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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3510/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3510 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto lesione personale da sinistro stradale;
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
AL LE ed elett.te dom.to presso il suo studio in ST di ST alla via
Raiola n. 52;
-attore-
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_1 alle liti, rilasciata a mezzo del notaio di Torino (rep. 81955 - racc. 38076), Persona_1 dall'Avv. Enrico Bisogno ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera Superiore (SA) alla Via G. Matteotti n. 16;
-convenuta-
NONCHE'
, residente in [...]; CP_2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G.A.C. n. 3510/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 141 del cod. ass. dinanzi a questo Tribunale, la compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirla Controparte_1 condannare, al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 18.12.2018, alle ore 19.40 circa nel Comune di Pompei, alla Via Provinciale Fontanelle.
Nello specifico, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava a percorrere la predetta strada in direzione Pompei centro nella qualità di passeggero a bordo del motoveicolo Honda SH tg. DT81115 di proprietà della SI.ra condotto CP_2 dal SI. e con trasportato l'istante, allorquando, rimaneva vittima di un sinistro Parte_2 causato dal veicolo Alfa Romeo 147 tg. DA385GV di proprietà del SI. e Controparte_3 condotto dal SI. , il quale, procedendo sulla predetta via nel senso opposto Controparte_4
a quello percorso dal motoveicolo attoreo, nello svoltare in un vicolo privato posto sulla sua sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, non si avvedeva del sopraggiungere del motoveicolo Honda SH tg. DT81115 e lo urtava sul lato anteriore, facendolo sbalzare in aria e rovinare al suolo.
Allegava l'istante che a seguito di tale sinistro stradale, subiva gravi lesioni personali per le quali si recava necessario l'intervento del 118 che trasportava l'attore presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di ST di ST “San Leonardo” ove gli veniva diagnosticato: “frattura femore dx, frattura rotula dx, flc ginocchio dx…” ( cfr. verbale di accettazione n. 2018066092, cartelle cliniche unitamente a tutta la documentazione medica versata agli atti della produzione attorea); che invano a mezzo di lettera raccomandata del
02.12.19 richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del vettore.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 141 CdS, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.
Si costituiva in giudizio la Reale TU SS.ni la quale preliminarmente ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda e nel merito ne ha eccepito l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
Al contrario, pur se ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
2 R.G.A.C. n. 3510/2021
Espletata l'attività istruttoria, l'odierno giudicante all'udienza del 16.11.2023 ha formulato una proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c. invitando le parti a risolvere la causa in un'ottica strettamente transattiva;
proposta, questa, tuttavia rifiutata successivamente da parte convenuta.
All'udienza del 08.07.2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
----------------------------------
Preliminarmente, devono essere rammentate le ragioni per cui questo giudice non ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
La domanda proposta dall'attore ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti Parte_1 in qualità di terzo trasportato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
L'attore, richiamando la norma di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, ha proposto la suddetta domanda esclusivamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo di proprietà del trasportato sul quale questo viaggiava come passeggero al momento del sinistro.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in maniera del tutto condivisibile che nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del motoveicolo trasportante è litisconsorte necessario il responsabile civile, da identificarsi con il proprietario del veicolo trasportante.
La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che il giudice chiamato a pronunciare sulla domanda proposta dal terzo trasportato decide con efficacia di giudicato anche sul rapporto assicurativo fra l'assicuratore convenuto e il proprietario del veicolo assicurato. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende quindi dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla conseguente necessità di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo (cfr. Cass. Civ., n. 27078 del 14 settembre 2022).
Sulla scorta dei richiamati principi, dunque, non andava disposta nel caso di specie l'invocata integrazione del contraddittorio, il quale non necessitava e non necessita di alcuna integrazione dal momento che era proprietaria del motoveicolo su cui CP_2 CP_2
3 R.G.A.C. n. 3510/2021
viaggiava come passeggero al momento del sinistro che ne ha cagionato le lesioni Pt_1 personali.
Deve aggiungersi, inoltre, che la suddetta integrazione del contraddittorio sarebbe stata disposta laddove l'attore avesse allegato a sostegno della propria pretesa fatti idonei a consentire a questo giudicante di effettuare una diversa qualificazione della domanda proposta.
Tuttavia, come è dato evincere dalle allegazioni di parte, l'attore nulla ha dedotto in ordine all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro in conseguenza del quale riportava lesioni. Parte_1
Ed infatti, decidendo di avvalersi dello strumento previsto e disciplinato dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, l'attore ha promosso la domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti di compagnia assicuratrice del motoveicolo Honda SH tg. Controparte_1
DT81115 di proprietà della SI.ra , a bordo del quale era trasportato . CP_2 Parte_1
Ebbene, l'azione prescritta dall'art. 141 C.d.A., essendo aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, è esperibile in via diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore da parte del terzo trasportato, il quale ha diritto al risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Sempre in via preliminare, inoltre, la documentazione depositata nel fascicolo informatico prova la rituale notifica di un valido atto di messa in mora completo di tutti i requisiti di legge nei confronti della compagnia Reale TU SS.ni.
Ne consegue che può ritenersi assolta la condizione di proponibilità della domanda prescritta dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.
Ciò posto, venendo in rilievo, nella fattispecie, un'ipotesi di danni riportati da soggetto trasportato, giova richiamare la disposizione di cui all'art. 141 del d.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) a tenore del quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità̀ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
4 R.G.A.C. n. 3510/2021
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma in questione è stata vagliata, ex professo, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13.2.2019 (a cui la medesima Corte ha inteso dare seguito con la recente Ordinanza n. 8386/2020), la quale ha stabilito il principio secondo cui “l'articolo
141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito -nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane -come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque
l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso
l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.
Costitutiva quindi onere dell'attore provare che l'incidente stradale si fosse verificato e che le lesioni riportate dal danneggiato fossero effettivamente riconducibili al sinistro stradale nel quale lo stesso era rimasta coinvolto in quanto trasportato.
Ciò considerato, va rilevato che l'attore ha assolto agli oneri probatori su di esso incombenti.
Invero, il teste , escussa all'udienza del 16/11/2023, era in grado di Testimone_1 confermare così come dedotta dall'attore nell'atto di citazione. In particolare, il teste
[...]
riferiva che: “Ricordo che era il mese di dicembre del 2018, intorno alle 19:30- Tes_1
20:00 circa, io mi trovavo in Pompei alla via Provinciale Fontanelle quando ho assistito ad un incidente tra uno scooter di colore chiaro ed un'auto di colore scuro… Ho visto che quest'auto senza azionare l'indicatore di direzione, voltava sulla sinistra in una traversa privata ed andata ad impattare con lo scooter che non è riuscito a frenare tempestivamente.
Per effetto dell'impatto che è stato abbastanza violento lo scooter è caduto in terra insieme agli occupanti, ovvero due uomini dell'apparente età di circa 50 anni. Mi sono subito avvicinata ed ho visto che l'uomo che guidava si è rialzato da terra e, a parte qualche graffio e livido, non lamentava alcun tipo di lesione particolare;
invece, l'uomo che era dietro era a terra in condizione di semicoscienza e con la gamba quasi dietro la testa.
5 R.G.A.C. n. 3510/2021
Ricordo che intervenne un'ambulanza… Io mi trovavo ad una distanza di circa 5-6 metri dal luogo dell'impatto. Il trasportato sembrava un po' più giovane del conducente. L'impatto avvenne sul lato anteriore del lato destro dell'auto altezza ruota con la parte anteriore dello scooter, ma presa dall'ansia della caduta non ricordo su quale lato cadesse il motorino”.
Invero, dalla disamina della certificazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di
ST di ST “San Leonardo” risulta effettivamente intervenuta sul posto l'ambulanza del 118; peraltro alla dicitura “circostanze” viene indicata quale causa del trauma: “riferito incidente stradale”, viene altresì indicata la “Responsabilità di terzi” e specificato il luogo di accadimento del sinistro, ovvero ST di ST (cfr. verbale di p.s. del 18/12/2018 n. 2018066092 agli atti della produzione attorea).
Volgendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, tale attività può essere compiuta dal Giudicante, pur in difetto di consulenza tecnica d' ufficio sulla scorta della documentazione medica versata in atti e della consulenza medica di parte attrice.
Infatti, dal referto di pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, facente capo all' ASL
NA3, recante la data del 18/12/2018, ore 20:20, emerge che, per effetto del sinistro per cui è causa, il subì una “frattura femore dx, frattura rotula dx, flc ginocchio dx”. Parte_1
A sostegno, risulta poi prodotta in atti la relazione medico-legale redatta a cura del dott.
il quale, a seguito di sottoposizione a visita medico legale del Persona_2 danneggiato, accertava la compatibilità delle lesioni riportate con la descritta dinamica (cfr. relazione medico legale a firma del dott. della produzione attorea). Persona_2
Pertanto, va dichiarata la responsabilità delle convenute nella produzione delle lesioni lamentate dall'attore e, per effetto della copertura assicurativa della la Controparte_1 solidarietà di essa compagnia.
