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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2024, n. 27663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27663 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
_ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA { LOY che ha concluso chiedendo [udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Francesca Loy, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. Letta la comparsa dell'avv. Patrizio Rovelli che, in difesa delle parti civili AN ER, MA LL, VI ER e MI ER, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avv. Teresa Camoglio che, in difesa di AN NN, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 luglio 2022, la Corte di assise di Cagliari dichiarava AN NN colpevole dei reati di omicidio pluriaggravato di AB ER, commesso su incarico di persona rimasta sconosciuta, per un c:ompenso pattuito di cinquemila euro;
di soppressione del cadavere;
di porto illegale, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico;
di furto di un motoveicolo del tipo SP 50, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. La Corte di assise, ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi quattro, nonché alle pene accessorie previste dalla legge. L'imputato veniva condannato, inoltre, in favore delle parti civili costituite, alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio civile. 2. L'imputato proponeva appello rivolto alla Corte di assise di appello di Cagliari, che lo rigettava con sentenza del 14 aprile 2023. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, NN aveva ucciso AB ER e aveva soppresso il suo cadavere;
aveva lavato la propria macchina;
si era impossessato delle SP della vittima;
aveva confessato di aver commesso l'omicidio a diverse persone che, poi, avevano riferito ciò nel corso della indagini;
si era recato con la propria compagna sul luogo nel quale aveva raccontato di aver nascosto il cadavere della vittima. 3. La difesa di AN NN ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e caratterizzata da fratture logiche 2 e vuoti argomentativi, tali da rendere incomprensibili le ragioni della decisione. In particolare, la difesa lamenta la frattura logica relativamente al passaggio argomentativo sul ritrovamento della SP di AB ER da parte di NN e ME, in quanto il motoveicolo mancava dall'abitazione della vittima almeno dal giovedì antecedente all'omicidio e, peraltro, sarebbe emerso che lo stesso AB ER l'aveva lasciata presso l'ovile di un suo amico, IM OI, come appurato per mezzo delle dichiarazioni di quest'ultimo. Per la difesa, sarebbe del tutto assente la valutazione della circostanza che AB ER la notte dell'omicidio fu prelevato presso la sua abitazione da qualcuno, che lo andò a prendere in auto;
al contrario, il possesso della SP dello scomparso appare, a giudizio della difesa, del tutto ridondante, posto che l'impianto motivazionale sarebbe carente di una correlazione tra il ritrovamento della SP e la scomparsa della vittima. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione dei fatti, così come argomentata nel provvedimento impugnato Per la difesa, la motivazione contrasterebbe con varie risultanze del processo e non sarebbero state considerate piste alternative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure dedotte nei due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono, in parte, generiche e ripetitive di doglianze già proposte nel giudizio di appello e adeguatamente esaminate dal giudice di appello;
in altra parte, esse sono infondate. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato, con riferimento ai requisiti del ricorso per cassazione, che è inammissibile quello basato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logic:amente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01). 1.1. Con riferimento ai vizi della motivazione dei provvedimenti del giudice, è stato chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia 3 disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). 1.3. Per quanto riguarda i limiti del giudizio di cassazione, è stato precisato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, nel caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di assise di appello ha congruamente argomentato su tutti i punti rilevanti della causa, offrendo una motivazione articolata a compiuta, priva di vizi logici su tutti gli aspetti essenziali. A fronte della razionale ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di appello, con motivazione pienamente corrispondente ai canoni legali di adeguatezza, talune censure difensive, come anticipato, risultano riproduttive di motivi di appello, poiché non si confrontano con le argomentazioni rese dal giudice del gravame. Tali censure, ancorché lamentino violazione di legge, trasmodano in una richiesta di rivalutazione degli elementi posti alla base della decisione impugnata, invocando un giudizio che non è consentito in sede di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile solo attraverso i canoni della logicità e della non contraddittorietà. Il giudice del gravame ha evidenziato la decisività di diversi elementi e la chiarezza del quadro probatorio emerso, rilevando: la linearità delle dichiarazioni rese da numerosi soggetti, anche intimi dell'imputato, come LI RO e MI ME, i quali non hanno alcun motivo per congiurare contro l'imputato; l'omessa indicazione da parte dell'imputato di un motivo serio e credibile per essere indotto ad autoaccusarsi, nel parlare con loro, di un reato così grave;
