionale effetto di un'ulteriore sanzione (di € 192,00) sulla sanzione derivante dalla decisione della Corte di Cassazione.
L'Ufficio ha replicato con due atti di controdeduzioni chiedendo la “chiamata in causa” della “CORTE DI
CASSAZIONE, Sezione Quinta civile, in ordine alla richiesta di recupero del contributo unificato” chiedendo nelle conclusioni alla Corte di dichiarare “in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio” per cui per l'atto opposto da Ricorrente_1 vi è un “difetto di legittimazione” dedotto dalla stessa Segreteria della CGT Lazio.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è rigettato.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La sentenza di merito della CTR Lombardia dalla Parte ricorrente posta a fondamento della sua tesi invero
è stata cassata dalla Suprema Corte - Quinta sezione, con l'ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27296, che ha ribadito alcuni principi già consolidati in materia. In primis, ha statuito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non ha natura di sanzione ma di tributo giudiziario. Sul punto erano da poco, peraltro, nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, affermando il principio che la sua corresponsione postula il pagamento del contributo unificato, la prima volta, all'inizio del procedimento, così partecipando della sua stessa natura di fonte di finanziamento dell'attività giurisdizionale, assolvendo all'ulteriore funzione della fiscalità di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie (Cass.
SS. UU. 20621/2023, vedi anche Cass. 9107/2024, Cass. 24069/2024; Cass. 24236/2024).
Oltre alle sezioni Unite nella sentenza n 20261/2023, va ulteriormente richiamata ordinanza della Cassazione
22 ottobre 2024, n. 27296 si è poi consolidato un orientamento già maggioritario, affermando che, se è pur vero che l'obbligo di corresponsione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, non trova applicazione nei giudizi tributari, si applica però al giudizio di legittimità in materia tributaria. E' si una misura eccezionale, la cui operatività va limitata al processo civile, ma proprio per questo è applicabile al giudizio di legittimità, in quanto si tratta di un ordinario processo civile e ciò vale anche in caso di impugnazione della pronuncia della Commissione Tributarie ora
Corte di Giustizia Tributarie. I giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto :«In materia di contributo unificato nel processo tributario, il raddoppio disposto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per l'ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell' impugnazione principale o incidentale, si applica in via esclusiva ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, in forza del rinvio del successivo art. 261 (in tema di "Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione") alla disciplina prevista dal medesimo decreto per il processo civile, dovendo escludersene, invece,
l'estensione ai giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie regionali (ora, alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado) in assenza di un'esplicita previsione nella disciplina riservata al processo tributario dall'art. 13, comma 6-quater, del medesimo decreto». Corollario di tale principio è che nel caso di omesso versamento del doppio CU non sia possibile escludere l'applicabilità dell'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 71 Testo unico sull'imposta di registro, che è esattamente la sanzione irrogata nel provvedimento impugnato.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, rigetta il ricorso e segue la soccombenza delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la Parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.