Sentenza 19 aprile 2023
Massime • 1
E' impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento che, in relazione ai reati indicati dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. - modificato, in adesione alle indicazioni sovranazionali, dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, al fine di prevenire il rischio di recidiva e di limitare al potere di intervento del giudice sul contenuto dell'accordo negoziale, rimesso alla discrezionalità delle parti -, abbia applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinato all'adempimento dell'obbligo di partecipazione a specifici corsi di recupero previsto dalla stessa norma, in quanto si tratta di un vizio riconducibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., al concetto di pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la statuizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve essere interpretata bilanciando le esigenze di celerità e deflazione del rito del patteggiamento con il principio di cui all'art. 111, comma 7, Cost.).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 febbraio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato a H.M.M., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in conformità alla sua richiesta e con il consenso del Pubblico ministero, la pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, terzo comma, 609-ter, secondo comma, e 612, secondo comma, c.p. (commesso nei confronti di due minori il 29 giugno 2021). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/2023, n. 27587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27587 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la RT di Cassazione, LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'applicazione dell'art. 165 cod. pen., eventualmente a seguito della pronunzia delle Sezioni Unite cui è stata rimessa la questione con ordinanza della Sezione terza del 26/01/2023 n.7239. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, ha applicato su richiesta delle parti, all'imputato I.S. con la diminuente del rito la pena di anni uno di reclusione, condizionalmente sospesa per: 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 27587 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 19/04/2023 - il reato di lesioni personali nei confronti di I.C. aggravate dalla circostanza dei futili motivi e dell'aver commesso il fatto contro il coniuge (artt. 582, 585 in relazione all'art. 577 comma secondo, 61 n.1 cod. pen.). 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge avuto riguardo all'art. 165 cod. pen. e alla mancata subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli obblighi di partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni qualificate. Lamenta il ricorrente che, in ragione della obbligatorietà della previsione introdotta dall'art. 6 I.n.69/19 (cd. codice rosso), essendo la stessa applicabile al caso in esame in quanto il fatto contestato è stato commesso successivamente all'entrata in vigore della disposizione, il giudice non avrebbe potuto ratificare l'accordo. 2.2. Quanto alla riconducibilità di siffatta violazione ai motivi per i quali è possibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica ha richiamato due opposti orientamenti giurisprudenziali. 2.2.1. Un primo indirizzo, che il Pubblico ministero condivide, ritiene che la omessa subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi sia riconducibile alla nozione di pena illegale (Sez.4, n.35906 del 14/09/2021; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018 —dep.2019-, Bonomi, Rv. 275118). 2.2.2. Diversamente, un secondo indirizzo esclude che siffatta violazione costituisca motivo per ricorrere in cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena (Sez. 6, n.23416 del 10/03/2022, Abbondanza;
Sez. 6 n. 9690 del 17/02/2022, Dudun;
Sez. 3, n.35485 del 27/08/21). 2.3. Il Procuratore evidenzia che argomenti a sostegno del primo orientamento possono rinvenirsi anche nella pronunzia delle Sez. Unite n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, in quanto le Sezioni unite pongono l'accento sulla funzione della pena sospesa e sulla necessità di consentire il libero esplicarsi dei suoi effetti in presenza di obblighi cui subordinare la concessione, sia se imposti per legge, sia se imposti dal giudice nell'ambito delle sue facoltà discrezionali. Evidenzia altresì la giurisprudenza di questa RT che riconosce al Pubblico Ministero la possibilità di "sanare" una pena, sia pure illegittima, ed in particolare: - la possibilità di agire in sede esecutiva e ottenere dal giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio concesso anche in presenza di una causa ostativa (Sez.6, n.29950/2022); 2 - così come la giurisprudenza che, al contrario, ritiene che il caso di specie sia da ricondurre alla nozione di pena illegale dal momento che in sede esecutiva la revoca della sospensione condizionale della pena è possibile solo in due specifiche ipotesi (art. 674 cod. proc. pen.). 2.4. Il ricorso evidenzia altresì che l'art. 165 comma quinto cod. pen., come modificato dalla legge n.69/2019 e ulteriormente "rafforzato" dalla legge n.134/2021, trova la sua ratio nella volontà di prevenire il rischio di recidiva e nella scelta di vincolare il giudice, in deroga alla discrezionalità concessagli dall'art. 165 comma primo cod. pen. La indicazione normativa si colloca nel più vasto ambito di disposizioni che valorizzano la sottoposizione degli autori di violenza di genere a programmi di prevenzione o corsi di recupero per raggiungere gli obiettivi che sono alla base della norma (art. 282 quater cod. proc. pen.; art. 5 bis legge n.119/2013; art. 13 bis legge n.354/75). Non ritenere illegale la pena e, dunque, impedire di intervenire con la impugnazione del Pubblico Ministero avverso le sentenze di pal:teggiamento ex art. 448 comma secondo cod. proc. pen., comporterebbe la limitazione degli effetti di una disposizione volta a prevenire la recidiva e, a fronte di ulteriori reati commessi dal soggetto, comporterebbe la condanna dell'Italia da parte della CDU per non avere lo Stato italiano attuato tutte le misure previste a tutela delle vittime di reati di violenza di genere o domestici (RT DU TA c. Italia 2 marzo 2017; Landi c. Italia 7 aprile 2022). 2.5. Ha concluso il Procuratore per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. 1. La questione posta all'attenzione di questo Collegio richiede un sintetico, ma necessario inquadramento della stessa nell'ambito della più vasta tematica dei limiti di ricorribilità delle sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. 1.1. Per quanto di specifico interesse, utili indicazioni da cui muovere possono rinvenirsi nell'articolato ragionamento delle Sezioni unite CA (S.U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191) chiamate a risolvere il contrasto relativo "[..]alla latitudine del potere del giudice che procede ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena concordata dalle parti alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività nel caso in cui l'imputato abbia già usufruito in precedenza del beneficio[..]"; la pronunzia ha, infatti, approfondito il tema dei limiti del potere 3 dispositivo delle parti e di quello del giudice cui è affidata la ornologa dell'accordo anche attraverso la ricostruzione del relativo panorama della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Già la Consulta aveva affermato l'inscindibile legame esistente tra la componente negoziale del rito e lo spazio cognitivo del giudice, evidenziando che questi rimane vincolato al contenuto dell'accordo sul merito dell'imputazione e della commisurazione della pena concluso dalle parti, nel senso che gli è consentito soltanto di accoglierlo nei termini proposti ovvero di rigettarlo e procedere oltre (RT cost. n. 66 del 1990; RT cost., sent. n. 251 del 1991; RT cost., sent. n. 155 del 1996 e, da ultima, RT cost., sent. n. 394 del 2002). 1.1.1.Le Sezioni Unite hanno successivamente definito i poteri del giudice del patteggiamento in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena. In particolare, Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, 'ovine, Rv. 193417 ha escluso che il giudice possa, di sua iniziativa, concedere il beneficio, ritenendo tale decisione preclusa, per l'appunto, dal vincolo negativo costituito dai termini dell'accordo intervenuto tra le parti (il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza successiva: ex multis, Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694). Successivamente la pronunzia delle Sez. un. n. 10 del 1993, Zanlorenzi, ha, invece, escluso che nel rito speciale il giudice possa, alterando il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo autorizzi. Dopo aver ribadito il dictum delle Sezioni Unite "Iovine", la sentenza "Zanlorenzi" ha