Orbene ritiene il giudicante di fare proprie le conclusioni del medico legale dott.
[...] in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva Persona_2 valutazione della documentazione medica in atti oltre che logiche e tecnicamente motivate.
In ordine alla quantificazione del danno subito dall'attore questo giudice ritiene dover applicare la Tabella di Legge sulle macropermanenti così come introdotta dal DPR n. 12 del
13/01/2025 con riferimento all'art. 138, DLGS 209/2005.
6 R.G.A.C. n. 3510/2021
Pertanto, trattandosi di danno biologico pari al 12% avremo un punto base danno non patrimoniale di € 2.912,56 in rapporto all'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni); Punto base I.T.T. € 55,24; Danno permanente risarcibile € 27.156,70; ITT € 3.314,40
(giorni 60); ITP al 75% € 2.485,80 (giorni 60); ITP al 50% € 1.657,20 (giorni 60); ITP al
25% (giorni 90) € 1.242,90 TOTALE Invalidità Temporanea: € 8.700,30 TOTALE
GENERALE: € 35.857,00---
Nel caso in esame lo scrivente ritiene che non debba essere ulteriormente personalizzato il danno alla luce della circostanza che nulla nello specifico è stato dedotto sul punto.
In conclusione, all'attore spetta a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo pari ad euro 35.857,00---
Trattandosi di liquidazione all'attualità saranno dovuti i soli interessi legali da oggi al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna Reale TU SS.ni (in persona del legale rapp. pro-tempore)al pagamento in favore dell'attore , per le Parte_1 causali di cui in motivazione, della somma di € 44.634,50 oltre interessi legali da oggi al saldo;
- condanna la società al pagamento, in favore dell'avv.ssa Parte_3
AL LE (Difensore Distrattario) delle spese di giudizio che liquida in € 786,00 per spese (importo CU e bollo previa dimostrazione avvenuto pagamento) ed € 4.500,00 per compensi oltre accessori come per legge
Così deciso in Torre Annunziata, lì 20.11.2025
IL GIUDICE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3510 R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto lesione personale da sinistro stradale;
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
AL LE ed elett.te dom.to presso il suo studio in ST di ST alla via
Raiola n. 52;
-attore-
CONTRO
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_1 alle liti, rilasciata a mezzo del notaio di Torino (rep. 81955 - racc. 38076), Persona_1 dall'Avv. Enrico Bisogno ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera Superiore (SA) alla Via G. Matteotti n. 16;
-convenuta-
NONCHE'
, residente in [...]; CP_2
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G.A.C. n. 3510/2021
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 141 del cod. ass. dinanzi a questo Tribunale, la compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentirla Controparte_1 condannare, al risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 18.12.2018, alle ore 19.40 circa nel Comune di Pompei, alla Via Provinciale Fontanelle.
Nello specifico, l'attore deduceva che, nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, si trovava a percorrere la predetta strada in direzione Pompei centro nella qualità di passeggero a bordo del motoveicolo Honda SH tg. DT81115 di proprietà della SI.ra condotto CP_2 dal SI. e con trasportato l'istante, allorquando, rimaneva vittima di un sinistro Parte_2 causato dal veicolo Alfa Romeo 147 tg. DA385GV di proprietà del SI. e Controparte_3 condotto dal SI. , il quale, procedendo sulla predetta via nel senso opposto Controparte_4
a quello percorso dal motoveicolo attoreo, nello svoltare in un vicolo privato posto sulla sua sinistra, senza azionare l'indicatore di direzione, non si avvedeva del sopraggiungere del motoveicolo Honda SH tg. DT81115 e lo urtava sul lato anteriore, facendolo sbalzare in aria e rovinare al suolo.
Allegava l'istante che a seguito di tale sinistro stradale, subiva gravi lesioni personali per le quali si recava necessario l'intervento del 118 che trasportava l'attore presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di ST di ST “San Leonardo” ove gli veniva diagnosticato: “frattura femore dx, frattura rotula dx, flc ginocchio dx…” ( cfr. verbale di accettazione n. 2018066092, cartelle cliniche unitamente a tutta la documentazione medica versata agli atti della produzione attorea); che invano a mezzo di lettera raccomandata del
02.12.19 richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione del vettore.
Pertanto, l'attore concludeva chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti ai sensi dell'art. 141 CdS, prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti.
Si costituiva in giudizio la Reale TU SS.ni la quale preliminarmente ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Ha eccepito l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda e nel merito ne ha eccepito l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
Al contrario, pur se ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_2
2 R.G.A.C. n. 3510/2021
Espletata l'attività istruttoria, l'odierno giudicante all'udienza del 16.11.2023 ha formulato una proposta transattiva ex art 185 bis c.p.c. invitando le parti a risolvere la causa in un'ottica strettamente transattiva;
proposta, questa, tuttavia rifiutata successivamente da parte convenuta.
