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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/09/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. al termine dell'udienza del 10.09.2025 tenutasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 e vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco con sede in Controparte_1 Parte_1
alla Via Roma n. 54, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
[...]
Lombardi; appellante e
(cod. fisc. ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato dagli avvocati Paolo Galizia e Davide Calcei;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
611/24, del 24.10.2024, notificata in data 08.01.2025;
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Giudi-ce di Pace di Ivrea, n. 611/24 del 24.10.2024, notificata in data
08.01.2025 In via principale - accertare e dichiarare la nullità, infondatezza, illegittimità ed
1 inefficacia della sentenza n. 611/2024 del Giudice di Pace di Ivrea per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto - dichiarare esecutivo il verbale di accertamento della Polizia Locale del Comune di n. 14-2023/0005861 del 23.10.2023, in Parte_1 relazione alla sola sanzione pecuniaria, essendo già decorso integralmente il periodo di sospensione della patente;
- condannare il sig. al pagamento delle spese di CP_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, in favore dell'appellante.
Per parte appellata: “respingersi l'appello avversario, confermando in toto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il verbale di Controparte_2 accertamento della Polizia Locale del Comune di n. Parte_1
14-2023/0005861 del 23.10.2023, con il quale gli è stata contestata ex art. 143 comma 12 C.d.S., quale proprietario e conducente del veicolo Fiat Punto, targata FE351PW, poiché in data 23.10.2023 alle ore 15.48 “circolava contromano in condizione di scarsa visibilità a causa dell' andamento della strada in area scuole" percorrendo "via Roma da via Einaudi verso via Levi fino alla Parrocchia", con applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 611/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto il ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “Va precisato che la circolazione contromano si ha quando un veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata all'opposta direzione di marcia con contestazione della fattispecie di cui all'art. 143 cds. Nell'ipotesi in cui invece si tratti di senso unico di marcia la stessa sarà controsenso ex.
2 art. 7 cds. Nel caso in esame il sig. ha circolato controsenso trattandosi di via a CP_2 senso unico. Pertanto la fattispecie che allo stesso andava contestata è la violazione dell'art. 7 cds e non quella dell'art. 143 cds…”.
Il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 decisione, formulando i seguenti motivi di gravame volti a censurare la motivazione del primo giudice, con particolare riguardo alla sussunzione della fattispecie sanzionata nel disposto dell'art. 7 del C.d.S in luogo dell'art. 143 comma 12 C.d.S così come contestata dall'operante: “1) NULLITA' DELLA
SENTENZA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE;
2) SULLA
CORRETTA APPLICAZIONE DELL' EX ART. 143, COMMA 12, CDS;
3)
SULLA NOZIONE DI CONTROMANO E SULL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 7 CDS”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione.
All'udienza del 10.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
I motivi di gravame, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, non sono suscettibili di accoglimento e la sentenza deve essere confermata sia pur con integrazione e correzione della motivazione.
In primo luogo, diversamente da come ritenuto dal giudice di prime cure, la fattispecie oggetto di contestazione rientra nel disposto dell'art. 143 C.d.S e non nella meno grave violazione dell'art. 7.
Giova osservare al riguardo come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che in tema di violazioni del codice della strada, la circolazione
3 contromano, prevista e sanzionata dall'art. 143, commi 11 e 12, cod. strada, è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all'opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la "ratio" della previsione nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, "ratio" in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell'art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione "contromano" quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita;
sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra "mano" (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione ("mano" che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore
"minus dixit quam voluit", intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 05/08/2005).
In linea con l'interpretazione estensiva dell'art. 143 C.d.S., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta di guida contromano, anche in assenza di sinistro, costituisce di per sé una violazione idonea a compromettere la sicurezza stradale, essendo sanzionabile indipendentemente dalla struttura della strada (Cass. Civ., Sent. n. 3424/2014). Inoltre, è stato affermato che l'invasione della corsia opposta, anche in occasione di manovre di sorpasso, integra
4 autonomamente la violazione dell'art. 143, comma 11, C.d.S., oltre a quella dell'art. 146 in materia di segnaletica (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 18493/2020).
Ne consegue che la condotta accertata, pur avvenuta su strada a senso unico, rientra pienamente nella previsione dell'art. 143 C.d.S., non potendosi ritenere applicabile la diversa fattispecie di cui all'art. 7 C.d.S., come erroneamente sostenuto dal primo giudice.
Tuttavia, l'art. 143 del D.lgs. 285/1992 prevede due distinte ipotesi sanzionatorie.
In particolare, il comma 11 della predetta disposizione sanziona “chiunque circola contromano” con il pagamento della somma da euro 167 ad euro 665, mentre il successivo comma 12 disciplina l'ipotesi più grave, sanzionando “chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 ad euro 1.308”. Quest'ultima ipotesi prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con durata variabile in ragione della gravità del comportamento contestato e della eventuale recidiva.
In altri termini, mentre la chiunque circoli “contromano”, anche in strade a senso unico come sopra evidenziato, è soggetto alla sanzione del comma 11, per poter ritenere integrata la diversa fattispecie è necessario che ricorrano ulteriori circostanze ovverosia, per quel che rileva in questa sede, la presenza di una “limitata visibilità”.
È evidente che solo a fronte della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal comma 12 (“in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
5 limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano”) può trovare giustificazione l'irrogazione non solo di una sanzione pecuniaria notevolmente più grave bensì
l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
L'esame complessivo degli atti del giudizio non consente di affermare che l'amministrazione resistente abbia fornito adeguata prova di tale specifica circostanza.
In termini generali si osservi come la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in tema di valore probatorio dei verbali di sanzioni amministrative, ha elaborato i seguenti principi:
a) il rapporto o verbale di polizia amministrativa in materia di sanzioni amministrative fa piena prova, fino a querela di falso, solamente in ordine a:
- i fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento;
- alla provenienza del documento in questione dallo stesso pubblico ufficiale;
- alla data e al luogo di redazione del verbale o di compimento delle attività ivi descritte;
- alle dichiarazioni delle parti o di soggetti terzi raccolte e ricevute dal pubblico ufficiale;
b) la fede privilegiata del documento non si estende invece:
- agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr., per tutte, Cass. n.
2988/1996, Cass. n. 13010/1997, Cass. n. 3350/2001, Cass. n. 13858/2002,
Cass. n. 11718/2003 e Cass. n. 2780/2004);
6 - ai fatti e alle circostanze riferite che comportano giudizi valutativi o margini di apprezzamento per la loro percezione (v., ex multis, Cass. n. 20441/2006);
- ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone;
- ai fatti della cui verità i essi siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v., ex multis, Cass. n. 9111/1995 e Cass.
10569/2001).
Invero, è stato affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai soli fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile, l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v. Cass. n. 20441/2006 sopra citata).
Del pari, è stato chiarito che il discrimine per escludere la fede privilegiata è costituito da un quid pluris rispetto alla sola percezione sensoriale costituito dalla circostanza che detta percezione avvenga in condizioni tali da non potersi
7 verificare e controllare secondo un metro obiettivo, sconfinando dunque in giudizi e apprezzamenti valutativi.
Ciò posto, il valore probatorio di fede privilegiata dell'accertamento di violazione non investe la circostanza inerente alla presenza di una “scarsa visibilità”, la quale, in virtù del riparto dell'onere della prova, deve essere oggetto di dimostrazione da parte dell'amministrazione appellante.
Tale specifica circostanza, che proprio in ragione del diverso regime sanzionatorio previsto dal Legislatore e dall'utilizzo della locuzione dal valore necessariamente pregnante, non risulta dimostrata in primo grado.
In primo luogo, dall'esame tanto del materiale fotografico allegato alla memoria di costituzione dell' del 30.08.2024 quanto di quello prodotto dalla CP_3
difesa della parte appellata, non si evince nel tratto di strada di via Roma successivo all'incrocio con via Einaudi la presenza di una curva che possa condurre ad integrare la disposizione normativa, così come originariamente prospettato in sede di verbale di accertamento e di costituzione in giudizio (“via
Roma da via Einaudi verso via Levi fino alla Parrocchia”).
Del pari, a diverse conclusioni non può condurre la prospettazione offerta dal dott. funzionario delegato per la difesa dell'Ente ed al contempo Per_1
agente accertatore, nel corso dell'udienza del 05.09.2024, atteso che il generico richiamo alla presenza di un “muraglione presente all'inizio del senso unico” non ha trovato alcun riscontro documentale che consenta di ritenere integrato il presupposto previsto dalla normativa applicata.
A ciò si aggiunga come le dichiarazioni del dott. non sentito dal Per_1
Giudice di Pace come testimone bensì come funzionario delegato alla difesa in
8 giudizio dell'Ente Locale, non siano utilizzabili ex sé ai fini della decisione come prova orale, risolvendosi in una mera prospettazione di parte che non ha trovato ulteriore riscontro probatorio.
In sostanza dall'esame del materiale fotografico prodotto in giudizio non risulta presente né “una curva” né altri elementi che consentano di ritenere sussistente il requisito della “scarsa visibilità” che avrebbe potuto giustificare l'applicazione del comma 12 in luogo della diversa ipotesi disciplinata dal comma 11 che, di contro, appare pienamente integrata.
Deve giungersi all'accoglimento del ricorso anche facendo applicazione del disposto dell'art. 7 comma 10 del D.lgs. 01/09/2011, n. 150 a tenore del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recependo le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'accertamento di violazione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.
In ultimo, si osservi non sia possibile procedere alla riqualificazione della sanzione amministrativa pur a fronte dell'accertamento della sussumibililità del comportamento contestato in altra disposizione normativa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che poiché il giudizio d'opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione,
9 ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Cass., sez.
II, 14 aprile 2009, n. 8892; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell'infrazione di cui all'art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).
In altri termini, il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diversa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall'amministrazione (Cass., sez. I, 20 gennaio 2005,
n. 1233; in senso conforme “è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o per equipollente sanzionata la diversa fattispecie emersa”
(Cass., sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5578).
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado sia pur con diversa motivazione.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dall'appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione sino ad € 1.101,00).
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico dell'appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
10 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 429 e 437
c.p.c., così provvede:
respinge l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 611/2024 pubblicata in data 22.11.2024
e, per l'effetto, la conferma integralmente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico della appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Ivrea il 10.09.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. al termine dell'udienza del 10.09.2025 tenutasi nelle forme dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 e vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco con sede in Controparte_1 Parte_1
alla Via Roma n. 54, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
[...]
Lombardi; appellante e
(cod. fisc. ), Controparte_2 C.F._1 rappresentato dagli avvocati Paolo Galizia e Davide Calcei;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n.
611/24, del 24.10.2024, notificata in data 08.01.2025;
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza del Giudi-ce di Pace di Ivrea, n. 611/24 del 24.10.2024, notificata in data
08.01.2025 In via principale - accertare e dichiarare la nullità, infondatezza, illegittimità ed
1 inefficacia della sentenza n. 611/2024 del Giudice di Pace di Ivrea per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto - dichiarare esecutivo il verbale di accertamento della Polizia Locale del Comune di n. 14-2023/0005861 del 23.10.2023, in Parte_1 relazione alla sola sanzione pecuniaria, essendo già decorso integralmente il periodo di sospensione della patente;
- condannare il sig. al pagamento delle spese di CP_2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge, in favore dell'appellante.
Per parte appellata: “respingersi l'appello avversario, confermando in toto l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il verbale di Controparte_2 accertamento della Polizia Locale del Comune di n. Parte_1
14-2023/0005861 del 23.10.2023, con il quale gli è stata contestata ex art. 143 comma 12 C.d.S., quale proprietario e conducente del veicolo Fiat Punto, targata FE351PW, poiché in data 23.10.2023 alle ore 15.48 “circolava contromano in condizione di scarsa visibilità a causa dell' andamento della strada in area scuole" percorrendo "via Roma da via Einaudi verso via Levi fino alla Parrocchia", con applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il Parte_1 rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 611/2024, il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto il ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “Va precisato che la circolazione contromano si ha quando un veicolo, percorrendo una strada a doppio senso di circolazione, invade la corsia destinata all'opposta direzione di marcia con contestazione della fattispecie di cui all'art. 143 cds. Nell'ipotesi in cui invece si tratti di senso unico di marcia la stessa sarà controsenso ex.
2 art. 7 cds. Nel caso in esame il sig. ha circolato controsenso trattandosi di via a CP_2 senso unico. Pertanto la fattispecie che allo stesso andava contestata è la violazione dell'art. 7 cds e non quella dell'art. 143 cds…”.
Il ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 decisione, formulando i seguenti motivi di gravame volti a censurare la motivazione del primo giudice, con particolare riguardo alla sussunzione della fattispecie sanzionata nel disposto dell'art. 7 del C.d.S in luogo dell'art. 143 comma 12 C.d.S così come contestata dall'operante: “1) NULLITA' DELLA
SENTENZA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE;
2) SULLA
CORRETTA APPLICAZIONE DELL' EX ART. 143, COMMA 12, CDS;
3)
SULLA NOZIONE DI CONTROMANO E SULL'APPLICAZIONE
DELL'ART. 7 CDS”.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione.
All'udienza del 10.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
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I motivi di gravame, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, non sono suscettibili di accoglimento e la sentenza deve essere confermata sia pur con integrazione e correzione della motivazione.
In primo luogo, diversamente da come ritenuto dal giudice di prime cure, la fattispecie oggetto di contestazione rientra nel disposto dell'art. 143 C.d.S e non nella meno grave violazione dell'art. 7.
Giova osservare al riguardo come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che in tema di violazioni del codice della strada, la circolazione
3 contromano, prevista e sanzionata dall'art. 143, commi 11 e 12, cod. strada, è configurabile tanto quando il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all'opposto senso di marcia, che allorché percorra in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la "ratio" della previsione nell'intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, "ratio" in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non vi è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell'art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione "contromano" quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita;
sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all'altra "mano" (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione ("mano" che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l'accento essenzialmente sulla direzione errata, non è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore
"minus dixit quam voluit", intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto (Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16515 del 05/08/2005).
In linea con l'interpretazione estensiva dell'art. 143 C.d.S., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la condotta di guida contromano, anche in assenza di sinistro, costituisce di per sé una violazione idonea a compromettere la sicurezza stradale, essendo sanzionabile indipendentemente dalla struttura della strada (Cass. Civ., Sent. n. 3424/2014). Inoltre, è stato affermato che l'invasione della corsia opposta, anche in occasione di manovre di sorpasso, integra
4 autonomamente la violazione dell'art. 143, comma 11, C.d.S., oltre a quella dell'art. 146 in materia di segnaletica (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 18493/2020).
Ne consegue che la condotta accertata, pur avvenuta su strada a senso unico, rientra pienamente nella previsione dell'art. 143 C.d.S., non potendosi ritenere applicabile la diversa fattispecie di cui all'art. 7 C.d.S., come erroneamente sostenuto dal primo giudice.
Tuttavia, l'art. 143 del D.lgs. 285/1992 prevede due distinte ipotesi sanzionatorie.
In particolare, il comma 11 della predetta disposizione sanziona “chiunque circola contromano” con il pagamento della somma da euro 167 ad euro 665, mentre il successivo comma 12 disciplina l'ipotesi più grave, sanzionando “chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 ad euro 1.308”. Quest'ultima ipotesi prevede, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con durata variabile in ragione della gravità del comportamento contestato e della eventuale recidiva.
In altri termini, mentre la chiunque circoli “contromano”, anche in strade a senso unico come sopra evidenziato, è soggetto alla sanzione del comma 11, per poter ritenere integrata la diversa fattispecie è necessario che ricorrano ulteriori circostanze ovverosia, per quel che rileva in questa sede, la presenza di una “limitata visibilità”.
È evidente che solo a fronte della sussistenza degli ulteriori presupposti previsti dal comma 12 (“in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
5 limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano”) può trovare giustificazione l'irrogazione non solo di una sanzione pecuniaria notevolmente più grave bensì
l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
L'esame complessivo degli atti del giudizio non consente di affermare che l'amministrazione resistente abbia fornito adeguata prova di tale specifica circostanza.
In termini generali si osservi come la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi in tema di valore probatorio dei verbali di sanzioni amministrative, ha elaborato i seguenti principi:
a) il rapporto o verbale di polizia amministrativa in materia di sanzioni amministrative fa piena prova, fino a querela di falso, solamente in ordine a:
- i fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento;
- alla provenienza del documento in questione dallo stesso pubblico ufficiale;
- alla data e al luogo di redazione del verbale o di compimento delle attività ivi descritte;
- alle dichiarazioni delle parti o di soggetti terzi raccolte e ricevute dal pubblico ufficiale;
b) la fede privilegiata del documento non si estende invece:
- agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (cfr., per tutte, Cass. n.
