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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4117/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4117 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.12.1968 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Jessica
Tassone del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in
[...] P.IVA_1
atti; rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. A Manuela
Nucera).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la seguente patologia: “discopatia lombare” (…) rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che la stessa è da considerarsi CP_1
malattia professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
accertare e dichiarare che ha
1 patito una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 9% (percentuale stabilita dal medico legale di parte e dalle tabelle al codice 212 che stabiliscono un CP_1
grado percentuale fino al 12%) con diritto all'erogazione del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa); per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo CP_1
in capitale (o della rendita mensile) – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa (…) oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (…)”, vinte le spese, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della presentazione del ricorso alle dipendenze della
[...]
con le mansioni di conducente Gruista di banchina, Controparte_2
Rizzatore, Checker, Deckman e conducente di Reach Stecker e altri mezzi bassi: il tutto, con decorrenza dal 19.2.1996, data della sua assunzione;
- di aver presentato in data 23.2.2022 all' presso la sede provinciale di Reggio CP_1
Calabria, denuncia per il riconoscimento di malattia professionale in quanto affetto da
“spondilodiscopatie del tratto lombare” strumentalmente diagnosticata, chiedendo altresì il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto;
- che con comunicazione dell'1.7.2022 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui
è esposto e la malattia denunciata. La pratica viene pertanto archiviata”
- che in data 16.11.2022 è stato sottoposto a visita dal proprio c.t.p. dott. , il quale ha Per_1
riconosciuto una percentuale invalidante del 9% (cfr. documentazione medica in atti), e che ha di conseguenza proposto formale opposizione medico-legale al summenzionato provvedimento di diniego;
- che tale opposizione è stata rigettata con provvedimento del 28.12.2022, a mezzo del quale l' ha comunicato che “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati i gli atti CP_1
in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso (…)”.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
2 A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione resa dal con riferimento a una patologia da Pt_1
non potersi peraltro considerarsi tabellata.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e della perizia medica svolta dalla consulente tecnica nominata dott.ssa . Persona_2
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente ha indicato come patologie correlate alla propria prestazione di lavoro, per come connotata dalle attività e dai movimenti descritti in ricorso, delle
“spondilodiscoartropatie del tratto lombare”.
Al riguardo, il giudicante – contrariamente a quanto sostenuto dall' – ne ritiene la CP_1
natura tabellata in termini di patologie del rachide (ernia discale lombare - codice M51.2), riferibili alle malattie professionali nell'industria che siano connotate a “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti)
(…)”.
Ad ogni modo, e anche in assenza di prova testimoniale quanto al contenuto delle mansioni espletate dal ricorrente, ritiene comunque il Tribunale che il certificato medico di idoneità al lavoro con limitazioni del 17.6.2021, prodotto dal ricorrente, costituisca in modo del tutto dirimente – e quindi anche a prescindere dalla natura tabellata o meno della patologia – idoneo riscontro istruttorio quanto all'esistenza di tale astratto rischio morbigeno riferibile alla prestazione lavorativa del . Pt_1
E' infatti evidente che nel valutare in quella sede l'idoneità (peraltro parziale) del lavoratore alla prestazione si è dato per assodato – e quindi sussistente – un rischio di tal genere connotato alle caratteristiche oggettive della prestazione (cfr. riquadro denominato Fattori di rischio valutati come da protocollo sanitario).
I rischi in tal modo valutati coincidono integralmente con le connotazioni oggettive della prestazione riportate in ricorso, che possono quindi ritenersi accertate.
Ulteriore conferma oggettiva è poi del resto costituita anche dalla piena corrispondenza tra tali dati fattuali e i profili professionali de quibus per come previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
3 A fronte di tali dati, sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di tale CP_1
inquadramento e della documentazione amministrativa di cui si è detto, il fosse in Pt_1
realtà esonerato e/o non impegnato in tali attività.
Così non è stato.
2.2. Occorre pertanto procedere alla verifica quanto alla sussistenza di un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate a carico del lavoratore e la prestazione resa da quest'ultimo in favore della CP_2
Tale nesso di causalità è stato espressamente contestato dall' a giudizio del quale il CP_1
ricorrente presenterebbe un quadro patologico di carattere degenerativo e non funzionalmente correlato al lavoro, e per giunta già stabilizzato anche alla luce delle limitazioni alla mansione lavorativa come visto effettuate dal medico competente fin dal 2016.
Ciò sarebbe confortato, sempre secondo l'istituto resistente, dall'esito dell'esame strumentale del 6.2.2022 – in atti - che avrebbe mostrato un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello di circa un ventennio antecedente i cui rilievi consistevano, peraltro, solo in "impronte spondilo-disco-artrosiche, protrusioni discali degenerative".
L'assunto non è condivisibile.
Tale nesso di causalità deve infatti considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell' elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non tecnicamente Persona_2
contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale Parte_1
(“ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”), con diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari al 7%.
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Jessica Tassone, dichiaratasi antistataria.
4 Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) da malattia professionale nella misura del 7%; b) condanna l' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Jessica Tassone, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. 30.5.2002 CP_1
in favore della dott.ssa in misura pari ad € 290,00 oltre IVA e CP se Per_2 Persona_2
dovute, con detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
5
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 15.1.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4117 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (6.12.1968 – c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Jessica
Tassone del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in
[...] P.IVA_1
atti; rappresentato e difeso per procura generale alle liti parimenti in atti dall'avv. A Manuela
Nucera).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che la seguente patologia: “discopatia lombare” (…) rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex DPR 1124/65 e che la stessa è da considerarsi CP_1
malattia professionale in nesso causale con le mansioni svolte;
accertare e dichiarare che ha
1 patito una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 9% (percentuale stabilita dal medico legale di parte e dalle tabelle al codice 212 che stabiliscono un CP_1
grado percentuale fino al 12%) con diritto all'erogazione del relativo indennizzo in capitale (o in rendita secondo la percentuale che verrà accertata in corso di causa); per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo CP_1
in capitale (o della rendita mensile) – in base alla percentuale che verrà accertata in corso di causa (…) oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa (…)”, vinte le spese, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, lo stesso ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere al momento della presentazione del ricorso alle dipendenze della
[...]
con le mansioni di conducente Gruista di banchina, Controparte_2
Rizzatore, Checker, Deckman e conducente di Reach Stecker e altri mezzi bassi: il tutto, con decorrenza dal 19.2.1996, data della sua assunzione;
- di aver presentato in data 23.2.2022 all' presso la sede provinciale di Reggio CP_1
Calabria, denuncia per il riconoscimento di malattia professionale in quanto affetto da
“spondilodiscopatie del tratto lombare” strumentalmente diagnosticata, chiedendo altresì il pagamento dell'indennizzo per danno biologico dovuto;
- che con comunicazione dell'1.7.2022 l'istituto resistente ha concluso negativamente l'iter amministrativo asserendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui
è esposto e la malattia denunciata. La pratica viene pertanto archiviata”
- che in data 16.11.2022 è stato sottoposto a visita dal proprio c.t.p. dott. , il quale ha Per_1
riconosciuto una percentuale invalidante del 9% (cfr. documentazione medica in atti), e che ha di conseguenza proposto formale opposizione medico-legale al summenzionato provvedimento di diniego;
- che tale opposizione è stata rigettata con provvedimento del 28.12.2022, a mezzo del quale l' ha comunicato che “valutata l'opposizione da lei presentata e riesaminati i gli atti CP_1
in possesso di questo istituto, sotto il profilo sanitario si ritiene che non siano state presentate motivazioni tali da giustificare la modifica del giudizio precedentemente espresso (…)”.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Costituendosi in giudizio l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del CP_1
ricorso in quanto infondato nel merito.
2 A detta dell'istituto resistente, infatti, non sussisterebbe prova sufficiente quanto alle connotazioni oggettive della prestazione resa dal con riferimento a una patologia da Pt_1
non potersi peraltro considerarsi tabellata.
La causa è stata decisa sulla base delle risultanze istruttorie e della perizia medica svolta dalla consulente tecnica nominata dott.ssa . Persona_2
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente riportato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Il ricorrente ha indicato come patologie correlate alla propria prestazione di lavoro, per come connotata dalle attività e dai movimenti descritti in ricorso, delle
“spondilodiscoartropatie del tratto lombare”.
Al riguardo, il giudicante – contrariamente a quanto sostenuto dall' – ne ritiene la CP_1
natura tabellata in termini di patologie del rachide (ernia discale lombare - codice M51.2), riferibili alle malattie professionali nell'industria che siano connotate a “lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti)
(…)”.
Ad ogni modo, e anche in assenza di prova testimoniale quanto al contenuto delle mansioni espletate dal ricorrente, ritiene comunque il Tribunale che il certificato medico di idoneità al lavoro con limitazioni del 17.6.2021, prodotto dal ricorrente, costituisca in modo del tutto dirimente – e quindi anche a prescindere dalla natura tabellata o meno della patologia – idoneo riscontro istruttorio quanto all'esistenza di tale astratto rischio morbigeno riferibile alla prestazione lavorativa del . Pt_1
E' infatti evidente che nel valutare in quella sede l'idoneità (peraltro parziale) del lavoratore alla prestazione si è dato per assodato – e quindi sussistente – un rischio di tal genere connotato alle caratteristiche oggettive della prestazione (cfr. riquadro denominato Fattori di rischio valutati come da protocollo sanitario).
I rischi in tal modo valutati coincidono integralmente con le connotazioni oggettive della prestazione riportate in ricorso, che possono quindi ritenersi accertate.
Ulteriore conferma oggettiva è poi del resto costituita anche dalla piena corrispondenza tra tali dati fattuali e i profili professionali de quibus per come previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
3 A fronte di tali dati, sarebbe spettato all' dedurre e provare che, a dispetto di tale CP_1
inquadramento e della documentazione amministrativa di cui si è detto, il fosse in Pt_1
realtà esonerato e/o non impegnato in tali attività.
Così non è stato.
2.2. Occorre pertanto procedere alla verifica quanto alla sussistenza di un valido nesso di causalità tra le patologie riscontrate a carico del lavoratore e la prestazione resa da quest'ultimo in favore della CP_2
Tale nesso di causalità è stato espressamente contestato dall' a giudizio del quale il CP_1
ricorrente presenterebbe un quadro patologico di carattere degenerativo e non funzionalmente correlato al lavoro, e per giunta già stabilizzato anche alla luce delle limitazioni alla mansione lavorativa come visto effettuate dal medico competente fin dal 2016.
Ciò sarebbe confortato, sempre secondo l'istituto resistente, dall'esito dell'esame strumentale del 6.2.2022 – in atti - che avrebbe mostrato un quadro sostanzialmente sovrapponibile a quello di circa un ventennio antecedente i cui rilievi consistevano, peraltro, solo in "impronte spondilo-disco-artrosiche, protrusioni discali degenerative".
L'assunto non è condivisibile.
Tale nesso di causalità deve infatti considerarsi sussistente alla luce delle risultanze dell' elaborato peritale della c.t.u. dott.ssa – peraltro non tecnicamente Persona_2
contestate a mezzo di controdeduzioni mediche nel corso del subprocedimento peritale - da considerarsi qui di seguito espressamente riportate in quanto condivise perché immuni da vizi tecnici e logico-giuridici e quindi costituenti parte integrante dell'iter decisionale seguito dal giudicante.
Deve quindi ritenersi che il ricorrente sia affetto da malattia professionale Parte_1
(“ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti”), con diritto all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari al 7%.
Il ricorso va pertanto accolto in tali termini, con condanna dell' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, istruzione, decisione;
scaglione di valore della causa: indeterminato non rilevante).
Le stesse vanno poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente avv. Jessica Tassone, dichiaratasi antistataria.
4 Spese di c.t.u., come pure liquidate in dispositivo, parimenti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in Controparte_3
persona del l.r.p.t., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente Parte_1 all'indennizzo in capitale per la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) da malattia professionale nella misura del 7%; b) condanna l' all'erogazione di tale CP_1
prestazione maggiorata di accessori come per legge;
- pone a carico dell' quale parte soccombente, l'onere di rifusione delle spese di lite CP_1 che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge: il tutto con distrazione in favore dell'avv.
Jessica Tassone, dichiaratasi antistataria;
- pone parimenti a carico dell' le spese di c.t.u., che liquida ex art.21 D.M. 30.5.2002 CP_1
in favore della dott.ssa in misura pari ad € 290,00 oltre IVA e CP se Per_2 Persona_2
dovute, con detrazione di quanto eventualmente già percepito a titolo di acconto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria in data 15.1.2025
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