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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. v.g. 942/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAZZONE FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Modena in data 4/3/2014;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ognuno di essi potrà fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove meglio riterrà opportuno;
2) Le parti stabiliscono sin d'ora che eventuali cambi di residenza e/o di domicilio da parte di ciascun genitore dovranno essere reciprocamente comunicati e, in tal caso, dovranno essere rivisti e rideterminati gli accordi assunti in ordine agli aspetti economici, impegnandosi pertanto sin da ora a rendersi disponibili ad una rinegoziazione degli accordi laddove uno dei genitori decidesse di trasferirsi in diversa località;
3) Il marito, il IG. , alla data del presente ricorso, ha lasciato la casa coniugale sita Parte_2
in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207 e trasferito altrove la propria dimora e, più precisamente, in Modena (MO), Rua Pioppa, n. 14, previa consegna alla IG.ra Parte_1
delle relative chiavi del suddetto immobile ad eccezione di quelle del garage;
[...]
4) La IG.ra , stante l'avvenuto trasferimento del IG. dalla Parte_1 Parte_2 casa coniugale, consentirà al marito unicamente l'utilizzo del garage di pertinenza del suddetto immobile al fine di consentirgli di riporre i propri suppellettili e gli oggetti personali non disponendo il
IG. nella casa ove si è trasferito di un garage e/o di una soffitta di pertinenza;
Parte_2
5) In particolare, i coniugi rimarranno proprietari delle autovetture di cui sono intestatari: il sig.
della autovettura Kia Ceed targata FZ765GW e la IG.ra Parte_2 Parte_1
della autovettura Fiat Panda targata DE089KK; le parti dichiarano di assumersi tutti gli oneri e tutte le obbligazioni relative e/o connesse alla proprietà dei veicoli dei quali ciascuna di esse è intestataria;
il
IG. lascerà nella disponibilità della IG.ra unicamente Parte_2 Parte_1
l'utilizzo dell'autovettura Kia Ceed di Sua proprietà targata FZ765GW;
6) Tutti i beni e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati alla IG.ra Parte_1
, con facoltà per la stessa di disporne liberamente ed autonomamente;
[...]
7) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con e presso l'abitazione della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207, di proprietà nella misura pagina 2 di 6 del 100% della IG.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Parte_1
nell'interesse dei figli minori e la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per figli minorenni in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori, pertanto, avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separata sui figli minorenni per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I figli e , pertanto, vengono affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei minori, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale i minori sono collocati. Inoltre le parti si impegnano a non ostacolare nessuna relazione con le rispettive famiglie di origine;
8) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con congruo preavviso, Parte_2
avrà la facoltà di concordare con la IG.ra i periodi di visita e/o di Parte_1
frequentazione dei figli minori e e, comunque, pur sempre nel rispetto anche degli Per_1 Per_2
impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi;
in particolare:
- per tre week-end al mese, il IG. avrà la facoltà di tenere con sé i minori e Parte_2 Per_1
dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera con riaccompagno degli stessi presso la casa Per_2
della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207;
- nel corso della settimana nel cui week-end i minori staranno con la IG.ra , il Parte_1
IG. avrà la facoltà di tenere con sé i minori e per due giorni da Parte_2 Per_1 Per_2
pattuire, con pernottamento presso la sua abitazione, e più precisamente dall'uscita della scuola fino alla sera con riaccompagno presso la casa della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n.
207; in ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori Parte_2
un intero mese consecutivo o frazionato e dove sussistono le condizioni anche per un periodo più lungo, sempre previo accordo con la madre, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. In particolare, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e e, qualora entrambi i genitori decidano Per_1 Per_2 di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli nel corso dell'anno solare, dovranno darsene notizia pagina 3 di 6 reciprocamente, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
in ipotesi di coincidenza delle ferie estive tra i genitori e in difetto di accordo tra i due, il IG. Parte_2
deciderà negli anni pari di ciascuno anno solare e la IG.ra negli anni dispari Parte_1
di ciascun anno solare.
