Art. 30.
I contributi dello Stato di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 , a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.
I contributi dello Stato di cui all' articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82 , a successive modificazioni, per il completamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati o policlinici universitari, possono essere concessi direttamente agli enti ospedalieri o ai comuni, qualora siano gia' state costituite le unita' sanitarie locali, ove essi provvedano o abbiano provveduto, in base ad idonea convenzione, per conto delle universita', nel proprio ambito alla costruzione delle suddette strutture universitarie.
La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati a concedere i relativi mutui.