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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5800 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Passeri, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 6.5.2025, le parti chiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il 28.11.2008, alle seguenti condizioni: “1- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2- La figlia
è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la residenza del padre con cui convive stabilmente, in via Alfredo Testoni 135 Roma.
3- I
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le
decisioni di maggior interesse per la figlia , relativamente all'istruzione, educazione, salute, Per_1
tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità della figlia mentre ciascun genitore eserciterà la
responsabilità genitoriale, separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
la figlia con sé.
4- La figlia potrà stare con la madre quando vorrà e così per il pernotto, e
alternativamente concordare i giorni per le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali, per i
compleanni e tutte le ricorrenze.
5- I genitori concordano che il mantenimento della figlia avvenga in
modo diretto per entrambi nei rispettivi giorni di permanenza.
6- Le spese straordinarie, definite
secondo il protocollo dal Tribunale di Roma, che si allega, sono a carico di entrambi i genitori nella
misura del 50% ciascuno”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma 28.11.2008;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n.00499, parte
I, serie 01);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN ON AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5800 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniela Passeri, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 6.5.2025, le parti chiedevano congiuntamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma il 28.11.2008, alle seguenti condizioni: “1- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2- La figlia
è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_1 presso la residenza del padre con cui convive stabilmente, in via Alfredo Testoni 135 Roma.
3- I
genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le
decisioni di maggior interesse per la figlia , relativamente all'istruzione, educazione, salute, Per_1
tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità della figlia mentre ciascun genitore eserciterà la
responsabilità genitoriale, separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
la figlia con sé.
4- La figlia potrà stare con la madre quando vorrà e così per il pernotto, e
alternativamente concordare i giorni per le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali, per i
compleanni e tutte le ricorrenze.
5- I genitori concordano che il mantenimento della figlia avvenga in
modo diretto per entrambi nei rispettivi giorni di permanenza.
6- Le spese straordinarie, definite
secondo il protocollo dal Tribunale di Roma, che si allega, sono a carico di entrambi i genitori nella
misura del 50% ciascuno”.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non contrarie a norme imperative. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma 28.11.2008;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n.00499, parte
I, serie 01);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
AN ON AR NZ