Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02614/2026REG.PROV.COLL.
N. 04312/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4312 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Michela Mainenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere ON AN e udito per l’appellante l’avvocato Franco Viola in sostituzione dell’avvocato Maria Michela Mainenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. per la Campania il signor -OMISSIS- ha impugnato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG 2020 0493523 del 18 dicembre 2020 con cui il Direttore della Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli atti ad esso presupposti. Ciò in quanto nel periodo settembre-ottobre 2010, quando era Comandante della stazione carabinieri di -OMISSIS- con il grado di luogotenente, avrebbe riferito ad un ufficiale dell’Arma, estraneo all’indagine, informazioni sulle indagini svolte e sulle piste investigative seguite in relazione all’omicidio del Sindaco della città.
1.1. La vicenda era stata oggetto di un procedimento penale che ha riguardato sia l’appellante che un altro militare, per i reati di cui agli artt. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio) e 329 c.p. (Obbligo del segreto) conclusosi con decreto di archiviazione del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno del 5 ottobre 2019 - acquisito in copia conforme il 22 aprile 2020- in adesione alla richiesta del Procuratore della Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Salerno del 20 settembre 2019.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. -OMISSIS- ha rigettato il ricorso ritenendo che:
- erano stati rispettati i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare (motivo uno e due);
- la definizione del procedimento penale con decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione imponeva « giocoforza » all’autorità disciplinare un autonomo accertamento ricostruttivo del fatto nella sua materialità (motivo n. 3);
- l’Amministrazione non si sarebbe affatto limitata a recepire acriticamente quanto accertato in sede penale, essendo peraltro mancato nel caso di specie un vero e proprio sbocco processuale, giusta la conclusione del procedimento con l’archiviazione, non sussistendo neppure l’invocata violazione dell’art. 270 c.p.p., che vieta di utilizzare in altro procedimento le risultanze delle intercettazioni (motivi quarto e quinto).
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il militare articolando due motivi di censura (sviluppati da pag. 8 a pag. 15).
3.1. Con un primo motivo di gravame ha dedotto error in iudicando per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e travisamento dei fatti di causa. Il T.a.r. per la Campania avrebbe indebitamente avallato le scelte dell’Amministrazione effettuate senza aver svolto alcuna indagine autonoma, ovvero recependo gli esiti di quella penale. La declaratoria di prescrizione intervenuta in limine litis , cui l’appellante non ha inteso rinunciare, ove non intesa come assolutoria e quindi impeditiva di ulteriori accertamenti di responsabilità, si risolverebbe in una menomazione del diritto di difesa, che la parte non ha avuto la possibilità di esercitare nel corso di un giudizio sostanzialmente mancato. I fatti sono stati attinti indebitamente dall’esito delle intercettazioni telefoniche, in dispregio delle previsioni ostative di cui al combinato disposto degli artt. 270 e 380 c.p.p., che ne vietano l’utilizzo in distinti procedimenti, salvo i casi di accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, tra i quali non rientrano quelli di cui agli artt. 326 e 329 c.p.
3.2. Con il secondo motivo di appello lamenta error in iudicando in relazione alla corretta lettura da dare all’art. 653 c.p.p. Al riguardo, mancherebbe nella sentenza impugnata la motivazione del rigetto dei motivi quarto e quinto motivo, riferiti a tali aspetti (paragrafo 3.4). In caso di intervenuta archiviazione del procedimento penale, infatti, non sarebbe possibile attribuire rilievo ai fatti accertati, a maggior ragione ove di assoluta lievità e marginalità, come ammesso anche dalla Procura di Salerno nella richiesta di archiviazione. Infine, l’assimilabilità dell’archiviazione a una sentenza irrevocabile di assoluzione ai fini dell’applicabilità del regime giuridico di cui all’art. 653 c.p.p., sarebbe dimostrata per tabulas dall’intervenuta archiviazione per tale ragione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del commilitone coinvolto nella medesima vicenda (v. provvedimento del 9 dicembre 2020, contestualmente versato in atti).
4. Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di stile per resistere all’appello, chiedendone il rigetto.
5. Alla pubblica udienza del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. Il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.
7. Le censure dell’appellante possono essere esaminate congiuntamente in quanto ruotano intorno ad un unico concetto di fondo: la necessità di autonoma valutazione dei fatti oggetto di procedimento penale, in particolare laddove lo stesso si sia concluso con un’archiviazione per prescrizione, da assimilare, quanto ad effetti preclusivi di ulteriori verifiche, a sentenza irrevocabile di assoluzione. Ciò in ragione del regime di efficacia extrapenale del giudicato declinato all’art. 653 c.p.p. e dell’autonoma valutabilità di alcune tipologie di prove, segnatamente gli esiti delle intercettazioni telefoniche, per le quali vige un regime di utilizzabilità particolarmente restrittivo.
8. Al fine di meglio comprendere il perimetro della controversia, che lambisce un episodio di cronaca cui è stata data ampia risonanza mediatica (l’omicidio del sindaco di -OMISSIS-, meglio conosciuto come “il sindaco pescatore”), occorre svolgere qualche sintetico richiamo alla disciplina contenuta nell’art, 653 c.p.p., invocato dall’appellante nel secondo motivo di appello. La norma, sotto la rubrica « Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare », la sancisce in caso di assoluzione in ordine all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale o l’imputato non lo ha commesso (comma 1); in caso di condanna, specularmente, con riferimento all’accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
8.1. Per costante giurisprudenza, tolti tali riferimenti oggettivi, il giudizio disciplinare non è vincolato dalle valutazioni extrapenali effettuate in sede penale, giacché esso è autonomo e opera su un piano diverso. Lo stesso fatto imputabile all’inquisito, dunque, può essere giudicato lecito dal punto di vista penale ed illecito sotto l’aspetto disciplinare ( ex plurimis : Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2026, n. 1523). Da qui la possibilità che anche una sentenza assolutoria sfoci in un addebito disciplinare, pur partendo dal medesimo e indiscutibile fatto storico accertato in sede giudiziaria.
8.2. La giurisprudenza ha ribadito che per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 653 c.p.p. occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. La predetta norma, dunque, è ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell’illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati (Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2509). L’efficacia vincolante del giudicato penale, pertanto, è configurabile solo allorché la sussistenza dei reati contestati sia stata esclusa ai sensi dell’art. 530, comma 1, c.p.p., vale a dire quando all’esito del dibattimento è stata raggiunta la prova positiva dell’insussistenza dei fatti o della loro non attribuibilità all’imputato. Per contro, lo stesso effetto non esplica la sentenza assolutoria per insufficienza di prove ai sensi del comma 2 di quest’ultima disposizione del codice di procedura penale (Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2015, n.3666).
9. Con riferimento al procedimento penale conclusosi con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha ipotizzato l’assimilazione alla sentenza penale di patteggiamento, con conseguente estensione dei principi a suo tempo espressi dalla Corte Costituzionale, nella sentenza del 28 maggio 1999, n. 197. Quest’ultima, dopo avere ribadito la perentorietà del termine di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, ha, tuttavia, escluso che la norma trovi applicazione quando il procedimento disciplinare sia instaurato a seguito di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), non potendosi precludere, in tal caso, per le particolari modalità del procedimento penale sfociato nella stessa, la necessità di autonomi accertamenti in sede disciplinare (Cons. Stato, Ad. plen., 27 giugno 2006, n. 10).
9.1. Di fatto, trattandosi di decisioni che non attingono, o non dovrebbero attingere al merito della vicenda, non è possibile trarne un’efficacia di giudicato extrapenale circa la mancata commissione o l’insussistenza del fatto assimilabile a quella che l’art. 653 c.p.p. riconosce alla pronuncia assolutoria. Né men che meno è possibile, come preteso dall’appellante, leggere quest’ultima in senso preclusivo di una diversa valutazione del fatto storico. L’equivoco di fondo, cioè, nel quale egli cade, incorrendo anche in intrinseca contraddittorietà fra le argomentazioni addotte, risiede proprio in questo: da un lato, rivendica l’autonomia di giudizio che a suo dire non vi sarebbe stata; dall’altro, vorrebbe far discendere dalla prescrizione/assoluzione (giusta la pretesa sovrapponibilità contenutistica) un divieto assoluto di valutazione, come se dalla irrilevanza penale -che peraltro non consegue alla prescrizione – dovesse discendere anche e necessariamente quella disciplinare. Da qui l’enfatizzazione, ultronea, oltre che superflua, ai passaggi della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ove si sottolinea la sostanziale inutilità della condotta, prima ancora che la sua inconsistenza sul piano penale.
10. Laddove l’archiviazione avviene per così dire in limine litis , in quanto il G.I.P. si limita a disporre la chiusura delle indagini preliminari conformemente alla richiesta del pubblico ministero, si è addirittura di fronte ad una sorta di contrarius actus rispetto a quello – l’iscrizione nel registro delle notizie di reato – che determina l’apertura delle indagini preliminari. Se “neutro” è il provvedimento iniziale, pertanto, altrettanto “neutro” non può che essere il provvedimento conclusivo.
10.1. Ciò non significa affatto, tuttavia, che le prove ivi eventualmente acquisite non possano essere valutate in termini di consistenza del (diverso) illecito disciplinare.
11. Vero è che laddove l’archiviazione consegue solo all’avvenuta decorrenza del termine di prescrizione, nessuna indicazione aggiuntiva afferente la colpevolezza dovrebbe trovare spazio nella motivazione del provvedimento. A tale proposito, infatti, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 411, comma 1- bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, ha fornito in chiave ricognitiva la corretta lettura da dare alla scelta in tal senso operata dal legislatore. La sostenibilità costituzionale della conclusione che nega, in linea di principio, l’esistenza di un diritto costituzionale a rinunciare alla prescrizione in capo alla persona “soltanto” sottoposta alle indagini (mentre invece lo si riconosce laddove questa si trovi in fase processuale) riposa cioè sull’assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di archiviazione, deve essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l’interessato (Corte cost., n. 41 del 2024). Proprio per garantire che ciò avvenga, evitando anche situazioni di discredito sociale correlate alla ipotetica divulgazione del contenuto delle decisioni preliminari, richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla colpevolezza dell’interessato, vanno considerati in contrasto con la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. , nonché con il diritto di difesa, inteso anche quale diritto di “difendersi provando”. È innegabile, infatti, che tale diritto viene meno alla radice laddove non è assicurata all’indagato – che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell’indagine – alcuna effettiva possibilità di contraddire le conclusioni del pubblico ministero o del G.I.P., eventualmente provando il contrario rispetto a quanto da essi indebitamente affermato in ridetto contesto.
11.1. D’altro canto, come pure ricordato dal Giudice delle leggi, provvedimenti siffatti risulterebbero indebiti anche alla luce del fatto che, una volta riscontrato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, i poteri di indagine e di valutazione del pubblico ministero sui fatti oggetto della notitia criminis vengono meno. Non opera infatti nella fase delle indagini preliminari né per il pubblico ministero, né per il G.I.P., l’obbligo di apprezzare – con priorità logica rispetto alla verifica delle cause estintive del reato – l’evidenza dell’innocenza della persona sottoposta alle indagini, come accade invece nell’ambito del giudizio, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
12. Un « elementare principio di civiltà giuridica » (così testualmente v. ancora Corte cost., n. 41 del 2024) impone comunque che tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero in un’indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano sempre essere oggetto di attenta rivalutazione nell’ambito di eventuali diversi procedimenti (civili, penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in seguito utilizzati. In particolare, è necessario assicurare in merito all’interessato le più ampie possibilità di contraddittorio, secondo le regole procedimentali o processuali vigenti nel settore ordinamentale coinvolto. Durante le indagini preliminari, infatti, la persona sottoposta alle indagini ha possibilità assai limitate di esercitare un reale contraddittorio rispetto all’attività di ricerca della prova del pubblico ministero e ai suoi risultati (riassunti o meno che siano in un provvedimento di archiviazione), « i quali dunque non potranno sic et simpliciter essere utilizzati in diversi procedimenti senza che l’interessato possa efficacemente contestarli, anche mediante la presentazione di prove contrarie ». Se è innegabile, dunque, che il bagaglio probatorio raccolto non debba andare disperso, in ossequio al principio dell’economia delle risorse processuali, lo è in egual misura che esso deve essere rivalutato, consentendo all’interessato di difendersi, laddove tale evenienza gli è stata preclusa in sede penale.
13. Quanto sopra non può non valere anche per i contenuti delle intercettazioni telefoniche, in relazione alle quali l’art. 270 c.p.p., invocato da parte appellante, nega l’esportabilità in procedimenti diversi, salvo si tratti di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. I divieti di utilizzazione previsti dall’art. 270 -peraltro, come visto, tutt’altro che assoluti stante che l’utilizzo in procedimenti diversi è consentito per tutti i delitti per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato- sono posti in verità a tutela della condizione del cittadino imputato, e quindi del suo diritto di difesa nel processo penale e della presunzione costituzionale di innocenza, che non trovano corrispondente presenza e valenza nell’ambito del procedimento disciplinare (Cass., ss.uu., 6 luglio 2021, n. 19030; Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2023, n. 6411; sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 258). L’unico presupposto per l’utilizzo esterno delle intercettazioni è la legittimità delle stesse nell’ambito del procedimento in cui sono state disposte (stante che altrimenti ne risulterebbe vulnerato il sovraordinato canone del divieto di apprezzamento del principio dei c.d. “fruits of the poisonous tree”) . Legittimità incontroversa nel caso di specie.
