Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Rosa Grippo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale RG PU N. 1543/2024 promosso su istanza depositata in via telematica in data 5.12.2024 da:
C.F. , con sede legale in Vimercate (MB), Via Torri Controparte_1 P.IVA_1
Bianche, n. 9, in persona del procuratore , nato a [...] il [...], Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Campilongo, (c.f. , PEC C.F._1
fax 06.39751581), e con questi elettivamente domiciliata a Milano, Email_1
in Viale Vittorio Veneto, 28 - 20124, presso lo studio professionale dell'Avv. Edoardo Crenna, giusta procura alle liti allegata al ricorso;
Ricorrente nei confronti di
(c.f. e P. IVA Controparte_3
), con sede legale a MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 8 cap 20123; P.IVA_2
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*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
PREMESSO CHE fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso, della delega al giudice relatore e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta a mezzo PEC a cura della cancelleria in data 11 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 40 co. 6 CCII, nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41 co. 2 CCII, essendo stata fissata e tenuta l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato in data 14 gennaio 2025; la parte ricorrente a mezzo del proprio difensore ha insistito a verbale di udienza innanzi al giudice relatore per l'apertura della liquidazione giudiziale, riportandosi al ricorso ed alle sue conclusioni;
OSSERVA
La competenza territoriale.
Sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza territoriale di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in , in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato CP_1
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale a
MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 8 cap 20123 e non ricorrono elementi per individuare una sede diversa.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente ivi descritta:
“…COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI, DI ELETTRONICA DI CONSUMO
AUDIO E VIDEO: ...…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII.
L'onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice, la quale ha scelto di non far pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione dell'udienza, e di non dimostrare il possesso congiunto delle soglie dimensionali predette (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019,
Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - , Sentenza n. 24548 del 01/12/2016); trova
2 applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n. 13643;
Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).
Non è stato approvato né formalmente depositato al registro delle imprese il bilancio al 31.12.2023 ed al 31.12.2022: peraltro, dall'ultimo bilancio formalmente depositato e relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad € 300.000 e pari ad €
15.991.576,00.
La legittimazione attiva di parte ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c. CCII.
Sussiste la legittimazione attiva della parte ricorrente per un credito portato da atto di precetto notificato a mezzo PEC con ricevuta di consegna in data 30.10.2024 per un importo complessivo di
€ 430.392,24 oltre interessi e spese.
Sussistono inoltre debiti erariali e previdenziali scaduti, non pagati e non rateizzati, non oggetto di definizione agevolata, come da estratto aggiornato del concessionario di riscossione, pari ad €
9.656.205,34 a partire da dicembre 2022.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente superiore a € 30.000,00.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente
e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del
03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”); l'insolvenza consiste
3 nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.;
La debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dall'ingente credito e insoluto verso parte ricorrente, portato da decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma non opposto ed esecutivo ex art. 647 c.p.c., fatto indicativo pertanto dell'incapacità di pagare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni commerciali;
b) dall'esistenza di ingentissimi debiti tributari e previdenziali per circa € 9,6 milioni di risalente formazione (a partire da dicembre 2022);
c) dall'omessa approvazione e deposito formale al R.I. del bilancio di esercizio al 31.12.2022 ed al 31.12.2023, in violazione dell'art. 2478 bis c.c.;
d) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato da parte ricorrente presso la sede legale formale, risultando l'attività commerciale in concreto cessata o trasferita di fatto, laddove l'Ufficiale Giudiziario, in data 20 novembre 2024, dichiarava a verbale: “ho avuto la presenza della custode dello stabile. la quale mi dichiara che la società esecutata si è TRASFERITA E' verbale negativo.” Pt_1
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(c.f. e P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_2
4 con sede legale a MILANO (MI) VIA VINCENZO MONTI 8 cap 20123, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. FRANCESCO PIPICELLI;
3) NOMINA Curatore il Dott. soggetto che ha i requisiti di cui agli articoli Persona_1
356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 13 maggio 2025 ore 11.00 sull'applicativo autorizzato Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?con
[...]
CodiceFiscale_2
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
5 d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore, al creditore richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale ed al
Pubblico Ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 16 gennaio
2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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