Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/06/2025, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05859/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2022, proposto da
AL TA, PE BI, AR AN, AM AL, ED OZ, SA UA, OL LO, NI LI, UR CE, AN IC LO, ED EA, AN TO EA, ST UC ST, LE D'AV, US Di CA, IO Di NC, IA Di AR, GI PO, TE RI, AR IE, IA IE, VI AL, VA, US NO, IS EL, VA FI IO, NI AI, IT AI, GI MA, GI ST, EN IC, IT MU ZO, CA CA, IN NG, EL LO, PE US, AL DA, UC RI, EL GI, UR IT, US PE, UR FR EM, LI OR, NA NN, IN SA, RO TO, RI TO, AN AL, AR OS, rappresentati e difesi dagli avvocati IO Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del bando di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione del 10.3.2022, prot. n. 60, con il quale si consente di presentare la domanda a coloro che sono stati depennati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ma non agli insegnanti tecnico-pratici (c.d. ITP), quali possessori dell'idoneo titolo di accesso;
b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, anche interni e non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, dell’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, dell’ Ufficio Scolastico Regionale Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti sopra menzionati;
b) che con nota depositata in atti del 14.3.2025 hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente dai ricorrenti, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI De Falco, Presidente FF
Elena AN, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | NI De Falco |
IL SEGRETARIO