Sentenza 1 luglio 2021
Parere interlocutorio 27 ottobre 2022
Parere interlocutorio 10 febbraio 2023
Parere definitivo 16 giugno 2023
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14/03/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02107/2025REG.PROV.COLL.
N. 01276/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2022, proposto da
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Condominio di via della Zebra 1a, condominio di via della Zebra 1, condominio di via Fessia 8, condominio di Salita dell'Orso 4°, signori CE CI, LA ER, EA ES, NI CO, TO IÈ, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Ponte e Franco Rusca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio di via Fessia Civ. 4, signori Carlo Rizzo, IZ IA, Fabrizio E', Elio CE, Massimo DA, CO Antonio, Città Metropolitana di Genova, Iren Acqua S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 616/2021, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei condomini di via della Zebra 1A, via della Zebra 1, via Fessia 8 e Salita dell'Orso 4A nonché dei signori CE CI, LA ER, EA ES, NI CO e TO IÈ;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Caterina Chiesa, anche in sostituzione dell’avvocato Luca De Paoli, e Raniero Raggi, su delega dell’avvocato Carlo Ponte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono le ingiunzioni del Comune di Genova nn. 223/ID/2013, 224/ID/2013, 226/ID/2013, 227/ID/2013, 228/ID/2013, 229/ID/2013, 230/ID/2013, 233/ID/2013, 234/ID/2013, 235/ID/2013, e n. 271/ID/2013, recanti l’intimazione agli odierni appellati - condomini o singoli proprietari di unità immobiliari ubicati nelle vie della Zebra, Fessia e in salita dell’Orso - a presentare istanza di allacciamento alla rete comunale per lo smaltimento delle acque nere, essendo stato ormai completato il sistema di collettazione dedicato alla raccolta delle acque nere.
2. Gli interessati, i cui immobili sono già allacciati alla rete fognaria comunale a sistema misto, impugnavano le ingiunzioni con ricorso al T.a.r., articolando i seguenti motivi:
I. violazione dell’art. 21-ter l. 241/90 e dei principi generali di legalità e tipicità degli atti amministrativi, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria;
II. violazione dell’art. 7 l. 241/90, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria,
III. violazione dell’art. 7 l. 241/90, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, sotto diverso profilo;
iv. violazione degli artt. 840 e 934 c.c. eccesso di potere per illogicità, travisamento, errore sui presupposti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione;
v. violazione degli artt. 26 e 49 l.r. 43/95, art. 23 l.r. 38/82, 40 del regolamento del servizio idrico integrato dell’ATO della Provincia di Genova, eccesso di potere per illogicità, travisamento, errore sui presupposti, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione;
3. Il T.a.r. per la Liguria, sezione I, con sentenza n. 616 del 1 luglio 2021, accoglieva il quinto motivo di ricorso, escludendo la sussistenza di un obbligo di allaccio poiché i ricorrenti erano già allacciati ad una pubblica fognatura a sistema misto, come prescritto dall’art. 26 l.r. 43/1995; precisava, infine, che “ Tale obbligo potrebbe, forse rinvenirsi nei regolamenti ad oggi adottati dall’ATO del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 6 l.r. 43/95. Tuttavia il regolamento vigente ratione temporis non è stato depositato in giudizio onde nessuna inferenza relativa all’esistenza di un obbligo siffatto può essere tratta dallo stesso ”.
4. Il Comune di Genova ha interposto appello, notificato in data 1 febbraio 2022, articolando un unico motivo, relativo a:
I. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 26 e 14 della Legge regionale n. 43/1995 e dell’art. 36 del Regolamento A.T.O attualmente vigente e dell’art. 40 del Regolamento A.T.O. vigente all’epoca dei provvedimenti. Errata e/o falsa applica-zione degli artt. 133 e 124 del D.lgs. 152/2006 .
5. Si sono costituiti per resistere gli originari ricorrenti che hanno riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r.
5. In data 1 febbraio 2025 l’appellante ha depositato istanza di trattazione congiunta con il giudizio r.g. n. 1251/2022.
5.1 L’istanza è stata accolta con ordinanza n. 967 del 7 febbraio 2025 con conseguente rinvio della causa all’udienza del 5 marzo 2025.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 5 marzo 2025 la causa, chiamata congiuntamente alla causa r.g. 1251/2022, è stata trattenuta in decisione.
8. Con un unico motivo di appello il Comune di Genova censura la sentenza in quanto non avrebbe tenuto conto: a) dell’art. 40, commi 4, 5 e 7, del regolamento ATO, vigente all’epoca dei fatti e depositato in giudizio dagli appellati, che impone un obbligo di allaccio agli “impianti fognari/depurativi” per gli “insediamenti (già) allacciati alla pubblica fognatura”; b) della mancanza per l’attuale allaccio della necessaria autorizzazione amministrativa poiché l’unica autorizzazione rilasciata agli appellanti - l’autorizzazione prot. 164/ID del 12.04.2010 espressamente indicata nei provvedimenti di ingiunzione adottati - risulta ormai scaduta per mancata realizzazione dei lavori.
9. L’appello è infondato.
10. Osserva, in via preliminare, il collegio che il Comune non ha impugnato il capo della sentenza che ha escluso la possibilità di rinvenire nella l.r. 43/1995 (segnatamente, gli artt. 14 e 26), per le abitazioni che sono già allacciate ad una pubblica fognatura a sistema misto, l’obbligo di un nuovo allaccio alla fognatura dedicata alle acque nere.
10.1. Sul punto il giudice di primo grado ha, in particolare, osservato che “ Nel momento, tuttavia, in cui è presente un allaccio esistente alla pubblica fognatura sia pure essa a sistema misto l’obbligo previsto dalla legge è adempiuto non potendosi trarre dal testo della norma trascritta un obbligo ulteriore di allaccio alla pubblica fognatura dedicata alle acque nere allorquando sia in essere un allaccio alla fognatura a sistema misto ”.
10.2. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
11. Quanto al profilo sub a), l’art. 40 del regolamento ATO - in disparte la vigenza o meno ratione temporis della versione agli atti del giudizio - non impone, al pari della legge regionale, alcun obbligo di nuovo allaccio, atteso che:
- i commi 4 e 5 disciplinano le modalità di allacciamento, ma non impongono un obbligo di nuovo allaccio per gli insediamenti già allacciati; essi si limitano, pertanto, a regolare le modalità di esecuzione dell’obbligo già imposto dall’art. 26 l.r. 43/1995;
-il comma 7 sancisce che gli insediamenti regolarmente allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all’adeguamento dell’allaccio in caso di entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi: non è ravvisabile alcuna omogeneità o fungibilità - sul piano letterale prima ancora che su quello tecnico/pratico - tra la realizzazione di un allaccio ex novo , quale quello ingiunto dal Comune, e l’adeguamento di un allaccio preesistente contemplato dalla disposizione.
12. Ne discende che, come osservato dagli appellati, l’obbligo imposto dall’ente risulta sfornito di giuridico fondamento.
13. Quanto al profilo sub b), non risulta dagli atti, né il comune ha provato, che l’allaccio attualmente esistente sia privo di autorizzazione e, quindi, abusivo.
14. L’art. 40, comma 1, secondo capoverso, del regolamento sancisce, peraltro, che “ per tutti gli allacciamenti in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata ”.
15. Non giova alla tesi dell’appellante il richiamo all’autorizzazione prot. 164/ID del 12.04.2010, rilasciata dal Comune medesimo e successivamente scaduta per mancata esecuzione dei lavori di allaccio. Tale autorizzazione, infatti, era stata richiesta dai ricorrenti - come dagli stessi dichiarato (pag. 2 del ricorso di primo grado) e da controparte non contestato - a seguito della nota di sollecito di Genova Acque s.p.a. del 30 maggio 2005 e nell’erroneo convincimento della sussistenza dell’obbligo di nuovo allaccio.
16. Siffatta autorizzazione, pertanto, riguarda il nuovo allaccio al sistema fognario delle acque nere e non quello già esistente al sistema fognario misto che risulta legittimamente autorizzato.
17. Per le ragioni sopra indicate, l’appello deve essere respinto, con conseguente assorbimento delle censure riproposte dagli appellati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
18. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO