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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 1241 del 3.05.2022 Oggetto: rivendicazione crediti di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallucci Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce
Appellata
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 29.11.2017, -premesso di: lavorare alle dipendenze della Parte_1
(da ora in poi ) in qualità di collaboratrice ed esperta di Controparte_3 CP_3 [...] dall'1.12.1994; aver sottoscritto con l' , in data 5.7.2010, un accordo di Parte_2 CP_3 conciliazione in forza del quale le era stata riconosciuta la somma forfettaria di € 81.786,73 per il periodo 31.1.1994-31.12.2008, ed era stato previsto, per il periodo successivo, ovvero dal 1.1.2009,
l'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato (CCD) sottoscritto nel 2009; aver chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 2302/2013) per differenze retributive spettanti sino al giugno 2013, avverso il quale era stato introdotto il giudizio di opposizione concluso con sentenza (n. 2112/2015) che aveva
1 dichiarato la cessazione della materia del contendere- chiedeva la condanna della al CP_3 pagamento della somma di € 8.825,77, oltre accessori. A fondamento della domanda deduceva che, in forza dell'art. 18 CCD del 2009, che prevedeva la maturazione di scatti stipendiali biennali, vantava un credito per differenze retributive che -per il periodo da luglio a dicembre 2013, non coperto dal precedente giudicato- erano pari a € 59,60 (la retribuzione mensile erogata era stata pari a € 2.834,19 in luogo di € 2.842,71), mentre per gli anni 2014-2017 il credito ammontava a € 110,80 per ciascun anno (la retribuzione annua erogata era stata pari a € 36.844,47 in luogo di € 37.563,40), per un totale di € 502,80. Deduceva, inoltre di avere diritto alla restituzione delle somme che l' CP_3
aveva trattenuto a titolo di ritenute previdenziali in occasione della corresponsione delle somme dovute in forza dell'accordo conciliativo suddetto -pari a € 2.430,53 e € 4.788,811, trattenute, rispettivamente, nelle buste paga del 19.07.2010 e del 23.06.2011- e alle ulteriori trattenute operate per lo stesso titolo nelle buste paga del 17.01.2014 (per € 973,01), del 22.03.2016 (per € 120,42), del
20.03.2017 (per € 10,20), per un totale di € 8.322,97. Chiedeva la condanna dell' al CP_3
pagamento della somma complessiva di € 8.825,77, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando -quanto alle differenze retributive CP_3
Parte rivendicate- che, a far data dal 2014, era vigente, per il personale un nuovo CCD, che era stato correttamente eseguito, e che quindi era infondato il richiamo al CCD del 2009. Quanto alle restanti rivendicazioni economiche relative alle trattenute previdenziali, eccepiva l'infondatezza della domanda e la prescrizione dei crediti. Eccepiva, in generale, il frazionamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione CP_2
ex l. n. 335/95, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l' al pagamento della somma di € 983,21 oltre accessori, e compensava tra le parti le CP_3
spese di lite. In particolare, il Tribunale -ritenuto che, ai sensi dell'art. 23 l. n. 218/52, il datore di lavoro potesse operare la ritenuta previdenziale solo in ipotesi di tempestiva corresponsione all' CP_2
della quota contributiva a carico del lavoratore- riconosceva dovuta la predetta somma di € 983,21, in quanto corrispondente alle trattenute a titolo di oneri previdenziali operate dall' CP_3 sulle retribuzioni arretrate erogate con le buste paga del 17.01.2014 (per € 973,01) e del 20.03.2017
(per € 10,20); riteneva, invece, prescritti i crediti rivendicati per il medesimo titolo con riferimento alle trattenute previdenziali operate con le buste paga del 19.07.2010 e del 23.06.2011 e riteneva non spettante la somma di € 120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, in quanto riferita a trattenuta operata in favore della gestione separata dell' , in relazione a un contratto di collaborazione, non CP_2
afferente al rapporto di CEL. Per il resto rigettava la domanda volta al pagamento di differenze
2 retributive per il periodo dal luglio 2013 in poi, evidenziando che, in base alle buste paga, fino a gennaio 2014 erano stati erogati i trattamenti integrativi arretrati, e che da gennaio 2014 era stato adeguato il trattamento retributivo integrativo a quello previsto per il ricercatore a tempo definito, dovendo applicarsi il CCD del 2013, efficace dal 2014, che prevedeva un limite (pari ad € 38.000,00) alla retribuzione dei CEL, con conseguente venir meno degli scatti automatici previsti dall'art. 18 del
CCD previgente. Aderiva al principio espresso dal Tribunale di Lecce, tra le stesse parti, nella sentenza n. 4482/2016, secondo cui il contratto collettivo successivo può prevedere disposizioni meno favorevoli per il lavoratore rispetto a quello precedente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale aveva errato nella parte in cui non aveva considerato che il CCD del 2013, riconoscendo una retribuzione massima annua di € 38.000,00, poneva un limite che non era rilevante nel caso di specie, in cui la retribuzione rivendicata era pari alla minor somma di € 36.995,34. Aveva comunque errato il Tribunale ritenendo non applicabile il CCD del 2009, nonostante che le parti si fossero vincolate in tal senso con il verbale di conciliazione sopra richiamato;
2) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto prescritti i crediti rivendicati in relazione alle trattenute operate a titolo di oneri previdenziali, in quanto l'azione doveva essere qualificata, sotto tale profilo, quale ripetizione di indebito, cui si applica il termine di prescrizione decennale;
3) era errata la decisione nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di pagamento della somma di €
120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, in quanto il principio di cui all'art. 23 l. n. 218/52 doveva ritenersi operante per qualsiasi tipo di contratto.
Ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento della parte residua del credito CP_3 rivendicato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, pari a € 7.842,56, oltre accessori, oltre al pagamento delle spese del doppio grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l' contestando gli avversi assunti, in forza CP_3 degli argomenti già svolti nell'atto difensivo del primo grado, reiterando le eccezioni ivi articolate;
ha chiesto il rigetto dell'appello.
L' si è costituito riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni del giudizio di primo grado. CP_2
All'udienza del 17.05.2024, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Quanto al primo motivo di appello -riferito alle rivendicazioni economiche avanzate in forza del CCD del 2009- deve ritenersi che il correttamente il Tribunale abbia individuato nel CCD sottoscritto il
3 10.12.2013 la fonte contrattuale che regola il trattamento economico dell'appellante a partire dal gennaio 2014.
Deve rilevarsi, infatti, che il verbale di accordo conciliativo intercorso tra le parti il 5.07.2010, nella parte in cui ha previsto che il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato “coperto” con l'applicazione del CCD del 29.6.2009, ha implicitamente comportato l'adesione delle parti della conciliazione anche all'art.1 del predetto CCD del 2009, secondo il quale il Contratto stesso “conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito CCNL (…) o di diverso contratto collettivo decentrato”.
Pertanto, la regolazione degli aspetti retributivi del rapporto di lavoro in esame, per gli anni dal 2014 al 2017, sulla base del nuovo CCD stipulato il 10.12.2013 non solo risponde all'ordinaria regola
“tempus regit actum”, ma è altresì coerente con la previsione pattizia intervenuta tra le parti il
5.07.2010.
In considerazione di tanto, le rivendicazioni economiche afferenti agli anni 2014-2017 appaiono infondate in quanto la stessa appellante ha ammesso che l' ha erogato, in relazione a CP_3 tale periodo, la retribuzione annua di € 36.844,47, che corrisponde al trattamento retributivo previsto dall'art. 16 CCD del 10.12.2013, ai sensi del quale “Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento complessivo è parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità e, comunque, non superiore ad €38.000,00. Le parti, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, convengono Part di valorizzare le competenze possedute dal personale attraverso la definizione di una struttura retributiva Part che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31.12.2010, che non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni (…) Il trattamento economico, complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.”.
Parte Per i che -come l'appellata- alla data del 31.12.2010 aveva maturato un'esperienza pari a sedici anni, il trattamento retributivo previsto è pari a € 18.704,92 a titolo di trattamento fondamentale e a
€ 18.139,55 a titolo di trattamento integrativo, per un totale di € 36.844,47 (corrispondente all'importo effettivamente erogato).
Quanto alle differenze rivendicate per il periodo luglio-dicembre 2013 -complessivamente quantificate in € 59,60- l' ha dimostrato, attraverso la propria produzione documentale, CP_3
l'integrale pagamento della retribuzione spettante per l'anno 2013 in applicazione del previgente
4 CCD del 2009 (pari a € 2.842,71 per 13 mensilità, per complessivi € 36.955,23, cosi liquidati: €
26.923,68 da gennaio a dicembre 2013; € 9.920,79 a gennaio 2014, con cedolino di gennaio 2014; €
110,76 a marzo 2017 a seguito della sentenza n. 4482/2016, con cedolino retribuzione mese di marzo
2017).
***
È pure destituito di fondamento il secondo motivo di appello, con cui parte appellante sostiene che l'azione volta al pagamento delle trattenute previdenziali debba essere qualificata quale azione di ripetizione di indebito, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della l.n. 218/52, artt. 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass.
25956/2017 che richiama Cass. n. 23426/2016, n. 18044/2015 e n. 19790/2011).
Il lavoratore che ha subito l'indebita trattenuta, dunque, può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa e in tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché ad esso si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. in motivazione Cass. n. 31508/2022 e n. 13936/2002, la quale ha specificato che il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, e all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore).
Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, poi, l'azione introdotta ai fini di conseguire la restituzione delle trattenute non può essere qualificata quale azione di ripetizione di indebito.
La qualificazione di un'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime di prescrizione decennale, presuppone sempre una prestazione positiva (un facere
o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens che agisce ex art. 2033 c.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 25270/2016). Dunque, ha senso parlare di restituzione o ripetizione in ordine a qualcosa che prima della stessa fosse stato corrisposto da qualcuno ad un altro soggetto, mentre nella specie l'appellante non ha corrisposto alcunché alla datrice di lavoro, ma si è vista ab origine corrispondere un emolumento inferiore al dovuto, a causa delle trattenute previdenziali indebitamente operate in relazione a parte della retribuzione ricevuta.
5 Alla stregua dell'inquadramento giuridico della fattispecie sopra esposto, quindi, la domanda introdotta nel giudizio di primo grado dall'appellante è da sussumere in un'azione volta ad ottenere l'integrale adempimento dell'obbligazione di natura retributiva a carico della controparte datoriale;
obbligazione non integralmente assolta, come più volte evidenziato, a causa delle trattenute previdenziali indebitamente operate.
Deve quindi escludersi l'applicazione del regime dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946
c.c., non vertendosi in una ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con l'effetto che correttamente il Tribunale ha applicato nella specie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ritenendo prescritto il credito relativo alle trattenute previdenziali operate con le buste paga del
19.07.2010 e del 23.06.2011.
*****
Infine, deve essere disatteso anche l'ultimo motivo, con cui l'appellante si duole della mancata restituzione della trattenuta previdenziale di € 120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, che il Parte Tribunale ha ritenuto non spettante in quanto non afferente al rapporto di ma relativa a prestazione di lavoro autonomo e destinata alla gestione separata dell' . CP_2
Invero, sul punto deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 23 l. n. 218/52 non sia applicabile alla contribuzione dovuta alla gestione separata, per la quale valgono invece le regole di cui all'art. 2, comma 26 e ss. l.n. n. 335/95, dettate per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione,
i quali sono personalmente obbligati al pagamento del contributo.
Infatti, sebbene il comma 30 dell'art. 2 cit. preveda, “ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo” il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26, la norma va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva (cfr. argomenti in tal senso in Cass. n. 8789/2022).
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso che, in riferimento alla somma di € 120,42, pacificamente relativa a trattenuta previdenziale per attività autonoma, possa trovare applicazione il principio di diritto -operante in relazione al rapporto di lavoro subordinato- secondo cui non può essere applicata la ritenuta previdenziale in ipotesi di pagamento tardivo della retribuzione.
6 Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo grado sono regolate, nel rapporto tra appellante e , in base al CP_3
generale principio di soccombenza.
Sussistono invece idonei motivi di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., letto alla luce di Corte
Cost. n.77/2018, nei confronti dell' , evocato per litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.06.2022 da nei confronti e avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del 3.05.2022 n. 1241 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 17.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvana Botrugno Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallucci Parte_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce
Appellata
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 29.11.2017, -premesso di: lavorare alle dipendenze della Parte_1
(da ora in poi ) in qualità di collaboratrice ed esperta di Controparte_3 CP_3 [...] dall'1.12.1994; aver sottoscritto con l' , in data 5.7.2010, un accordo di Parte_2 CP_3 conciliazione in forza del quale le era stata riconosciuta la somma forfettaria di € 81.786,73 per il periodo 31.1.1994-31.12.2008, ed era stato previsto, per il periodo successivo, ovvero dal 1.1.2009,
l'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato (CCD) sottoscritto nel 2009; aver chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 2302/2013) per differenze retributive spettanti sino al giugno 2013, avverso il quale era stato introdotto il giudizio di opposizione concluso con sentenza (n. 2112/2015) che aveva
1 dichiarato la cessazione della materia del contendere- chiedeva la condanna della al CP_3 pagamento della somma di € 8.825,77, oltre accessori. A fondamento della domanda deduceva che, in forza dell'art. 18 CCD del 2009, che prevedeva la maturazione di scatti stipendiali biennali, vantava un credito per differenze retributive che -per il periodo da luglio a dicembre 2013, non coperto dal precedente giudicato- erano pari a € 59,60 (la retribuzione mensile erogata era stata pari a € 2.834,19 in luogo di € 2.842,71), mentre per gli anni 2014-2017 il credito ammontava a € 110,80 per ciascun anno (la retribuzione annua erogata era stata pari a € 36.844,47 in luogo di € 37.563,40), per un totale di € 502,80. Deduceva, inoltre di avere diritto alla restituzione delle somme che l' CP_3
aveva trattenuto a titolo di ritenute previdenziali in occasione della corresponsione delle somme dovute in forza dell'accordo conciliativo suddetto -pari a € 2.430,53 e € 4.788,811, trattenute, rispettivamente, nelle buste paga del 19.07.2010 e del 23.06.2011- e alle ulteriori trattenute operate per lo stesso titolo nelle buste paga del 17.01.2014 (per € 973,01), del 22.03.2016 (per € 120,42), del
20.03.2017 (per € 10,20), per un totale di € 8.322,97. Chiedeva la condanna dell' al CP_3
pagamento della somma complessiva di € 8.825,77, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando -quanto alle differenze retributive CP_3
Parte rivendicate- che, a far data dal 2014, era vigente, per il personale un nuovo CCD, che era stato correttamente eseguito, e che quindi era infondato il richiamo al CCD del 2009. Quanto alle restanti rivendicazioni economiche relative alle trattenute previdenziali, eccepiva l'infondatezza della domanda e la prescrizione dei crediti. Eccepiva, in generale, il frazionamento della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in giudizio l eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione CP_2
ex l. n. 335/95, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava l' al pagamento della somma di € 983,21 oltre accessori, e compensava tra le parti le CP_3
spese di lite. In particolare, il Tribunale -ritenuto che, ai sensi dell'art. 23 l. n. 218/52, il datore di lavoro potesse operare la ritenuta previdenziale solo in ipotesi di tempestiva corresponsione all' CP_2
della quota contributiva a carico del lavoratore- riconosceva dovuta la predetta somma di € 983,21, in quanto corrispondente alle trattenute a titolo di oneri previdenziali operate dall' CP_3 sulle retribuzioni arretrate erogate con le buste paga del 17.01.2014 (per € 973,01) e del 20.03.2017
(per € 10,20); riteneva, invece, prescritti i crediti rivendicati per il medesimo titolo con riferimento alle trattenute previdenziali operate con le buste paga del 19.07.2010 e del 23.06.2011 e riteneva non spettante la somma di € 120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, in quanto riferita a trattenuta operata in favore della gestione separata dell' , in relazione a un contratto di collaborazione, non CP_2
afferente al rapporto di CEL. Per il resto rigettava la domanda volta al pagamento di differenze
2 retributive per il periodo dal luglio 2013 in poi, evidenziando che, in base alle buste paga, fino a gennaio 2014 erano stati erogati i trattamenti integrativi arretrati, e che da gennaio 2014 era stato adeguato il trattamento retributivo integrativo a quello previsto per il ricercatore a tempo definito, dovendo applicarsi il CCD del 2013, efficace dal 2014, che prevedeva un limite (pari ad € 38.000,00) alla retribuzione dei CEL, con conseguente venir meno degli scatti automatici previsti dall'art. 18 del
CCD previgente. Aderiva al principio espresso dal Tribunale di Lecce, tra le stesse parti, nella sentenza n. 4482/2016, secondo cui il contratto collettivo successivo può prevedere disposizioni meno favorevoli per il lavoratore rispetto a quello precedente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) il Tribunale aveva errato nella parte in cui non aveva considerato che il CCD del 2013, riconoscendo una retribuzione massima annua di € 38.000,00, poneva un limite che non era rilevante nel caso di specie, in cui la retribuzione rivendicata era pari alla minor somma di € 36.995,34. Aveva comunque errato il Tribunale ritenendo non applicabile il CCD del 2009, nonostante che le parti si fossero vincolate in tal senso con il verbale di conciliazione sopra richiamato;
2) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto prescritti i crediti rivendicati in relazione alle trattenute operate a titolo di oneri previdenziali, in quanto l'azione doveva essere qualificata, sotto tale profilo, quale ripetizione di indebito, cui si applica il termine di prescrizione decennale;
3) era errata la decisione nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di pagamento della somma di €
120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, in quanto il principio di cui all'art. 23 l. n. 218/52 doveva ritenersi operante per qualsiasi tipo di contratto.
Ha concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento della parte residua del credito CP_3 rivendicato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, pari a € 7.842,56, oltre accessori, oltre al pagamento delle spese del doppio grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l' contestando gli avversi assunti, in forza CP_3 degli argomenti già svolti nell'atto difensivo del primo grado, reiterando le eccezioni ivi articolate;
ha chiesto il rigetto dell'appello.
L' si è costituito riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni del giudizio di primo grado. CP_2
All'udienza del 17.05.2024, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Quanto al primo motivo di appello -riferito alle rivendicazioni economiche avanzate in forza del CCD del 2009- deve ritenersi che il correttamente il Tribunale abbia individuato nel CCD sottoscritto il
3 10.12.2013 la fonte contrattuale che regola il trattamento economico dell'appellante a partire dal gennaio 2014.
Deve rilevarsi, infatti, che il verbale di accordo conciliativo intercorso tra le parti il 5.07.2010, nella parte in cui ha previsto che il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato “coperto” con l'applicazione del CCD del 29.6.2009, ha implicitamente comportato l'adesione delle parti della conciliazione anche all'art.1 del predetto CCD del 2009, secondo il quale il Contratto stesso “conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito CCNL (…) o di diverso contratto collettivo decentrato”.
Pertanto, la regolazione degli aspetti retributivi del rapporto di lavoro in esame, per gli anni dal 2014 al 2017, sulla base del nuovo CCD stipulato il 10.12.2013 non solo risponde all'ordinaria regola
“tempus regit actum”, ma è altresì coerente con la previsione pattizia intervenuta tra le parti il
5.07.2010.
In considerazione di tanto, le rivendicazioni economiche afferenti agli anni 2014-2017 appaiono infondate in quanto la stessa appellante ha ammesso che l' ha erogato, in relazione a CP_3 tale periodo, la retribuzione annua di € 36.844,47, che corrisponde al trattamento retributivo previsto dall'art. 16 CCD del 10.12.2013, ai sensi del quale “Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento complessivo è parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità e, comunque, non superiore ad €38.000,00. Le parti, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, convengono Part di valorizzare le competenze possedute dal personale attraverso la definizione di una struttura retributiva Part che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corrispondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31.12.2010, che non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni (…) Il trattamento economico, complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.”.
Parte Per i che -come l'appellata- alla data del 31.12.2010 aveva maturato un'esperienza pari a sedici anni, il trattamento retributivo previsto è pari a € 18.704,92 a titolo di trattamento fondamentale e a
€ 18.139,55 a titolo di trattamento integrativo, per un totale di € 36.844,47 (corrispondente all'importo effettivamente erogato).
Quanto alle differenze rivendicate per il periodo luglio-dicembre 2013 -complessivamente quantificate in € 59,60- l' ha dimostrato, attraverso la propria produzione documentale, CP_3
l'integrale pagamento della retribuzione spettante per l'anno 2013 in applicazione del previgente
4 CCD del 2009 (pari a € 2.842,71 per 13 mensilità, per complessivi € 36.955,23, cosi liquidati: €
26.923,68 da gennaio a dicembre 2013; € 9.920,79 a gennaio 2014, con cedolino di gennaio 2014; €
110,76 a marzo 2017 a seguito della sentenza n. 4482/2016, con cedolino retribuzione mese di marzo
2017).
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È pure destituito di fondamento il secondo motivo di appello, con cui parte appellante sostiene che l'azione volta al pagamento delle trattenute previdenziali debba essere qualificata quale azione di ripetizione di indebito, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della l.n. 218/52, artt. 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass.
25956/2017 che richiama Cass. n. 23426/2016, n. 18044/2015 e n. 19790/2011).
Il lavoratore che ha subito l'indebita trattenuta, dunque, può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa e in tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché ad esso si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (cfr. in motivazione Cass. n. 31508/2022 e n. 13936/2002, la quale ha specificato che il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, e all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore).
Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, poi, l'azione introdotta ai fini di conseguire la restituzione delle trattenute non può essere qualificata quale azione di ripetizione di indebito.
La qualificazione di un'azione come di ripetizione di indebito, anche ai fini dell'applicabilità del conseguente regime di prescrizione decennale, presuppone sempre una prestazione positiva (un facere
o un dare) in precedenza indebitamente eseguita dal solvens che agisce ex art. 2033 c.c. (cfr. tra le tante Cass. n. 25270/2016). Dunque, ha senso parlare di restituzione o ripetizione in ordine a qualcosa che prima della stessa fosse stato corrisposto da qualcuno ad un altro soggetto, mentre nella specie l'appellante non ha corrisposto alcunché alla datrice di lavoro, ma si è vista ab origine corrispondere un emolumento inferiore al dovuto, a causa delle trattenute previdenziali indebitamente operate in relazione a parte della retribuzione ricevuta.
5 Alla stregua dell'inquadramento giuridico della fattispecie sopra esposto, quindi, la domanda introdotta nel giudizio di primo grado dall'appellante è da sussumere in un'azione volta ad ottenere l'integrale adempimento dell'obbligazione di natura retributiva a carico della controparte datoriale;
obbligazione non integralmente assolta, come più volte evidenziato, a causa delle trattenute previdenziali indebitamente operate.
Deve quindi escludersi l'applicazione del regime dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946
c.c., non vertendosi in una ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con l'effetto che correttamente il Tribunale ha applicato nella specie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ritenendo prescritto il credito relativo alle trattenute previdenziali operate con le buste paga del
19.07.2010 e del 23.06.2011.
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Infine, deve essere disatteso anche l'ultimo motivo, con cui l'appellante si duole della mancata restituzione della trattenuta previdenziale di € 120,42, di cui alla busta paga del 22.03.2016, che il Parte Tribunale ha ritenuto non spettante in quanto non afferente al rapporto di ma relativa a prestazione di lavoro autonomo e destinata alla gestione separata dell' . CP_2
Invero, sul punto deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 23 l. n. 218/52 non sia applicabile alla contribuzione dovuta alla gestione separata, per la quale valgono invece le regole di cui all'art. 2, comma 26 e ss. l.n. n. 335/95, dettate per i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione,
i quali sono personalmente obbligati al pagamento del contributo.
Infatti, sebbene il comma 30 dell'art. 2 cit. preveda, “ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo” il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26, la norma va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della sua situazione a quella del lavoratore subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva (cfr. argomenti in tal senso in Cass. n. 8789/2022).
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha escluso che, in riferimento alla somma di € 120,42, pacificamente relativa a trattenuta previdenziale per attività autonoma, possa trovare applicazione il principio di diritto -operante in relazione al rapporto di lavoro subordinato- secondo cui non può essere applicata la ritenuta previdenziale in ipotesi di pagamento tardivo della retribuzione.
6 Per tutto quanto detto, allora, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite di questo grado sono regolate, nel rapporto tra appellante e , in base al CP_3
generale principio di soccombenza.
Sussistono invece idonei motivi di compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., letto alla luce di Corte
Cost. n.77/2018, nei confronti dell' , evocato per litis denuntiatio. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.06.2022 da nei confronti e avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza del 3.05.2022 n. 1241 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfettario come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 17.05.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Silvana Botrugno
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