Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 112
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità ed illegittimità dell'intimazione per difetto assoluto di motivazione

    L'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione forzata e la sua motivazione è soddisfatta dal richiamo agli atti presupposti già notificati. L'atto impugnato riporta i numeri identificativi delle cartelle, le date di notifica e gli importi, consentendo l'identificazione del debito. Non vi è obbligo di allegare le cartelle già note al contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    Il termine triennale di prescrizione è stato interrotto da plurime intimazioni di pagamento notificate tra il 2017 e il 2022. Inoltre, i periodi di sospensione dovuti alla normativa Covid-19 (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) hanno ulteriormente prorogato il termine. L'ultima intimazione notificata il 24 marzo 2022 è valida ai fini interruttivi.

  • Inammissibile
    Mancata o irrituale notifica degli atti presupposti

    Le censure relative alla notifica delle cartelle presupposte sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con impugnazione delle cartelle stesse. La documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione comprova l'idoneità delle notifiche.

  • Inammissibile
    Intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione

    Tale censura è inammissibile in quanto attiene al merito della pretesa, che è divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 112
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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