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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Paciaroni Alessandro Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Stefano Paciaroni, giusta procura speciale alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a San Severino Marche in Via
Gorgonero n.36
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rosati Andrea, giusta CP_1 C.F._2 procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione del 23.5.2022 cui ha fatto seguito istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Jesi in
Viale della Vittoria n. 68 bis
CONVENUTO
Oggetto: azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 16.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con riserva sciolta il 3-
5.5.2025 e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20)
Parte ricorrente: come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato lo spoglio violento e clandestino posto in essere dal sig. , disporre ai sensi degli artt. 1168 c.p.c. e 703 c.p.c. la reintegra del CP_1
pagina 1 di 13 ricorrente nel possesso della porzione di area - orto di cui è stato illegittimamente spogliato, con conferma dell'ordine di rimozione delle opere eseguite e ripristino dello stato dei luoghi quo ante disposto dal Tribunale di Macerata con ordinanza n. 2013/2022 RG.
Con condanna del sig. alla refusione delle spese relative all'attuazione di quanto disposto CP_1 dal Tribunale di Macerata con ordinanza n. 2013/2022 R.G. del 6 dicembre 2022 ed alle spese legali relative alla fase esecutiva del procedimento n. 1646-1/2022 RG dinanzi al Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e con condanna del convenuto ai sensi dell'art.
96 cpc per aver posto in essere le medesime condotte del precedente giudiziario intercorso fra le Parti, costringendo il ricorrente ad agire nuovamente in giudizio per fatti identici.”
Parte convenuta: come da note scritte del 16.12.2024
si richiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1.Vero che durante i lavori di ristrutturazione del tetto dell'abitazione del sig. in San CP_1
Severino Marche, Piazza Padella 19 (o Via delle Scuole Vecchie, 19) nell'anno 2002 lei notava che esisteva intorno al frustolo di terra di 8 mq della suddetta abitazione, la recinzione di cui alla foto
ALL. A – n. 1 di cui alla 2° memoria ex art. 183 6° co. c.p.c. di parte resistente che le si rammostra;
2.Vero che lei eseguì la stima del fabbricato sito in San Severino Marche, Via delle Scuole Vecchie, 19 nel procedimento R.G. 3844/2014 riscontrando che della proprietà faceva parte anche un relitto stradale di mq 8, come da stralcio della perizia che le si rammostra di cui all'ALL. 1/A della memoria di costituzione di parte resistente
3.Vero che la rete intorno al frustolo di terreno dell'abitazione del sig. , di cui alla foto CP_1
ALL. A n. 1 della 2° memoria ex art. 183 6° co. cpc di parte resistente che le si rammostra esisteva già da prima dell'anno 2012
4.Vero che da circa 6 anni il frustolo di terreno di cui alle foto ALL. AN alla 2° memoria ex art. 183 6° co. cpc è utilizzato dal sig. e da altre persone CP_1
5.Vero che l'abitazione del sig. , sempre situata a San Severino Marche, Via Scuole Parte_1
Vecchie, da circa 6 anni è abitata e utilizzata regolarmente
6.Vero che il sig. già dall'acquisto dell'immobile ha sempre posseduto in via esclusiva CP_1
l'immobile sito in San Severino Marche, Via Scuole Vecchie, 19 come indicato nella sua relazione di cui all'ALL. 4 della memoria di costituzione di parte resistente che le si rammostra
7.Vero che il sig. ha ottenuto dal Comune di San Severino Marche il permesso di CP_1 installare la recinzione ed il cancello intorno al frustolo di terreno di 8 mq della sua proprietà previa presentazione della da lei redatta come da doc. ALL. 2 alla memoria di costituzione di parte Pt_2 resistente che le si rammostra;
pagina 2 di 13
8.Vero che la rete metallica che delimita la proprietà del sig. esisteva già negli anni CP_1
1985-1986 come da dichiarazione testimoniale che lei rilasciò dinanzi al Tribunale di CA nel procedimento R.G. 486/12, di cui all'ALL. 3/A della memoria di costituzione di parte resistente che le si rammostra;
9.Vero che lei nel periodo fino all'anno 2019 ha accompagnato delle persone verso l'immobile del sig.
sito in San Severino Marche (MC), su richiesta dello stesso . Parte_1 Parte_1
Si indicano quali testimoni: sul capitolo 1) il sig. , residente a [...]; Testimone_1 sul capitolo 2) il Geometra (CTU) con studio in San Severino Marche (MC); Testimone_2 sui capitoli 3) – 4) – 5) i sigg.ri e entrambi residenti a [...]
Marche; sui capitoli 6) e 7) l'Ing. con studio in Matelica;
Testimone_5 sul capitolo 8) il Geom. residente a [...]; Testimone_6 sul capitolo 9) il sig. residente a [...]. Testimone_7
Si richiede di ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui capitolo 3) 4) e 5). Parte_1
Si richiede altresì ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
10. Vero che lei vive all'estero da circa 6 anni;
11. Vero che nell'anno 2012 prima dell'inizio della causa presso il Tribunale di CA, contro il sig. lei incaricò una ditta di eseguire i lavori dentro l'orto “grande”, nei luoghi di cui CP_1 alle foto che le si rammostrano (rispettivamente ALL. A n. 1 e n. 2 allegate alla 2° memoria ex art. 183
6° co. c.p.c.) tagliando la rete del sig. già installata agli 8 mq del sig. ; CP_1 CP_1
In ogni caso si precisano le conclusioni come di seguito indicato:
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata
Nel merito
Respingere il ricorso ex art. 1168 c.c. depositato dal sig. in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., adiva questo Tribunale al fine di ottenere, con Parte_1 decreto inaudita altera parte, la reintegra nel possesso, mediante ordine di rimozione delle opere ivi eseguire e ripristino dello status quo ante, della porzione di terreno, adibita ad orto, annessa all'abitazione sita in San Severino Marche, Vicolo Scuole Vecchie, 21, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 152, con particella 451, in particolare deduceva:
pagina 3 di 13 - di essere comproprietario assieme alla propria coniuge Per_1 Controparte_2 della “piccola casa di abitazione sita in San Severino Marche, Vicolo
[...]
Scuole Vecchie… con annesso orto recintato della superficie di mq. 81” in forza dell'atto di compravendita del 19.12.2006, redatto dal notaio e registrato in Tolentino Persona_2 in data 17.01.2007, n. 82 serie 1 T, corn. 2434 (cfr. all.to 1 e 2);
- che, fin dall'atto di compravendita del fabbricato, (che risiede nell'abitazione CP_1 attigua facente parte del medesimo fabbricato) rivendicava la proprietà di tale porzione di orto, apponendo recinzioni, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonché dell'Autorità Giudiziaria, alla quale adiva con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. da cui scaturiva il procedimento 486/2012 R.G. Tribunale di CA, definito con ordinanza di accoglimento n. 536 del 12.12.2012 ed ordine di rimozione “della rete metallica interna all'orto per cui è causa ed il cancello che il medesimo ha apposto” (cfr. all.to 4);
- che, dopo aver eseguito l'ordine del Giudice, il con raccomandata del 16.12.2016, CP_1 rivendicava nuovamente il possesso della corte suindicata, senza, tuttavia, fornire (malgrado le richieste) valido titolo di proprietà (cfr. all.ti 5 e 6);
- che “dopo quasi cinque anni di apparente quiescenza delle sue unilaterali pretese, il CP_1 nella serata di giovedì 14 ottobre 2021 poneva in essere la medesima condotta del 2012”, in particolare, “rimuoveva una parte di recinzione per istallare un cancello munito di lucchetto, per poi nei giorni successivi recintare la piccola area di cui si ritiene arbitrariamente proprietario”, come emergeva dal raffronto fra le foto sub doc. 7 allegato al ricorso -stato anteriore- e da quelle sub doc. 8 – stato successivo al 14.10.2021-
- che, malgrado la diffida inviata con raccomandata del 28.10.2021, non CP_1 provvedeva a ripristinare lo stato dei luoghi, di tal che agiva sia in sede civile, Parte_1 sia in sede penale con querela ratificata in data 14.01.2022 per il reato di cui all'art. 392 c.p. (cfr. all.ti 9, 10 ed11).
Con decreto del 07.04.2022, il giudice designato rigettava l'istanza di concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte e fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 24.05.2022.
Con memoria depositata in data 23.05.2022, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva CP_1 la mancanza dei presupposti per l'azione di reintegrazione nel possesso ed a tal fine produceva, nella sua prospettazione,
- valido titolo di proprietà evidenziando che detta porzione di terreno della lunghezza di 8 mq rappresentava la “corte esclusiva annessa” alla sua abitazione, contraddistinta al catasto urbano del Comune di San Severino Marche al foglio n. 152, particella n. 450 (e non della particella pagina 4 di 13 451), come emergeva da atto notarile di compravendita a rogito del notaio del Persona_3
03.06.2020, registrato a Tolentino il 05.06.2020 al numero 911 serie 1T e dalla “CTU di stima del fabbricato urbano con annessa corte, siti in San Severino Marche Via Scuole Vecchie 19” redatta dal Geometra nell'ambito del procedimento civile n. 3844/2014 R.G. Testimone_2
Tribunale di Macerata (cfr. all.to 1 ed 1/A);
- asseverata dall'Ing. del 22.09.2021, che escludeva la clandestinità delle Pt_2 Controparte_3 opere realizzate (cfr. all.to 2);
- dichiarazioni testimoniali del Geom. (rese nell'ambito del procedimento n. Testimone_6
486/2012 R.G. Tribunale di CA), dalle quali si evinceva che la sua famiglia possedeva quel frustolo terreno da decenni, infatti, negli anni “1984/1985 o1986”, quando la madre era proprietaria di detta abitazione, c'era una “recinzione… rete amovibile” che Controparte_4 delimitava la sua proprietà e “nel 2006 vi era ancora tutta la recinzione sia quella interna che quella esterna che andava dalla colonnina fino a sotto il terrazzo” (cfr. all.to 3/A che esclude che l'istallazione della rete metallica e del cancello di accesso fosse avvenuta con animus spoliandi);
Il rappresentava, infine di aver richiesto più volte l'intervento delle Forze dell'Ordine e di CP_1 aver presentato querela in data 18.11.2021 per le turbative e molestie nel possesso di tale corte, poste in essere dai conduttori, a cui il ricorrente e la coniuge Controparte_5
avevano locato l'immobile al civico 21 (cfr. all.to 3).
[...]
Alla prima udienza di comparizione delle parti, rinviata d'ufficio al 06.06.2022, il Giudice designato concedeva a parte ricorrente termine sino al 13.06.2022 per replicare alla memoria avversaria e si riservava sulla richiesta di audizione delle indicate persone informate sui fatti.
Con ordinanza n. 1503 del 17.06.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, rigettava il ricorso, stante la mancata allegazione del fatto del possesso del frustolo di terreno da parte della ricorrente, ritenendo che essa non potesse essere colmata con l'ascolto degli informatori.
Avverso tale ordinanza proponeva reclamo e l'interdetto possessorio era accolto con Parte_1 ordinanza n. 2012 del 06.12.2022 emesso nel procedimento avente R.G. 1646/2022 (cfr. doc. 12 allegato alla prima memoria di parte ricorrente), con cui il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, stante la prova del remoto possesso del bene, accertato come da ordinanza del Tribunale di
CA n. 536 del 12.12.2012 e dell'attuale possesso mediato da parte del ricorrente “almeno fino all'autunno dell'anno 2021”, risultante anche nell'atto di querela allegato alla memoria di costituzione del (cfr. allegato 3), applicata la presunzione di cui all'art. 1142 c.c., condannava “ CP_1 CP_1
pagina 5 di 13 all'immediata reintegrazione del possesso, disponendo che questo elimini il cancello munito di CP_1 lucchetto e la recinzione apposta dell'area occupata […]”.
Tale ordine veniva eseguito coattivamente solo in data 15.05.2023 (per il tramite dell'ufficiale giudiziario, autorizzato a valersi della forza pubblica) in esito al ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. promosso da parte ricorrente (trattasi del sub-procedimento 1 del fascicolo avente R.G. 1646/2022, come da doc. 13 prodotto dal difensore del ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
Il difensore del resistente, del resto, proponeva in data 06.02.2023 l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703 comma 4 c.p.c. e con decreto del 24.02.2023, era fissata l'udienza del
29.05.2023.
Alla prima udienza di comparizione erano, dunque, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Inoltre, in data 23.6.2023 il resistente proponeva anche istanza di sospensione in via d'urgenza ed inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Macerata in data 30/11/2022, dichiarata inammissibile con decreto emesso senza instaurare il contraddittorio
(provvedimento del 26.6.2023 a firma dott. Polimeni nel sub-procedimento 1 del fascicolo avente r.g.
864/2022).
Con ordinanza del 14.11.2023, il G.I. ammetteva le sole richieste di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma sesto c.p.c. di parte ricorrente, limitatamente ai capitoli 4 (esclusa la locuzione “in attesa di reperire acquirenti”), 5, 6 e 7.
La causa era istruita con l'audizione dei testi all'udienza del 19.03.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
16.12.2024.
Con decreto Presidenziale n. 62/2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato, il quale, viste le conclusioni precisate, concessi i termini per scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
****
Il ricorso merita accoglimento.
In giurisprudenza è, infatti, principio consolidato che “le azioni possessorie sono dalla legge concesse
a tutela di una situazione di fatto, e cioè, a tutela del potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale”, pertanto, “in tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa” (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 1228 del pagina 6 di 13 25.05.1962 e, da ultimo, ordinanza n. 2991 del 31.01.2019, che in tema di “servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica” ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio, “la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù” ed ha, pertanto, statuito che
“anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita”).
Nel caso di proposizione di ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., “il compito del giudice è”, dunque,
“limitato all'accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori – circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso – e in particolar la sua rispondenza ad un valido titolo – resta, invece, estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandum possessionem, ossia per valorizzare e qualificare situazioni di fatto che già denunciano l'esistenza del possesso” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 6741 del
15.11.1986, n. 1087 del 28.02.1989 e n. 1040 del 03.02.1998).
Non rileva, pertanto, la presunta erroneità dei titoli catastali allegati al ricorso, dedotta dal in CP_1 sede di memoria di costituzione, ovvero, se la corte oggetto di diatriba di 8 mq effettivamente insista sul foglio 152, con particella 451 (immobile di proprietà dello ) o sulla particella 450 Pt_1
(immobile di proprietà del , dal momento che il giudice può procedere “l'esame dei titoli di CP_1 proprietà” esclusivamente “per trarre elementi qualificativi di una già accertata situazione di fatto” e non “la prova dell'effettivo esercizio del possesso esclusivo o del compossesso della cosa”, la quale
“deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 4948 del 20.08.1981; Cass.914/62, mass n. 251472; Cass. 1228/62, mass. n. 252005).
Dall'esame dei documenti allegati al ricorso introduttivo emerge che il Tribunale di CA, nell'ambito del procedimento 486/2012 R.G., con ordinanza n. 536 del 12.12.2012, ha accertato il possesso da parte dello dell'orto della superficie di 81 mq dal momento dell'acquisto (si tratta Pt_1 dell'atto di compravendita del 19.12.2006, redatto dal notaio e registrato in Persona_2
Tolentino in data 17.01.2007, n. 82 serie 1 T, corn. 2434, dal quale risulta che all'immobile di cui al foglio 152, con particella 451 fosse annesso un orto recintato della superficie di mq. 81) fino al momento della proposizione del relativo ricorso ex art. ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. (cfr. all.ti 1 e 3).
