TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div.
nella causa promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Vito Alberto SPAMPINATO parte ricorrente contro nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Martino OLIVETTI parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Chiari (BS) il
26/04/2003; dalla loro unione sono nati a Brescia il 23/02/2006 il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e a Seriate (BG) Per_1 il 14/06/2009 le figlia e il 23/03/2012 la figlia Per_2 Per_3
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1281/2019 pubblicata il 02/05/2019, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, è stato disposto l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, un assegno di €
600,00 mensili per il mantenimento dei figli, soggetto a rivalutazione Istat, a carico del padre, la ripartizione al 50% tra le parti delle spese straordinarie per i minori come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
Con ricorso depositato il 10/02/2025 la sig.ra ha adito il presente Pt_1
Tribunale per la modifica delle condizioni in essere, lamentando un generale disinteresse del padre nei confronti dei figli e il mancato rispetto delle statuizioni economiche per il loro mantenimento. Riferiva inoltre che la figlia
è titolare di un conto corrente sul quale viene accreditata la sua pensione Per_2 di invalidità (la minore è affetta da neurofibromatosi, patologia per la quale è in cura presso gi Spedali Civili di Brescia) conto dal quale senza alcuna autorizzazione e giustificazione il padre avrebbe prelevato per sé la somma di
€. 10.000,00; in ragione di quanto esposto, chiedeva disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo delle minori e , un assegno mensile Per_2 Per_1 minimo di complessivi €. 900,00 (€. 300,0 per ciascun figlio) soggetto a rivalutazione annuale Istat per il mantenimento dei figli e la corresponsione per intero, sempre in suo favore, dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Si è costituita regolarmente la controparte, contestando in toto quanto affermato dalla ricorrente e chiedendo pertanto il rigetto delle domande come formulate dalla ricorrente. Nel corso del procedimento le parti hanno trovato un accordo sui punti del contendere e all'udienza del 20/05/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
La proposta modifica non è contraria a legge e non è contraria all'interesse della prole, sicché va fatta propria da questo Tribunale.
L'ascolto della prole è da ritenersi superflua, stante l'età della prole, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vano dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione
OMOLOGA
la parziale modifica alle condizioni del divorzio fra e Parte_1
di cui alla sentenza Trib. Brescia 1281/2019 CP_1 pubblicata il 02.05.2019, in conformità all'accordo raggiunto in sede di udienza il 20/02/2025, nei seguenti termini:
- il IG. corrisponderà alla IG.ra – entro e non CP_1 Parte_1 oltre il giorno 20 di ogni mese - a titolo di contributo ordinario per il mantenimento delle figlie minori e , sino al Per_3 Per_2 raggiungimento della loro indipendenza economico-patrimoniale, la somma mensile di complessivi €. 800,00 (€. 400,0 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Nulla verrà versato per il figlio , ad oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente in quanto titolare di reddito da lavoro dipendente;
- i IG.ri e concorreranno nella misura del 50% ciascuno Pt_1 CP_1 alle seguenti spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie e e che dovranno essere Per_3 Per_2 debitamente documentate: spese scolastiche (tra cui spese e tasse scolastiche e universitarie, materiale e corredo scolastico e libri di testo); prestazioni e spese mediche sostenute per dentista, ginecologo, ortopedico e oculista, preferibilmente prescegliendo prestazioni erogate dal SSN, laddove la singola spesa superi l'importo di €. 100,00. Tutte le restanti spese straordinarie saranno sostenute per intero dalla IG.ra
. Parte_1
- l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
- il IG. potrà vedere e tenere presso di sé le figlie minori Pt_2 liberamente, in base agli accordi che il padre potrà prendere con le figlie
e nel rispetto degli impegni scolatici e ricreativi delle figlie stesse;
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 16/06/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti