Articolo 86 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 85Articolo 87
Versione
15 gennaio 1970
Art. 86.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970, della somma di complessive lire 88.238.700.000 autorizzata con l'articolo 84 della presente legge.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970