Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2614
CS
Rigetto
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e travisamento dei fatti di causa

    Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale. L’archiviazione penale per prescrizione non preclude un autonomo accertamento dei fatti in sede disciplinare. Le intercettazioni, sebbene soggette a restrizioni di utilizzabilità, sono ammesse in sede disciplinare purché legittimamente acquisite nel procedimento penale e se la parte ha la possibilità di contestarle. L’Amministrazione ha svolto un’istruttoria autonoma e ha rispettato le garanzie difensive.

  • Rigettato
    Error in iudicando in relazione alla corretta lettura da dare all’art. 653 c.p.p.

    L’archiviazione per prescrizione non ha efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare, poiché non attinge al merito della vicenda. Il giudizio disciplinare è autonomo e opera su un piano diverso, potendo il medesimo fatto essere giudicato lecito penalmente e illecito disciplinarmente. L’Amministrazione ha autonomamente valutato la condotta del militare, ritenendola lesiva dei doveri deontologici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 2614
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2614
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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