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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8011/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Chiaramonte, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Bianca Maria Savona, rappresentante e difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale di udienza del 9 gennaio 2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/6/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Palermo il 17/9/2021 e che già durante la convivenza prematrimoniale era nata la figlia minore il 6/5/2016, e di essere in attesa Persona_1
della seconda figlia, prevista per il mese di agosto 2024, deduceva che l'unione coniugale si
1 era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento della prole e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, ma contestando il ricorso quanto al resto.
All'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e rappresentavano di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio.
La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione all'udienza del 9/1/2025, di seguito integralmente riportate:
1. affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. regime di visita paterno secondo quanto indicato nella memoria depositata dalla ricorrente il 20/12/2024;
3. obbligo a carico di di corrispondere la somma di € 300,00 mensili in CP_1
favore di , quale contributo al mantenimento delle figlie, e di contribuire Parte_1
alle relative spese straordinarie nella misura del 50% con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto a
Palermo il 17/9/2021 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 142, parte I, anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori
2 incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8011/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Antonino Chiaramonte, rappresentante e difensore ricorrente
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Bianca Maria Savona, rappresentante e difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione personale.
Conclusioni delle parti: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale di udienza del 9 gennaio 2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/6/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio civile con il resistente a Palermo il 17/9/2021 e che già durante la convivenza prematrimoniale era nata la figlia minore il 6/5/2016, e di essere in attesa Persona_1
della seconda figlia, prevista per il mese di agosto 2024, deduceva che l'unione coniugale si
1 era irrimediabilmente compromessa e chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi, la regolamentazione dell'affidamento della prole e la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il resistente aderendo alla domanda di separazione, ma contestando il ricorso quanto al resto.
All'udienza di comparizione del 9 gennaio 2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e rappresentavano di avere raggiunto un accordo per la definizione del giudizio.
La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Ciò posto – stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione – osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione all'udienza del 9/1/2025, di seguito integralmente riportate:
1. affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. regime di visita paterno secondo quanto indicato nella memoria depositata dalla ricorrente il 20/12/2024;
3. obbligo a carico di di corrispondere la somma di € 300,00 mensili in CP_1
favore di , quale contributo al mantenimento delle figlie, e di contribuire Parte_1
alle relative spese straordinarie nella misura del 50% con rinvio al Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio civile contratto a
Palermo il 17/9/2021 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], iscritto negli atti dello Stato civile del predetto
[...]
Comune al n. 142, parte I, anno 2021, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori
2 incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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