All'udienza del 08.07.2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
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Preliminarmente, devono essere rammentate le ragioni per cui questo giudice non ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.
La domanda proposta dall'attore ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti Parte_1 in qualità di terzo trasportato in conseguenza del sinistro per cui è causa.
L'attore, richiamando la norma di cui all'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, ha proposto la suddetta domanda esclusivamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo di proprietà del trasportato sul quale questo viaggiava come passeggero al momento del sinistro.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in maniera del tutto condivisibile che nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del motoveicolo trasportante è litisconsorte necessario il responsabile civile, da identificarsi con il proprietario del veicolo trasportante.
La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che il giudice chiamato a pronunciare sulla domanda proposta dal terzo trasportato decide con efficacia di giudicato anche sul rapporto assicurativo fra l'assicuratore convenuto e il proprietario del veicolo assicurato. L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende quindi dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla conseguente necessità di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo (cfr. Cass. Civ., n. 27078 del 14 settembre 2022).
Sulla scorta dei richiamati principi, dunque, non andava disposta nel caso di specie l'invocata integrazione del contraddittorio, il quale non necessitava e non necessita di alcuna integrazione dal momento che era proprietaria del motoveicolo su cui CP_2 CP_2
3 R.G.A.C. n. 3510/2021
viaggiava come passeggero al momento del sinistro che ne ha cagionato le lesioni Pt_1 personali.
Deve aggiungersi, inoltre, che la suddetta integrazione del contraddittorio sarebbe stata disposta laddove l'attore avesse allegato a sostegno della propria pretesa fatti idonei a consentire a questo giudicante di effettuare una diversa qualificazione della domanda proposta.
Tuttavia, come è dato evincere dalle allegazioni di parte, l'attore nulla ha dedotto in ordine all'accertamento della responsabilità extracontrattuale del conducente dell'autoveicolo coinvolto nel sinistro in conseguenza del quale riportava lesioni. Parte_1
Ed infatti, decidendo di avvalersi dello strumento previsto e disciplinato dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, l'attore ha promosso la domanda risarcitoria esclusivamente nei confronti di compagnia assicuratrice del motoveicolo Honda SH tg. Controparte_1
DT81115 di proprietà della SI.ra , a bordo del quale era trasportato . CP_2 Parte_1
Ebbene, l'azione prescritta dall'art. 141 C.d.A., essendo aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, è esperibile in via diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore da parte del terzo trasportato, il quale ha diritto al risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.
Sempre in via preliminare, inoltre, la documentazione depositata nel fascicolo informatico prova la rituale notifica di un valido atto di messa in mora completo di tutti i requisiti di legge nei confronti della compagnia Reale TU SS.ni.
Ne consegue che può ritenersi assolta la condizione di proponibilità della domanda prescritta dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.
Ciò posto, venendo in rilievo, nella fattispecie, un'ipotesi di danni riportati da soggetto trasportato, giova richiamare la disposizione di cui all'art. 141 del d.lgs. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) a tenore del quale “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità̀ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al
4 R.G.A.C. n. 3510/2021
risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
La norma in questione è stata vagliata, ex professo, dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4147 del 13.2.2019 (a cui la medesima Corte ha inteso dare seguito con la recente Ordinanza n. 8386/2020), la quale ha stabilito il principio secondo cui “l'articolo
141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito -nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane -come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque
l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso
l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.
Costitutiva quindi onere dell'attore provare che l'incidente stradale si fosse verificato e che le lesioni riportate dal danneggiato fossero effettivamente riconducibili al sinistro stradale nel quale lo stesso era rimasta coinvolto in quanto trasportato.
Ciò considerato, va rilevato che l'attore ha assolto agli oneri probatori su di esso incombenti.
Invero, il teste , escussa all'udienza del 16/11/2023, era in grado di Testimone_1 confermare così come dedotta dall'attore nell'atto di citazione. In particolare, il teste
[...]
riferiva che: “Ricordo che era il mese di dicembre del 2018, intorno alle 19:30- Tes_1
20:00 circa, io mi trovavo in Pompei alla via Provinciale Fontanelle quando ho assistito ad un incidente tra uno scooter di colore chiaro ed un'auto di colore scuro… Ho visto che quest'auto senza azionare l'indicatore di direzione, voltava sulla sinistra in una traversa privata ed andata ad impattare con lo scooter che non è riuscito a frenare tempestivamente.
Per effetto dell'impatto che è stato abbastanza violento lo scooter è caduto in terra insieme agli occupanti, ovvero due uomini dell'apparente età di circa 50 anni. Mi sono subito avvicinata ed ho visto che l'uomo che guidava si è rialzato da terra e, a parte qualche graffio e livido, non lamentava alcun tipo di lesione particolare;
invece, l'uomo che era dietro era a terra in condizione di semicoscienza e con la gamba quasi dietro la testa.
5 R.G.A.C. n. 3510/2021
Ricordo che intervenne un'ambulanza… Io mi trovavo ad una distanza di circa 5-6 metri dal luogo dell'impatto. Il trasportato sembrava un po' più giovane del conducente. L'impatto avvenne sul lato anteriore del lato destro dell'auto altezza ruota con la parte anteriore dello scooter, ma presa dall'ansia della caduta non ricordo su quale lato cadesse il motorino”.
Invero, dalla disamina della certificazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di
ST di ST “San Leonardo” risulta effettivamente intervenuta sul posto l'ambulanza del 118; peraltro alla dicitura “circostanze” viene indicata quale causa del trauma: “riferito incidente stradale”, viene altresì indicata la “Responsabilità di terzi” e specificato il luogo di accadimento del sinistro, ovvero ST di ST (cfr. verbale di p.s. del 18/12/2018 n. 2018066092 agli atti della produzione attorea).
Volgendo alla determinazione del quantum dovuto a titolo risarcitorio, tale attività può essere compiuta dal Giudicante, pur in difetto di consulenza tecnica d' ufficio sulla scorta della documentazione medica versata in atti e della consulenza medica di parte attrice.
Infatti, dal referto di pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo, facente capo all' ASL
NA3, recante la data del 18/12/2018, ore 20:20, emerge che, per effetto del sinistro per cui è causa, il subì una “frattura femore dx, frattura rotula dx, flc ginocchio dx”. Parte_1
A sostegno, risulta poi prodotta in atti la relazione medico-legale redatta a cura del dott.
il quale, a seguito di sottoposizione a visita medico legale del Persona_2 danneggiato, accertava la compatibilità delle lesioni riportate con la descritta dinamica (cfr. relazione medico legale a firma del dott. della produzione attorea). Persona_2
Pertanto, va dichiarata la responsabilità delle convenute nella produzione delle lesioni lamentate dall'attore e, per effetto della copertura assicurativa della la Controparte_1 solidarietà di essa compagnia.
Orbene ritiene il giudicante di fare proprie le conclusioni del medico legale dott.
[...] in quanto fondate su un completo esame anamnestico e su una esaustiva Persona_2 valutazione della documentazione medica in atti oltre che logiche e tecnicamente motivate.
In ordine alla quantificazione del danno subito dall'attore questo giudice ritiene dover applicare la Tabella di Legge sulle macropermanenti così come introdotta dal DPR n. 12 del
13/01/2025 con riferimento all'art. 138, DLGS 209/2005.
6 R.G.A.C. n. 3510/2021
Pertanto, trattandosi di danno biologico pari al 12% avremo un punto base danno non patrimoniale di € 2.912,56 in rapporto all'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni); Punto base I.T.T. € 55,24; Danno permanente risarcibile € 27.156,70; ITT € 3.314,40
(giorni 60); ITP al 75% € 2.485,80 (giorni 60); ITP al 50% € 1.657,20 (giorni 60); ITP al
25% (giorni 90) € 1.242,90 TOTALE Invalidità Temporanea: € 8.700,30 TOTALE
GENERALE: € 35.857,00---
Nel caso in esame lo scrivente ritiene che non debba essere ulteriormente personalizzato il danno alla luce della circostanza che nulla nello specifico è stato dedotto sul punto.
In conclusione, all'attore spetta a titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo pari ad euro 35.857,00---
Trattandosi di liquidazione all'attualità saranno dovuti i soli interessi legali da oggi al saldo
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna Reale TU SS.ni (in persona del legale rapp. pro-tempore)al pagamento in favore dell'attore , per le Parte_1 causali di cui in motivazione, della somma di € 44.634,50 oltre interessi legali da oggi al saldo;
- condanna la società al pagamento, in favore dell'avv.ssa Parte_3
AL LE (Difensore Distrattario) delle spese di giudizio che liquida in € 786,00 per spese (importo CU e bollo previa dimostrazione avvenuto pagamento) ed € 4.500,00 per compensi oltre accessori come per legge
Così deciso in Torre Annunziata, lì 20.11.2025
IL GIUDICE
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