13.1. Nel caso di utilizzo delle prove penali in altro giudizio non può neppure discorrersi di lesione del diritto di difesa della parte nei cui confronti le stesse vengono fatte valere, potendo quest’ultima, nel giudizio in cui vengono utilizzate, contestarne il contenuto, nonché dedurre e produrre mezzi di prova in senso contrario, ivi esse assumendo il valore di elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini del proprio convincimento sui fatti di causa, sulla base delle regole che disciplinano le prove per presunzioni (cfr. Cass. Civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1948). Peraltro, la valutabilità degli atti delle indagini preliminari e delle intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, è ammessa proprio in quanto la parte può sempre contestare nel corso della lite (civile o amministrativa, ma anche in ambito disciplinare) i fatti acquisiti nel procedimento penale (cfr. Cass. sez. III, n. 12901/2024 e n. 30992/2023). Mutatis mutandis , ciò non può che valere anche in ambito disciplinare (con riferimento alla utilizzabilità nei procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, v. Cass., ss.uu., 15 gennaio 2019, n. 741).
15. Chiarito quanto sopra, occorre ora calare il paradigma astratto delineato nell’analisi del caso concreto.
15.1. La contestazione di addebito si è basata, del tutto legittimamente, sui fatti oggetto del procedimento penale conclusosi con l’archiviazione, sinteticamente evocati affinché il militare fosse in condizione di difendersi. La richiesta di archiviazione “vestita”, per così dire, sottesa alla vicenda, datata 20 settembre 2019, contiene in premessa la narrazione dell’antefatto che ha portato all’intercettazione dell’utenza telefonica (anche) dell’appellante, riportando poi lo stralcio della trascrizione di talune conversazioni intercorse tra l’appellante e un alto ufficiale dell’Arma in pensione, quindi evidentemente estraneo alle indagini, affidate peraltro, giusta la gravità dei fatti, al ROS dei carabinieri di Salerno. La motivazione, riassunta nel paragrafo “Conclusioni”, reca l’affermazione della sostanziale insufficienza di elementi atti a configurare il reato ascrittogli (« la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 326 c.p. è resa dubbia dalla mancanza di uno specifico atto d’indagine e/o di una ben determinata circostanza derivante dalle indagini oggetto della rivelazione »). Solo quale ulteriore considerazione, aggiuntiva e non rafforzativa, come si evince dall’incipit del periodo finale posto a chiusura della richiesta (« Ciò posto »), il pubblico ministero evidenzia che « indipendentemente dalla configurabilità astratta del reato ipotizzato […] tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti […] l’epoca degli stessi impone una declaratoria di prescrizione ». Essa poi si conclude con il richiamo agli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p., ovvero le norme afferenti la mancanza di elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, « e comunque visto l’art. 411 c.p.p. ». Di fatto, quindi, può sostenersi da un punto di vista contenutistico un rilievo assolutorio dell’archiviazione, sia pure per insufficienza di prove: errata si palesa tuttavia la conseguenza che se ne vorrebbe trarre facendo leva sul dettato dell’art. 653 c.p.p. Nella specie, non è affatto messa in discussione l’insussistenza del fatto reato, peraltro non in ragione del disvalore minimo della condotta, bensì proprio per l’assenza degli elementi costitutivi dello stesso, giusta la sostanziale inoffensività della delazione su attività investigative svolte da altri. Semplicemente, si è autonomamente valutato tale condotta ritenendola -e a buon diritto vista la delicatezza della situazione, che imponeva il massimo riserbo e per contro la leggerezza dell’eloquio rilevante sul piano disciplinare. Circostanza del resto preconizzata nella richiesta del pubblico ministero laddove declina l’insussistenza del reato («[…] al di là degli aspetti di responsabilità insiti nell’obiettiva violazione dei doveri di continenza e riserbo strettamente connessi alla funzione esercitata […]». Sulla stessa linea, del resto, si era collocato anche il Procuratore della Repubblica in sede di attivazione del procedimento disciplinare ex art. 17 disp.att. c.p.p.
16. Nel caso di specie, dunque, quanto emerso in sede penale, ovvero l’avvenuta rivelazione di quanto (fortunatamente poco) a conoscenza dell’appellante in quanto comandante della stazione carabinieri del posto cui necessariamente dovevano “appoggiarsi” i ROS titolari dell’indagine, è perfino intrinseco nell’esistenza stessa delle conversazioni telefoniche trascritte. L’Amministrazione si è attenuta ai seguenti criteri e modalità procedurali, che ne dimostrano per tabulas l’autonomia di giudizio rispetto a fatti conclamati nella loro storicità:
- gli addebiti di responsabilità sono stati esplicitamente e accuratamente descritti e hanno costituito oggetto di attenta istruttoria in sede amministrativa (inchiesta formale, decretazione ministeriale);
-l’attività di accertamento disciplinare è stata svolta, sotto il profilo formale e sostanziale, nello scrupoloso rispetto delle garanzie di difesa;
- l’Amministrazione ha effettuato un esame analitico delle argomentazioni difensive fornite dall’inquisito le quali, tuttavia, sono state ritenute non condivisibili e ininfluenti ai fini della determinazione del quantum della sanzione;
- l’iter logico seguito per l’emanazione del provvedimento finale è strettamente aderente e coerente con puntuali riscontri rilevati sotto il profilo disciplinare;
- a seguito di regolare contraddittorio, l’incolpato ha avuto ampio modo di esporre le proprie difese ed eccezioni.
16.1. In maggior dettaglio, la memoria difensiva prodotta dal militare nell’ambito del procedimento disciplinare, in parte anticipando gli argomenti in diritto riproposti in sede di contenzioso, insiste sul mancato rispetto dei termini dell’azione disciplinare (tematica sconfessata dal primo giudice e non riproposta in appello), nonché sul regime della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche al di fuori del procedimento per il quale sono state assunte. Non sconfessa – né potrebbe essere altrimenti - l’esistenza delle conversazioni, né l’oggetto, ovvero questioni afferenti l’indagine sull’omicidio, bensì cerca di dequotarne la portata a fatto notorio, pretermettendo che il proprio ruolo avrebbe imposto a fronte di un fatto di cronaca di tale gravità un’attenzione massima finanche nei commenti, a maggior ragione ove riferiti alle investigazioni in corso.
17. In sintesi, l’affermazione in forza della quale il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale non implica affatto che nel primo non si debba tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, bensì, semplicemente, che l’amministrazione procedente se ne appropri in sede di giudizio di disvalore, che deve evidentemente svolgersi su un piano totalmente diverso.
Il che è quanto accaduto anche nel caso di specie, come ampiamente chiarito, partendo dall’analisi dalle conversazioni telefoniche intercorse con un soggetto estraneo alle indagini, seppure già appartenuto all’Arma dei carabinieri, che sono state valutate ex se e per contenuto pregiudizievoli degli obblighi deontologici che fanno capo ad un appartenente all’Arma dei carabineiri, per giunta con un ruolo di responsabilità della stazione di riferimento. Analoga autonoma valutazione, del resto, sta alla base della sentenza della commissione disciplinare presso la Corte d’appello di Salerno del 28 luglio 2020, pronunciatasi all’esito del (distinto) procedimento disciplinare instaurato per i medesimi fatti valutati dall’angolazione del venir meno del rapporto fiduciario che deve connotare il rapporto tra pubblico ministero e soggetto dotato di qualifiche di polizia giudiziaria, in ragione della dipendenza funzionale di quest’ultimo dal primo ai sensi delle disposizioni di attuazione del c.p.p.
18. Infine, nessun rilievo può assumere il diverso esito che parrebbe aver avuto il procedimento disciplinare nei confronti dell’altro militare coinvolto nella medesima vicenda: in disparte i profili di inammissibilità del motivo, neppure chiaramente esplicitato, siccome non contenuto nel ricorso di primo grado, e della documentazione a corredo, versata in atti del solo giudizio di appello senza addurre alcuna spiegazione in ordine alla sua pregressa indisponibilità, né è possibile valutare le ragioni per cui si sarebbe addivenuti alla (apparentemente diversa, siccome diversi erano in verità i ruoli degli interessati e i comportamenti accertati) conclusione, né se può eventualmente sindacare in questa sede la legittimità, tale comunque da non riverberarsi sulla decisione del caso di specie.
19. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
20. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI IN, Presidente
ON AN, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | BI IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.