la mancanza di un alibi;
la compresenza di NN e della vittima nella medesima area geografica nell'arco di tempo della scomparsa. Altrettanto rilevanti sono state ritenute dal giudice di appello le condotte realizzate dall'imputato, in particolare: l'utilizzo di ulteriori indumenti nel giorno della scomparsa della vittima, mai rinvenuti;
la circostanza che l'imputato si era recato a casa di ME e della compagna di costui senza alcun motivo e mostrandosi fortemente turbato;
la messa in scena orchestrata per il rinvenimento 4 della SP;
l'eccezionale cura nel lavaggio della propria automobile nonostante l'espressa intenzione di disfarsi della stessa, anche dandole fuoco;
il fatto di essersi recato con la propria compagna sul luogo dove aveva occultato il cadavere;
l'aver affermato di aver commesso un grosso sbaglio. Il giudice di appello ha superato in modo congruo i rilievi difensivi sui punti centrali della causa. Le censure difensive propongono una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione adottata dal giudice del merito, e tentano di valorizzare delle possibili lacune o fratture, sino a giungere ad una ricostruzione alternativa. In realtà, le valutazioni dei fatti non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, che si arresta alla verifica della compatibilità della motivazione del provvedimento impugnato con gli stringenti canoni della logicità e non contraddittorietà, ove sussista, come nel caso in esame, motivazione congrua e assorbente su tutti i temi decisivi. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l'imputato deve essere condannato, in favore delle parti civili che hanno concluso nel presente giudizio, alla rifusione delle relative spese, che si reputa giusto liquidare nelle misure indicate nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività svolta.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AN ER, VI ER, MI ER e MA LI che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
_ udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA { LOY che ha concluso chiedendo [udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 27663 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 28/02/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Maria Francesca Loy, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. Letta la comparsa dell'avv. Patrizio Rovelli che, in difesa delle parti civili AN ER, MA LL, VI ER e MI ER, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Letta la memoria dell'avv. Teresa Camoglio che, in difesa di AN NN, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 luglio 2022, la Corte di assise di Cagliari dichiarava AN NN colpevole dei reati di omicidio pluriaggravato di AB ER, commesso su incarico di persona rimasta sconosciuta, per un c:ompenso pattuito di cinquemila euro;
di soppressione del cadavere;
di porto illegale, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico;
di furto di un motoveicolo del tipo SP 50, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. La Corte di assise, ritenuta la continuazione, condannava l'imputato alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per mesi quattro, nonché alle pene accessorie previste dalla legge. L'imputato veniva condannato, inoltre, in favore delle parti civili costituite, alla rifusione delle spese giudiziali e al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio civile. 2. L'imputato proponeva appello rivolto alla Corte di assise di appello di Cagliari, che lo rigettava con sentenza del 14 aprile 2023. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, NN aveva ucciso AB ER e aveva soppresso il suo cadavere;
aveva lavato la propria macchina;
si era impossessato delle SP della vittima;
aveva confessato di aver commesso l'omicidio a diverse persone che, poi, avevano riferito ciò nel corso della indagini;
si era recato con la propria compagna sul luogo nel quale aveva raccontato di aver nascosto il cadavere della vittima. 3. La difesa di AN NN ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente e caratterizzata da fratture logiche 2 e vuoti argomentativi, tali da rendere incomprensibili le ragioni della decisione. In particolare, la difesa lamenta la frattura logica relativamente al passaggio argomentativo sul ritrovamento della SP di AB ER da parte di NN e ME, in quanto il motoveicolo mancava dall'abitazione della vittima almeno dal giovedì antecedente all'omicidio e, peraltro, sarebbe emerso che lo stesso AB ER l'aveva lasciata presso l'ovile di un suo amico, IM OI, come appurato per mezzo delle dichiarazioni di quest'ultimo. Per la difesa, sarebbe del tutto assente la valutazione della circostanza che AB ER la notte dell'omicidio fu prelevato presso la sua abitazione da qualcuno, che lo andò a prendere in auto;
al contrario, il possesso della SP dello scomparso appare, a giudizio della difesa, del tutto ridondante, posto che l'impianto motivazionale sarebbe carente di una correlazione tra il ritrovamento della SP e la scomparsa della vittima. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riferimento alla ricostruzione dei fatti, così come argomentata nel provvedimento impugnato Per la difesa, la motivazione contrasterebbe con varie risultanze del processo e non sarebbero state considerate piste alternative. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure dedotte nei due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono, in parte, generiche e ripetitive di doglianze già proposte nel giudizio di appello e adeguatamente esaminate dal giudice di appello;
in altra parte, esse sono infondate. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato, con riferimento ai requisiti del ricorso per cassazione, che è inammissibile quello basato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logic:amente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608 - 01). 1.1. Con riferimento ai vizi della motivazione dei provvedimenti del giudice, è stato chiarito che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico- giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia 3 disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318, del 20/01/2021, Rv. 281105 - 01). 1.3. Per quanto riguarda i limiti del giudizio di cassazione, è stato precisato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465, del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601-01). 2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, nel caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la Corte di assise di appello ha congruamente argomentato su tutti i punti rilevanti della causa, offrendo una motivazione articolata a compiuta, priva di vizi logici su tutti gli aspetti essenziali. A fronte della razionale ricostruzione dei fatti esposta dal giudice di appello, con motivazione pienamente corrispondente ai canoni legali di adeguatezza, talune censure difensive, come anticipato, risultano riproduttive di motivi di appello, poiché non si confrontano con le argomentazioni rese dal giudice del gravame. Tali censure, ancorché lamentino violazione di legge, trasmodano in una richiesta di rivalutazione degli elementi posti alla base della decisione impugnata, invocando un giudizio che non è consentito in sede di legittimità, ove la motivazione del provvedimento è sindacabile solo attraverso i canoni della logicità e della non contraddittorietà. Il giudice del gravame ha evidenziato la decisività di diversi elementi e la chiarezza del quadro probatorio emerso, rilevando: la linearità delle dichiarazioni rese da numerosi soggetti, anche intimi dell'imputato, come LI RO e MI ME, i quali non hanno alcun motivo per congiurare contro l'imputato; l'omessa indicazione da parte dell'imputato di un motivo serio e credibile per essere indotto ad autoaccusarsi, nel parlare con loro, di un reato così grave;
la mancanza di un alibi;
la compresenza di NN e della vittima nella medesima area geografica nell'arco di tempo della scomparsa. Altrettanto rilevanti sono state ritenute dal giudice di appello le condotte realizzate dall'imputato, in particolare: l'utilizzo di ulteriori indumenti nel giorno della scomparsa della vittima, mai rinvenuti;
la circostanza che l'imputato si era recato a casa di ME e della compagna di costui senza alcun motivo e mostrandosi fortemente turbato;
la messa in scena orchestrata per il rinvenimento 4 della SP;
l'eccezionale cura nel lavaggio della propria automobile nonostante l'espressa intenzione di disfarsi della stessa, anche dandole fuoco;
il fatto di essersi recato con la propria compagna sul luogo dove aveva occultato il cadavere;
l'aver affermato di aver commesso un grosso sbaglio. Il giudice di appello ha superato in modo congruo i rilievi difensivi sui punti centrali della causa. Le censure difensive propongono una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione adottata dal giudice del merito, e tentano di valorizzare delle possibili lacune o fratture, sino a giungere ad una ricostruzione alternativa. In realtà, le valutazioni dei fatti non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità, che si arresta alla verifica della compatibilità della motivazione del provvedimento impugnato con gli stringenti canoni della logicità e non contraddittorietà, ove sussista, come nel caso in esame, motivazione congrua e assorbente su tutti i temi decisivi. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, l'imputato deve essere condannato, in favore delle parti civili che hanno concluso nel presente giudizio, alla rifusione delle relative spese, che si reputa giusto liquidare nelle misure indicate nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività svolta.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AN ER, VI ER, MI ER e MA LI che liquida in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024.