Sentenza 7 novembre 2014
Massime • 1
Qualora un'impresa eserciti non già attività distinte che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma un'unica di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale, ferma la necessità che il relativo accertamento abbia natura non già formale, in forza della documentazione relativa alla sola indicazione dell'attività esercitata (certificato d'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, fondandosi sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2014, n. 23804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23804 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27417-2012 proposto da:
NA BI DI LL CL & C S.N.C. C.F. 00717920623, in persona del legale rappresentante RI CL elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato LO BIANCO GIOVANNI MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato PALMA PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA POLIS S.P.A.;
- intimata -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 4518/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2011 R.G.N. 4554/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l'Avvocato PALMA PIETRO;
udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega SGROI ANTONINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pinauto Ricambi s.n.c., aveva annullato la cartella esattoriale notificata il 13 febbraio 2001 da Sannitica Riscossioni s.p.a., poi UI Polis s.p.a., dell'importo di L. 253.857.051 per contributi vari dovuti all'Inps per periodi da gennaio 1989 a novembre 1992, accertati con verbale ispettivo di funzionari dell'Istituto del 26 luglio 1993), con sentenza 25 novembre 2011 rigettava l'opposizione della società avverso suddetta cartella esattoriale per la parte degli sgravi contributivi e fiscalizzazioni connessi al suo inquadramento, confermando nel resto la sentenza e compensando le spese del grado. Preliminarmente ritenuta l'ammissibilità dell'appello dell'Inps, per la specificità dei motivi contenenti puntuali censure alle argomentazioni della sentenza impugnata, la Corte territoriale ne riteneva pure la parziale fondatezza. In esito a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie, essa ravvisava, infatti, la natura commerciale dell'attività svolta dalla società opponente appellata, in quanto sostanzialmente di vendita di autoveicoli e ricambi per auto, prevalente su quella artigianale di officina di riparazione (in buona parte di vetture destinate alla vendita), neppure gestita direttamente (con esercizio di attività promiscua) ma dalla ditta individuale del fratello del socio legale rappresentante (con confusione tra le due imprese), comportante l'esclusione degli sgravi contributivi e le fiscalizzazioni connesse al diverso inquadramento della società nel settore artigianale/industriale. La Corte partenopea escludeva, infine, la prescrizione eccepita da Pinauto Ricambi s.n.c., in quanto decennale, a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, siccome relativa a credito contributivo anteriore al 1 gennaio 1996 ed interrotta prima, con notifica del verbale ispettivo il 29 luglio 1993, nonché la spettanza all'Inps di ulteriori crediti per la documentata presentazione dalla società il 27 luglio 1994 del condono previdenziale, ai sensi del D.L. n. 6 del 1993, art.
4. Pinauto Ricambi s.n.c. ricorre per cassazione con unico motivo;
l'Inps ha nominato difensore, in calce alla copia notificata del ricorso, per la partecipazione alla discussione;
UI Polis s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 2699 ss. e 2721 ss. c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non avere la Corte territoriale correttamente valutato le risultanze istruttorie, alla luce del criterio della prevalenza in ipotesi di impresa esercente attività promiscue e pertanto in violazione dei canoni interpretativi denunciati, deponenti nel senso della preponderanza, in base al materiale probatorio acquisito, dell'attività artigianale su quella commerciale per l'emergenza dal dato contabile della sua incidenza maggiore sul fatturato annuo: e proprio sulla scorta di quel giornale di contabilità (specificamente indicato nella sede di produzione e le cui risultanze su base annua dal 1989 al 1992 debitamente trascritte per la parte di interesse) nel quale la Corte d'appello aveva invece, per omesso o non attento esame, individuato "numerose voci relative alla vendita di ricambi oltre che alcune voci relative alla vendita di autoveicoli non risultando, viceversa, voci relative alle riparazioni". Il motivo è fondato.
Ed infatti, alla luce del principio (nell'ipotesi di impresa esercente non già attività distinte che, di per sè considerate, indurrebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma una unica di natura promiscua) della preponderanza in relazione alle finalità economiche perseguite, comportante un diverso inquadramento da compiere con riguardo all'attività prevalente e la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere un relativo credito previdenziale (Cass. 11 aprile 2014, n. 8558; Cass. 11 marzo 2008, n. 6442; Cass. 23 luglio 2004, n. 13869), censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, con l'onere, per il ricorrente, di indicare, specificamente, il punto ed il modo in cui la motivazione - che sorregge l'accertamento - risulti obbiettivamente carente o logicamente contraddittoria (Cass. 11 marzo 2008, n. 6442), l'accertamento della Corte territoriale appare carente sotto il profilo dell'esatta valutazione delle prove raccolte e viziata logicamente sul piano del ragionamento argomentativo. E tali profili sono ben sindacabili in sede di legittimità, diversamente risolvendosi la doglianza in un'inammissibile richiesta di revisione critica del merito, in relazione agli accertamenti in fatto e alle valutazioni probatorie proprie del giudice di merito (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). La documentazione relativa all'indicazione formale dell'attività svolta (certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società) non è certamente impegnativa per l'accertamento in questione, contando piuttosto un accertamento di natura sostanziale. In proposito, la stessa Corte partenopea ha rilevato (a pgg. 5 e 6 della sentenza) come dall'assunzione della prova testimoniale sia risultata la sicura coesistenza di un'attività di vendita di autovetture (con una frequenza di circa un paio al mese) e di ricambi per auto e di una di officina di riparazione, in prevalenza su auto di terzi clienti esterni piuttosto che su auto vendute da Pinasco Ricambi s.n.c., a cura di suoi meccanici sia pure in locale di altra impresa (ditta individuale di RI US, fratello di RI CL, socio legale rappresentante della predetta società).
Ebbene, in base a tale materiale istruttorio, essa ha tratto, con evidente salto logico per mancanza di collegamento coerente con esso ai fini dell'inquadramento contributivo, la conclusione secondo cui "l'attività svolta dai dipendenti della Pinauto Ricambi s.n.c. presso l'officina meccanica era, comunque, finalizzata in parte alla riparazione delle autovetture ... destinate alla vendita" e che "non trattavasi nel caso di specie di più attività promiscue svolte dalla stessa società bensì di una certa confusione tra attività svolte da due distinte entità giuridiche, la società gestita da RI CL e l'officina meccanica gestita da RI US, nella quale operavano i meccanici assunti dal primo e impegnati a operare nell'officina" (a pg. 6 della sentenza). Ma soprattutto la Corte d'appello ha tratto conferma dell'operato inquadramento commerciale della società "dalla lettura del giornale di contabilità ... ove risultano numerose voci relative alla vendita di ricambi oltre che alcune voci relative alla vendita di autoveicoli non risultando, viceversa, voci relative alle riparazioni" (ancora a pg. 6 della sentenza). Invece, proprio dalle scritture contabili prodotte dalla società (con puntuale indicazione della sede a pg. 15 del ricorso) risulta la prevalenza dei ricavi per riparazioni di autoveicoli rispetto all'attività commerciale, in misura del 77,02% nell'anno 1989, del 78,75% nell'anno 1990, del 51,26% nell'anno 1991, del 48,89% nell'anno 1992 (secondo la specifica trascrizione, per la parte di interesse, a pgg. 16 e 17 del ricorso).
Sicché, in accoglimento del mezzo esaminato, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: "Qualora una impresa eserciti non già attività distinte che, di per sè considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali, ma una unica di natura promiscua, l'inquadramento a detti fini deve essere effettuato con riguardo alla attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite e la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale. Ed esso sulla base di un accertamento di natura, non già formale in base a documentazione relativa all'indicazione mera dell'attività esercitata (certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e statuto della società), ma sostanziale, sull'esame delle risultanze istruttorie, tra loro logicamente e coerentemente ordinate, in funzione della determinazione dell'attività prevalente in concreto svolta".
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014