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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3177/2024 R. G.
FRA
LUCA ALI
CONTRO
EL HE
Oggi 23.7.2025, alle ore 15,30, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. Nicoletta MI anche in sostituzione dell'Avv. Sormani
Per parte opposta, l'Avv. TE Dell'Acqua
È presente personalmente l'opposta NA SC
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 15,45
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3177/2024 R.G. promossa da:
LUCA ALI, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicoletta C.F._1
MI ed NN Sormani, presso il cui studio in Pavia - C.so Mazzini, 2/b - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione;
OPPONENTE
CONTRO
EL HE, C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
TE Dell'Acqua, presso il cui studio in Pavia - Via Menocchio, 7 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
In via preliminare:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o irregolarità della notifica dell'atto di precetto, Par notificato alla pec professionale del Sig. in data 14 agosto 2024;
II. dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei - comprensivi di adeguamento Istat - antecedenti al mese di settembre 2019, e pertanto estinte le relative obbligazioni.
Nel merito:
I. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi:
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia ed in ogni caso improduttività di qualsivoglia effetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione, per tutte le ragioni enunciate nel presente atto;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia ed in ogni caso improduttività di qualsivoglia effetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione, nella parte in cui intima il pagamento di una somma eccedente quanto dovuto ovvero della quale non possano accertarsi certezza, liquidità ed esigibilità;
II. quanto all'opposizione all'esecuzione: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della convenuta opposta a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di 6.205,52 nei confronti dell'odierno attore opponente.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e contestare nelle apposite memorie.
Con vittorie di spese e compensi, oltre Iva e Cpa.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia
l Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così provvedere
In via preliminare di rito
- Dichiarare la propria incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c. in quanto il petitum è inferiore ad €. 10.000,00 e per l'effetto il ricorso andava presentato al Giudice di Pace di
Pavia;
A) La reiezione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 617 c.p.c. in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
B) la condanna del signor al pagamento delle spese di lite e delle competenze CP_1 di causa oltre accessori come per legge
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione proponeva opposizione all'atto di CP_1 precetto, dell'importo di € 6.205,52, notificatogli il 14.8.2024, unitamente al decreto n. cron. 3854/2018, emesso l'8.6.2016, dal Tribunale di Pavia, nel procedimento n. 211/2018
R.G., con il quale era stato statuito che egli avrebbe dovuto contribuire al 'mantenimento del figlio corrispondendo alla Sig.ra SC NA l'assegno mensile di € 250,00 da versare al genitore collocatario entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici Istat a partire dal mese di giugno 2019
[…] oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, non convenzionate con il e CP_2 precisamente la pediatra e i farmaci prescritti dalla pediatra. Le parti si rifanno al protocollo delle spese extra-assegno per quanto non previsto nei punti che precedono'.
In particolare, l'opponente, eccepiva che:
- l'importo precettato di € 6.205,52 gli veniva richiesto a titolo di 'saldo di tutti gli arretrati dovuti per complessivi € 4.393,80 calcolati in 15 mesi (aprile e maggio 2023 e da luglio
2023 a luglio 2024 compreso) di € 292,92 (somma adeguata all'Istat) cadauno […] oltre
l'adeguamento Istat del mantenimento calcolato da giugno 2019 a tutto giugno 2024 oltre interessi degli ultimi 15 mesi', nonché di non meglio precisate o giustificate 'spese scolastiche per un totale di € 158,75, spese mediche per € 38,17, centro estivo anno 2021 per € 366,00 ed anno 2023 per € 400,00 (tutte spese già calcolate al 50%)', oltre € 300,00
a titolo di compenso per l'atto di precetto, spese generali e C.P.A;
- la somma precettata relativa all'asserita mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento ordinario, già applicato l'adeguamento Istat, appariva duplicata per i periodi aprile - maggio 2023 e luglio 2023 - luglio 2024, posta poi la prescrizione delle mensilità antecedenti al mese di settembre 2019, e più precisamente quelle di giugno, luglio ed agosto 2019;
- l'assenza dei giustificativi di spesa per quanto richiesto a titolo di spese straordinarie o extra assegno, comunque effettuate senza il preventivo accordo tra le parti;
- la nullità della notifica dell'atto opposto, effettuata al suo indirizzo Pec professionale, mai in precedenza utilizzato per alcun tipo di comunicazione tra le parti, richiamando sul punto la giurisprudenza maggioritaria e le pronunce del Garante della Privacy, posto, inoltre che la notifica era avvenuta il 14.8.2024, circostanza che avrebbe potuto precludergli la tempestiva opposizione.