2988/1996, Cass. n. 13010/1997, Cass. n. 3350/2001, Cass. n. 13858/2002,
Cass. n. 11718/2003 e Cass. n. 2780/2004);
6 - ai fatti e alle circostanze riferite che comportano giudizi valutativi o margini di apprezzamento per la loro percezione (v., ex multis, Cass. n. 20441/2006);
- ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone;
- ai fatti della cui verità i essi siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v., ex multis, Cass. n. 9111/1995 e Cass.
10569/2001).
Invero, è stato affermato che nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai soli fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile, l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (v. Cass. n. 20441/2006 sopra citata).
Del pari, è stato chiarito che il discrimine per escludere la fede privilegiata è costituito da un quid pluris rispetto alla sola percezione sensoriale costituito dalla circostanza che detta percezione avvenga in condizioni tali da non potersi
7 verificare e controllare secondo un metro obiettivo, sconfinando dunque in giudizi e apprezzamenti valutativi.
Ciò posto, il valore probatorio di fede privilegiata dell'accertamento di violazione non investe la circostanza inerente alla presenza di una “scarsa visibilità”, la quale, in virtù del riparto dell'onere della prova, deve essere oggetto di dimostrazione da parte dell'amministrazione appellante.
Tale specifica circostanza, che proprio in ragione del diverso regime sanzionatorio previsto dal Legislatore e dall'utilizzo della locuzione dal valore necessariamente pregnante, non risulta dimostrata in primo grado.
In primo luogo, dall'esame tanto del materiale fotografico allegato alla memoria di costituzione dell' del 30.08.2024 quanto di quello prodotto dalla CP_3
difesa della parte appellata, non si evince nel tratto di strada di via Roma successivo all'incrocio con via Einaudi la presenza di una curva che possa condurre ad integrare la disposizione normativa, così come originariamente prospettato in sede di verbale di accertamento e di costituzione in giudizio (“via
Roma da via Einaudi verso via Levi fino alla Parrocchia”).
Del pari, a diverse conclusioni non può condurre la prospettazione offerta dal dott. funzionario delegato per la difesa dell'Ente ed al contempo Per_1
agente accertatore, nel corso dell'udienza del 05.09.2024, atteso che il generico richiamo alla presenza di un “muraglione presente all'inizio del senso unico” non ha trovato alcun riscontro documentale che consenta di ritenere integrato il presupposto previsto dalla normativa applicata.
A ciò si aggiunga come le dichiarazioni del dott. non sentito dal Per_1
Giudice di Pace come testimone bensì come funzionario delegato alla difesa in
8 giudizio dell'Ente Locale, non siano utilizzabili ex sé ai fini della decisione come prova orale, risolvendosi in una mera prospettazione di parte che non ha trovato ulteriore riscontro probatorio.
In sostanza dall'esame del materiale fotografico prodotto in giudizio non risulta presente né “una curva” né altri elementi che consentano di ritenere sussistente il requisito della “scarsa visibilità” che avrebbe potuto giustificare l'applicazione del comma 12 in luogo della diversa ipotesi disciplinata dal comma 11 che, di contro, appare pienamente integrata.
Deve giungersi all'accoglimento del ricorso anche facendo applicazione del disposto dell'art. 7 comma 10 del D.lgs. 01/09/2011, n. 150 a tenore del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recependo le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'accertamento di violazione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.
In ultimo, si osservi non sia possibile procedere alla riqualificazione della sanzione amministrativa pur a fronte dell'accertamento della sussumibililità del comportamento contestato in altra disposizione normativa.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che poiché il giudizio d'opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all'autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall'opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell'opposizione,
9 ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d'opposizione. (Cass., sez.
II, 14 aprile 2009, n. 8892; nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell'infrazione di cui all'art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell'art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).
In altri termini, il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diversa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall'amministrazione (Cass., sez. I, 20 gennaio 2005,
n. 1233; in senso conforme “è precluso al giudice dell'opposizione, ove accerti in fatto l'insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o per equipollente sanzionata la diversa fattispecie emersa”
(Cass., sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5578).
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado sia pur con diversa motivazione.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dall'appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione sino ad € 1.101,00).
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico dell'appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
10 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 429 e 437
c.p.c., così provvede:
respinge l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. 611/2024 pubblicata in data 22.11.2024
e, per l'effetto, la conferma integralmente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico della appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Ivrea il 10.09.2025.
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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