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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Ravenna - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 093 2024 90017488 00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 093 2024 90017488 00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140004652410000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140006331965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004100554000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 736/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 093 2024 90017488 00/000, notificata in data 26 aprile 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC (di seguito, AdR) ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.181,60.
Tale intimazione si riferisce a tre cartelle di pagamento, emesse a seguito di iscrizioni a ruolo disposte dalla Regione Emilia-Romagna, relative a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2012. In particolare:
1. Cartella n. 09320140004652410000, asseritamente notificata il 07/12/2014, per l'importo di € 478,57;
2. Cartella n. 09320140006331965000, asseritamente notificata il 16/02/2015, per l'importo di € 235,05;
3. Cartella n. 09320150004100554000, asseritamente notificata il 04/11/2015, per l'importo di € 465,22.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Invalidità ed illegittimità dell'intimazione per difetto assoluto di motivazione: l'atto impugnato non indicherebbe il veicolo di riferimento e non allegherebbe gli atti presupposti, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
2. Prescrizione del diritto alla riscossione: sarebbe decorso il termine triennale previsto per le tasse automobilistiche, in assenza di validi atti interruttivi.
3. Mancata o irrituale notifica degli atti presupposti.
4. Intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla notifica e alla motivazione dell'intimazione, di competenza dell'Agente della SC, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando la tempestività della propria azione di accertamento.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - SC, contestando integralmente le deduzioni avversarie. In particolare, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto impugnato, rilevando la corretta e rituale notifica delle cartelle presupposte, la conseguente inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09320219000829060000, notificata in data 22 marzo 2022. Ha inoltre difeso la correttezza della motivazione dell'atto, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Con memorie illustrative, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, contestando in particolare la prova della notifica delle cartelle presupposte, poiché l'AdR avrebbe prodotto meri "estratti di ruolo", inidonei a tal fine, e deducendo vizi specifici della procedura di notifica.
All'udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti. L'AdR ha documentato di aver notificato le cartelle di pagamento presupposte in date 07/12/2014, 16/02/2015 e 04/11/2015. Tali atti, autonomamente impugnabili, non sono stati oggetto di tempestiva opposizione da parte del contribuente nel termine di 60 giorni, con la conseguenza che la pretesa tributaria in essi contenuta è divenuta definitiva. Ne deriva l'inammissibilità di tutte le censure mosse con il presente ricorso che attengono al merito della pretesa (quale l'eccezione di decadenza) o a vizi propri delle cartelle presupposte, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
L'impugnazione dell'odierna intimazione di pagamento è, pertanto, ammissibile solo per vizi propri dell'atto o per fatti estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica delle cartelle.
Ciò posto, si esaminano i motivi di ricorso ammissibili.
1. Sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, poiché l'atto impugnato non indicherebbe il veicolo cui si riferisce la tassa e non allegherebbe le cartelle di pagamento presupposte. La censura è infondata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento non è un atto impositivo, ma un atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civilistico. Il suo obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo agli atti di accertamento o alle cartelle di pagamento precedentemente notificate, che costituiscono il titolo esecutivo della pretesa. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata riporta chiaramente i numeri identificativi delle tre cartelle di pagamento, le relative date di notifica e gli importi dovuti, consentendo al contribuente una piena ed esaustiva identificazione del debito. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell'atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento" (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Del pari, non sussiste alcun obbligo di allegare all'intimazione le cartelle di pagamento già notificate al contribuente, il quale ne ha già legale conoscenza. L'onere di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente non si applica, infatti, agli atti presupposti già noti al destinatario.
2. Sulla prescrizione del diritto alla riscossione.
Anche tale motivo è infondato. Il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche si prescrive nel termine di tre anni. Tale termine, tuttavia, è suscettibile di interruzione mediante la notifica di atti della riscossione.
Nel caso di specie, a fronte delle cartelle notificate tra il 2014 e il 2015, l'Agente della SC ha dimostrato di aver notificato al ricorrente una serie di atti interruttivi, tra cui:
• Intimazione di pagamento notificata il 14/09/2017;
• Intimazione di pagamento notificata il 29/05/2018;
• Intimazione di pagamento notificata il 10/12/2018;
• Intimazione di pagamento notificata il 24/03/2022.
A ciò si aggiungono i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, che hanno sospeso le attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Considerando l'ultimo atto interruttivo documentato, ovvero l'intimazione notificata il 24 marzo 2022, il termine triennale di prescrizione non era certamente decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata (26 aprile 2024). Anche a voler risalire all'atto interruttivo precedente (notifica del 10/12/2018), il termine triennale, che sarebbe scaduto il 10/12/2021, è stato prorogato di 542 giorni per effetto della sospensione Covid-19, spostando la scadenza al 4 giugno 2023. Pertanto, l'intimazione notificata il 24 marzo 2022 è pienamente valida ed efficace ai fini interruttivi. Le argomentazioni del ricorrente in merito all'invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte, oltre ad essere inammissibili come sopra esposto, appaiono comunque smentite dalla documentazione prodotta da AdR, che ha fornito dettagliate controdeduzioni sulle modalità di notifica di ciascun atto, ritenute da questa Corte idonee a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio da corrispondersi alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia delle entrate e riscossione che si liquidano in € 150,00 per ciascuna delle parti resistenti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 771/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Emilia Romagna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Ravenna - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 093 2024 90017488 00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 093 2024 90017488 00 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140004652410000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320140006331965000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004100554000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 736/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 093 2024 90017488 00/000, notificata in data 26 aprile 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - SC (di seguito, AdR) ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 1.181,60.
Tale intimazione si riferisce a tre cartelle di pagamento, emesse a seguito di iscrizioni a ruolo disposte dalla Regione Emilia-Romagna, relative a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2012. In particolare:
1. Cartella n. 09320140004652410000, asseritamente notificata il 07/12/2014, per l'importo di € 478,57;
2. Cartella n. 09320140006331965000, asseritamente notificata il 16/02/2015, per l'importo di € 235,05;
3. Cartella n. 09320150004100554000, asseritamente notificata il 04/11/2015, per l'importo di € 465,22.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito i seguenti motivi:
1. Invalidità ed illegittimità dell'intimazione per difetto assoluto di motivazione: l'atto impugnato non indicherebbe il veicolo di riferimento e non allegherebbe gli atti presupposti, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
2. Prescrizione del diritto alla riscossione: sarebbe decorso il termine triennale previsto per le tasse automobilistiche, in assenza di validi atti interruttivi.
3. Mancata o irrituale notifica degli atti presupposti.
4. Intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge. Nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla notifica e alla motivazione dell'intimazione, di competenza dell'Agente della SC, e ha contestato l'eccezione di prescrizione, affermando la tempestività della propria azione di accertamento.
Si è altresì costituita l'Agenzia delle Entrate - SC, contestando integralmente le deduzioni avversarie. In particolare, ha sostenuto la piena legittimità dell'atto impugnato, rilevando la corretta e rituale notifica delle cartelle presupposte, la conseguente inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notifica di plurimi atti interruttivi, tra cui l'intimazione di pagamento n. 09320219000829060000, notificata in data 22 marzo 2022. Ha inoltre difeso la correttezza della motivazione dell'atto, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Con memorie illustrative, la parte ricorrente ha insistito nelle proprie conclusioni, contestando in particolare la prova della notifica delle cartelle presupposte, poiché l'AdR avrebbe prodotto meri "estratti di ruolo", inidonei a tal fine, e deducendo vizi specifici della procedura di notifica.
