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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008477954000 IRPEF-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008477954000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220021546539000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025970410000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La copia notitificata dell'atto impugnato è incompleta, atteso che vi sono solo le pagine dispari e mancano quelle pari. Anche la copia depositata in giudizio dalla parte resistente è incompleta nello stesso modo in cui lo è quella notificata. Quanto innanzi non ha consentito e non consente alla parte opponente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Sul punto, "posto il principio cardine per cui è nulla una cartella di pagamento incompleta delle informazioni essenziali o di qualche foglio, spetta ora al destinatario il compito di dimostrare di aver ricevuto un atto incompleto, sancendosi dunque una presunzione di conoscenza del contenuto della cartella per via di quanto attestato dal postino che è un pubblico ufficiale" (Comm. trib. prov.le Milano sez. XVII, 06/11/2019, n.4675). In applicazione di tali principi e tenuto conto che per quanto innanzi vi è piena prova della incompletezza dell'atto impugnato, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ciò premesso, il ricorso è accolto ed annullato il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4074/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008477954000 IRPEF-ALTRO 2018
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259008477954000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220021546539000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025970410000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La copia notitificata dell'atto impugnato è incompleta, atteso che vi sono solo le pagine dispari e mancano quelle pari. Anche la copia depositata in giudizio dalla parte resistente è incompleta nello stesso modo in cui lo è quella notificata. Quanto innanzi non ha consentito e non consente alla parte opponente di esercitare appieno il proprio diritto di difesa. Sul punto, "posto il principio cardine per cui è nulla una cartella di pagamento incompleta delle informazioni essenziali o di qualche foglio, spetta ora al destinatario il compito di dimostrare di aver ricevuto un atto incompleto, sancendosi dunque una presunzione di conoscenza del contenuto della cartella per via di quanto attestato dal postino che è un pubblico ufficiale" (Comm. trib. prov.le Milano sez. XVII, 06/11/2019, n.4675). In applicazione di tali principi e tenuto conto che per quanto innanzi vi è piena prova della incompletezza dell'atto impugnato, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ciò premesso, il ricorso è accolto ed annullato il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, attesa la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi in materia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie il ricorso e annulla l'intimazione impugnata;
- compensa le spese di lite.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse