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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 809/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120030497163000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Aversa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
30.6.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 14.7.2025, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento N. 028 2025 90062287 68/000 notificata in data 16/05/2025 , con cui era ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 818,44 con riferimento alla cartella di pagamento n. 02820120030497163000 per TARSU dell'anno 2012.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica della cartella presupposta e per prescrizione anche sopravvenuta del tributo.
Si costituivano in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Aversa che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 28.1.2026 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la relata di notifica della cartella presupposta in data 30.5.2013 avvenuta a mezzo raccomandata AR per posta ordinaria n.
699112223367 presso l'indirizzo anagrafico del ricorrente in Aversa alla Indirizzo_1.
Poiché non vi è, tuttavia, prova della successiva notifica di atti interruttivi, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, essendo decorso dalla notifica della cartella in data 30.5.2013 alla data della notifica dell'intimazione oggetto di causa il 16.5.2025, il termine quinquennale di prescrizione del tributo.
Il ricorso va, pertanto, accolto e per l'effetto va annullata l'intimazione con riferimento alla cartella presupposta per sopravvenuta prescrizione del tributo .
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della stessa operatività dell'eccezione di prescrizione solo su eccezione della parte, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento, con riferimento alla cartella presupposta, per sopravvenuta prescrizione del tributo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3187/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120030497163000 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec al Comune di Aversa e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data
30.6.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in data 14.7.2025, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'intimazione di pagamento N. 028 2025 90062287 68/000 notificata in data 16/05/2025 , con cui era ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 818,44 con riferimento alla cartella di pagamento n. 02820120030497163000 per TARSU dell'anno 2012.
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica della cartella presupposta e per prescrizione anche sopravvenuta del tributo.
Si costituivano in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Aversa che deducevano l'infondatezza del ricorso e ne chiedevano il rigetto.
All'udienza del 28.1.2026 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta la relata di notifica della cartella presupposta in data 30.5.2013 avvenuta a mezzo raccomandata AR per posta ordinaria n.
699112223367 presso l'indirizzo anagrafico del ricorrente in Aversa alla Indirizzo_1.
Poiché non vi è, tuttavia, prova della successiva notifica di atti interruttivi, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, essendo decorso dalla notifica della cartella in data 30.5.2013 alla data della notifica dell'intimazione oggetto di causa il 16.5.2025, il termine quinquennale di prescrizione del tributo.
Il ricorso va, pertanto, accolto e per l'effetto va annullata l'intimazione con riferimento alla cartella presupposta per sopravvenuta prescrizione del tributo .
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della stessa operatività dell'eccezione di prescrizione solo su eccezione della parte, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento, con riferimento alla cartella presupposta, per sopravvenuta prescrizione del tributo;
- compensa tra le parti le spese di lite.