CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2024, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LT ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dita la reAzione svolta dal ConsiWiere MARIA BEATRICE MAGRO;
Czx.
3..cesz.),S u_dite-irt.T6lico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 5673 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/03/2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha confermato la penale responsabilità di RI TA per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, in accoglimento dei motivi di appello, ha escluso la continuazione con la detenzione di altro tipo di stupefacente nel medesimo contesto spazio temporale, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, e disposto la revoca della confisca della somma di danaro in sequestro, pari a euro 155,00, essendo contestata la mera detenzione dello stupefacente e non già un'ipotesi di cessione. 2.RI TA ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi limitata la Corte territoriale a valutare in modo generico i precedenti penali senza confrontarsi con gli ulteriori elementi e le circostanze di segno positivo quali il comportamento processuale, e determinando la pena partendo una misura superiore al minimo edittale, in ragione di tali precedenti penali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha disposto il dissequestro e la restituzione della sola somma di euro 155,00. Tuttavia, dal verbale di sequestro risulta che è stata sequestrata anche l'ulteriore somma pari a euro 585,00 rinvenuta in un astuccio di colore nero, chiuso con zip. Pertanto, trattandosi di mera detenzione di sostanza stupefacente, qualificata ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca e la restituzione anche di tale somma. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in particolare per l'accoglimento del motivo inerente alla illegittimità della confisca disposta sull'ulteriore somma pari a euro 585,00. Chiede l'annullamento senza rinvio e la revoca della confisca di euro 585,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla doglianza concernente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento r 1 sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sul punto, il giudice di merito ha affermato di condividere le statuizioni del primo giudice in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, partendo dalla pena base leggermente superiore al minimo edittale, in ragione del numero di dosi di cocaina detenute a fini di spaccio, pari a 82. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che esso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Peraltro, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod.pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998 ) Rv. 209443). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato di condividere le statuizioni del giudice di primo grado in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi che ne consentano il riconoscimento, e tenuto conto dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato. 2. In ordine alla seconda doglianza, concernente la richiesta di dissequestro anche l'ulteriore somma pari a euro 585,00 rinvenuta in un astuccio di colore nero, sotto il letto della stanza Bed & Brekfast, condivisa con la coimputata LI LA, si osserva il giudice di merito ha disposto il dissequestro di euro 155, rinvenuti nella mano destra del TA al momento del controllo, effettuato nei pressi di via Melandri, senza nulla disporre in relazione a tale ulteriore somma rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare unitamente ad un foglio manoscritto contenente cifre e nomi. In proposito si rileva che dall'esame dei motivi dei motivi d'appello alla sentenza impugnata, emerge che la censura concernente la richiesta di revoca della confisca del danaro in sequestro non è stata dedotta in appello. I motivi di gravame infatti concernono: la responsabilità per la detenzione di cocaina (motivo 1), la responsabilità e assorbimento per la condotta di detenzione della sostanza stupefacente del tipo hashish (motivo 2), e il trattamento sanzionatorio, e mancata concessione delle circostanze generiche (motivo 3). La questione relativa alla 2 Il Presidente "devoluzione all'Erario della somma sequestrata", senza alcuna specificazione e in termini generici, è stata proposta in sede di appello con motivi nuovi depositati in data 28/02/2023 in vista dell'udienza d'appello del 20/03/2023. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art 606, comma terzo, cod. proc. pen. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati investiti dall'originario atto di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). È pertanto inammissibile un motivo nuovo, presentato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e avente ad oggetto un punto della decisione estraneo all'atto di ricorso originario (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; Sez 1, n. 46950 del 02/11/2004, Rv. 230281). Deve quindi affermarsi che tale doglianza non è stata in realtà devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, che ha ritenuto di dover disporre la revoca della confisca con specifico riferimento alla sola somma di euro 155,00 rinvenuta personalmente addosso al TA. 2.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso all'udienza del 10 novembre 2023 Consigliere estensore
dita la reAzione svolta dal ConsiWiere MARIA BEATRICE MAGRO;
Czx.
3..cesz.),S u_dite-irt.T6lico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 3 Num. 5673 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 10/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20/03/2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha confermato la penale responsabilità di RI TA per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente del tipo cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, in accoglimento dei motivi di appello, ha escluso la continuazione con la detenzione di altro tipo di stupefacente nel medesimo contesto spazio temporale, ha rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 600 di multa, e disposto la revoca della confisca della somma di danaro in sequestro, pari a euro 155,00, essendo contestata la mera detenzione dello stupefacente e non già un'ipotesi di cessione. 2.RI TA ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso. 2.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi limitata la Corte territoriale a valutare in modo generico i precedenti penali senza confrontarsi con gli ulteriori elementi e le circostanze di segno positivo quali il comportamento processuale, e determinando la pena partendo una misura superiore al minimo edittale, in ragione di tali precedenti penali. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha disposto il dissequestro e la restituzione della sola somma di euro 155,00. Tuttavia, dal verbale di sequestro risulta che è stata sequestrata anche l'ulteriore somma pari a euro 585,00 rinvenuta in un astuccio di colore nero, chiuso con zip. Pertanto, trattandosi di mera detenzione di sostanza stupefacente, qualificata ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, il giudice di merito avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca e la restituzione anche di tale somma. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in particolare per l'accoglimento del motivo inerente alla illegittimità della confisca disposta sull'ulteriore somma pari a euro 585,00. Chiede l'annullamento senza rinvio e la revoca della confisca di euro 585,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla doglianza concernente l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento r 1 sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sul punto, il giudice di merito ha affermato di condividere le statuizioni del primo giudice in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, partendo dalla pena base leggermente superiore al minimo edittale, in ragione del numero di dosi di cocaina detenute a fini di spaccio, pari a 82. In ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che esso può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Peraltro, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod.pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997 Ud. (dep. 21/02/1998 ) Rv. 209443). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato di condividere le statuizioni del giudice di primo grado in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi che ne consentano il riconoscimento, e tenuto conto dei precedenti penali di cui l'imputato è gravato. 2. In ordine alla seconda doglianza, concernente la richiesta di dissequestro anche l'ulteriore somma pari a euro 585,00 rinvenuta in un astuccio di colore nero, sotto il letto della stanza Bed & Brekfast, condivisa con la coimputata LI LA, si osserva il giudice di merito ha disposto il dissequestro di euro 155, rinvenuti nella mano destra del TA al momento del controllo, effettuato nei pressi di via Melandri, senza nulla disporre in relazione a tale ulteriore somma rinvenuta a seguito di perquisizione domiciliare unitamente ad un foglio manoscritto contenente cifre e nomi. In proposito si rileva che dall'esame dei motivi dei motivi d'appello alla sentenza impugnata, emerge che la censura concernente la richiesta di revoca della confisca del danaro in sequestro non è stata dedotta in appello. I motivi di gravame infatti concernono: la responsabilità per la detenzione di cocaina (motivo 1), la responsabilità e assorbimento per la condotta di detenzione della sostanza stupefacente del tipo hashish (motivo 2), e il trattamento sanzionatorio, e mancata concessione delle circostanze generiche (motivo 3). La questione relativa alla 2 Il Presidente "devoluzione all'Erario della somma sequestrata", senza alcuna specificazione e in termini generici, è stata proposta in sede di appello con motivi nuovi depositati in data 28/02/2023 in vista dell'udienza d'appello del 20/03/2023. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art 606, comma terzo, cod. proc. pen. Le Sezioni unite hanno infatti stabilito che i motivi nuovi devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati investiti dall'originario atto di impugnazione (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). È pertanto inammissibile un motivo nuovo, presentato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e avente ad oggetto un punto della decisione estraneo all'atto di ricorso originario (Sez. 1, n. 33662 del 09/05/2005, Rv. 232406; Sez 1, n. 46950 del 02/11/2004, Rv. 230281). Deve quindi affermarsi che tale doglianza non è stata in realtà devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, che ha ritenuto di dover disporre la revoca della confisca con specifico riferimento alla sola somma di euro 155,00 rinvenuta personalmente addosso al TA. 2.11 ricorso, dunque, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso all'udienza del 10 novembre 2023 Consigliere estensore