introdotto la distinzione tra determinazioni previste dalla legge «quale conseguenza di una decisione giurisdizionale senza fasciare al giudice facoltà di diversamente deliberare», che devono essere adottate con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se non comprese nei termini dell'accordo, «essendo implicito che le parti ne abbiano fatto oggetto di previsione, proprio per l'ineludibilità della conseguenza», e determinazioni considerate dalla legge «quale esercizio di una facoltà del giudice». Queste ultime, se non previste dall'accordo (e, a maggior ragione, se escluse), non possono essere adottate dal giudice, al quale «non rimane altra opzione tra quelle di aderire al patto [..] ovvero, nell'ipotesi contraria, respingere il patto per procedere al giudizio ordinario, all'esito del quale sarà adottata decisione coerente allo schema previsto dalla legge, lasciando spazio alle parti per l'esercizio della facoltà di impugnazione anche nel merito, non prevista per il caso di definizione concordata». 4 Le sentenze "Iovine" e "Zanlorenzi" hanno costituito la base della successiva elaborazione svolta dalle Sezioni Unite, quanto al rapporto tra il contenuto negoziale dell'accordo ed i poteri del giudice. 1.1.2. Le pronunzie che hanno concorso a definire l'ambito delle statuizioni che lo stesso giudice può autonomamente adottare, in quanto sottratte al potere dispositivo delle parti (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217018 e Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981) hanno, ad esempio, ribadito c:he con la sentenza di patteggiamento devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, mentre Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214638 ha precisato come, con la stessa sentenza, il giudice sia tenuto a dichiarare, ai sensi del comma 1 dell'art. 537 cod. proc. pen., l'accertata falsità di atti o di documenti. 1.2. Negli ulteriori e più recenti interventi normativi che hanno interessato la disciplina del patteggiamento, il legislatore ha inequivocabilmente rivelato di voler ampliare i contenuti negoziali del rito. La giurisprudenza ha percepito negli interventi riformatori una progressiva mutazione del modulo consensuale di definizione del processo. La pronunzia Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 -dep. 2020- Savin, Rv. 279348, ha ritenuto che dalla successione delle riforme emerga una più ampia valorizzazione della logica negoziale del rito, tesa a riconoscere anche all'accordo stipulato dalle parti la possibilità di assumere contenuti che 1:rascendono quello "necessario" definito dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. E, facendo leva sull'esplicita evocazione delle misure di sicurezza nell'inedita disciplina della ricorribilità della sentenza di patteggiamento introdotta nel comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., la pronunzia menzionata è conseguentemente giunta a riconoscere la facoltà delle parti di concordarne l'applic:azione, con eguale valore vincolante per il giudice dell'accordo stipulato sulla pena, al quale, anche in tal caso, è consentito solo recepire integralmente il patto ovvero rigettare la richiesta. 1.3. Dall'elaborazione compiuta dalle Sezioni Unite in ordine ai rapporti tra la base negoziale del rito ed il potere decisionale del giudice, la sentenza "CA" ha quindi affermato che il perimetro decisionale è definito dal contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, residuando in favore del giudice spazi cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o per espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito. Il patteggiamento, dunque, non è caratterizzato unicamente dalla retribuzione premiale in ragione della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al 5 contraddittorio sulla prova, ma anche dalla prevedibilità in concreto della decisione. Il divieto di ultra-petizione, assunto dalle Sezioni Unite "Zanlorenzi" a fondamento dell'esclusione del potere del giudice di integrare il patto intervenuto tra le parti nell'esercizio di mere facoltà conferitegli dalla legge e, in particolare, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena oggetto dell'accordo ad una delle prescrizioni previste dall'art. 165, comma primo, cod. pen., è stato condiviso dalle Sezioni Unite "CA" con la conseguenza che il decidente è tenuto autonomamente ad adottare con la sentenza di patteggiamento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione gli è imposta dalla legge. Tale principio è intimamente connaturato all'impianto negoziale del rito e condizione della sua compatibilità costituzionale e convenzionale. Ma proprio per tale ultima ragione deve esserne precisata la sua effettiva estensione. Non può dubitarsi che esso riguardi anzitutto quelle statuizioni di cui la legge impone l'adozione in quanto sottratte al potere dispositivo delle parti, come nel caso, ad esempio, dell'applicazione con la sentenza di patteggiamento delle sanzioni amministrative accessorie. Invero, in tal caso, nemmeno si pone il pericolo di un'alterazione dell'accordo, per il semplice motivo che le parti non possono disporre con effetto vincolante per il giudice dell'an o del quomodo di determinazioni che non rientrano nella base legale del negozio processuale. Il passaggio rilevante ai fini della presente decisione è relativo all'ipotesi in cui la statuizione normativamente imposta incida su uno degli aspetti negoziabili dalle parti: le Sezioni Unite CA intervengono chiarendo che il giudice può sì adottarla, anche prescindendo da una manifestazione di volontà di queste ultime, ma a condizione che il suo contenuto sia predeterminato dalla legge. Soltanto in questo caso, infatti, può effettivamente ritenersi che il silenzio delle parti sul punto costituisca implicita adesione alla successiva determinazione giudiziale, in quanto, nella consapevolezza dell'imposizione normativa, le stesse sono state in grado di prevederne l'integrale contenuto. In altri termini, quando la legge impone al giudice di adottare una prescrizione non prevista dall'accordo (seppure negoziabile dalle parti), ma allo stesso tempo gli attribuisce il potere di determinarne in concreto il contenuto, non è dubbio che l'esito della sua deliberazione sul punto non è più prevedibile e non può pertanto ritenersi che l'imputato abbia avuto piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche della sua scelta al momento in cui ha eletto il rito speciale e rinunziato all'esercizio dei propri diritti. 1.4. Sez. Un. CA ha dunque stabilito che al giudice del patteggiannento non è consentito subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale concordata dalle parti ad uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. 6 pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, atteso che la scelta della prescrizione da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere. La determinazione della prestazione e delle sue modalità di esecuzione non possono, quindi, considerarsi la mera conseguenza di un automatismo normativo implicitamente accettato all'atto della subordinazione dell'accordo al riconoscimento della sospensione condizionale. Una volta ammessa la negoziabilità della concessione della pena sospesa, una divergente decisione del giudice si risolverebbe comunque in una inammissibile alterazione dell'accordo, tale da rendere non più prevedibile il contenuto della sentenza. E' dunque evidente che anche in tal caso lo stesso giudice potrà o recepire l'accordo nella sua totalità ovvero rigettare integralmente la richiesta di patteggiamento, valutando incongrue le scelte operate dalle parti. Rientra nel potere negoziale delle parti non solo l'indicazione dell'obbligo cui subordinare la concessione del beneficio, ma anche del suo contenuto. Con riguardo al caso della prestazione di attività non retribuita, ciò significa che le parti hanno dunque la facoltà di concordarne durata e modalità di esecuzione, vincolando il giudice alla loro pattuizione. 2. Le argomentazioni contenute nella pronunzia delle Sezioni Unite CA risultano pienamente applicabili anche all'ipotesi in esame di cui all'art. 165 comma quinto cod. pen., che regola un ulteriore caso in cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa unicamente se subordinata all'adempimento di obblighi il cui contenuto va determinato in sede di accordo (partecipazione a specifici corsi di recupero). Qualora le parti, come nel caso in esame, pur avendo ricompreso nel loro accordo negoziale il beneficio della pena sospesa, non ne abbiano subordinato la concessione all'adempimento di obblighi dal contenuto predeterminato, non resta altra alternativa al giudice dell'omologa che rigettare la richiesta concordata. 3. Le conclusioni raggiunte, tuttavia, non consentono -da sole- di ritenere risolta la questione sottoposta a questo Collegio. Preso atto, infatti, che l'accordo nei termini raggiunti non poteva essere recepito dal giudice ai sensi dell'art. 448 comma primo cod. proc., occorre verificare se e in che modo siffatto vizio possa essersi tradotto nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. pen. La questione è già stata affrontata da questa RT in numerose pronunzie attraverso il ricorso alla categoria della "pena illegale", in quanto ricompresa tra i 7 motivi per i quali è possibile ricorrere per cassazione avverso la sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 448 comma secondo cod. proc. pen. Al riguardo la perimetrazione del concetto di "pena illegale" con riferimento alla sentenza di patteggiamento ha dato luogo ad un contrasto nella giurisprudenza di questa RT, all'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite (Sez. 3, n.7239 del 26/01/2023) e, successivamente al dispositivo di decisione del presente ricorso, alla fissazione della udienza del prossimo 28 settembre 2023 per la risoluzione del contrasto. 3.1. Secondo un primo orientamento l'ipotesi di specie non può essere ricondotta alla nozione di pena illegale (Sez. 6, n. 3677 del 12/09/22, Rv.283829; Sez. 3, n. 35485 del 23/04/2021, P., Rv. 281945; Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, non mass.; Sez. 6, n. 23416 del 10/03/2022, Abbondanza, non mass.; Sez. 6 n. 18976 del 22/02/2022, Dibisceglia, non mass.; Sez. 6, n. 9690 del 17/02/2022, Dudun, non mass.; Sez. 3 n. 35485 del 23/04/2021, Rv. 281945, non mass.). 3.1.1. Attraverso una articolata elaborazione giurisprudenziale, con il significativo contributo di numerose pronunzie anche delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano;
Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, Jazouli, Rv. 264207; Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108; Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà; anche Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Sez. U. n.877 del 14/07/2022 -dep.2023- Sacchettino, RV.283886), la nozione di pena illegale si è andata gradualmente restringendo, riconoscendo un sempre più esteso campo alla qualificazione della pena come illegittima. La "illegalità" della pena presuppone la totale estraneità della stessa al sistema a differenza della "illegittimità" della pena, configurabile quando la sanzione, pur astrattamente compatibile con le norme che la regolano, risulti in concreto contraria a specifiche prescrizioni che ne avrebbero condizionato l'operatività. Ciò accade, per esempio, quando il giudice abbia omesso di subordinare la concessione della sospensione condizione della pena a condizioni che pure avrebbero dovuto essere apposte obbligatoriamente per legge, come appunto nel caso in esame. 3.1.2. Un ulteriore aspetto evidenziato è l'estraneità della ratio delle disposizioni sulla sospensione condizionale al nucleo della "pena". Se la pena va intesa come sofferenza inflitta per l'offesa cagionata mediante il reato, la disciplina della sospensione condizionale si pone in antitesi a siffatto patimento. L'istituto in esame blocca proprio l'effettività della pretesa punitiva in funzione chiaramente social - preventiva e di potenziale recupero del condannato. 8 3.2. Al richiamato orientamento si contrappone un orientamento di legittimità- condiviso dal Procuratore della Repubblica di Tivoli nel presente ricorso- secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena al di fuori dei presupposti legislativamente indicati integra un'ipotesi di illegalità della pena e come tale ricorribile in cassazione. 3.2.1. A talune condizioni, tale tesi riconduce al concetto di illegalità della pena anche l'inosservanza di disposizioni genericamente preposte al trattamento sanzionatorio, e cioè di norme che incidono sulla concreta ed effettiva applicazione delle sanzioni, quali, appunto, la sospensione condizionale (Sez.4, n.47202 del 18/11/202 Loi;
Sez.2, n.11611 del 27/01/2020, Serpillo, Rv.278632-01; Sez.2, n.17119 del 14/03/2019, P., Rv. 275898; Sez. 4, n. 5064 del 06/11/2018, (2019), Bonomi, Rv. 275118). 3.2.2. In particolare si osserva che una nozione restrittiva di pena illegale non può ritenersi imposta in relazione all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., atteso che siffatta previsione deve essere interpretata bilanciando il principio costituzionale racchiuso nell'art. 111 Cost. settimo comma (contro le sentenze E..] è sempre ammesso ricorso in Cassazione [..]) e le esigenze di celerità e deflazione proprie del rito speciale di cui all'art.444 cod. proc. pen. Il principio costituzionale non può considerarsi recessivo rispetto allo scopo di scoraggiare ricorsi defatigatori, con il rischio che una serie di violazioni di legge non siano deducibili in cassazione contrariamente al disposto di cui all'art.111 Cost. (In tal senso Sez.4 n.47202, cit.) 3.2.3. La sospensione condizionale della pena ha un suo pur limitato contenuto afflittivo, che si traduce nell'ammonimento che, nell'ipotesi di mancata astensione dalla commissione di ulteriori reati, sarà data esecuzione alla pena comminata;
siffatto contenuto è sicuramente rafforzato nelle ipotesi, come quella in esame, in cui la sospensione è condizionata anche all'adempimento di obblighi specifici. 3.2.4. La riconducibilità dell'ipotesi in esame alla nozione cli pena illegale non è in contrasto con i principi espressi dalle pronunzie delle Sez. Unite che si sono direttamente o indirettamente occupate della nozione di pena illegale (Sez.4 n.47202, cit.) in quanto: - Sez. U. "Savini" affronta il tema della riduzione di pena nel giudizio abbreviato e dunque una ipotesi del tutto diversa;
- Sez. U. "Sacchettino" attiene alle modalità di calcolo della pena nella sentenza di patteggiamento e, quindi, attiene a vicende estranee al patto, il quale ha ad oggetto unicamente la pena finale;
- Sez. U. "Miraglia" n. 38809 del 2022 attiene a sentenza diversa da quella ex art. 444 cod. proc. pen. e non si occupa dell'esatta perimetrazione delle censure 9 proponibili ex art. 448 cod. proc. pen., oltre a riguardare una ipotesi di rilevabilità di ufficio di una questione in ipotesi di ricorso inammissibile. 3.3. Con riferimento all'art. 165 comma quinto cod. pen. assumono inoltre importanza alcuni rilievi contenuti nel presente ricorso avuto riguardo: - allo spirito riformatore dell'art. 165 cod. pen. a fondamento della legge n.69/2019 ulteriormente "rafforzato" dalla legge n.134/2021, volto a prevenire il rischio di recidiva e a vincolare il giudice in deroga alla discrezionalità concessagli dall'art. 165 comma primo cod. pen. L'indicazione normativa si colloca nel più vasto ambito di disposizioni che valorizzano la sottoposizione degli autori di violenza di genere a programmi di prevenzione o corsi di recupero per raggiungere gli obiettivi che sono alla base della norma (art. 282 quater cod. proc. pen.; art. 5 bis legge n.119/2013; art. 13 bis legge n. 354/75). Non ritenere illegale la pena e, dunque, impedire di intervenire con l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso le sentenze di patteggiamento ex art. 448 comma secondo cod. proc. pen., comporterebbe la limitazione degli effetti di una disposizione volta a prevenire la recidiva e, a fronte di ulteriori reati commessi dal soggetto, potrebbe comportare la condanna dell'Italia da parte della CDU per non avere lo Stato italiano attuato tutte le misure previste a tutela delle vittime di reati di violenza di genere o domestici (RT DU TA c. Italia 2 marzo 2017; Landi c. Italia 7 aprile 2022). 4. Conclusivamente vanno sintetizzate le considerazioni che, ad avviso di questo collegio, consentono di ritenere ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Tivoli avverso la sentenza impugnata, censurabile laddove l'accordo negoziale non ha tenuto in conto l'obbligo di subordinare la pena sospesa alle specifiche prescrizioni imposte dall'art. 165 cod. pen. con conseguente illegalità del trattamento sanzionatorio: - i principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite "CA"; - le argomentazioni a sostegno del secondo degli orientamenti di legittimità richiamati, con particolare riferimento all'idea che il principio fissato dall'art. 111 Cost. comma settimo non può considerarsi recessivo rispetto alle finalità acceleratorie e deflattive che sorreggono l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; - le specifiche ragioni che hanno condotto alle modifiche normative in tema di violenza di genere anche per adeguare la normativa interna alle indicazioni sovranazionali. 5.
Per questi motivi
la sentenza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio. 10 Pre 'dente 6. Il rapporto di coniugio intercorrente tra l'imputato e la persona offesa impone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 19 aprile 2023 Il conttereestensore