Alla luce dei motivi di contestazione diffusamente esposti, precisato di aver versato, nel periodo ricompreso tra i mesi di settembre 2019 e luglio 2023, l'importo di € 14.300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, in base alle proprie periodiche possibilità economiche, circostanza non debitamente considerata dalla controparte, formulata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità ed/od irregolarità della notifica dell'atto di precetto, indirizzato alla sua pec professionale il 14.8.2024, con declaratoria di intervenuta prescrizione dei ratei - comprensivi di adeguamento Istat - antecedenti al mese di settembre 2019 ed estinte le relative obbligazioni;
nel merito: quanto all'opposizione agli atti esecutivi, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità ed/od invalidità ed/od inefficacia del precetto opposto ed/od, in subordine, la nullità ed/od invalidità ed/od inefficacia del precetto opposto nella parte in cui era intimato il pagamento di una somma eccedente quanto dovuto, ovvero della quale non possano accertarsi certezza, liquidità ed esigibilità; quanto all'opposizione all'esecuzione: affinchè fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di 6.205,52.
Si costituiva l'opposta eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Pavia;
- nel merito, la validità della notifica a mezzo pec, atteso che l'opponente svolgeva l'attività di artigiano edile, in forma di ditta individuale, e posto che la pec, estratta dal registro INI-
PEC, era solamente a lui riconducibile ed il D.lgs n. 149/2022 impone che tutte le notificazioni ai soggetti, muniti di pec, debba, obbligatoriamente, avvenire per la modalità telematica e che solo in caso di mancata consegna, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., vada utilizzata la notifica a mezzo a mani o per posta;
CP_3
- l'infondatezza della pretesa avversaria circa l'asserito versamento, nel corso degli anni
2019-2023, della somma di € 14.300,00 a titolo di mantenimento ordinario, atteso che, dal
18.11.2021 l'opponente aveva accettato la proposta dell'opposta di versare, per facta concludentia la somma di € 350,00 mensili a fronte di € 250,00 statuiti giudizialmente, e l'incremento volontario di € 100,00 non era stato oggetto di precetto, né poteva essere, ora, oggetto di compensazione in questa sede, essendo stato l'impegno assunto in modo volontario.
Anche fornita la specifica delle singole spese extra assegno richieste in precetto e la loro conformità al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, dato anche conto delle modalità con cui erano stati applicati interessi ed adeguamento ISTAT, l'opposta concludeva affinchè, in via preliminare di rito, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale
Adito, essendo competente il Giudice di Pace di Pavia, ex art. 7 c.p.c. in quanto il petitum era inferiore ad € 10.000,00, oltre che il rigetto delle domande avversarie, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto,
Nel corso del giudizio veniva accolta l'istanza di sospensiva ed esperito, vanamente, il tentativo di conciliazione.
All'odierna udienza fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno confermato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, con il precetto opposto in questa sede, l'opposta ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di mantenimento ordinario e spese extra assegno del figlio, per l'importo complessivo di €
6.205,52 e, costituendosi in giudizio ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in forza dell'art. 7 c.p.c..
Sul punto deve osservarsi che il Giudice di Cassazione, con ordinanza n. 19781 del
2.10.2015, ha statuito che 'In tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., la competenza per valore spetta al Giudice di Pace quando l'oggetto del giudizio non attiene direttamente al mantenimento del minore, ma concerne esclusivamente questioni relative ai limiti e alla interpretazione del titolo esecutivo che dispone l'obbligo di mantenimento.
Il procedimento di opposizione a precetto si configura come autonomo rispetto al procedimento originario di determinazione dell'assegno di mantenimento e deve essere valutato secondo i criteri di competenza ordinari previsti dal codice di procedura civile.
Non sussiste competenza per materia del Tribunale ordinario quando la controversia verte sulla delimitazione dell'ambito applicativo di un decreto di mantenimento già emesso dal
Tribunale per i Minorenni, riguardando specificamente la contestazione di spese che il debitore ritiene essere già ricomprese nell'importo dell'assegno di mantenimento disposto
o che dovevano essere previamente concordate tra le parti. La natura della controversia, incentrata sulla corretta interpretazione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo e sulla verifica della legittimità delle pretese creditorie oggetto del precetto, non comporta
l'applicazione delle norme sulla competenza per materia in tema di rapporti familiari, dovendo invece trovare applicazione i criteri di competenza per valore. Il valore della controversia, determinato dall'importo oggetto del precetto, costituisce l'unico parametro rilevante per l'individuazione del giudice competente, escludendo qualsiasi valutazione basata sulla materia del rapporto sostanziale sottostante quando questo non costituisce direttamente l'oggetto del giudizio di opposizione.'.
Nel caso in esame, pertanto, posto che la somma precettata ammonta ad € 6.205,52, alla luce dell'art. 7 c.p.c., deve essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di Pace di Pavia, con concessione dei termini di legge per la riassunzione della causa.
Detta pronuncia in tema di competenza risulta pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, che, pertanto, rimane tecnicamente assorbita.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pare corretto porre in capo alla parte opponente l'addebito delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il
Giudice di Pace di Pavia;
termini di legge per la riassunzione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 23.7.2025
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 3177/2024 R. G.
FRA
LUCA ALI
CONTRO
EL HE
Oggi 23.7.2025, alle ore 15,30, innanzi alla Dott.ssa. Mariangela Liuzzo, a seguito dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Avv. Nicoletta MI anche in sostituzione dell'Avv. Sormani
Per parte opposta, l'Avv. TE Dell'Acqua
È presente personalmente l'opposta NA SC
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 15,45
Il Giudice On.
Dott.ssa Mariangela Liuzzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa Mariangela Liuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3177/2024 R.G. promossa da:
LUCA ALI, C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicoletta C.F._1
MI ed NN Sormani, presso il cui studio in Pavia - C.so Mazzini, 2/b - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all'Atto di citazione per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione;
OPPONENTE
CONTRO
EL HE, C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
TE Dell'Acqua, presso il cui studio in Pavia - Via Menocchio, 7 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
In via preliminare:
I. accertare e dichiarare la nullità e/o irregolarità della notifica dell'atto di precetto, Par notificato alla pec professionale del Sig. in data 14 agosto 2024;
II. dichiarare l'intervenuta prescrizione dei ratei - comprensivi di adeguamento Istat - antecedenti al mese di settembre 2019, e pertanto estinte le relative obbligazioni.
Nel merito:
I. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi:
- In via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia ed in ogni caso improduttività di qualsivoglia effetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione, per tutte le ragioni enunciate nel presente atto;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia ed in ogni caso improduttività di qualsivoglia effetto dell'atto di precetto oggetto di opposizione, nella parte in cui intima il pagamento di una somma eccedente quanto dovuto ovvero della quale non possano accertarsi certezza, liquidità ed esigibilità;
II. quanto all'opposizione all'esecuzione: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della convenuta opposta a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di 6.205,52 nei confronti dell'odierno attore opponente.
In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e contestare nelle apposite memorie.
Con vittorie di spese e compensi, oltre Iva e Cpa.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia
l Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, così provvedere
In via preliminare di rito
- Dichiarare la propria incompetenza per valore ex art. 7 c.p.c. in quanto il petitum è inferiore ad €. 10.000,00 e per l'effetto il ricorso andava presentato al Giudice di Pace di
Pavia;
A) La reiezione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 617 c.p.c. in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
B) la condanna del signor al pagamento delle spese di lite e delle competenze CP_1 di causa oltre accessori come per legge
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con istanza di sospensione proponeva opposizione all'atto di CP_1 precetto, dell'importo di € 6.205,52, notificatogli il 14.8.2024, unitamente al decreto n. cron. 3854/2018, emesso l'8.6.2016, dal Tribunale di Pavia, nel procedimento n. 211/2018
R.G., con il quale era stato statuito che egli avrebbe dovuto contribuire al 'mantenimento del figlio corrispondendo alla Sig.ra SC NA l'assegno mensile di € 250,00 da versare al genitore collocatario entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici Istat a partire dal mese di giugno 2019
[…] oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, non convenzionate con il e CP_2 precisamente la pediatra e i farmaci prescritti dalla pediatra. Le parti si rifanno al protocollo delle spese extra-assegno per quanto non previsto nei punti che precedono'.
In particolare, l'opponente, eccepiva che:
- l'importo precettato di € 6.205,52 gli veniva richiesto a titolo di 'saldo di tutti gli arretrati dovuti per complessivi € 4.393,80 calcolati in 15 mesi (aprile e maggio 2023 e da luglio
2023 a luglio 2024 compreso) di € 292,92 (somma adeguata all'Istat) cadauno […] oltre
l'adeguamento Istat del mantenimento calcolato da giugno 2019 a tutto giugno 2024 oltre interessi degli ultimi 15 mesi', nonché di non meglio precisate o giustificate 'spese scolastiche per un totale di € 158,75, spese mediche per € 38,17, centro estivo anno 2021 per € 366,00 ed anno 2023 per € 400,00 (tutte spese già calcolate al 50%)', oltre € 300,00
a titolo di compenso per l'atto di precetto, spese generali e C.P.A;
- la somma precettata relativa all'asserita mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento ordinario, già applicato l'adeguamento Istat, appariva duplicata per i periodi aprile - maggio 2023 e luglio 2023 - luglio 2024, posta poi la prescrizione delle mensilità antecedenti al mese di settembre 2019, e più precisamente quelle di giugno, luglio ed agosto 2019;
- l'assenza dei giustificativi di spesa per quanto richiesto a titolo di spese straordinarie o extra assegno, comunque effettuate senza il preventivo accordo tra le parti;
- la nullità della notifica dell'atto opposto, effettuata al suo indirizzo Pec professionale, mai in precedenza utilizzato per alcun tipo di comunicazione tra le parti, richiamando sul punto la giurisprudenza maggioritaria e le pronunce del Garante della Privacy, posto, inoltre che la notifica era avvenuta il 14.8.2024, circostanza che avrebbe potuto precludergli la tempestiva opposizione.
Alla luce dei motivi di contestazione diffusamente esposti, precisato di aver versato, nel periodo ricompreso tra i mesi di settembre 2019 e luglio 2023, l'importo di € 14.300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario, in base alle proprie periodiche possibilità economiche, circostanza non debitamente considerata dalla controparte, formulata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato, l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità ed/od irregolarità della notifica dell'atto di precetto, indirizzato alla sua pec professionale il 14.8.2024, con declaratoria di intervenuta prescrizione dei ratei - comprensivi di adeguamento Istat - antecedenti al mese di settembre 2019 ed estinte le relative obbligazioni;
nel merito: quanto all'opposizione agli atti esecutivi, affinchè fosse accertata e dichiarata la nullità ed/od invalidità ed/od inefficacia del precetto opposto ed/od, in subordine, la nullità ed/od invalidità ed/od inefficacia del precetto opposto nella parte in cui era intimato il pagamento di una somma eccedente quanto dovuto, ovvero della quale non possano accertarsi certezza, liquidità ed esigibilità; quanto all'opposizione all'esecuzione: affinchè fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di 6.205,52.
Si costituiva l'opposta eccependo:
- in via preliminare e pregiudiziale l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Pavia;
- nel merito, la validità della notifica a mezzo pec, atteso che l'opponente svolgeva l'attività di artigiano edile, in forma di ditta individuale, e posto che la pec, estratta dal registro INI-
PEC, era solamente a lui riconducibile ed il D.lgs n. 149/2022 impone che tutte le notificazioni ai soggetti, muniti di pec, debba, obbligatoriamente, avvenire per la modalità telematica e che solo in caso di mancata consegna, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., vada utilizzata la notifica a mezzo a mani o per posta;
CP_3
- l'infondatezza della pretesa avversaria circa l'asserito versamento, nel corso degli anni
2019-2023, della somma di € 14.300,00 a titolo di mantenimento ordinario, atteso che, dal
18.11.2021 l'opponente aveva accettato la proposta dell'opposta di versare, per facta concludentia la somma di € 350,00 mensili a fronte di € 250,00 statuiti giudizialmente, e l'incremento volontario di € 100,00 non era stato oggetto di precetto, né poteva essere, ora, oggetto di compensazione in questa sede, essendo stato l'impegno assunto in modo volontario.
Anche fornita la specifica delle singole spese extra assegno richieste in precetto e la loro conformità al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, dato anche conto delle modalità con cui erano stati applicati interessi ed adeguamento ISTAT, l'opposta concludeva affinchè, in via preliminare di rito, fosse dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale
Adito, essendo competente il Giudice di Pace di Pavia, ex art. 7 c.p.c. in quanto il petitum era inferiore ad € 10.000,00, oltre che il rigetto delle domande avversarie, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto,
Nel corso del giudizio veniva accolta l'istanza di sospensiva ed esperito, vanamente, il tentativo di conciliazione.
All'odierna udienza fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno confermato le conclusioni come in epigrafe trascritte e si sono riportate alle note conclusive depositate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, con il precetto opposto in questa sede, l'opposta ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di mantenimento ordinario e spese extra assegno del figlio, per l'importo complessivo di €
6.205,52 e, costituendosi in giudizio ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale adito in forza dell'art. 7 c.p.c..
Sul punto deve osservarsi che il Giudice di Cassazione, con ordinanza n. 19781 del
2.10.2015, ha statuito che 'In tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., la competenza per valore spetta al Giudice di Pace quando l'oggetto del giudizio non attiene direttamente al mantenimento del minore, ma concerne esclusivamente questioni relative ai limiti e alla interpretazione del titolo esecutivo che dispone l'obbligo di mantenimento.
Il procedimento di opposizione a precetto si configura come autonomo rispetto al procedimento originario di determinazione dell'assegno di mantenimento e deve essere valutato secondo i criteri di competenza ordinari previsti dal codice di procedura civile.
Non sussiste competenza per materia del Tribunale ordinario quando la controversia verte sulla delimitazione dell'ambito applicativo di un decreto di mantenimento già emesso dal
Tribunale per i Minorenni, riguardando specificamente la contestazione di spese che il debitore ritiene essere già ricomprese nell'importo dell'assegno di mantenimento disposto
o che dovevano essere previamente concordate tra le parti. La natura della controversia, incentrata sulla corretta interpretazione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo e sulla verifica della legittimità delle pretese creditorie oggetto del precetto, non comporta
l'applicazione delle norme sulla competenza per materia in tema di rapporti familiari, dovendo invece trovare applicazione i criteri di competenza per valore. Il valore della controversia, determinato dall'importo oggetto del precetto, costituisce l'unico parametro rilevante per l'individuazione del giudice competente, escludendo qualsiasi valutazione basata sulla materia del rapporto sostanziale sottostante quando questo non costituisce direttamente l'oggetto del giudizio di opposizione.'.
Nel caso in esame, pertanto, posto che la somma precettata ammonta ad € 6.205,52, alla luce dell'art. 7 c.p.c., deve essere dichiarata la competenza per valore del Giudice di Pace di Pavia, con concessione dei termini di legge per la riassunzione della causa.
Detta pronuncia in tema di competenza risulta pregiudiziale ad ogni altra questione di merito, che, pertanto, rimane tecnicamente assorbita.
Alla luce delle motivazioni che precedono, pare corretto porre in capo alla parte opponente l'addebito delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore della parte opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza per valore dell'intestato Tribunale, per essere competente il
Giudice di Pace di Pavia;
termini di legge per la riassunzione;
- condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano, in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 23.7.2025