Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2014, n. 23804
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Sentenza 7 novembre 2014

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Qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2014, n. 23804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23804
    Data del deposito : 7 novembre 2014

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