A ciò deve aggiungersi, inoltre, che nell'anno 2016 è stato lo stesso (in una missiva da CP_1 lui sottoscritta insieme all'avv. a chiedere allo se era disposto a “spontaneamente Parte_3 Pt_1 reimmettere il nel possesso della corte di cui trattasi” e cioè del frustolo di terreno (di circa CP_1
pagina 7 di 13 ml 5x2) per cui oggi verte azione di reintegrazione (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo), così riconoscendo uno stato di fatto nella sostanza coincidente con l'altrui possesso.
Incontestata è, inoltre, la circostanza che lo -indicativamente da dopo il sisma- avesse locato Pt_1
l'immobile di sua proprietà e l'intero orto ivi annesso (compresa la corte di 8 mq) a terze persone.
Nella querela sporta dal (allegata alla memoria di costituzione di parte convenuta quale doc. CP_1
3, datata 18.11.2021) il convenuto -sottoscrivendo tale scritto presentato all'Autorità inquirente- esplicita, altresì, che:
- dal 2016 al 2020 il ricorrente aveva locato l'immobile di cui al foglio 152, con particella 451 del catasto dei fabbricati del Comune di San Severino Marche “al Sig. , che Testimone_7
“utilizzava il giardino come deposito ed accatastava materiale anche nella” presunta
“proprietà” del CP_1
- da giugno 2021 ad ottobre 2021 il ricorrente aveva locato il medesimo immobile a “due ragazze” che “continuavano” ivi “ad accatastare sporcizia” (cfr. allegato 3).
Orbene, le circostanze di cui sopra sono state confermate all'esito dell'istruttoria orale da entrambi i testimoni sentiti e cioè e , agenti immobiliari, i quali dichiaravano Testimone_8 Testimone_9 che:
- aveva concesso in locazione l'immobile di Vicolo Scuole Vecchie 21 di San Severino Parte_1
Marche a vari soggetti, fra cui un muratore albanese, e ed i relativi Persona_4 Persona_5
“contratti risalgono al 2020 e 2021”;
- unitamente alle chiavi dell'abitazione venivano consegnate ai conduttori anche quelle del lucchetto del cancello con cui si accede dall'esterno della corte attigua alla stessa;
- a tale corte si accedeva anche dall'interno dell'abitazione locata, passando dalla porta finestra della cucina e dalla porta della cantina;
- prima del 14 ottobre 2021, l'intera corte era adibita a giardino e veniva utilizzata esclusivamente dai fruitori dell'abitazione dello Pt_1
Inoltre, riferiva che “il giardino era allestito con un tavolo e sedie, uno stenditoio Testimone_9
e anche un ombrellone” e precisava che sua sorella aveva goduto Testimone_8 Per_5 dell'immobile “circa 10/11 mesi” da dicembre 2020 - gennaio 2021 fino al mese di novembre – dicembre 2021, periodo nel quale usufruiva anche del giardino esterno, dove “aveva messo una piscinetta per bambini ed un ombrellone” (cfr. verbale udienza del 19.03.2024).
Tali dichiarazioni smentiscono categoricamente quanto sostenuto dal anche in sede di CP_1 comparsa conclusionale, ovvero, che prima del 2018, “veniva nella sua proprietà… 3 giorni a Pt_1
Pasqua e 3 settimane a luglio” e negli anni successivi “l'immobile dello è stato vuoto ed Pt_1
pagina 8 di 13 affittato solo rare volte a periodi brevi. Anzi l'immobile è stato lasciato in stato d'abbandono senza alcuna manutenzione”.
Privo di rilievo risulta, inoltre, l'assunto dedotto da parte convenuta in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo cui “ , vivendo oltretutto all'estero non potrà di certo lamentare Pt_1 anche un presunto spoglio di un possesso che di fatto non può esercitare, nemmeno tramite eventuali conduttori del suo immobile che, semmai, pongono in essere delle violazioni di domicilio, avverso le quali il sig. si deve di fendere esponendo querela per le suddette violazioni”. CP_1
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza, quanto alla legittimazione ad agire in possessorio, che “il proprietario della cosa locata non perda, per il fatto di aver concesso la cosa in locazione, il possesso della medesima, in quanto esercita il possesso per mezzo del locatario, con la conseguenza che egli può, in concorso di costui, o anche da solo in nome proprio, esercitare le azioni possessorie contro atti di molestia o di spoglio da chiunque esercitati contro la cosa locata: ciò perché la detenzione dell'immobile da parte del conduttore coesiste con il possesso del locatore, cosicché tanto
l'uno che l'altro hanno diritto alla tutela della propria situazione giuridica mediante l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
2, sentenza n. 3567 del 09.12.1971 e n. 1040 del 03.02.1998)
Dall'istruttoria espletata nel presente procedimento è confermata, pertanto, l'esistenza del possesso c.d. indiretto (ovvero, per mezzo di locatari ai sensi del secondo comma dell'art. 1140 c.c.) da parte dello
, della corte oggetto di diatriba di complessivi 8 mq, quanto meno dal 2020. Pt_1
Orbene, come correttamente ricostruito dal Tribunale di Macerata in sede di reclamo, la prova dei due possessi, cioè quello remoto accertato con l'ordinanza del Tribunale di CA n. 536 del 12.12.2012
e quello attuale (essendo incontestato che l'immobile dello e la relativa corte fosse concesso Pt_1 in locazione dal 2020 e fino al 2021), consente di fondare la presunzione legale di quello intermedio ai sensi dell'art. 1142 c.c. (peraltro, detta presunzione è confermata anche dall'ammissione del - CP_1 come da missiva di cui al doc. 5 allegata al ricorso- che lo fosse nel possesso della porzione Pt_1 pure nell'anno 2016).
Resta, dunque, da accertare unicamente se la condotta posta in essere da sia idonea ad CP_1 integrare gli estremi dello spoglio.
Secondo consolidata giurisprudenza, “integra una violazione dell'altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi operata con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 7798 del 08.06.2000 e n. 5808 del 21.06.1998 che in tema di “tutela possessoria di una servitù”
pagina 9 di 13 precisava la necessità di fare “riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse stata modificata”).
Orbene, è stata la stessa parte convenuta, nel suo atto di querela allegato alla sua memoria di costituzione ad evidenziare, da un lato, come i locatari dell'immobile del utilizzassero la CP_1 corte confinante per accatastare “in appoggio… legna ed altri materiali” e, dall'altro, che per impedire ciò egli aveva apposto “un cancello” (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione del . CP_1
Parte convenuta, del resto, nei suoi scritti difensivi, non ha mai contestato le modalità dello spoglio descritte nel ricorso introduttivo dello : in data 14 ottobre 2021 - mentre il ricorrente si trovava Pt_1 all'estero e, pertanto, nell'impossibilità di venire a conoscenza dello spoglio usando l'ordinaria diligenza - ha, dapprima, rimosso la recinzione ivi presente, per poi “istallarle il cancello munito di lucchetto” e “nei giorni successivi” ha provveduto “a recintare la piccola area” di 8 mq.
Non sussistono, inoltre, dubbi in ordine al requisito della violenza, previsto dall'art. 1168 c.c., alternativamente a quello della clandestinità dello spoglio, dal momento che lo stesso è avvenuto indubbiamente contro la volontà effettiva (o presunta come può desumersi dal precedente ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. e dalle diffide in atti) dello spoliatus e con modalità tali da configurare, secondo lo , il reato di cui all'art. 392 c.p. (cfr. all.to 11 al ricorso introduttivo). Pt_1
Il si è limitato dedurre quali circostanze volte ad escludere il suo animus spoliandi, il titolo di CP_1 proprietà dell'area e la precedente esistenza di una recinzione con rete metallica amovibile negli anni
1985/1986.