- in ordine alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il calendario scolastico e previo accordo con la madre, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con i figli e almeno metà Parte_2 Per_1 Per_2 delle suddette vacanze, previo accordo tra i genitori sulle date nel rispetto del principio dell'alternanza e restando comunque inteso che, in caso di impossibilità di uno dei due genitori di trascorrere con i figli e il periodo di tempo convenuto, i figli trascorreranno tale periodo con l'altro genitore;
Per_1 Per_2
9) Per contributo al mantenimento dei figli e , minorenni e non autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, il sig. corrisponderà alla IG.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di €800,00 (ottocentoeuro/00 ovvero Euro 400,00 per ciascuno dei due figli minori e ) mediante accredito bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
Per_1 Per_2
10) L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena;
11) Le parti concordano che le spese di natura straordinaria da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione dei figli e saranno assunte dagli stessi in ragione del 50% Per_1 Per_2
ciascuno. In particolare, devono ritenersi spese straordinarie le seguenti:
- le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica purché di costo unitario non superiore ad Euro 300,00; c) gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo non superiore ad Euro 150,00; d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 4 di 6 pernottamento che importino un costo superiore ad Euro 150,00; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
12) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta nel rispetto del termine di 10 (dieci) giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
13) Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione;
14) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse Parte_2
dei figli minori e fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non Per_1 Per_2
saranno economicamente indipendenti e/o autosufficienti;
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei due figli minori con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare tanto la figura paterna quanto quella materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
16) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro;
17) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nei propri passaporti;
18) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e, pertanto, si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora deve intendersi rinunciata e rimessa;
19) Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TAORMINA (ME) il 29/12/2008 fra nata ad [...] il Parte_1
22/11/1973 e nato nei PAESI BASSI il 18/02/1971 alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 193 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. v.g. 942/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MAZZONE FRANCESCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi, omologato dal Tribunale di Modena in data 4/3/2014;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ognuno di essi potrà fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio ove meglio riterrà opportuno;
2) Le parti stabiliscono sin d'ora che eventuali cambi di residenza e/o di domicilio da parte di ciascun genitore dovranno essere reciprocamente comunicati e, in tal caso, dovranno essere rivisti e rideterminati gli accordi assunti in ordine agli aspetti economici, impegnandosi pertanto sin da ora a rendersi disponibili ad una rinegoziazione degli accordi laddove uno dei genitori decidesse di trasferirsi in diversa località;
3) Il marito, il IG. , alla data del presente ricorso, ha lasciato la casa coniugale sita Parte_2
in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207 e trasferito altrove la propria dimora e, più precisamente, in Modena (MO), Rua Pioppa, n. 14, previa consegna alla IG.ra Parte_1
delle relative chiavi del suddetto immobile ad eccezione di quelle del garage;
[...]
4) La IG.ra , stante l'avvenuto trasferimento del IG. dalla Parte_1 Parte_2 casa coniugale, consentirà al marito unicamente l'utilizzo del garage di pertinenza del suddetto immobile al fine di consentirgli di riporre i propri suppellettili e gli oggetti personali non disponendo il
IG. nella casa ove si è trasferito di un garage e/o di una soffitta di pertinenza;
Parte_2
5) In particolare, i coniugi rimarranno proprietari delle autovetture di cui sono intestatari: il sig.
della autovettura Kia Ceed targata FZ765GW e la IG.ra Parte_2 Parte_1
della autovettura Fiat Panda targata DE089KK; le parti dichiarano di assumersi tutti gli oneri e tutte le obbligazioni relative e/o connesse alla proprietà dei veicoli dei quali ciascuna di esse è intestataria;
il
IG. lascerà nella disponibilità della IG.ra unicamente Parte_2 Parte_1
l'utilizzo dell'autovettura Kia Ceed di Sua proprietà targata FZ765GW;
6) Tutti i beni e gli arredi esistenti nella casa coniugale sono lasciati alla IG.ra Parte_1
, con facoltà per la stessa di disporne liberamente ed autonomamente;
[...]
7) I figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi con e presso l'abitazione della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207, di proprietà nella misura pagina 2 di 6 del 100% della IG.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti Parte_1
nell'interesse dei figli minori e la potestà genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per figli minorenni in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori, pertanto, avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separata sui figli minorenni per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I figli e , pertanto, vengono affidati Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, al fine di consentire loro di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita dei minori, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale i minori sono collocati. Inoltre le parti si impegnano a non ostacolare nessuna relazione con le rispettive famiglie di origine;
8) Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con congruo preavviso, Parte_2
avrà la facoltà di concordare con la IG.ra i periodi di visita e/o di Parte_1
frequentazione dei figli minori e e, comunque, pur sempre nel rispetto anche degli Per_1 Per_2
impegni di studio, sportivi e sociali dei minori, nonché nel rispetto delle volontà degli stessi;
in particolare:
- per tre week-end al mese, il IG. avrà la facoltà di tenere con sé i minori e Parte_2 Per_1
dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera con riaccompagno degli stessi presso la casa Per_2
della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n. 207;
- nel corso della settimana nel cui week-end i minori staranno con la IG.ra , il Parte_1
IG. avrà la facoltà di tenere con sé i minori e per due giorni da Parte_2 Per_1 Per_2
pattuire, con pernottamento presso la sua abitazione, e più precisamente dall'uscita della scuola fino alla sera con riaccompagno presso la casa della madre sita in Modena (MO), via Francesco Nicoli, n.
207; in ordine alle vacanze estive, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con i figli minori Parte_2
un intero mese consecutivo o frazionato e dove sussistono le condizioni anche per un periodo più lungo, sempre previo accordo con la madre, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. In particolare, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e e, qualora entrambi i genitori decidano Per_1 Per_2 di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli nel corso dell'anno solare, dovranno darsene notizia pagina 3 di 6 reciprocamente, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
in ipotesi di coincidenza delle ferie estive tra i genitori e in difetto di accordo tra i due, il IG. Parte_2
deciderà negli anni pari di ciascuno anno solare e la IG.ra negli anni dispari Parte_1
di ciascun anno solare.
- in ordine alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il calendario scolastico e previo accordo con la madre, il IG. avrà la facoltà di trascorrere con i figli e almeno metà Parte_2 Per_1 Per_2 delle suddette vacanze, previo accordo tra i genitori sulle date nel rispetto del principio dell'alternanza e restando comunque inteso che, in caso di impossibilità di uno dei due genitori di trascorrere con i figli e il periodo di tempo convenuto, i figli trascorreranno tale periodo con l'altro genitore;
Per_1 Per_2
9) Per contributo al mantenimento dei figli e , minorenni e non autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, il sig. corrisponderà alla IG.ra la Parte_2 Parte_1 somma mensile di €800,00 (ottocentoeuro/00 ovvero Euro 400,00 per ciascuno dei due figli minori e ) mediante accredito bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
Per_1 Per_2
10) L'assegno stesso sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena;
11) Le parti concordano che le spese di natura straordinaria da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione dei figli e saranno assunte dagli stessi in ragione del 50% Per_1 Per_2
ciascuno. In particolare, devono ritenersi spese straordinarie le seguenti:
- le spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- le spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica purché di costo unitario non superiore ad Euro 300,00; c) gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo non superiore ad Euro 150,00; d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pagina 4 di 6 pernottamento che importino un costo superiore ad Euro 150,00; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
12) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta nel rispetto del termine di 10 (dieci) giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
13) Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro la fine del mese successivo all'esibizione;
14) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse Parte_2
dei figli minori e fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non Per_1 Per_2
saranno economicamente indipendenti e/o autosufficienti;
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei due figli minori con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare tanto la figura paterna quanto quella materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
16) Ognuno dei coniugi assume formale impegno a non interferire nella vita privata dell'altro;
17) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nei propri passaporti;
18) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e, pertanto, si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione immediata e vincolante efficacia contrattuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora deve intendersi rinunciata e rimessa;
19) Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno integralmente compensate tra le parti.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TAORMINA (ME) il 29/12/2008 fra nata ad [...] il Parte_1
22/11/1973 e nato nei PAESI BASSI il 18/02/1971 alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di TAORMINA (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2008 Atto n. 193 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 11/06/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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