All'udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti resistenti. L'AdR ha documentato di aver notificato le cartelle di pagamento presupposte in date 07/12/2014, 16/02/2015 e 04/11/2015. Tali atti, autonomamente impugnabili, non sono stati oggetto di tempestiva opposizione da parte del contribuente nel termine di 60 giorni, con la conseguenza che la pretesa tributaria in essi contenuta è divenuta definitiva. Ne deriva l'inammissibilità di tutte le censure mosse con il presente ricorso che attengono al merito della pretesa (quale l'eccezione di decadenza) o a vizi propri delle cartelle presupposte, che avrebbero dovuto essere fatti valere in quella sede.
L'impugnazione dell'odierna intimazione di pagamento è, pertanto, ammissibile solo per vizi propri dell'atto o per fatti estintivi del credito (come la prescrizione) maturati successivamente alla notifica delle cartelle.
Ciò posto, si esaminano i motivi di ricorso ammissibili.
1. Sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000, poiché l'atto impugnato non indicherebbe il veicolo cui si riferisce la tassa e non allegherebbe le cartelle di pagamento presupposte. La censura è infondata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento non è un atto impositivo, ma un atto prodromico all'esecuzione forzata, assimilabile al precetto civilistico. Il suo obbligo di motivazione è assolto con il mero richiamo agli atti di accertamento o alle cartelle di pagamento precedentemente notificate, che costituiscono il titolo esecutivo della pretesa. Nel caso di specie, l'intimazione impugnata riporta chiaramente i numeri identificativi delle tre cartelle di pagamento, le relative date di notifica e gli importi dovuti, consentendo al contribuente una piena ed esaustiva identificazione del debito. Come chiarito dalla Suprema Corte, “l'indicazione nell'intimazione di pagamento del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce (pacifica in causa), costituisca sufficiente motivazione dell'atto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice del merito, in considerazione sia della sua funzione di atto prodromico all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento" (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 5 Num. 22711 Anno 2020).
Del pari, non sussiste alcun obbligo di allegare all'intimazione le cartelle di pagamento già notificate al contribuente, il quale ne ha già legale conoscenza. L'onere di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente non si applica, infatti, agli atti presupposti già noti al destinatario.
2. Sulla prescrizione del diritto alla riscossione.
Anche tale motivo è infondato. Il diritto alla riscossione delle tasse automobilistiche si prescrive nel termine di tre anni. Tale termine, tuttavia, è suscettibile di interruzione mediante la notifica di atti della riscossione.
Nel caso di specie, a fronte delle cartelle notificate tra il 2014 e il 2015, l'Agente della SC ha dimostrato di aver notificato al ricorrente una serie di atti interruttivi, tra cui:
• Intimazione di pagamento notificata il 14/09/2017;
• Intimazione di pagamento notificata il 29/05/2018;
• Intimazione di pagamento notificata il 10/12/2018;
• Intimazione di pagamento notificata il 24/03/2022.
A ciò si aggiungono i periodi di sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, che hanno sospeso le attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Considerando l'ultimo atto interruttivo documentato, ovvero l'intimazione notificata il 24 marzo 2022, il termine triennale di prescrizione non era certamente decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata (26 aprile 2024). Anche a voler risalire all'atto interruttivo precedente (notifica del 10/12/2018), il termine triennale, che sarebbe scaduto il 10/12/2021, è stato prorogato di 542 giorni per effetto della sospensione Covid-19, spostando la scadenza al 4 giugno 2023. Pertanto, l'intimazione notificata il 24 marzo 2022 è pienamente valida ed efficace ai fini interruttivi. Le argomentazioni del ricorrente in merito all'invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte, oltre ad essere inammissibili come sopra esposto, appaiono comunque smentite dalla documentazione prodotta da AdR, che ha fornito dettagliate controdeduzioni sulle modalità di notifica di ciascun atto, ritenute da questa Corte idonee a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio da corrispondersi alla Regione Emilia-Romagna e all'Agenzia delle entrate e riscossione che si liquidano in € 150,00 per ciascuna delle parti resistenti