Orbene, ferma l'irrilevanza dei titoli proprietari in sede possessoria (tanto che è tutelato anche il possesso del ladro), anche ad ammettere che la recinzione ci fosse a metà degli anni '80, è chiaro che la situazione era da ritenersi -comunque- mutata per effetto del decisum posto già dal Tribunale di
CA e di quanto ivi accertato, pronuncia cui il ha fatto acquiescenza (come dimostra CP_1 anche la missiva da lui sottoscritta nell'anno 2016), di tal che oggi non ha alcun senso accampare tale vicenda.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, del resto, precisato che “In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021)
pagina 10 di 13 Peraltro, anche le prove orali richieste dal resistente convenuto (e riproposte all'atto della precisazione delle conclusioni) sono -oltre che di formulazione completamente generica quanto ad alcuni capitoli- per altri versi del tutto irrilevanti, non tendendo a dimostrare l'insussistenza di possesso da parte dello
. Pt_1
In conclusione, devono, pertanto, ritenersi sussistente sia l'elemento soggettivo (animus spoliandi) sia quello oggettivo dello spoglio, consistente nella privazione da parte del del possesso- CP_1 indiretto- dello della corte di 8 mq (facente parte dell'orto annesso all'immobile di sua Pt_1 proprietà), con clandestinità e/o violenza ai sensi dell'art. 1168 c.c., dovendosi quindi integralmente confermare -all'esito del giudizio di merito possessorio- quanto disposto dal Tribunale in sede di reclamo il 6.12.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_1
In particolare, quanto al presente procedimento, va rilevato che le spese della fase sommaria (prime cure e reclamo) fino all'emissione dell'interdetto possessorio sono state già regolate dal Collegio (cfr. doc. 12 allegato alla prima memoria di parte ricorrente).
Quanto, invece, alla fase di merito, considerato che v'è stato un sub-procedimento definito inaudita altera parte (senza coinvolgimento del difensore del ricorrente) esse si liquidano, tenendo conto del valore indicato dal difensore del ricorrente in nota spese, con importi come indicato per la fase di studio, istruttoria e decisionale (non viene riconosciuta fase introduttiva in quanto non richiesta).
Merita, inoltre, accoglimento la richiesta di ottenere in questa sede anche la rifusione delle spese relative all'attuazione di quanto disposto con ordinanza Collegiale n. 2013/2022 del 6 dicembre 2022 cioè per la fase esecutiva che ha dato luogo al sub-procedimento avente R.G. 1646-1/2022 svoltosi dinanzi al Tribunale di Macerata in composizione collegiale.
Difatti, la stessa Cassazione ha specificato “L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio.
Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto pagina 11 di 13 dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 481 del
15/01/2003).
Del resto, dal doc. 13 di parte ricorrente si evince chiaramente che il Tribunale di Macerata, nel dettare le modalità di attuazione, ha rimesso le spese proprio al merito (e cioè alla determinazione con la presente sentenza).
Anche in tal caso, si dovrebbero utilizzare i parametri per i procedimenti cautelari, attribuendo importi ai minimi per tutte le fasi, ma va rilevato che il difensore nella nota spese ha chiesto un importo inferiore e, pertanto, non potendosi valicare il limite della domanda si attribuisce quanto richiesto.
Va, infine, esaminata la richiesta di parte ricorrente di condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per aver posto in essere le medesime condotte del precedente giudiziario intercorso tra le parti, costringendo il ricorrente ad agire nuovamente in giudizio per fatti identici.
Orbene, con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dall'opposta, la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'art. 91 comma 1 c.p.c., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ha stabilito una sanzione per la violazione degli obblighi di correttezza processuale, violazione consistente nell'utilizzazione del processo per scopi diversi da quelli per cui è preordinato”(Cass.
12.01.1984 n. 225, 16.05.1983 n. 2260).
Parte ricorrente non ha, tuttavia, dimostrato l'entità del pregiudizio alla stessa derivante dalla condotta dell'opponente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria formulata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, sulla base del presupposto che “la liquidazione giudiziale equitativa può avere luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula la richiesta risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero detti elementi siano desumibili dagli atti di causa” (Tribunale di Ivrea sentenza n. 117 del 17.02.2012).
Invero, la parte ricorrente deduce anche che era certamente consapevole che la sua CP_1 condotta fosse contraria a quanto disposto dall'ordinanza n. 539 del 12.12.2012, con la quale il
Tribunale di CA aveva ordinato la reintegra del ricorrente nel possesso del medesimo frustolo di
8 mq, “disponendo che la parte resistente elimini la rete metallica interna all'orto per cui è causa ed il cancello che il medesimo ha apposto” e che, quindi, lo stesso apponendo nuovamente la recinzione in data 14.10.2021 ha costretto lo a proporre nuovamente il presente ricorso ex art. 1168 c.c. e Pt_1
703 c.p.c..
Ebbene, ritiene questo Giudice che, fermo quanto già riconosciuto, le circostanze di cui sopra non possano essere valorizzate fino a pervenire alla condanna richiesta, in primo luogo in quanto questo pagina 12 di 13 giudizio ha richiesto (ovviamente) l'accertamento di un possesso (attuale), diverso quindi da quello esistente all'epoca del pregresso giudizio inter partes, in secondo luogo perché per la compiuta ricostruzione sono state necessarie, oltre che un reclamo, anche prove orali e, infine, sulla base di una motivazione prettamente giuridica e cioè perché la condotta abusiva presa in considerazione è comunque estranea al giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13863 del 25/05/2025 secondo cui
“In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio.” con riguardo al caso in cui -appunto- la
Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di merito che aveva fondato la condanna ex art.96 co 3 c.p.c. a carico di una parte imputandole di aver abusato del processo, per aver “resistito al giudizio con evidente mala fede non potendo non essere ben consapevole dell'inesistenza del credito e abbia poi speculato su un errore non riconoscibile” non accorgendosi che detti elementi afferivano ad un giudizio diverso da quello per cui era causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) all'esito del giudizio di merito possessorio, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 conferma l'ordinanza n. 2013/2022 resa dal Tribunale di Macerata in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento avente r.g. 1646/2022
2) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite CP_1
- della presente fase di merito possessorio che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
- relative alla fase attuativa/esecutiva dell'interdetto possessorio nel sub-procedimento 1646-
1/2022 R.G. che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed in euro 898,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da Parte_4
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 novembre 2025
[...]
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Paciaroni Alessandro Parte_1 C.F._1
e dell'avv. Stefano Paciaroni, giusta procura speciale alle liti depositata unitamente al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori a San Severino Marche in Via
Gorgonero n.36
RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Rosati Andrea, giusta CP_1 C.F._2 procura alle liti depositata unitamente alla memoria di costituzione del 23.5.2022 cui ha fatto seguito istanza ex art. 703 comma 4 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso a Jesi in
Viale della Vittoria n. 68 bis
CONVENUTO
Oggetto: azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 16.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con riserva sciolta il 3-
5.5.2025 e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20)
Parte ricorrente: come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertato lo spoglio violento e clandestino posto in essere dal sig. , disporre ai sensi degli artt. 1168 c.p.c. e 703 c.p.c. la reintegra del CP_1
pagina 1 di 13 ricorrente nel possesso della porzione di area - orto di cui è stato illegittimamente spogliato, con conferma dell'ordine di rimozione delle opere eseguite e ripristino dello stato dei luoghi quo ante disposto dal Tribunale di Macerata con ordinanza n. 2013/2022 RG.
Con condanna del sig. alla refusione delle spese relative all'attuazione di quanto disposto CP_1 dal Tribunale di Macerata con ordinanza n. 2013/2022 R.G. del 6 dicembre 2022 ed alle spese legali relative alla fase esecutiva del procedimento n. 1646-1/2022 RG dinanzi al Tribunale di Macerata.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e con condanna del convenuto ai sensi dell'art.
96 cpc per aver posto in essere le medesime condotte del precedente giudiziario intercorso fra le Parti, costringendo il ricorrente ad agire nuovamente in giudizio per fatti identici.”
Parte convenuta: come da note scritte del 16.12.2024
si richiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1.Vero che durante i lavori di ristrutturazione del tetto dell'abitazione del sig. in San CP_1
Severino Marche, Piazza Padella 19 (o Via delle Scuole Vecchie, 19) nell'anno 2002 lei notava che esisteva intorno al frustolo di terra di 8 mq della suddetta abitazione, la recinzione di cui alla foto
ALL. A – n. 1 di cui alla 2° memoria ex art. 183 6° co. c.p.c. di parte resistente che le si rammostra;
2.Vero che lei eseguì la stima del fabbricato sito in San Severino Marche, Via delle Scuole Vecchie, 19 nel procedimento R.G. 3844/2014 riscontrando che della proprietà faceva parte anche un relitto stradale di mq 8, come da stralcio della perizia che le si rammostra di cui all'ALL. 1/A della memoria di costituzione di parte resistente
3.Vero che la rete intorno al frustolo di terreno dell'abitazione del sig. , di cui alla foto CP_1
ALL. A n. 1 della 2° memoria ex art. 183 6° co. cpc di parte resistente che le si rammostra esisteva già da prima dell'anno 2012
4.Vero che da circa 6 anni il frustolo di terreno di cui alle foto ALL. AN alla 2° memoria ex art. 183 6° co. cpc è utilizzato dal sig. e da altre persone CP_1
5.Vero che l'abitazione del sig. , sempre situata a San Severino Marche, Via Scuole Parte_1
Vecchie, da circa 6 anni è abitata e utilizzata regolarmente
6.Vero che il sig. già dall'acquisto dell'immobile ha sempre posseduto in via esclusiva CP_1
l'immobile sito in San Severino Marche, Via Scuole Vecchie, 19 come indicato nella sua relazione di cui all'ALL. 4 della memoria di costituzione di parte resistente che le si rammostra
7.Vero che il sig. ha ottenuto dal Comune di San Severino Marche il permesso di CP_1 installare la recinzione ed il cancello intorno al frustolo di terreno di 8 mq della sua proprietà previa presentazione della da lei redatta come da doc. ALL. 2 alla memoria di costituzione di parte Pt_2 resistente che le si rammostra;
pagina 2 di 13
8.Vero che la rete metallica che delimita la proprietà del sig. esisteva già negli anni CP_1
1985-1986 come da dichiarazione testimoniale che lei rilasciò dinanzi al Tribunale di CA nel procedimento R.G. 486/12, di cui all'ALL. 3/A della memoria di costituzione di parte resistente che le si rammostra;
9.Vero che lei nel periodo fino all'anno 2019 ha accompagnato delle persone verso l'immobile del sig.
sito in San Severino Marche (MC), su richiesta dello stesso . Parte_1 Parte_1
Si indicano quali testimoni: sul capitolo 1) il sig. , residente a [...]; Testimone_1 sul capitolo 2) il Geometra (CTU) con studio in San Severino Marche (MC); Testimone_2 sui capitoli 3) – 4) – 5) i sigg.ri e entrambi residenti a [...]
Marche; sui capitoli 6) e 7) l'Ing. con studio in Matelica;
Testimone_5 sul capitolo 8) il Geom. residente a [...]; Testimone_6 sul capitolo 9) il sig. residente a [...]. Testimone_7
Si richiede di ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sui capitolo 3) 4) e 5). Parte_1
Si richiede altresì ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli: Parte_1
10. Vero che lei vive all'estero da circa 6 anni;
11. Vero che nell'anno 2012 prima dell'inizio della causa presso il Tribunale di CA, contro il sig. lei incaricò una ditta di eseguire i lavori dentro l'orto “grande”, nei luoghi di cui CP_1 alle foto che le si rammostrano (rispettivamente ALL. A n. 1 e n. 2 allegate alla 2° memoria ex art. 183
6° co. c.p.c.) tagliando la rete del sig. già installata agli 8 mq del sig. ; CP_1 CP_1
In ogni caso si precisano le conclusioni come di seguito indicato:
Piaccia all'ill.mo Tribunale di Macerata
Nel merito
Respingere il ricorso ex art. 1168 c.c. depositato dal sig. in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., adiva questo Tribunale al fine di ottenere, con Parte_1 decreto inaudita altera parte, la reintegra nel possesso, mediante ordine di rimozione delle opere ivi eseguire e ripristino dello status quo ante, della porzione di terreno, adibita ad orto, annessa all'abitazione sita in San Severino Marche, Vicolo Scuole Vecchie, 21, distinta al Catasto Fabbricati al foglio 152, con particella 451, in particolare deduceva:
pagina 3 di 13 - di essere comproprietario assieme alla propria coniuge Per_1 Controparte_2 della “piccola casa di abitazione sita in San Severino Marche, Vicolo
[...]
Scuole Vecchie… con annesso orto recintato della superficie di mq. 81” in forza dell'atto di compravendita del 19.12.2006, redatto dal notaio e registrato in Tolentino Persona_2 in data 17.01.2007, n. 82 serie 1 T, corn. 2434 (cfr. all.to 1 e 2);
- che, fin dall'atto di compravendita del fabbricato, (che risiede nell'abitazione CP_1 attigua facente parte del medesimo fabbricato) rivendicava la proprietà di tale porzione di orto, apponendo recinzioni, tanto da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, nonché dell'Autorità Giudiziaria, alla quale adiva con ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. da cui scaturiva il procedimento 486/2012 R.G. Tribunale di CA, definito con ordinanza di accoglimento n. 536 del 12.12.2012 ed ordine di rimozione “della rete metallica interna all'orto per cui è causa ed il cancello che il medesimo ha apposto” (cfr. all.to 4);
- che, dopo aver eseguito l'ordine del Giudice, il con raccomandata del 16.12.2016, CP_1 rivendicava nuovamente il possesso della corte suindicata, senza, tuttavia, fornire (malgrado le richieste) valido titolo di proprietà (cfr. all.ti 5 e 6);
- che “dopo quasi cinque anni di apparente quiescenza delle sue unilaterali pretese, il CP_1 nella serata di giovedì 14 ottobre 2021 poneva in essere la medesima condotta del 2012”, in particolare, “rimuoveva una parte di recinzione per istallare un cancello munito di lucchetto, per poi nei giorni successivi recintare la piccola area di cui si ritiene arbitrariamente proprietario”, come emergeva dal raffronto fra le foto sub doc. 7 allegato al ricorso -stato anteriore- e da quelle sub doc. 8 – stato successivo al 14.10.2021-
- che, malgrado la diffida inviata con raccomandata del 28.10.2021, non CP_1 provvedeva a ripristinare lo stato dei luoghi, di tal che agiva sia in sede civile, Parte_1 sia in sede penale con querela ratificata in data 14.01.2022 per il reato di cui all'art. 392 c.p. (cfr. all.ti 9, 10 ed11).
Con decreto del 07.04.2022, il giudice designato rigettava l'istanza di concessione del provvedimento cautelare inaudita altera parte e fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 24.05.2022.
Con memoria depositata in data 23.05.2022, si costituiva in giudizio , il quale eccepiva CP_1 la mancanza dei presupposti per l'azione di reintegrazione nel possesso ed a tal fine produceva, nella sua prospettazione,
- valido titolo di proprietà evidenziando che detta porzione di terreno della lunghezza di 8 mq rappresentava la “corte esclusiva annessa” alla sua abitazione, contraddistinta al catasto urbano del Comune di San Severino Marche al foglio n. 152, particella n. 450 (e non della particella pagina 4 di 13 451), come emergeva da atto notarile di compravendita a rogito del notaio del Persona_3
03.06.2020, registrato a Tolentino il 05.06.2020 al numero 911 serie 1T e dalla “CTU di stima del fabbricato urbano con annessa corte, siti in San Severino Marche Via Scuole Vecchie 19” redatta dal Geometra nell'ambito del procedimento civile n. 3844/2014 R.G. Testimone_2
Tribunale di Macerata (cfr. all.to 1 ed 1/A);
- asseverata dall'Ing. del 22.09.2021, che escludeva la clandestinità delle Pt_2 Controparte_3 opere realizzate (cfr. all.to 2);
- dichiarazioni testimoniali del Geom. (rese nell'ambito del procedimento n. Testimone_6
486/2012 R.G. Tribunale di CA), dalle quali si evinceva che la sua famiglia possedeva quel frustolo terreno da decenni, infatti, negli anni “1984/1985 o1986”, quando la madre era proprietaria di detta abitazione, c'era una “recinzione… rete amovibile” che Controparte_4 delimitava la sua proprietà e “nel 2006 vi era ancora tutta la recinzione sia quella interna che quella esterna che andava dalla colonnina fino a sotto il terrazzo” (cfr. all.to 3/A che esclude che l'istallazione della rete metallica e del cancello di accesso fosse avvenuta con animus spoliandi);
Il rappresentava, infine di aver richiesto più volte l'intervento delle Forze dell'Ordine e di CP_1 aver presentato querela in data 18.11.2021 per le turbative e molestie nel possesso di tale corte, poste in essere dai conduttori, a cui il ricorrente e la coniuge Controparte_5
avevano locato l'immobile al civico 21 (cfr. all.to 3).
[...]
Alla prima udienza di comparizione delle parti, rinviata d'ufficio al 06.06.2022, il Giudice designato concedeva a parte ricorrente termine sino al 13.06.2022 per replicare alla memoria avversaria e si riservava sulla richiesta di audizione delle indicate persone informate sui fatti.
Con ordinanza n. 1503 del 17.06.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, rigettava il ricorso, stante la mancata allegazione del fatto del possesso del frustolo di terreno da parte della ricorrente, ritenendo che essa non potesse essere colmata con l'ascolto degli informatori.
Avverso tale ordinanza proponeva reclamo e l'interdetto possessorio era accolto con Parte_1 ordinanza n. 2012 del 06.12.2022 emesso nel procedimento avente R.G. 1646/2022 (cfr. doc. 12 allegato alla prima memoria di parte ricorrente), con cui il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, stante la prova del remoto possesso del bene, accertato come da ordinanza del Tribunale di
CA n. 536 del 12.12.2012 e dell'attuale possesso mediato da parte del ricorrente “almeno fino all'autunno dell'anno 2021”, risultante anche nell'atto di querela allegato alla memoria di costituzione del (cfr. allegato 3), applicata la presunzione di cui all'art. 1142 c.c., condannava “ CP_1 CP_1
pagina 5 di 13 all'immediata reintegrazione del possesso, disponendo che questo elimini il cancello munito di CP_1 lucchetto e la recinzione apposta dell'area occupata […]”.
Tale ordine veniva eseguito coattivamente solo in data 15.05.2023 (per il tramite dell'ufficiale giudiziario, autorizzato a valersi della forza pubblica) in esito al ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. promosso da parte ricorrente (trattasi del sub-procedimento 1 del fascicolo avente R.G. 1646/2022, come da doc. 13 prodotto dal difensore del ricorrente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.)
Il difensore del resistente, del resto, proponeva in data 06.02.2023 l'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703 comma 4 c.p.c. e con decreto del 24.02.2023, era fissata l'udienza del
29.05.2023.
Alla prima udienza di comparizione erano, dunque, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c.
Inoltre, in data 23.6.2023 il resistente proponeva anche istanza di sospensione in via d'urgenza ed inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Macerata in data 30/11/2022, dichiarata inammissibile con decreto emesso senza instaurare il contraddittorio
(provvedimento del 26.6.2023 a firma dott. Polimeni nel sub-procedimento 1 del fascicolo avente r.g.
864/2022).
Con ordinanza del 14.11.2023, il G.I. ammetteva le sole richieste di prova orale di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma sesto c.p.c. di parte ricorrente, limitatamente ai capitoli 4 (esclusa la locuzione “in attesa di reperire acquirenti”), 5, 6 e 7.
La causa era istruita con l'audizione dei testi all'udienza del 19.03.2024, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
16.12.2024.
Con decreto Presidenziale n. 62/2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato, il quale, viste le conclusioni precisate, concessi i termini per scritti difensivi finali, tratteneva la causa in decisione.
****
Il ricorso merita accoglimento.
In giurisprudenza è, infatti, principio consolidato che “le azioni possessorie sono dalla legge concesse
a tutela di una situazione di fatto, e cioè, a tutela del potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale”, pertanto, “in tema di tutela possessoria, non assumono rilevanza la legittimità dell'esercizio del vantato possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo, quanto piuttosto la mera situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa” (cfr. ex multis Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 1228 del pagina 6 di 13 25.05.1962 e, da ultimo, ordinanza n. 2991 del 31.01.2019, che in tema di “servitù di passaggio su fondo privato per l'accesso alla strada pubblica” ha ritenuto irrilevante, ai fini del giudizio, “la presenza o meno di un titolo autorizzativo, rilasciato dalla competente autorità amministrativa stradale, a compiere gli atti che esteriorizzano il possesso di tale servitù” ed ha, pertanto, statuito che
“anche in mancanza di detto titolo, la domanda possessoria tra privati è ammissibile e, quindi, valutabile nel merito, pure ai fini dell'eventuale condanna al risarcimento dei danni eventualmente prodotti dall'avversa condotta illecita”).
Nel caso di proposizione di ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c., “il compito del giudice è”, dunque,
“limitato all'accertamento - sulla base dei prodotti elementi probatori – circa la sussistenza di un possesso tutelabile e, di contro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio. Ogni questione riguardante la legittimità del possesso – e in particolar la sua rispondenza ad un valido titolo – resta, invece, estranea al giudizio possessorio: nel quale i titoli di proprietà possono quindi venire in rilievo solo ad colorandum possessionem, ossia per valorizzare e qualificare situazioni di fatto che già denunciano l'esistenza del possesso” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 6741 del
15.11.1986, n. 1087 del 28.02.1989 e n. 1040 del 03.02.1998).
Non rileva, pertanto, la presunta erroneità dei titoli catastali allegati al ricorso, dedotta dal in CP_1 sede di memoria di costituzione, ovvero, se la corte oggetto di diatriba di 8 mq effettivamente insista sul foglio 152, con particella 451 (immobile di proprietà dello ) o sulla particella 450 Pt_1
(immobile di proprietà del , dal momento che il giudice può procedere “l'esame dei titoli di CP_1 proprietà” esclusivamente “per trarre elementi qualificativi di una già accertata situazione di fatto” e non “la prova dell'effettivo esercizio del possesso esclusivo o del compossesso della cosa”, la quale
“deve essere data in modo rigoroso da chi agisce in giudizio” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 4948 del 20.08.1981; Cass.914/62, mass n. 251472; Cass. 1228/62, mass. n. 252005).
Dall'esame dei documenti allegati al ricorso introduttivo emerge che il Tribunale di CA, nell'ambito del procedimento 486/2012 R.G., con ordinanza n. 536 del 12.12.2012, ha accertato il possesso da parte dello dell'orto della superficie di 81 mq dal momento dell'acquisto (si tratta Pt_1 dell'atto di compravendita del 19.12.2006, redatto dal notaio e registrato in Persona_2
Tolentino in data 17.01.2007, n. 82 serie 1 T, corn. 2434, dal quale risulta che all'immobile di cui al foglio 152, con particella 451 fosse annesso un orto recintato della superficie di mq. 81) fino al momento della proposizione del relativo ricorso ex art. ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. (cfr. all.ti 1 e 3).
A ciò deve aggiungersi, inoltre, che nell'anno 2016 è stato lo stesso (in una missiva da CP_1 lui sottoscritta insieme all'avv. a chiedere allo se era disposto a “spontaneamente Parte_3 Pt_1 reimmettere il nel possesso della corte di cui trattasi” e cioè del frustolo di terreno (di circa CP_1
pagina 7 di 13 ml 5x2) per cui oggi verte azione di reintegrazione (cfr. allegato 5 al ricorso introduttivo), così riconoscendo uno stato di fatto nella sostanza coincidente con l'altrui possesso.
Incontestata è, inoltre, la circostanza che lo -indicativamente da dopo il sisma- avesse locato Pt_1
l'immobile di sua proprietà e l'intero orto ivi annesso (compresa la corte di 8 mq) a terze persone.
Nella querela sporta dal (allegata alla memoria di costituzione di parte convenuta quale doc. CP_1
3, datata 18.11.2021) il convenuto -sottoscrivendo tale scritto presentato all'Autorità inquirente- esplicita, altresì, che:
- dal 2016 al 2020 il ricorrente aveva locato l'immobile di cui al foglio 152, con particella 451 del catasto dei fabbricati del Comune di San Severino Marche “al Sig. , che Testimone_7
“utilizzava il giardino come deposito ed accatastava materiale anche nella” presunta
“proprietà” del CP_1
- da giugno 2021 ad ottobre 2021 il ricorrente aveva locato il medesimo immobile a “due ragazze” che “continuavano” ivi “ad accatastare sporcizia” (cfr. allegato 3).
Orbene, le circostanze di cui sopra sono state confermate all'esito dell'istruttoria orale da entrambi i testimoni sentiti e cioè e , agenti immobiliari, i quali dichiaravano Testimone_8 Testimone_9 che:
- aveva concesso in locazione l'immobile di Vicolo Scuole Vecchie 21 di San Severino Parte_1
Marche a vari soggetti, fra cui un muratore albanese, e ed i relativi Persona_4 Persona_5
“contratti risalgono al 2020 e 2021”;
- unitamente alle chiavi dell'abitazione venivano consegnate ai conduttori anche quelle del lucchetto del cancello con cui si accede dall'esterno della corte attigua alla stessa;
- a tale corte si accedeva anche dall'interno dell'abitazione locata, passando dalla porta finestra della cucina e dalla porta della cantina;
- prima del 14 ottobre 2021, l'intera corte era adibita a giardino e veniva utilizzata esclusivamente dai fruitori dell'abitazione dello Pt_1
Inoltre, riferiva che “il giardino era allestito con un tavolo e sedie, uno stenditoio Testimone_9
e anche un ombrellone” e precisava che sua sorella aveva goduto Testimone_8 Per_5 dell'immobile “circa 10/11 mesi” da dicembre 2020 - gennaio 2021 fino al mese di novembre – dicembre 2021, periodo nel quale usufruiva anche del giardino esterno, dove “aveva messo una piscinetta per bambini ed un ombrellone” (cfr. verbale udienza del 19.03.2024).
Tali dichiarazioni smentiscono categoricamente quanto sostenuto dal anche in sede di CP_1 comparsa conclusionale, ovvero, che prima del 2018, “veniva nella sua proprietà… 3 giorni a Pt_1
Pasqua e 3 settimane a luglio” e negli anni successivi “l'immobile dello è stato vuoto ed Pt_1
pagina 8 di 13 affittato solo rare volte a periodi brevi. Anzi l'immobile è stato lasciato in stato d'abbandono senza alcuna manutenzione”.
Privo di rilievo risulta, inoltre, l'assunto dedotto da parte convenuta in sede di prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., secondo cui “ , vivendo oltretutto all'estero non potrà di certo lamentare Pt_1 anche un presunto spoglio di un possesso che di fatto non può esercitare, nemmeno tramite eventuali conduttori del suo immobile che, semmai, pongono in essere delle violazioni di domicilio, avverso le quali il sig. si deve di fendere esponendo querela per le suddette violazioni”. CP_1
E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza, quanto alla legittimazione ad agire in possessorio, che “il proprietario della cosa locata non perda, per il fatto di aver concesso la cosa in locazione, il possesso della medesima, in quanto esercita il possesso per mezzo del locatario, con la conseguenza che egli può, in concorso di costui, o anche da solo in nome proprio, esercitare le azioni possessorie contro atti di molestia o di spoglio da chiunque esercitati contro la cosa locata: ciò perché la detenzione dell'immobile da parte del conduttore coesiste con il possesso del locatore, cosicché tanto
l'uno che l'altro hanno diritto alla tutela della propria situazione giuridica mediante l'esercizio dell'azione di reintegrazione contro l'autore dello spoglio” (cfr. Cassazione Civile, Sez.
2, sentenza n. 3567 del 09.12.1971 e n. 1040 del 03.02.1998)
Dall'istruttoria espletata nel presente procedimento è confermata, pertanto, l'esistenza del possesso c.d. indiretto (ovvero, per mezzo di locatari ai sensi del secondo comma dell'art. 1140 c.c.) da parte dello
, della corte oggetto di diatriba di complessivi 8 mq, quanto meno dal 2020. Pt_1
Orbene, come correttamente ricostruito dal Tribunale di Macerata in sede di reclamo, la prova dei due possessi, cioè quello remoto accertato con l'ordinanza del Tribunale di CA n. 536 del 12.12.2012
e quello attuale (essendo incontestato che l'immobile dello e la relativa corte fosse concesso Pt_1 in locazione dal 2020 e fino al 2021), consente di fondare la presunzione legale di quello intermedio ai sensi dell'art. 1142 c.c. (peraltro, detta presunzione è confermata anche dall'ammissione del - CP_1 come da missiva di cui al doc. 5 allegata al ricorso- che lo fosse nel possesso della porzione Pt_1 pure nell'anno 2016).
Resta, dunque, da accertare unicamente se la condotta posta in essere da sia idonea ad CP_1 integrare gli estremi dello spoglio.
Secondo consolidata giurisprudenza, “integra una violazione dell'altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi operata con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore” (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 7798 del 08.06.2000 e n. 5808 del 21.06.1998 che in tema di “tutela possessoria di una servitù”
pagina 9 di 13 precisava la necessità di fare “riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse stata modificata”).
Orbene, è stata la stessa parte convenuta, nel suo atto di querela allegato alla sua memoria di costituzione ad evidenziare, da un lato, come i locatari dell'immobile del utilizzassero la CP_1 corte confinante per accatastare “in appoggio… legna ed altri materiali” e, dall'altro, che per impedire ciò egli aveva apposto “un cancello” (cfr. all.to 3 alla comparsa di costituzione del . CP_1
Parte convenuta, del resto, nei suoi scritti difensivi, non ha mai contestato le modalità dello spoglio descritte nel ricorso introduttivo dello : in data 14 ottobre 2021 - mentre il ricorrente si trovava Pt_1 all'estero e, pertanto, nell'impossibilità di venire a conoscenza dello spoglio usando l'ordinaria diligenza - ha, dapprima, rimosso la recinzione ivi presente, per poi “istallarle il cancello munito di lucchetto” e “nei giorni successivi” ha provveduto “a recintare la piccola area” di 8 mq.
Non sussistono, inoltre, dubbi in ordine al requisito della violenza, previsto dall'art. 1168 c.c., alternativamente a quello della clandestinità dello spoglio, dal momento che lo stesso è avvenuto indubbiamente contro la volontà effettiva (o presunta come può desumersi dal precedente ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. e dalle diffide in atti) dello spoliatus e con modalità tali da configurare, secondo lo , il reato di cui all'art. 392 c.p. (cfr. all.to 11 al ricorso introduttivo). Pt_1
Il si è limitato dedurre quali circostanze volte ad escludere il suo animus spoliandi, il titolo di CP_1 proprietà dell'area e la precedente esistenza di una recinzione con rete metallica amovibile negli anni
1985/1986.
Orbene, ferma l'irrilevanza dei titoli proprietari in sede possessoria (tanto che è tutelato anche il possesso del ladro), anche ad ammettere che la recinzione ci fosse a metà degli anni '80, è chiaro che la situazione era da ritenersi -comunque- mutata per effetto del decisum posto già dal Tribunale di
CA e di quanto ivi accertato, pronuncia cui il ha fatto acquiescenza (come dimostra CP_1 anche la missiva da lui sottoscritta nell'anno 2016), di tal che oggi non ha alcun senso accampare tale vicenda.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha, del resto, precisato che “In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso.” (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21613 del 28/07/2021)
pagina 10 di 13 Peraltro, anche le prove orali richieste dal resistente convenuto (e riproposte all'atto della precisazione delle conclusioni) sono -oltre che di formulazione completamente generica quanto ad alcuni capitoli- per altri versi del tutto irrilevanti, non tendendo a dimostrare l'insussistenza di possesso da parte dello
. Pt_1
In conclusione, devono, pertanto, ritenersi sussistente sia l'elemento soggettivo (animus spoliandi) sia quello oggettivo dello spoglio, consistente nella privazione da parte del del possesso- CP_1 indiretto- dello della corte di 8 mq (facente parte dell'orto annesso all'immobile di sua Pt_1 proprietà), con clandestinità e/o violenza ai sensi dell'art. 1168 c.c., dovendosi quindi integralmente confermare -all'esito del giudizio di merito possessorio- quanto disposto dal Tribunale in sede di reclamo il 6.12.2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . CP_1
In particolare, quanto al presente procedimento, va rilevato che le spese della fase sommaria (prime cure e reclamo) fino all'emissione dell'interdetto possessorio sono state già regolate dal Collegio (cfr. doc. 12 allegato alla prima memoria di parte ricorrente).
Quanto, invece, alla fase di merito, considerato che v'è stato un sub-procedimento definito inaudita altera parte (senza coinvolgimento del difensore del ricorrente) esse si liquidano, tenendo conto del valore indicato dal difensore del ricorrente in nota spese, con importi come indicato per la fase di studio, istruttoria e decisionale (non viene riconosciuta fase introduttiva in quanto non richiesta).
Merita, inoltre, accoglimento la richiesta di ottenere in questa sede anche la rifusione delle spese relative all'attuazione di quanto disposto con ordinanza Collegiale n. 2013/2022 del 6 dicembre 2022 cioè per la fase esecutiva che ha dato luogo al sub-procedimento avente R.G. 1646-1/2022 svoltosi dinanzi al Tribunale di Macerata in composizione collegiale.
Difatti, la stessa Cassazione ha specificato “L'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria, secondo la previsione dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., che, dettato per i sequestri, trova applicazione, in virtù dell'art. 669 quaterdecies del codice di rito, anche ai provvedimenti possessori immediati, non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata, bensì ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, che è di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento. Ne consegue che la sede in cui si fa valere il diritto al rimborso delle spese sostenute o anticipate per l'attuazione coattiva del provvedimento cautelare possessorio è il giudizio possessorio, ed il provvedimento che statuisce su tale diritto è la sentenza che definisce il merito possessorio.
Pertanto, ove la parte, per la riscossione di dette spese, inizi un autonomo processo esecutivo, il giudice dell'esecuzione può rilevare di ufficio la mancanza del titolo esecutivo, con conseguente declaratoria di improcedibilità del processo, declaratoria che, essendo da ricondurre ad un difetto pagina 11 di 13 dell'azione da lui intrapresa, non può comportare che al creditore sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese del procedimento esecutivo.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 481 del
15/01/2003).
Del resto, dal doc. 13 di parte ricorrente si evince chiaramente che il Tribunale di Macerata, nel dettare le modalità di attuazione, ha rimesso le spese proprio al merito (e cioè alla determinazione con la presente sentenza).
Anche in tal caso, si dovrebbero utilizzare i parametri per i procedimenti cautelari, attribuendo importi ai minimi per tutte le fasi, ma va rilevato che il difensore nella nota spese ha chiesto un importo inferiore e, pertanto, non potendosi valicare il limite della domanda si attribuisce quanto richiesto.
Va, infine, esaminata la richiesta di parte ricorrente di condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per aver posto in essere le medesime condotte del precedente giudiziario intercorso tra le parti, costringendo il ricorrente ad agire nuovamente in giudizio per fatti identici.
Orbene, con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dall'opposta, la Suprema Corte ha più volte osservato che “l'art. 91 comma 1 c.p.c., nel prevedere la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a carico della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ha stabilito una sanzione per la violazione degli obblighi di correttezza processuale, violazione consistente nell'utilizzazione del processo per scopi diversi da quelli per cui è preordinato”(Cass.
12.01.1984 n. 225, 16.05.1983 n. 2260).
Parte ricorrente non ha, tuttavia, dimostrato l'entità del pregiudizio alla stessa derivante dalla condotta dell'opponente, con la conseguenza che la domanda risarcitoria formulata ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. deve essere rigettata, sulla base del presupposto che “la liquidazione giudiziale equitativa può avere luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova, gravante a carico della parte che formula la richiesta risarcitoria, in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero detti elementi siano desumibili dagli atti di causa” (Tribunale di Ivrea sentenza n. 117 del 17.02.2012).
Invero, la parte ricorrente deduce anche che era certamente consapevole che la sua CP_1 condotta fosse contraria a quanto disposto dall'ordinanza n. 539 del 12.12.2012, con la quale il
Tribunale di CA aveva ordinato la reintegra del ricorrente nel possesso del medesimo frustolo di
8 mq, “disponendo che la parte resistente elimini la rete metallica interna all'orto per cui è causa ed il cancello che il medesimo ha apposto” e che, quindi, lo stesso apponendo nuovamente la recinzione in data 14.10.2021 ha costretto lo a proporre nuovamente il presente ricorso ex art. 1168 c.c. e Pt_1
703 c.p.c..
Ebbene, ritiene questo Giudice che, fermo quanto già riconosciuto, le circostanze di cui sopra non possano essere valorizzate fino a pervenire alla condanna richiesta, in primo luogo in quanto questo pagina 12 di 13 giudizio ha richiesto (ovviamente) l'accertamento di un possesso (attuale), diverso quindi da quello esistente all'epoca del pregresso giudizio inter partes, in secondo luogo perché per la compiuta ricostruzione sono state necessarie, oltre che un reclamo, anche prove orali e, infine, sulla base di una motivazione prettamente giuridica e cioè perché la condotta abusiva presa in considerazione è comunque estranea al giudizio (cfr. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13863 del 25/05/2025 secondo cui
“In materia di responsabilità aggravata, ai fini dell'accertamento dell'abuso del processo non può essere valorizzato un fatto estraneo all'ambito del giudizio.” con riguardo al caso in cui -appunto- la
Suprema Corte ha cassato la pronuncia della Corte di merito che aveva fondato la condanna ex art.96 co 3 c.p.c. a carico di una parte imputandole di aver abusato del processo, per aver “resistito al giudizio con evidente mala fede non potendo non essere ben consapevole dell'inesistenza del credito e abbia poi speculato su un errore non riconoscibile” non accorgendosi che detti elementi afferivano ad un giudizio diverso da quello per cui era causa).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) all'esito del giudizio di merito possessorio, in accoglimento del ricorso proposto da , Parte_1 conferma l'ordinanza n. 2013/2022 resa dal Tribunale di Macerata in data 06.12.2022 nell'ambito del procedimento avente r.g. 1646/2022
2) condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite CP_1
- della presente fase di merito possessorio che si liquidano in euro 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
- relative alla fase attuativa/esecutiva dell'interdetto possessorio nel sub-procedimento 1646-
1/2022 R.G. che si liquidano in € 27,00 per esborsi ed in euro 898,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta come per legge;
3) Rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da Parte_4
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
21 novembre 2025
[...]
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli