Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05402/2025REG.PROV.COLL.
N. 01708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2025, proposto dalla signora ME NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Tobia Renato Binetti e Vincenzo Floro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Chiarello, in Roma, Viale delle Milizie n. 38 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Campanile ed Edvige Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2024, n. 7960, resa tra le parti, notificata il 3 ottobre 2024, e concernente il risarcimento dei danni conseguenti all’impossibilità di partecipare alla procedura selettiva per ventotto posti di ausiliario specializzato.
Visto il ricorso per l’ottemperanza e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 112, comma 2, e 114, comma 1, lett. a ), c.p.a.;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora ME NO chiede l’ottemperanza della sentenza 3 ottobre 2024, n. 7960, resa tra le parti, notificata il 3 ottobre 2024 e passata in giudicato il 3 dicembre 2024, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha riformato la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia-Bari, Sez. I, 27 maggio 2020, n. 773, accogliendo in parte l’appello e così disponendo:
“ Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, così provvede:- accoglie l’azione risarcitoria proposta dall’appellante, e condanna per l’effetto l’ASL Bari al risarcimento del danno ingiusto subito dall’appellante nella vicenda a processo, quantificato nei termini di cui in motivazione; - dichiara il proprio difetto di giurisdizione sull’ulteriore domanda proposta dall’appellante, per essere la relativa controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Condanna la ASL Bari al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano in € 2.000 per il primo grado di giudizio, e in € 4.000 per il presente giudizio di appello, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte appellante, avv.ti Tobia Renato Binetti e Vincenzo Floro. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ”.
Deduce la ricorrente cha la decisione ci cui chiede in questa sede l’ottemperanza ha stabilito che “ la ASL Bari va condannata a corrispondere all’odierna appellante – per la causale a processo – un importo pari al 50% della retribuzione mensile (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) spettante all’odierna appellante dalla data di immissione in servizio (la quale, in difetto di ulteriori elementi, può ritenersi quella del 3.7.2008, vale a dire quella della prima diffida al DG ASL Bari), e sino al 23.10.2010 ”, precisando che “ tale importo, già rivalutato sino al 23.3.2010, dovrà essere maggiorato di rivalutazione successiva a tale data, nonché da interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal 24.3.2010 al soddisfo. ”
La signora ME NO ha dimostrato che la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come risulta dalla relativa attestazione del 26 febbraio 2025 della Segreteria competente, e che l’Amministrazione intimata è rimasta inerte, nonostante i solleciti in data 3 dicembre 2024 e in data 8 gennaio 2025.
2. Costituitasi l’ASL appellata con atto del 19 maggio 2025, all’udienza del 22 maggio 2025, è stata accolta la domanda congiunta delle parti di rinvio per la composizione bonaria della causa.
3. Con memoria depositata il 12 giugno 2025, la ricorrente ha dato atto di aver accettato la proposta formulata dall’Amministrazione resistente per “ la definizione del giudizio corrispondendo, in esecuzione del giudicato, la somma netta di € 21.397,36 oltre € 1.200,00 ed accessori quale contributo di spese legali ”.
4. All’udienza del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere.
6. Le spese possono essere compensate, in difetto di specifica domanda della ricorrente e tenuto conto del contributo per le spese legali offerto dall’Amministrazione ed accettato dall’interessata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO