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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/09/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n. 710/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Anna Ida Di Vicino ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Parmenide 19, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], codice fiscale difeso e CP_1 C.F._2 rappresentato in giudizio dall'Avv. Donatella D'Amico ed elettivamente domiciliato in Napoli Via
F. Arnaldi 93, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza del
16.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori nato il [...] a [...], e , nato il [...] a [...], nati Persona_1 Persona_2 dalla relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza del 16.09.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza privilegiata presso quella della madre in
Cercola al Corso Ricciardi n°278, dove già risiedono. La SI avrà la facoltà, ove Parte_1 lo ritenga opportuno o qualora sopravvenute e motivate esigenze lavorative lo rendano necessario, di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In tal caso, la SI sarà tenuta a darne notizia al Signor con congruo preavviso;
Pt_1 CP_1
2) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro e nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente e regolarmente informati sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art.337 ter c.c.;
3) Il circa i tempi di permanenza dei minori con il signor il padre potrà vedere e CP_1 tenere con sé i figli, compatibilmente con i propri impegni di lavoro osservando il seguente calendario: tre volte alla settimana e precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 allorché li riaccompagnerà a casa della madre ed ancora a settimane alterne dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica con pernottamento presso il padre. Sono comunque fatti salvi diversi accordi dei genitori e tenuto conto del superiore interesse dei minori;
le festività natalizie
(periodo di Natale e capodanno) saranno trascorse dai minori equamente con ciascun genitore, e più precisamente, ad anni alterni, il 24, il 25 ed il 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre, l'1 ed il
6 gennaio con l'altro, e così via secondo la regola dell'alternanza, sempre fatto salvo diverso accordo dei genitori e tenuto conto degli interessi e dei desiderata dei minori;
durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì in
Albis con l'altro e così via, sempre secondo la regola dell'alternanza, salvo diverse intese tra le parti;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre trascorrerà con i figli 15 giorni consecutivi ovvero non consecutivi (da concordarsi liberamente secondo gli impegni personali delle parti) nel mese di luglio e/o di agosto. Le parti dovranno stabilire il periodo di propria spettanza entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. In difetto di accordo, il periodo delle CP_1 vacanze estive che il padre potrà trascorrere con i minori resterà fissato dall'1 al 15 agosto. Nel caso in cui le parti decidano, nei 15 giorni di propria spettanza, di recarsi con i minori in un luogo di villeggiatura, saranno tenuti a darne comunicazione all'altro ed a fornire l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno i figli;
minori trascorreranno inoltre il giorno del loro compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, e ove ciò non fosse possibile, ad anni alterni, con ciascuno di loro;
il padre trascorrerà altresì con i figli il giorno del proprio compleanno ed onomastico, comunicando di volta in volta alla sig.ra l'orario di prelievo e di rientro, impegnandosi a Pt_1 rispettarlo. I minori, infine, trascorreranno con il Signor la Festa del Papà e con la SI CP_1 Pt_1 la Festa della Mamma, anche nel caso in cui fosse giorno di visita dell'altro genitore. Le parti hanno, altresì, previsto la possibilità, di comune accordo e compatibilmente con le loro esigenze e quelle dei minori, di provvedere ad apportare modifiche in melius a fine di garantire una maggiore frequentazione tra i minori e il padre;
4) Il signor si è impegnato a corrispondere alla signora quale CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi automaticamente e annualmente in base agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, a decorrere dal deposito del ricorso. Tale importo verrà versato dal entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico ordinario sulla CP_1
PostePay intestata alla ovvero con la diversa modalità che sarà tra di loro concordata. Parte_1
Le parti hanno precisato che l'importo del suddetto assegno è stato determinato di comune accordo tenendo conto della frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, delle attuali limitate capacità reddituali e patrimoniali del Signor sul quale grava l'obbligo di mantenimento CP_1 per altro figlio avuto da pregressa relazione, nonché dell'attribuzione per l'intero alla SI
[...] dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico. Il Signor si è impegnato, altresì, Pt_1 CP_1
a contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal SSN e straordinarie sostenute dalla SI nell'interesse dei figli minori, purché debitamente documentate, per la Parte_1 cui individuazione le parti rinviano al protocollo civile in uso presso il Tribunale di Nola. In particolare, i ricorrenti si danno reciproco atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (a titolo esemplificativo, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie sempre di natura scolastica, nonché di natura sportiva e ricreativa. I ricorrenti hanno, altresì, previsto che il Signor rimarrà obbligato a corrispondere CP_1 alla SI i suindicati contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno Pt_1
a vivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti. 5) Le parti hanno concordato che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito per l'intero dalla SI in considerazione di tanto, il Signor ha prestato il Parte_1 CP_1 suo consenso affinché l'importo del suddetto assegno venga pagato dall'INPS al 100% solo alla
SI impegnandosi a rilasciare le necessarie sottoscrizioni e/o assensi formali, Parte_1 all'uopo richiesti dall'Istituto erogatore in base alla normativa vigente in materia;
6) le parti si sono, inoltre, impegnate reciprocamente a collaborare positivamente per la gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori, mantenendo un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, così da garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
7) le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, consentendone altresì la iscrizione dei figli minori, ed impegnandosi a rilasciare le necessarie sottoscrizioni ed assensi formali alle competenti Autorità amministrative.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi dei minori. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida i minori e ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre in Cercola al Corso Ricciardi n°278, dove già risiedono. Prende atto che le parti hanno concordato che la signora avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno o Parte_1 qualora sopravvenute e motivate esigenze lavorative lo rendano necessario, di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre;
in tal caso, la
SI sarà tenuta a darne notizia al Signor con congruo preavviso;
Pt_1 CP_1
b) entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro e nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente e regolarmente informati sulle questioni significative relative al figlio, secondo quanto previsto dall'art.337 ter c.c.;
c) disciplina i tempi di permanenza dei minori presso il padre in conformità alla parte motiva;
d) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi automaticamente e annualmente in base agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo, a decorrere dal deposito del ricorso. Tale importo verrà versato dal signor entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico ordinario sulla PostePay CP_1 intestata alla ovvero con la diversa modalità che sarà tra di loro concordata. Prende Parte_1 atto che le parti hanno precisato che l'importo del suddetto assegno è stato determinato di comune accordo tenendo conto della frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, delle attuali limitate capacità reddituali e patrimoniali del Signor sul quale grava l'obbligo di CP_1 mantenimento per altro figlio avuto da pregressa relazione, nonché dell'attribuzione per l'intero alla
SI dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico;
Parte_1
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire nella misura del 50%, alle spese mediche, CP_1 non coperte dal SSN e straordinarie sostenute dalla SI nell'interesse dei figli Parte_1 minori, purché debitamente documentate, per la cui individuazione le parti rinviano al protocollo civile in uso presso il Tribunale di Nola. Prende atto che le parti hanno concordato che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (a titolo esemplificativo, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni); preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie sempre di natura scolastica, nonché di natura sportiva e ricreativa. Da atto, inoltre, che le parti hanno concordato che il Signor rimarrà obbligato a corrispondere alla SI i suindicati contributi nell'interesse dei CP_1 Pt_1 figli fintanto che gli stessi continueranno a vivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
f) da atto che le parti hanno concordato che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico venga percepito per l'intero dalla SI in considerazione di tanto, il Signor ha Parte_1 CP_1 prestato il suo consenso affinché l'importo del suddetto assegno venga pagato dall'INPS al 100% solo alla SI impegnandosi a rilasciare le necessarie sottoscrizioni e/o assensi Parte_1 formali, all'uopo richiesti dall'Istituto erogatore in base alla normativa vigente in materia;
g) prende atto che le parti si sono impegnate reciprocamente a collaborare positivamente per la gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori, mantenendo un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, così da garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori;
h) da atto che le parti hanno prestato il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità valide anche per l'espatrio, consentendone altresì la iscrizione dei figli minori, ed impegnandosi a rilasciare le necessarie sottoscrizioni ed assensi formali alle competenti Autorità amministrative;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)